Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2024, proposto da:
PA EL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Pagliuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
e l’esecuzione del decreto V.G. n.r.g. 50020/2021 della Corte di Appello di Roma, depositato il 07/04/2021, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale il ricorrente ha lamentato l’inottemperanza al provvedimento giurisdizionale reso inter partes e distinto in epigrafe e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Considerato, dunque, che alla luce della documentazione versata in atti e del principio di non contestazione, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Considerato che l’intimato Dicastero, sebbene ritualmente costituito, non ha attivamente contrastato la domanda;
Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione dell’art. 5 sexies, comma 8, della L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 817 lett. g), della legge n. 207 del 2024, individuandolo nella persona di un funzionario scelto dall’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO