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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2024, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 12 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1995/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.698/2022 emessa in data 22 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Circi, Filippo Aiello, pec:
, Maria Matilde Bidetti pec: Email_1
, Carlo de Marchis Gomez pec Email_2
, Giacomo Summa pec: Email_3
; Email_4
[...]
[...]
[.
[
[...] [...]
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate p.t.;
APPELLATO contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 luglio 2022 i lavoratori indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 698/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma, il 26 gennaio 2022.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- e a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di critica di cui alla motivazione.
La , nonostante la notifica, non si è costituita e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agendo dinnanzi al Giudice del Lavoro di Roma, gli attuali appellanti convenivano in giudizio la per Controparte_2 ottenere l'affermazione del diritto alle somme specificamente quantificate a titolo
Pag. 2 di 13 di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità.
I ricorrenti allegavano di essere dipendenti della con CP_1
l'inquadramento per ciascuno di essi indicato e di avere percepito sino al 2014 le somme dovute a titolo di “premio di produzione – previsto dall'art.15 del CCNL
Fondazioni – di integrazione al premio di produzione – ai sensi Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Aziendale del 22.5.1999 – e di premio di produttività ex tabella C previsto con accordo del 23.5.2005, mentre non erano state erogate le somme maturare nelle annualità successive dal 2015 al 2017.
Richiamavano a sostegno della domanda l'accordo sottoscritto il 17 novembre
2014 affermando che con esso, al fine di contenere i costi per i due esercizi di bilancio successivi, le parti sociali avrebbero stabilito di subordinare la corresponsione della “integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C” per gli anni 2015 e 2016 al raggiungimento del pareggio di bilancio e, solo per l'anno 2015, di limitare l'erogazione delle due provvidenze alla quota eccedente il pareggio di bilancio.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 18 febbraio 2015, le parti sociali avrebbero riaffermato il diritto dei dipendenti a percepire gli istituti dell'“integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C”, con i limiti di erogazione già previsti dall'Accordo 17 novembre 2014, relativi ai soli anni di esercizio 2015 e 2016.
Affermavano che i bilanci della avrebbero dato atto non solo del CP_1 pareggio di bilancio, ma persino di un saldo positivo negli anni 2015, 2016 e 2017 per cui l'integrazione al premio di produzione ed il premio di produttività ex tabella C avrebbero dovuto essere corrisposti in conformità alle previsioni contrattuali con il limite, valevole per il solo anno 2016 e per le provvidenze maturate nell'esercizio 2015, della quantificazione rispetto alla somma eccedente il pareggio di bilancio.
La si costituiva e, oltre a sollevare questioni preliminari, sosteneva CP_1 nel merito che il contratto integrativo - e l'Accordo sindacale del 2015, protraendo
Pag. 3 di 13 la sua vigenza oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, in base alla clausola di cui al punto 5 dello stesso Contratto integrativo, avrebbe determinato l'impossibilità di accordare le prestazioni pretese, poiché il pareggio di bilancio sarebbe sussistito solo laddove, aggiungendo nel bilancio previsionale le spese necessarie a tutti gli istituti retributivi– e dunque anche i premi oggetto dell'attuale giudizio - il bilancio fosse rimasto in pareggio.
Nel caso, poiché la simulazione di spesa avrebbe dato luogo ad un saldo negativo, le somme non avrebbero potuto neanche essere appostate.
Il Tribunale, rigettate le questioni preliminari, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Giungeva a tale conclusione ritenendo l'ultrattività dell'accordo sindacale del
2014, in quanto conglobato nel contratto integrativo oggetto di “prorogatio” in conformità alle previsioni della normativa di risanamento delle Fondazioni
Liriche e Sinfoniche. Infatti, il Contratto integrativo ha previsto al punto 5 che lo stesso “…resterà in vigore fino alla scadenza sopra indicata, fatto salvo il regime di prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo”.
Riconosceva nella previsione una clausola di ultrattività.
Spiegava che il senso della previsione del contratto integrativo che incorporava i contenuti dell'accordo producesse l'effetto della perdurante efficacia anche di tale convenzione argomentando sia sotto il profilo logico che dello stesso tenore del nono capoverso delle premesse del Contratto aziendale del febbraio del 2015, <ove è stabilito che “…quanto espressamente prefissato nell'ipotesi di accordo sindacale del 17 11 2014 […] integra il presente contratto integrativo aziendale nell'ambito della sua specifica durata", ove la durata non può essere quella contratto, atteso per sé l'accordo ha una durata, ma si limita a dettare i presupposti l'erogazione delle provvidenze in riferimento agli esercizi finanziari 2015 e 2016.>>
Pag. 4 di 13 Richiamati gli artt.
3.3.5 e 3.3.6 del contratto collettivo aziendale stipulato il 18 febbraio del 2015 quali fonti della disciplina delle specifiche competenze pretese dai lavoratori e preso atto della non contestazione formatasi sui dati di bilancio allegati dai ricorrenti, affermava che il punto 4 dell'accordo 17.11.2014 da entrambe le previsioni (che diponevano che: “… per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di indirizzo, fino al raggiungimento degli Istituti di cui al precedente punto 3.b)… d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione dalla tabella C ex accordo
25.03.2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio" ) consentisse di ritenere che per entrambe gli emolumenti oggetto di domanda il diritto andasse affermato anche per gli anni successivi al
2015 nei limiti del saldo positivo del bilancio.
Escludeva che il vincolo del raggiungimento del pareggio potesse dirsi realizzato solo allorché, aggiungendo le spese per gli istituti retributivi nel bilancio previsionale, il bilancio fosse rimasto comunque in pareggio, evidenziando che tale impostazione avrebbe fatto sì che la condizione per l'erogazione dei suddetti trattamenti retributivi avrebbe avuto natura sostanzialmente potestativa, essendo rimessa alla scelta della CP_1
Precisava, in relazione al tenore dell'accordo del 17 novembre 2014, laddove stabilisce che: d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione dalla tabella C ex accordo 25.03.2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio che l'unica interpretazione possibile, affinché la norma abbia un senso, era quella per cui l'intero “surplus” sia destinato al pagamento “in parte” dei suddetti premi, così da garantire il pareggio ed al contempo soddisfare le pretese retributive dei lavoratori nel rispetto del vincolo.
Pag. 5 di 13 Avverso detta statuizione propongono appello gli originari ricorrenti affermando che erroneamente il primo giudice abbia limitato il diritto ad ottenere le somme per gli anni successivi al 2015 al saldo attivo in bilancio per ognuno degli anni di riferimento.
Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe affermato l'ultrattività dell'Accordo sindacale del 17 novembre 2014, fonte di tale limite, conglobato in un successivo
Accordo Integrativo aziendale del febbraio del 2015, a tutt'oggi vigente, facendo discendere da ciò l'operatività del limite anche dopo il 2014.
Viceversa, a parere degli appellanti, tale limite sarebbe stato operante solo per il 2015, in quanto, alla luce dei criteri fissati all'art. 1362 c.c., le parti a mezzo dell'Accordo stipulato nel novembre del 2014 avrebbero inteso condizionare espressamente per gli anni 2015 e 2016 il pagamento delle provvidenze controverse al pareggio di bilancio;
senza tuttavia limitare l'erogazione degli istituti alla quota di surplus di bilancio.
Ciò si sarebbe ricavato dal tenore letterale degli accordi, e la circostanza che l'Accordo del novembre del 2014 avrebbe introdotto due distinte regole di contingentamento per il 2015 e per il 2016, e non sarebbe possibile stabilire quali delle due dovrebbe essere considerata estensibile agli anni successivi al 2016.
L'intenzione delle parti contrattuali sarebbe stata quella di limitare il pagamento degli istituti contrattuali “integrazione al premio di produzione” e “premio di produttività” ex tabella C all'eventuale surplus di bilancio esclusivamente per l'anno
2015, senza alcuna possibilità di ritenere estensibile tale meccanismo di contingentamento agli anni di esercizio successivi.
Anche sotto il profilo logico e teleologico l'avere formulato due diverse previsioni per gli anni 2015 e 2016, a mezzo di due distinte disposizioni (lettere c e d dell'art. 4) sarebbe logicamente compatibile solo con la diversa volontà di normare in maniera diversa tra loro due fattispecie considerate del tutto distinte, come in effetti
è stato fatto. L'interpretazione - in forza della quale l'unica condizione alla quale è legata l'erogazione piena degli istituti è costituita dal pareggio di bilancio - sarebbe l'unica plausibile per le erogazioni relative all'anno di esercizio 2016, oggetto di specifica disciplina negli Accordi in esame.
Anche il comportamento successivo delle parti avrebbe confermato tale opinione poiché nel febbraio del 2015 avrebbero sottoscritto un nuovo Accordo
Pag. 6 di 13 aziendale a mezzo del quale (artt.
3.3.5 e 3.3.6) avrebbero disciplinato nel dettaglio gli istituti del premio di produttività ex tabella C e dell'integrazione del premio di produzione, senza vincolare la loro erogazione ad alcun limite esterno, né all'avverarsi di una condizione.
