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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 747/2023 R.G. promossa da
(cf: ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Walter Perez, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale;
appellante contro
(cf/pi: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dagli avv.ti Ugo Antonio Salanitro e Irene Aliquò, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in;
Pt_1
appellata
Avente ad oggetto: appalto pubblico.
All'udienza collegiale di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 29 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2018, la conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Catania, il esponendo: Parte_1
-) l'ATI costituita tra le (capogruppo), Fin.Cos s.r.l., CP_2 CP_3
si era aggiudicata la gara Controparte_4 Controparte_5 CP_6
concernente l'affidamento dell'appalto, in project financing, da parte del Parte_1
, della progettazione esecutiva, costruzione e gestione (per 40 anni) di un
[...]
parcheggio multipiano interrato di 397 posti auto nella piazza Europa di;
per Pt_1
l'esecuzione del rapporto l'ATI aveva proceduto, con atto del 28.9.2005, alla costituzione di una società di progetto, ex art. 37 quinques l. 109/94, denominata
Controparte_7
-) l'atto di convenzione relativo alla concessione di che trattasi, stipulato in data
23.6.2005, all'art. 7 comma 2, lett. e), prevedeva che il avrebbe Parte_1
altresì concesso alla concessionaria la gestione di n. 600 “parcheggi a raso”, limitrofi al parcheggio interrato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima convenzione e con scadenza dopo 15 anni dalla data di collaudo dell'opera; all'art. 11 comma 3 la stessa convenzione prevedeva altresì l'obbligo del di: -) fornire Pt_1
una planimetria dettagliata dell'organizzazione dei sottoservizi che insistono nel sottosuolo, assumendosi ogni onere che si dovrà sostenere per le eventuali modifiche degli stessi durante le fasi di realizzazione dell'opera pubblica;
-) promuovere tutte le iniziative opportune per consentire la regolamentazione della sosta superficiale;
-) inibire in maniera assoluta il parcheggio in aree prossime al parcheggio interrato (ed esattamente: lungo la via Alcide De Gasperi, piazza Europa, via Asiago nel tratto da piazza Europa fino a via Messina, e viale Ruggero di Lauria);
-) con successivo atto del 20.4.2006, modificativo della convenzione su indicata, le parti concordavano la sostituzione della gestione dei “parcheggi a raso” in prossimità del parcheggio, con altra modalità aggiuntiva di rientro economico, consistente nella possibilità, per la concessionaria, di realizzare superfici pertinenziali di natura commerciale, nella misura del 15% di quella complessiva adibita a parcheggio;
2 -) nel corso dell'esecuzione dei lavori, in data 4.9.2007, il cantiere veniva posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e dissequestrato solo in data 30.3.2011, determinandosi così una lunga sospensione, che aveva indotto la società attrice a formulare contestazioni in ordine all'equilibrio economico e finanziario dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 24 della convenzione;
sicchè le parti, con protocollo di intesa del 29.11.2011, decidevano di demandare la risoluzione della controversia, ai sensi dell'art. 25 della convenzione, ad un collegio arbitrale, che, con decisione del
28 marzo - 22 aprile 2013, proponeva alle parti la sottoscrizione di un accordo bonario, recepito dalle parti con accordo stipulato in data 2 maggio 2013 -modificativo della convenzione del 23.6.2005 - il quale prevedeva, per quanto qui d'interesse: -) la conclusione dei lavori di costruzione del parcheggio interrato di n. 397 posti auto;
-) la realizzazione di alcuni stalli destinati alla sosta di motocicli e motovetture di piccola cilindrata;
-) la realizzazione di superfici commerciali pertinenziali nei limiti del 15% della superficie del parcheggio e la concessione, per anni 40, del diritto di superficie su tali aree alla nei termini di cui all'atto aggiuntivo del 20 Controparte_7
aprile 2006; -) la concessione alla predetta società, per anni 23, della gestione di n.
230 stalli a raso limitrofi al parcheggio interrato;
-) l'onere in capo alla concessionaria di sistemazione, cura e manutenzione ordinaria del verde e degli spazi pedonali di piazza Europa e di piazza Sciascia, soprastanti il parcheggio, per l'intera durata della concessione.
Ciò premesso in fatto, la società attrice - dopo aver adito il giudice amministrativo, tuttavia dichiaratosi, in sede di appello, privo di giurisdizione - indi agiva in questa sede chiedendo:
i) accertare e dichiararsi l'inadempimento di parte convenuta rispetto all'obbligo, sancito dall'art. 11 comma 3 della convenzione stipulata il 23.6.2005, di regolare la sosta superficiale e, al contempo, vietare il parcheggio nelle aree limitrofe alla piazza
Europa; per l'effetto, la condanna all'adempimento e al contestuale risarcimento del danno, pari almeno al 60 % della differenza tra il ricavo atteso e quello effettivo, o quell'altra accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3 ii) accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi, scaturenti dall'art. 2 lett. d) dell'accordo bonario del 2.05.2013, di concedere in gestione n. 230 stalli a raso limitrofi al parcheggio interrato per la durata di 23 anni, con la condanna a pagare, a titolo di risarcimento del relativo danno, la somma annuale di €.276.000, o quell'altra da accertarsi, oltre accessori;
iii) accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 della convenzione, con la condanna a pagare la somma di €. 233.325,00 oltre iva;
iv) accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'espianto e ricostituzione del patrimonio arboreo insistente su piazza Europa e
Sciascia, con la condanna dell'ente a pagare la somma di €. 46.499,40 oltre iva;
Costituendosi in giudizio, l'ente convenuto:
i) con riguardo alla prima domanda, eccepiva, anzitutto, la nullità della clausola contrattuale inserita nell'art. 11 c.3 convenzione originaria, non essendo l'esercizio di una pubblica funzione suscettibile di obbligazione negoziale;
in ogni caso, contestava l'esistenza di alcuna responsabilità, stante l'enorme numero di accertamenti e contestazioni effettuato, e la quantificazione del danno effettuata dall'attrice;
ii) con riguardo alla seconda domanda, eccepiva la nullità dell'accordo bonario del
2 maggio 2013, siccome sottoscritto dal RUP, in violazione dell'art. 240 d.lgs. n.
163/2006, nonché degli artt. 42, 191 e 243 bis TUEL, in assenza di copertura finanziaria e pubblica gara;
in ogni caso contestava l'entità del danno prospettata;
iii) con riguardo alla terza (recte: quarta) domanda, negava che, a mente della convenzione del 2005, potessero gravare sull'ente le spese di espianto e ripristino degli alberi insistenti sulla piazza soprastante il parcheggio.
Con sentenza n. 552/2023 del 27.1.2023 il tribunale esponeva quanto segue.
1.) Con riferimento alla prima domanda attorea, in particolare, il giudice:
1.a) assumeva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola contenuta nell'art. 11 comma 3 della convenzione del 23.6.2005, trovando detta clausola supporto normativo nell'art. 11 della l. n.241/1990;
4
1.b) assumeva che, per come anche accertato dalla sentenza n. 2104/2015 TAR
Catania, l'impianto probatorio predisposto da parte attrice - non smentito da prova contraria - aveva dimostrato che il non avesse adempiuto agli obblighi posti Pt_1
a suo carico dal citato art. 11 comma 3 della convenzione, in quanto l'attività di repressione della sosta abusiva esercitata non si era rivelata sufficiente a contenere il fenomeno;
1.c) assumeva che, in merito alla quantificazione dei danni conseguenti al suddetto inadempimento, in assenza di specifica contestazione, dovesse trovare recepimento il criterio prospettato dalla parte attrice, che li indicava nella misura pari al 60 % della differenza ottenuta tra il ricavo atteso e quello effettivo;
quantificata la “perdita”, per gli anni 2014/2017, in complessivi €.2.185.972,43, il danno andava dunque determinato nella misura del 60%, ovvero €.1.311.583,45; l'importo annuo stimato poteva essere ritenuto valido anche per gli anni a seguire il 2017.
2.) Con riferimento alla seconda domanda attorea:
2.a) assumeva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'accordo bonario sottoscritto dal RUP il 2.05.2013, essendo stata la convenzione sottoscritta nell'anno
2005, allorquando il d.lgs. n.163/2006 non era stato ancora emanato;
la disposizione operante nella fattispecie in esame, era invece l'art. 31 bis L. 109/1004, ai sensi del quale la decisione adottata dal collegio arbitrale il 22.04.2013 non poteva intendersi quale mera proposta di accordo, priva di qualsivoglia efficacia;
inoltre l'avvocatura comunale aveva espressamente manifestato il proprio parere favorevole, legittimando alla sottoscrizione dell'accordo il RUP, il cui operato doveva essere ricondotto in virtù del rapporto di immedesimazione organica all'amministrazione di appartenenza ed era stato comunque asseverato dall'ente per comportamento concludente;
l'accordo, inoltre, non necessitava di indicazione della copertura finanziaria, non comportando di fatto alcuna spesa, né determinava violazione delle procedure di evidenza pubblica, dovendo prevalere sul principio dell'immodificabilità della lex specialis del bando, quello della tutela del favor partecipationis;
5
2.b) assumeva che la documentazione in atti attestava l'inadempimento del agli impegni assunti col citato accordo bonario, in quanto la gestione di 230 Pt_1
stalli a raso non fu mai consegnata all'attrice, avendo, piuttosto, l'amministrazione rinnovato le convenzioni con Sostare s.r.l. per la gestione degli stessi;
2.c) tale inadempimento aveva arrecato un significativo pregiudizio alla società attrice, la quale non aveva potuto raggiungere gli obiettivi di fatturato sanciti dal pef, né conseguire il riequilibrio economico-finanziario dell'operazione di investimento,
d'altra parte, la domanda, quantificata in seno alla consulenza di parte attrice in €.
1.380.000, ovvero € 276.000 annui per cinque anni, era stata ritenuta congrua dal ctu, siccome importo inferiore al maggior incasso di €. 325.000 indicato dall'accordo bonario come necessario al fine di garantire alla società attrice il riequilibrio del piano economico dell'intervento;
3. Da ultimo, il tribunale riteneva fondate, alla stregua delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, le ulteriori domande attoree di rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi e per l'espianto e la ricostituzione del patrimonio arboreo, quantificati, rispettivamente, in €.233.325 i primi ed €.33.000 i secondi.
In definitiva, la sentenza appellata, col dispositivo, così statuiva:
1. dichiara che il si è reso inadempiente all'obbligo scaturente Parte_1
dall'art. 11, comma 3 della convenzione stipulata in data 23.06.2005 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento -in favore della società attrice- della somma di € 1.311.583,45 a titolo di risarcimento del danno;
2. dichiara che il si è reso inadempiente all'obbligo scaturente Parte_1
dall'art. 2, lett. d) dell'accordo bonario sottoscritto in data 2.05.2013 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento -in favore della società attrice- della somma annuale di € 276.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 233.325,00 in favore della odierna attrice, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della convenzione;
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4. condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 33.000,00 in favore della odierna attrice, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espianto e la ricostruzione del patrimonio arboreo insistente su Piazza Europa e Piazza Sciascia.
La sentenza, notificata dal alla controparte in data 9.3.2023, era Parte_1
poi oggetto, su istanza di di provvedimento di correzione di Controparte_7
errore materiale, datato 22.3.2023, comunicato dalla cancelleria il 23.3.2023, col quale il Tribunale di Catania disponeva l'integrazione del dispositivo della sentenza nei seguenti termini:
a) in relazione al capo 1 aggiungere dopo “della somma di € 1.311.583,45” le parole “oltre alla somma annuale di € 327.895,86 a decorrere dal 2018”;
b) in relazione al capo 2 aggiungere dopo “della somma annuale di € 276.000,00” le parole “a decorrere dal 16.6.2013”;
c) in relazione al capo 3 aggiungere dopo “della somma di € 233.325,00” le parole
“oltre all'iva e degli interessi ed interessi moratori ex art.1284 comma IV c.c. dalla data della domanda al soddisfo”.
Avverso la sentenza, così come corretta, proponeva appello il Parte_1
con atto di citazione notificato il 30.5.2023, cui resisteva la società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, il impugna la sentenza laddove, al Pt_1
capo 1, ha accolto la domanda di accertamento dell'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'art. 11 comma 3 della convenzione del 23.6.2005.
Assume l'erronea ricostruzione giuridica della fattispecie, nonchè la carenza e/o contraddittorietà di motivazione per aver escluso la nullità della clausola contrattuale, inserita nella convenzione n.54/2005 che obbligherebbe l'ente all'esercizio di una pubblica funzione.
Rileva, inoltre, di aver ampiamente dimostrato di non avere omesso alcuna attività utile a reprimere ogni condotta illecita degli utenti della strada anche depositando la nota del Comandante della Polizia Municipale contenente report delle attività di vigilanza e controllo svolte negli anni in questione.
7 Con il secondo, articolato, motivo di impugnazione, l'ente impugna la sentenza laddove ha accolto anche la seconda domanda spiegata in citazione, di accertamento dell'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'accordo bonario del 2.5.2013 per la concessione in gestione di 230 stalli di sosta a pagamento per 23 anni.
Lamenta, anzitutto, l'erroneità della sentenza per aver escluso l'eccepita nullità di detto accordo bonario, di assunzione degli obblighi in questione, siccome sottoscritto dal R.U.P., nonché per assenza di causa, indisponibilità dell'oggetto della transazione, violazione di norme imperative: artt.1418, 1966 del codice civile e artt. 42,191,243 bis del Tuel.
Censura, in ogni caso, l'entità e la quantificazione operata nel giudizio di primo grado, in maniera del tutto ipotetica. Se il riequilibrio è ammesso nei limiti in cui si provi un disequilibrio esso, nella quantificazione, non può semplicisticamente farsi coincidere col danno. Escluso che l'effetto di pregiudizio dovuto al fermo giudiziario sia imputabile all'amministrazione in termini di inadempimento, essendo paragonabile a una causa di forza maggiore, comunque, il fermo del cantiere come riportato negli atti del collaudo è di quasi 4 anni, pertanto, l'operazione con cui si sarebbero concessi
230 stalli di sosta a pagamento per 23 anni è del tutto sproporzionata. Chiede ricondursi il danno liquidato con pertinenti coefficienti al perimetro anche di durata del blocco ed alle previsioni di equilibrio sottoscritte.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha accolto la domanda con la quale l'attrice ha chiesto l'accertamento del suo diritto al rimborso delle spese per la sistemazione del verde di piazza Europa e piazza Sciascia. Assume che il ripristino del verde insistente sulla piazza è stato contrattualmente posto a carico del concessionario.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, è preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, proposta da parte appellata.
Deduce la società che lo stesso tramite il Controparte_7 Parte_1
proprio difensore, in data 9.3.2023 le ha notificato la sentenza n.522/2023 oggetto della presente impugnazione.
8 Da tale data, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., è iniziato a decorrere - anche per il notificante - il cd. termine breve di 30 giorni per proporre impugnazione
La sentenza in questione è poi stata corretta, con ordinanza del 22.3.2023, comunicata dalla cancelleria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 121 disp. att.
c.p.c., in data 23.3.2023, anche al difensore costituito del Parte_1
Il avrebbe potuto impugnare, ai sensi dell'art. 288, ultimo Parte_1
comma, c.p.c., il provvedimento di correzione entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, ma ciò non ha fatto.
2.1) L'eccezione è fondata.
Deve darsi atto che lo stesso tramite il difensore costituito in Parte_1
primo grado, ha notificato alla controparte la sentenza in questa sede appellata in data
9.3.2023. Tale notifica - per come affermato da SU n. 6278/2019 - fa decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. anche per il notificante;
sicchè, allo scadere di detto termine, ossia in data 9.4.2023, in assenza di impugnazione, la sentenza è passata in giudicato.
D'altra parte, è vero che a mente dell'art. 288, comma 4, c.p.c. “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione di cui all'art. 288, comma
4, c.p.c. è consentita ove la doglianza attenga - come assume l'appellante nel caso in esame - all'esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di certa individuazione) (Cass. n.
8863/2018).
Ciò significa - come ha precisato più volte la S.C. - che, pur quando sia maturato il termine per l'impugnazione, resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai
9 formatosi, nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (per tutte: Cass. S.U. n. 5165/2004; Cass. n.
28323/2020, n. 5733/2019, n. 20309/2019, n. 16205/2013, n. 5950/2007).
Dispone, inoltre, l'art. 121 disp. att. c.p.c. che “L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere”.
Afferma la Cassazione che “L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica”.
Orbene, risulta che l'ordinanza correttiva datata 22.3.2023 è stata effettivamente notificata alle parti dalla cancelleria, con pec consegnata (anche) al difensore del in data 23.3.2023, cui è stato allegato il provvedimento di Parte_1
correzione.
Ciò comporta che, allorquando il ha proposto l'appello in Parte_1
esame - ossia con citazione notificata il 30.5.2023 - era ormai spirato anche il termine per impugnare la sentenza “relativamente alle parti corrette”, con conseguente inammissibilità di tutti i motivi di gravame proposti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate applicati parametri minimi delle vigenti tabelle (tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione), in relazione al valore della controversia e all'attività espletata (esclusa dunque la voce “istruzione/trattazione” in difetto di svolgimento di attività idonee a dare titolo alla relativa voce tariffaria: Cass. n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
10 dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione; condanna l'appellante al pagamento alla controparte delle spese del presente grado, che liquida in €.13.232,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 747/2023 R.G. promossa da
(cf: ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Walter Perez, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale;
appellante contro
(cf/pi: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dagli avv.ti Ugo Antonio Salanitro e Irene Aliquò, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in;
Pt_1
appellata
Avente ad oggetto: appalto pubblico.