L'appello è infondato.
Questa Corte si è espressa ripetutamente in dissenso rispetto alle opinioni analoghe a quelle illustrate nel presente gravame a sostegno delle ragioni dei lavoratori.
Si richiamano ex art.118 disp att. cpc le motivazioni della sentenza n.3293/2024
-che ha richiamato altro precedente -di cui si riportano i brani salienti in riferimento alle censure oggetto dell'attuale gravame. <giova all'esame di tutti i motivi appello ricordare il contesto in cui sono maturati gli istituti oggetto pretesa e la loro compressione tramite successivi accordi collettivi.
La legge n. 112/13 all'art. 11 ha disposto che, per reagire alla crisi del settore, le Fondazioni avrebbero dovuto provvedere alla redazione di un piano di risanamento che a sua volta avrebbe dovuto prevedere, fra l'altro, la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi successivi avrebbero dovuto in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
era inoltre prevista la possibilità di negoziare nuovi contratti integrativi aziendali, ma sempre nei limiti della compatibilità con i vincoli finanziari del piano di risanamento.
Con l'art. 24 del D.L. n. 113/16 è stato previsto che, in assenza di pareggio di bilancio, non potevano essere erogati al personale contributi o premi di risultato o trattamenti economici aggiuntivi.
Il piano di risanamento della appellata è stato in effetti approntato CP_1 nel 2014; a cascata, il 17.11.14 è stata approvata una ipotesi di accordo sindacale con effetti fino al 31.12.2016 e con impegno delle parti sociali ad incontrarsi per un eventuale nuovo accordo che avrebbe avuto vigenza dal 1.1.2017; detto accordo è
Pag. 7 di 13 poi confluito nel contratto integrativo aziendale del 18.2.2015 avente lo stesso termine finale di vigenza e con impegno a definirne uno nuovo “fatto salvo il regime di prorogatio” in coincidenza col termine del piano di risanamento. Detto piano, poi,
è stato prorogato al 2019 e nessun nuovo accordo è intervenuto. Le sopra riportate disposizioni sono tutte pacifiche.
3.2. Così come sono pacifici fra le parti i caratteri degli istituti richiesti e la loro evoluzione nel tempo, anche per effetto delle circostanze menzionate, e quindi:
1. Il premio di produzione trova la sua primaria fonte nell'articolo 15 del
C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche dedicato al “Premio di
Produzione” – istituto non inciso, come si ribadirà infra, dalla contrattazione integrativa aziendale del 2015 che ha riguardato solo l'integrazione al
Premio e non il Premio stesso – il quale prevede che: “In occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 Aprile verrà corrisposto ai lavoratori, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, un premio di produzione di importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a 12 mensilità….Il premio di produzione come sopra individuato potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede.”. Il Contratto integrativo
22/05/1999 e l'Accordo Ponte 3 agosto 1999 prevedono e disciplinano specificamente l'Integrazione al Premio di produzione disponendo che: “Ai sensi del 5° comma dell'art.12 del vigente CCNL, è concordata un'integrazione del premio di produzione relativo all'attività svolta a partire dal 1999, calcolata sulla base dei seguenti coefficienti di rilevazione.
L'integrazione del premio di produzione sarà calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, ed elemento aggiuntivo del minimo tabellare, calcolati in rapporto a 12 mensilità. Restano confermati i criteri di riduzione della integrazione individualmente maturata, ai sensi del 3° comma dell'art.12 del vigente
CCNL. Le parti si danno atto che l'integrazione del premio di produzione
Pag. 8 di 13 costituisce elemento variabile, non predeterminabile e non utile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale e, come tale, per lo stesso si rende applicabile il trattamento contributivo previsto dalla legge 23.5.1997 e dal
D.Lgs 2.9.1997 n.314”.
2. quanto al c.d. “Premio di produttività Tabella C”, tale istituto trova la propria fonte nell'Accordo Rinnovo CCAL, firmato in data 25/03/2005, che nella parte economica, al punto 2 “Incrementi economici” prevede: “È istituito un premio di (bilancio) produttività limitato all'importo complessivo di costo di
Euro 800.000, subordinato al pareggio di bilancio ed al conseguimento di ulteriori maggiori ricavi rispetto alla previsione del bilancio previsionale
2005. Detto premio sarà erogato nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza, suddiviso secondo la tabella C. Per l'anno 2006, fermo restando il pareggio di bilancio previsionale, le parti si incontreranno per concordare modalità e decorrenze del relativo pagamento. La misura del premio di (bilancio) produttività sarà ridotta proporzionalmente al periodo di minor servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento. (Omissis) Le parti si danno atto che le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dal presente accordo trovano copertura nelle maggiori entrate indicate sul bilancio previsionale riferite all'anno 2005 e bienni successivi, con esclusione dei contributi ordinari pubblici e privati”.
[...]
3.3. L'Accordo sindacale del novembre 2014, ed il successivo Contratto integrativo aziendale del 2015, hanno previsto, nell'ambito del prospettato risanamento, che:
1. Con riguardo al Premio di produzione integrativo e al Premio Produttività tabella C (accordo 25/03/2005) - I due istituti non sarebbero stati liquidati negli anni 2015 e 2016 (competenze degli esercizi 2014 e 2015) - e che la corresponsione di tali emolumenti sarebbe stata subordinata al pareggio di bilancio, trovando applicazione quanto previsto al successivo punto 4 relativo alle “Verifiche periodiche” nel quale si specificava che:
Pag. 9 di 13 a. per l'anno 2015, la corresponsione degli stessi sarebbe potuta avvenire solo qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario fosse stato registrato un saldo positivo, chiarendo che, in tal caso, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarebbe stata ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese di approvazione di detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo;
b. per l'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione integrativo e dalla tabella C ex accordo 25/03/2005 sarebbe stato inserito nel budget previsionale 2016 ma i relativi emolumenti avrebbero potuto essere corrisposti, in tutto o in parte, solo in caso di pareggio di bilancio;
dette somme sarebbero state poi corrisposte ai dipendenti, ricorrendone le condizioni sopra espressamente indicate, con la mensilità successiva al mese di approvazione di detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di
Indirizzo.
[....]
Come emerge dalla ricostruzione sopra esposta, che si basa sul dato testuale delle norme e degli accordi succedutisi nel tempo, tutti gli emolumenti pretesi, in ragione della complessiva attività di risanamento, erano stati subordinati al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
Pertanto la sentenza gravata, che ha accordato i detti emolumenti a partire dal 2016 ma nei ristretti limiti dell'attivo, merita, sul punto, condivisione e la critica mossa non coglie nel segno: il giudice invero non ha, come sostiene l'appellante,
“avallato la falsa rappresentazione contenuta nei bilanci” ma ha ritenuto non raggiunto il pareggio di bilancio se si tiene conto di tali emolumenti: questa ultima era l'affermazione da contestare per giungere ad un diverso esito, e non è stata utilmente contestata.
Fuori questione, poi, la dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., trattandosi di emolumenti premiali collettivi di fonte pattizia e non, invece, della retribuzione fondamentale ovvero di una premialità individualmente contrattata. E nemmeno si verte nell'ipotesi di applicazione dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi utilizzati quale parametro di riferimento, tramite l'articolo 36 della
Pag. 10 di 13 Costituzione: come è reso evidente nel ricorso introduttivo, il ricorrente fonda il suo asserito diritto esclusivamente su fonti pattizie successive al CCNL (tranne che per il vero e proprio premio di produzione, del quale si dirà oltre).
Da ciò il rigetto dei primi due motivi di appello.”
Orbene, questa Corte con riguardo all'odierno appello non può non condividere quanto già dalla medesima opinato con la sopra richiamata pronuncia e quanto statuito già dal giudice di primo grado che ha precisato, senza che sul punto gli appellanti abbiano dedotto alcunché, che “ La prospettazione di parte ricorrente che in caso di pareggio di bilancio tali emolumenti dovessero essere liquidati per intero confligge apertamente con la ratio legis e con le previsioni dell'accordo siglato in sede sindacale e trasfuso quale appendice nel contratto integrativo Aziendale del 18/2/2015 Parimenti è del tutto evidente che l'inserimento in bilancio di tali voci in relazione a tutti i dipendenti della avrebbe CP_1 necessariamente compromesso l'obiettivo primario di pervenire al pareggio di bilancio . Non è dato contestato che la abbia chiuso in pareggio ed anzi CP_1 con saldi positivi, sia pure modesti, per le annualità 2015 , 2016 e 2017 . Pertanto deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire pro quota e nei limiti del saldo attivo relativo a dette annualità l'incremento premio di produttività e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005”.
Ciò che si contesta è la ultrattività dell'obbligo di pareggio del bilancio dopo l'anno 2016. Tuttavia, per gli anni 2016-17 il verbale di accordo del 2014 e il successivo contratto integrativo aziendale prevedevano verifiche periodiche congiunte sulla situazione economica, ma senza dettagliare scadenze e conseguenze dell'omissione. Pertanto, non si può negare la detta ultrattività.