All'udienza collegiale di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 29 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2018, la conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Catania, il esponendo: Parte_1
-) l'ATI costituita tra le (capogruppo), Fin.Cos s.r.l., CP_2 CP_3
si era aggiudicata la gara Controparte_4 Controparte_5 CP_6
concernente l'affidamento dell'appalto, in project financing, da parte del Parte_1
, della progettazione esecutiva, costruzione e gestione (per 40 anni) di un
[...]
parcheggio multipiano interrato di 397 posti auto nella piazza Europa di;
per Pt_1
l'esecuzione del rapporto l'ATI aveva proceduto, con atto del 28.9.2005, alla costituzione di una società di progetto, ex art. 37 quinques l. 109/94, denominata
Controparte_7
-) l'atto di convenzione relativo alla concessione di che trattasi, stipulato in data
23.6.2005, all'art. 7 comma 2, lett. e), prevedeva che il avrebbe Parte_1
altresì concesso alla concessionaria la gestione di n. 600 “parcheggi a raso”, limitrofi al parcheggio interrato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima convenzione e con scadenza dopo 15 anni dalla data di collaudo dell'opera; all'art. 11 comma 3 la stessa convenzione prevedeva altresì l'obbligo del di: -) fornire Pt_1
una planimetria dettagliata dell'organizzazione dei sottoservizi che insistono nel sottosuolo, assumendosi ogni onere che si dovrà sostenere per le eventuali modifiche degli stessi durante le fasi di realizzazione dell'opera pubblica;
-) promuovere tutte le iniziative opportune per consentire la regolamentazione della sosta superficiale;
-) inibire in maniera assoluta il parcheggio in aree prossime al parcheggio interrato (ed esattamente: lungo la via Alcide De Gasperi, piazza Europa, via Asiago nel tratto da piazza Europa fino a via Messina, e viale Ruggero di Lauria);
-) con successivo atto del 20.4.2006, modificativo della convenzione su indicata, le parti concordavano la sostituzione della gestione dei “parcheggi a raso” in prossimità del parcheggio, con altra modalità aggiuntiva di rientro economico, consistente nella possibilità, per la concessionaria, di realizzare superfici pertinenziali di natura commerciale, nella misura del 15% di quella complessiva adibita a parcheggio;
2 -) nel corso dell'esecuzione dei lavori, in data 4.9.2007, il cantiere veniva posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e dissequestrato solo in data 30.3.2011, determinandosi così una lunga sospensione, che aveva indotto la società attrice a formulare contestazioni in ordine all'equilibrio economico e finanziario dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 24 della convenzione;
sicchè le parti, con protocollo di intesa del 29.11.2011, decidevano di demandare la risoluzione della controversia, ai sensi dell'art. 25 della convenzione, ad un collegio arbitrale, che, con decisione del
28 marzo - 22 aprile 2013, proponeva alle parti la sottoscrizione di un accordo bonario, recepito dalle parti con accordo stipulato in data 2 maggio 2013 -modificativo della convenzione del 23.6.2005 - il quale prevedeva, per quanto qui d'interesse: -) la conclusione dei lavori di costruzione del parcheggio interrato di n. 397 posti auto;
-) la realizzazione di alcuni stalli destinati alla sosta di motocicli e motovetture di piccola cilindrata;
-) la realizzazione di superfici commerciali pertinenziali nei limiti del 15% della superficie del parcheggio e la concessione, per anni 40, del diritto di superficie su tali aree alla nei termini di cui all'atto aggiuntivo del 20 Controparte_7
aprile 2006; -) la concessione alla predetta società, per anni 23, della gestione di n.
230 stalli a raso limitrofi al parcheggio interrato;
-) l'onere in capo alla concessionaria di sistemazione, cura e manutenzione ordinaria del verde e degli spazi pedonali di piazza Europa e di piazza Sciascia, soprastanti il parcheggio, per l'intera durata della concessione.
Ciò premesso in fatto, la società attrice - dopo aver adito il giudice amministrativo, tuttavia dichiaratosi, in sede di appello, privo di giurisdizione - indi agiva in questa sede chiedendo:
i) accertare e dichiararsi l'inadempimento di parte convenuta rispetto all'obbligo, sancito dall'art. 11 comma 3 della convenzione stipulata il 23.6.2005, di regolare la sosta superficiale e, al contempo, vietare il parcheggio nelle aree limitrofe alla piazza
Europa; per l'effetto, la condanna all'adempimento e al contestuale risarcimento del danno, pari almeno al 60 % della differenza tra il ricavo atteso e quello effettivo, o quell'altra accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3 ii) accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi, scaturenti dall'art. 2 lett. d) dell'accordo bonario del 2.05.2013, di concedere in gestione n. 230 stalli a raso limitrofi al parcheggio interrato per la durata di 23 anni, con la condanna a pagare, a titolo di risarcimento del relativo danno, la somma annuale di €.276.000, o quell'altra da accertarsi, oltre accessori;
iii) accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 della convenzione, con la condanna a pagare la somma di €. 233.325,00 oltre iva;
iv) accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'espianto e ricostituzione del patrimonio arboreo insistente su piazza Europa e
Sciascia, con la condanna dell'ente a pagare la somma di €. 46.499,40 oltre iva;
Costituendosi in giudizio, l'ente convenuto:
i) con riguardo alla prima domanda, eccepiva, anzitutto, la nullità della clausola contrattuale inserita nell'art. 11 c.3 convenzione originaria, non essendo l'esercizio di una pubblica funzione suscettibile di obbligazione negoziale;
in ogni caso, contestava l'esistenza di alcuna responsabilità, stante l'enorme numero di accertamenti e contestazioni effettuato, e la quantificazione del danno effettuata dall'attrice;
ii) con riguardo alla seconda domanda, eccepiva la nullità dell'accordo bonario del
2 maggio 2013, siccome sottoscritto dal RUP, in violazione dell'art. 240 d.lgs. n.
163/2006, nonché degli artt. 42, 191 e 243 bis TUEL, in assenza di copertura finanziaria e pubblica gara;
in ogni caso contestava l'entità del danno prospettata;
iii) con riguardo alla terza (recte: quarta) domanda, negava che, a mente della convenzione del 2005, potessero gravare sull'ente le spese di espianto e ripristino degli alberi insistenti sulla piazza soprastante il parcheggio.
Con sentenza n. 552/2023 del 27.1.2023 il tribunale esponeva quanto segue.
1.) Con riferimento alla prima domanda attorea, in particolare, il giudice:
1.a) assumeva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola contenuta nell'art. 11 comma 3 della convenzione del 23.6.2005, trovando detta clausola supporto normativo nell'art. 11 della l. n.241/1990;
4
1.b) assumeva che, per come anche accertato dalla sentenza n. 2104/2015 TAR
Catania, l'impianto probatorio predisposto da parte attrice - non smentito da prova contraria - aveva dimostrato che il non avesse adempiuto agli obblighi posti Pt_1
a suo carico dal citato art. 11 comma 3 della convenzione, in quanto l'attività di repressione della sosta abusiva esercitata non si era rivelata sufficiente a contenere il fenomeno;
1.c) assumeva che, in merito alla quantificazione dei danni conseguenti al suddetto inadempimento, in assenza di specifica contestazione, dovesse trovare recepimento il criterio prospettato dalla parte attrice, che li indicava nella misura pari al 60 % della differenza ottenuta tra il ricavo atteso e quello effettivo;
quantificata la “perdita”, per gli anni 2014/2017, in complessivi €.2.185.972,43, il danno andava dunque determinato nella misura del 60%, ovvero €.1.311.583,45; l'importo annuo stimato poteva essere ritenuto valido anche per gli anni a seguire il 2017.
2.) Con riferimento alla seconda domanda attorea:
2.a) assumeva l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'accordo bonario sottoscritto dal RUP il 2.05.2013, essendo stata la convenzione sottoscritta nell'anno
2005, allorquando il d.lgs. n.163/2006 non era stato ancora emanato;
la disposizione operante nella fattispecie in esame, era invece l'art. 31 bis L. 109/1004, ai sensi del quale la decisione adottata dal collegio arbitrale il 22.04.2013 non poteva intendersi quale mera proposta di accordo, priva di qualsivoglia efficacia;
inoltre l'avvocatura comunale aveva espressamente manifestato il proprio parere favorevole, legittimando alla sottoscrizione dell'accordo il RUP, il cui operato doveva essere ricondotto in virtù del rapporto di immedesimazione organica all'amministrazione di appartenenza ed era stato comunque asseverato dall'ente per comportamento concludente;
l'accordo, inoltre, non necessitava di indicazione della copertura finanziaria, non comportando di fatto alcuna spesa, né determinava violazione delle procedure di evidenza pubblica, dovendo prevalere sul principio dell'immodificabilità della lex specialis del bando, quello della tutela del favor partecipationis;
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2.b) assumeva che la documentazione in atti attestava l'inadempimento del agli impegni assunti col citato accordo bonario, in quanto la gestione di 230 Pt_1
stalli a raso non fu mai consegnata all'attrice, avendo, piuttosto, l'amministrazione rinnovato le convenzioni con Sostare s.r.l. per la gestione degli stessi;
2.c) tale inadempimento aveva arrecato un significativo pregiudizio alla società attrice, la quale non aveva potuto raggiungere gli obiettivi di fatturato sanciti dal pef, né conseguire il riequilibrio economico-finanziario dell'operazione di investimento,
d'altra parte, la domanda, quantificata in seno alla consulenza di parte attrice in €.