Del resto, si ribadisce che quanto affermato dalla nella propria CP_1 memoria secondo cui “l'impossibilità di procedere all'accantonamento delle somme connesse ai due emolumenti in discorso, lungi dall'essere “imputabile al comportamento gravemente inadempiente della convenuta”, costituisce CP_1 diretta conseguenza del – perdurante – squilibrio economico-finanziario della e della connessa necessità di raggiungere il pareggio di bilancio al fine CP_1 di proseguire il percorso di risanamento intrapreso nell'interesse di tutti, compreso
Pag. 11 di 13 il personale della , CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_6
in piena conformità a quanto contenuto nelle disposizioni di legge e
[...] statutarie in precedenza esaminate” non risulta specificamente contraddetta dagli appellanti.
Non va, poi, sottaciuto che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modificazioni in l. n. 160/2016, , all'art. 24 c.
3-quater lettera a) ha stabilito che “al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello” ed ha costituito, come precisato dalla “base normativa posta a CP_1 fondamento dell'approvazione, da parte del Consiglio di Indirizzo, dei bilanci previsionali relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 che non prevedevano, per l'appunto, il pagamento degli istituti più volte menzionati”.
A tali considerazioni occorre aggiungere che affermare, come fa parte appellante, l'operatività del vincolo del pareggio del bilancio senza ricollegarlo alla necessaria limitazione del diritto dei lavoratori all'effettiva esistenza di un saldo attivo di bilancio, che appare viceversa una conseguenza logica necessaria della prima premessa, risulta anche ragionamento del tutto contraddittorio (si legge nell'appello
<< le parti a mezzo dell'Accordo stipulato nel novembre del 2014 hanno inteso condizionare espressamente per gli anni 2015 e 2016 il pagamento delle provvidenze controverse al pareggio di bilancio;
hanno voluto limitare l'erogazione degli istituti alla quota di surplus di bilancio per il solo anno 2015 e, infine, hanno inteso riprendere la “normale” erogazione per gli anni di esercizio successivi>>) atteso che ammettere la possibilità dell'attribuzione di somme anche oltre il surplus di bilancio ed indipendentemente da questo, significa nella sostanza negare anche l'operatività del vincolo del pareggio.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Pag. 12 di 13
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , con ricorso depositato in data 22 Parte_11 Parte_12 Parte_13 luglio 2022 nei confronti della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.698/2022 emessa il giorno 26 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Previa declaratoria di contumacia della , Controparte_1 rigetta l'appello.
2) Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 12 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 12 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1995/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.698/2022 emessa in data 22 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Circi, Filippo Aiello, pec:
, Maria Matilde Bidetti pec: Email_1
, Carlo de Marchis Gomez pec Email_2
, Giacomo Summa pec: Email_3
; Email_4
[...]
[...]
[.
[
[...] [...]
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate p.t.;
APPELLATO contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 luglio 2022 i lavoratori indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 698/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma, il 26 gennaio 2022.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- e a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di critica di cui alla motivazione.
La , nonostante la notifica, non si è costituita e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agendo dinnanzi al Giudice del Lavoro di Roma, gli attuali appellanti convenivano in giudizio la per Controparte_2 ottenere l'affermazione del diritto alle somme specificamente quantificate a titolo
Pag. 2 di 13 di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità.
I ricorrenti allegavano di essere dipendenti della con CP_1
l'inquadramento per ciascuno di essi indicato e di avere percepito sino al 2014 le somme dovute a titolo di “premio di produzione – previsto dall'art.15 del CCNL
Fondazioni – di integrazione al premio di produzione – ai sensi Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Aziendale del 22.5.1999 – e di premio di produttività ex tabella C previsto con accordo del 23.5.2005, mentre non erano state erogate le somme maturare nelle annualità successive dal 2015 al 2017.
Richiamavano a sostegno della domanda l'accordo sottoscritto il 17 novembre
2014 affermando che con esso, al fine di contenere i costi per i due esercizi di bilancio successivi, le parti sociali avrebbero stabilito di subordinare la corresponsione della “integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C” per gli anni 2015 e 2016 al raggiungimento del pareggio di bilancio e, solo per l'anno 2015, di limitare l'erogazione delle due provvidenze alla quota eccedente il pareggio di bilancio.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 18 febbraio 2015, le parti sociali avrebbero riaffermato il diritto dei dipendenti a percepire gli istituti dell'“integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C”, con i limiti di erogazione già previsti dall'Accordo 17 novembre 2014, relativi ai soli anni di esercizio 2015 e 2016.