1.380.000, ovvero € 276.000 annui per cinque anni, era stata ritenuta congrua dal ctu, siccome importo inferiore al maggior incasso di €. 325.000 indicato dall'accordo bonario come necessario al fine di garantire alla società attrice il riequilibrio del piano economico dell'intervento;
3. Da ultimo, il tribunale riteneva fondate, alla stregua delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, le ulteriori domande attoree di rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi e per l'espianto e la ricostituzione del patrimonio arboreo, quantificati, rispettivamente, in €.233.325 i primi ed €.33.000 i secondi.
In definitiva, la sentenza appellata, col dispositivo, così statuiva:
1. dichiara che il si è reso inadempiente all'obbligo scaturente Parte_1
dall'art. 11, comma 3 della convenzione stipulata in data 23.06.2005 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento -in favore della società attrice- della somma di € 1.311.583,45 a titolo di risarcimento del danno;
2. dichiara che il si è reso inadempiente all'obbligo scaturente Parte_1
dall'art. 2, lett. d) dell'accordo bonario sottoscritto in data 2.05.2013 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento -in favore della società attrice- della somma annuale di € 276.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 233.325,00 in favore della odierna attrice, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento dei sottoservizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della convenzione;
6
4. condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 33.000,00 in favore della odierna attrice, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espianto e la ricostruzione del patrimonio arboreo insistente su Piazza Europa e Piazza Sciascia.
La sentenza, notificata dal alla controparte in data 9.3.2023, era Parte_1
poi oggetto, su istanza di di provvedimento di correzione di Controparte_7
errore materiale, datato 22.3.2023, comunicato dalla cancelleria il 23.3.2023, col quale il Tribunale di Catania disponeva l'integrazione del dispositivo della sentenza nei seguenti termini:
a) in relazione al capo 1 aggiungere dopo “della somma di € 1.311.583,45” le parole “oltre alla somma annuale di € 327.895,86 a decorrere dal 2018”;
b) in relazione al capo 2 aggiungere dopo “della somma annuale di € 276.000,00” le parole “a decorrere dal 16.6.2013”;
c) in relazione al capo 3 aggiungere dopo “della somma di € 233.325,00” le parole
“oltre all'iva e degli interessi ed interessi moratori ex art.1284 comma IV c.c. dalla data della domanda al soddisfo”.
Avverso la sentenza, così come corretta, proponeva appello il Parte_1
con atto di citazione notificato il 30.5.2023, cui resisteva la società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, il impugna la sentenza laddove, al Pt_1
capo 1, ha accolto la domanda di accertamento dell'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'art. 11 comma 3 della convenzione del 23.6.2005.
Assume l'erronea ricostruzione giuridica della fattispecie, nonchè la carenza e/o contraddittorietà di motivazione per aver escluso la nullità della clausola contrattuale, inserita nella convenzione n.54/2005 che obbligherebbe l'ente all'esercizio di una pubblica funzione.
Rileva, inoltre, di aver ampiamente dimostrato di non avere omesso alcuna attività utile a reprimere ogni condotta illecita degli utenti della strada anche depositando la nota del Comandante della Polizia Municipale contenente report delle attività di vigilanza e controllo svolte negli anni in questione.
7 Con il secondo, articolato, motivo di impugnazione, l'ente impugna la sentenza laddove ha accolto anche la seconda domanda spiegata in citazione, di accertamento dell'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'accordo bonario del 2.5.2013 per la concessione in gestione di 230 stalli di sosta a pagamento per 23 anni.
Lamenta, anzitutto, l'erroneità della sentenza per aver escluso l'eccepita nullità di detto accordo bonario, di assunzione degli obblighi in questione, siccome sottoscritto dal R.U.P., nonché per assenza di causa, indisponibilità dell'oggetto della transazione, violazione di norme imperative: artt.1418, 1966 del codice civile e artt. 42,191,243 bis del Tuel.
Censura, in ogni caso, l'entità e la quantificazione operata nel giudizio di primo grado, in maniera del tutto ipotetica. Se il riequilibrio è ammesso nei limiti in cui si provi un disequilibrio esso, nella quantificazione, non può semplicisticamente farsi coincidere col danno. Escluso che l'effetto di pregiudizio dovuto al fermo giudiziario sia imputabile all'amministrazione in termini di inadempimento, essendo paragonabile a una causa di forza maggiore, comunque, il fermo del cantiere come riportato negli atti del collaudo è di quasi 4 anni, pertanto, l'operazione con cui si sarebbero concessi
230 stalli di sosta a pagamento per 23 anni è del tutto sproporzionata. Chiede ricondursi il danno liquidato con pertinenti coefficienti al perimetro anche di durata del blocco ed alle previsioni di equilibrio sottoscritte.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha accolto la domanda con la quale l'attrice ha chiesto l'accertamento del suo diritto al rimborso delle spese per la sistemazione del verde di piazza Europa e piazza Sciascia. Assume che il ripristino del verde insistente sulla piazza è stato contrattualmente posto a carico del concessionario.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, è preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, proposta da parte appellata.
Deduce la società che lo stesso tramite il Controparte_7 Parte_1
proprio difensore, in data 9.3.2023 le ha notificato la sentenza n.522/2023 oggetto della presente impugnazione.
8 Da tale data, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., è iniziato a decorrere - anche per il notificante - il cd. termine breve di 30 giorni per proporre impugnazione
La sentenza in questione è poi stata corretta, con ordinanza del 22.3.2023, comunicata dalla cancelleria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 121 disp. att.
c.p.c., in data 23.3.2023, anche al difensore costituito del Parte_1
Il avrebbe potuto impugnare, ai sensi dell'art. 288, ultimo Parte_1
comma, c.p.c., il provvedimento di correzione entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, ma ciò non ha fatto.
2.1) L'eccezione è fondata.
Deve darsi atto che lo stesso tramite il difensore costituito in Parte_1
primo grado, ha notificato alla controparte la sentenza in questa sede appellata in data
9.3.2023. Tale notifica - per come affermato da SU n. 6278/2019 - fa decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. anche per il notificante;
sicchè, allo scadere di detto termine, ossia in data 9.4.2023, in assenza di impugnazione, la sentenza è passata in giudicato.
D'altra parte, è vero che a mente dell'art. 288, comma 4, c.p.c. “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione di cui all'art. 288, comma
4, c.p.c. è consentita ove la doglianza attenga - come assume l'appellante nel caso in esame - all'esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di certa individuazione) (Cass. n.
8863/2018).
Ciò significa - come ha precisato più volte la S.C. - che, pur quando sia maturato il termine per l'impugnazione, resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai
9 formatosi, nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (per tutte: Cass. S.U. n. 5165/2004; Cass. n.
28323/2020, n. 5733/2019, n. 20309/2019, n. 16205/2013, n. 5950/2007).
Dispone, inoltre, l'art. 121 disp. att. c.p.c. che “L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere”.
Afferma la Cassazione che “L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica”.
Orbene, risulta che l'ordinanza correttiva datata 22.3.2023 è stata effettivamente notificata alle parti dalla cancelleria, con pec consegnata (anche) al difensore del in data 23.3.2023, cui è stato allegato il provvedimento di Parte_1
correzione.
Ciò comporta che, allorquando il ha proposto l'appello in Parte_1
esame - ossia con citazione notificata il 30.5.2023 - era ormai spirato anche il termine per impugnare la sentenza “relativamente alle parti corrette”, con conseguente inammissibilità di tutti i motivi di gravame proposti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate applicati parametri minimi delle vigenti tabelle (tenuto conto delle ragioni solo processuali della decisione), in relazione al valore della controversia e all'attività espletata (esclusa dunque la voce “istruzione/trattazione” in difetto di svolgimento di attività idonee a dare titolo alla relativa voce tariffaria: Cass. n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
10 dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione; condanna l'appellante al pagamento alla controparte delle spese del presente grado, che liquida in €.13.232,00 oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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