Affermavano che i bilanci della avrebbero dato atto non solo del CP_1 pareggio di bilancio, ma persino di un saldo positivo negli anni 2015, 2016 e 2017 per cui l'integrazione al premio di produzione ed il premio di produttività ex tabella C avrebbero dovuto essere corrisposti in conformità alle previsioni contrattuali con il limite, valevole per il solo anno 2016 e per le provvidenze maturate nell'esercizio 2015, della quantificazione rispetto alla somma eccedente il pareggio di bilancio.
La si costituiva e, oltre a sollevare questioni preliminari, sosteneva CP_1 nel merito che il contratto integrativo - e l'Accordo sindacale del 2015, protraendo
Pag. 3 di 13 la sua vigenza oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, in base alla clausola di cui al punto 5 dello stesso Contratto integrativo, avrebbe determinato l'impossibilità di accordare le prestazioni pretese, poiché il pareggio di bilancio sarebbe sussistito solo laddove, aggiungendo nel bilancio previsionale le spese necessarie a tutti gli istituti retributivi– e dunque anche i premi oggetto dell'attuale giudizio - il bilancio fosse rimasto in pareggio.
Nel caso, poiché la simulazione di spesa avrebbe dato luogo ad un saldo negativo, le somme non avrebbero potuto neanche essere appostate.
Il Tribunale, rigettate le questioni preliminari, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Giungeva a tale conclusione ritenendo l'ultrattività dell'accordo sindacale del
2014, in quanto conglobato nel contratto integrativo oggetto di “prorogatio” in conformità alle previsioni della normativa di risanamento delle Fondazioni
Liriche e Sinfoniche. Infatti, il Contratto integrativo ha previsto al punto 5 che lo stesso “…resterà in vigore fino alla scadenza sopra indicata, fatto salvo il regime di prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo”.
Riconosceva nella previsione una clausola di ultrattività.
Spiegava che il senso della previsione del contratto integrativo che incorporava i contenuti dell'accordo producesse l'effetto della perdurante efficacia anche di tale convenzione argomentando sia sotto il profilo logico che dello stesso tenore del nono capoverso delle premesse del Contratto aziendale del febbraio del 2015, <ove è stabilito che “…quanto espressamente prefissato nell'ipotesi di accordo sindacale del 17 11 2014 […] integra il presente contratto integrativo aziendale nell'ambito della sua specifica durata", ove la durata non può essere quella contratto, atteso per sé l'accordo ha una durata, ma si limita a dettare i presupposti l'erogazione delle provvidenze in riferimento agli esercizi finanziari 2015 e 2016.>>
Pag. 4 di 13 Richiamati gli artt.
3.3.5 e 3.3.6 del contratto collettivo aziendale stipulato il 18 febbraio del 2015 quali fonti della disciplina delle specifiche competenze pretese dai lavoratori e preso atto della non contestazione formatasi sui dati di bilancio allegati dai ricorrenti, affermava che il punto 4 dell'accordo 17.11.2014 da entrambe le previsioni (che diponevano che: “… per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di indirizzo, fino al raggiungimento degli Istituti di cui al precedente punto 3.b)… d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione dalla tabella C ex accordo
25.03.2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio" ) consentisse di ritenere che per entrambe gli emolumenti oggetto di domanda il diritto andasse affermato anche per gli anni successivi al
2015 nei limiti del saldo positivo del bilancio.
Escludeva che il vincolo del raggiungimento del pareggio potesse dirsi realizzato solo allorché, aggiungendo le spese per gli istituti retributivi nel bilancio previsionale, il bilancio fosse rimasto comunque in pareggio, evidenziando che tale impostazione avrebbe fatto sì che la condizione per l'erogazione dei suddetti trattamenti retributivi avrebbe avuto natura sostanzialmente potestativa, essendo rimessa alla scelta della CP_1
Precisava, in relazione al tenore dell'accordo del 17 novembre 2014, laddove stabilisce che: d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione dalla tabella C ex accordo 25.03.2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio che l'unica interpretazione possibile, affinché la norma abbia un senso, era quella per cui l'intero “surplus” sia destinato al pagamento “in parte” dei suddetti premi, così da garantire il pareggio ed al contempo soddisfare le pretese retributive dei lavoratori nel rispetto del vincolo.
Pag. 5 di 13 Avverso detta statuizione propongono appello gli originari ricorrenti affermando che erroneamente il primo giudice abbia limitato il diritto ad ottenere le somme per gli anni successivi al 2015 al saldo attivo in bilancio per ognuno degli anni di riferimento.
Erroneamente, infatti, il Tribunale avrebbe affermato l'ultrattività dell'Accordo sindacale del 17 novembre 2014, fonte di tale limite, conglobato in un successivo
Accordo Integrativo aziendale del febbraio del 2015, a tutt'oggi vigente, facendo discendere da ciò l'operatività del limite anche dopo il 2014.
Viceversa, a parere degli appellanti, tale limite sarebbe stato operante solo per il 2015, in quanto, alla luce dei criteri fissati all'art. 1362 c.c., le parti a mezzo dell'Accordo stipulato nel novembre del 2014 avrebbero inteso condizionare espressamente per gli anni 2015 e 2016 il pagamento delle provvidenze controverse al pareggio di bilancio;
senza tuttavia limitare l'erogazione degli istituti alla quota di surplus di bilancio.
Ciò si sarebbe ricavato dal tenore letterale degli accordi, e la circostanza che l'Accordo del novembre del 2014 avrebbe introdotto due distinte regole di contingentamento per il 2015 e per il 2016, e non sarebbe possibile stabilire quali delle due dovrebbe essere considerata estensibile agli anni successivi al 2016.
L'intenzione delle parti contrattuali sarebbe stata quella di limitare il pagamento degli istituti contrattuali “integrazione al premio di produzione” e “premio di produttività” ex tabella C all'eventuale surplus di bilancio esclusivamente per l'anno
2015, senza alcuna possibilità di ritenere estensibile tale meccanismo di contingentamento agli anni di esercizio successivi.
Anche sotto il profilo logico e teleologico l'avere formulato due diverse previsioni per gli anni 2015 e 2016, a mezzo di due distinte disposizioni (lettere c e d dell'art. 4) sarebbe logicamente compatibile solo con la diversa volontà di normare in maniera diversa tra loro due fattispecie considerate del tutto distinte, come in effetti
è stato fatto. L'interpretazione - in forza della quale l'unica condizione alla quale è legata l'erogazione piena degli istituti è costituita dal pareggio di bilancio - sarebbe l'unica plausibile per le erogazioni relative all'anno di esercizio 2016, oggetto di specifica disciplina negli Accordi in esame.
Anche il comportamento successivo delle parti avrebbe confermato tale opinione poiché nel febbraio del 2015 avrebbero sottoscritto un nuovo Accordo
Pag. 6 di 13 aziendale a mezzo del quale (artt.
3.3.5 e 3.3.6) avrebbero disciplinato nel dettaglio gli istituti del premio di produttività ex tabella C e dell'integrazione del premio di produzione, senza vincolare la loro erogazione ad alcun limite esterno, né all'avverarsi di una condizione.
L'appello è infondato.
Questa Corte si è espressa ripetutamente in dissenso rispetto alle opinioni analoghe a quelle illustrate nel presente gravame a sostegno delle ragioni dei lavoratori.
Si richiamano ex art.118 disp att. cpc le motivazioni della sentenza n.3293/2024
-che ha richiamato altro precedente -di cui si riportano i brani salienti in riferimento alle censure oggetto dell'attuale gravame. <giova all'esame di tutti i motivi appello ricordare il contesto in cui sono maturati gli istituti oggetto pretesa e la loro compressione tramite successivi accordi collettivi.
La legge n. 112/13 all'art. 11 ha disposto che, per reagire alla crisi del settore, le Fondazioni avrebbero dovuto provvedere alla redazione di un piano di risanamento che a sua volta avrebbe dovuto prevedere, fra l'altro, la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi successivi avrebbero dovuto in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
era inoltre prevista la possibilità di negoziare nuovi contratti integrativi aziendali, ma sempre nei limiti della compatibilità con i vincoli finanziari del piano di risanamento.
Con l'art. 24 del D.L. n. 113/16 è stato previsto che, in assenza di pareggio di bilancio, non potevano essere erogati al personale contributi o premi di risultato o trattamenti economici aggiuntivi.
Il piano di risanamento della appellata è stato in effetti approntato CP_1 nel 2014; a cascata, il 17.11.14 è stata approvata una ipotesi di accordo sindacale con effetti fino al 31.12.2016 e con impegno delle parti sociali ad incontrarsi per un eventuale nuovo accordo che avrebbe avuto vigenza dal 1.1.2017; detto accordo è
Pag. 7 di 13 poi confluito nel contratto integrativo aziendale del 18.2.2015 avente lo stesso termine finale di vigenza e con impegno a definirne uno nuovo “fatto salvo il regime di prorogatio” in coincidenza col termine del piano di risanamento. Detto piano, poi,
è stato prorogato al 2019 e nessun nuovo accordo è intervenuto. Le sopra riportate disposizioni sono tutte pacifiche.
3.2. Così come sono pacifici fra le parti i caratteri degli istituti richiesti e la loro evoluzione nel tempo, anche per effetto delle circostanze menzionate, e quindi:
1. Il premio di produzione trova la sua primaria fonte nell'articolo 15 del
C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico Sinfoniche dedicato al “Premio di
Produzione” – istituto non inciso, come si ribadirà infra, dalla contrattazione integrativa aziendale del 2015 che ha riguardato solo l'integrazione al
Premio e non il Premio stesso – il quale prevede che: “In occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 Aprile verrà corrisposto ai lavoratori, in rapporto al servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, un premio di produzione di importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a 12 mensilità….Il premio di produzione come sopra individuato potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede.”. Il Contratto integrativo
22/05/1999 e l'Accordo Ponte 3 agosto 1999 prevedono e disciplinano specificamente l'Integrazione al Premio di produzione disponendo che: “Ai sensi del 5° comma dell'art.12 del vigente CCNL, è concordata un'integrazione del premio di produzione relativo all'attività svolta a partire dal 1999, calcolata sulla base dei seguenti coefficienti di rilevazione.
L'integrazione del premio di produzione sarà calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, ed elemento aggiuntivo del minimo tabellare, calcolati in rapporto a 12 mensilità. Restano confermati i criteri di riduzione della integrazione individualmente maturata, ai sensi del 3° comma dell'art.12 del vigente
CCNL. Le parti si danno atto che l'integrazione del premio di produzione
Pag. 8 di 13 costituisce elemento variabile, non predeterminabile e non utile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale e, come tale, per lo stesso si rende applicabile il trattamento contributivo previsto dalla legge 23.5.1997 e dal
D.Lgs 2.9.1997 n.314”.
2. quanto al c.d. “Premio di produttività Tabella C”, tale istituto trova la propria fonte nell'Accordo Rinnovo CCAL, firmato in data 25/03/2005, che nella parte economica, al punto 2 “Incrementi economici” prevede: “È istituito un premio di (bilancio) produttività limitato all'importo complessivo di costo di
Euro 800.000, subordinato al pareggio di bilancio ed al conseguimento di ulteriori maggiori ricavi rispetto alla previsione del bilancio previsionale
2005. Detto premio sarà erogato nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza, suddiviso secondo la tabella C. Per l'anno 2006, fermo restando il pareggio di bilancio previsionale, le parti si incontreranno per concordare modalità e decorrenze del relativo pagamento. La misura del premio di (bilancio) produttività sarà ridotta proporzionalmente al periodo di minor servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento. (Omissis) Le parti si danno atto che le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dal presente accordo trovano copertura nelle maggiori entrate indicate sul bilancio previsionale riferite all'anno 2005 e bienni successivi, con esclusione dei contributi ordinari pubblici e privati”.
[...]
3.3. L'Accordo sindacale del novembre 2014, ed il successivo Contratto integrativo aziendale del 2015, hanno previsto, nell'ambito del prospettato risanamento, che:
1. Con riguardo al Premio di produzione integrativo e al Premio Produttività tabella C (accordo 25/03/2005) - I due istituti non sarebbero stati liquidati negli anni 2015 e 2016 (competenze degli esercizi 2014 e 2015) - e che la corresponsione di tali emolumenti sarebbe stata subordinata al pareggio di bilancio, trovando applicazione quanto previsto al successivo punto 4 relativo alle “Verifiche periodiche” nel quale si specificava che:
Pag. 9 di 13 a. per l'anno 2015, la corresponsione degli stessi sarebbe potuta avvenire solo qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario fosse stato registrato un saldo positivo, chiarendo che, in tal caso, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarebbe stata ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese di approvazione di detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo;
b. per l'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione integrativo e dalla tabella C ex accordo 25/03/2005 sarebbe stato inserito nel budget previsionale 2016 ma i relativi emolumenti avrebbero potuto essere corrisposti, in tutto o in parte, solo in caso di pareggio di bilancio;
dette somme sarebbero state poi corrisposte ai dipendenti, ricorrendone le condizioni sopra espressamente indicate, con la mensilità successiva al mese di approvazione di detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di
Indirizzo.
[....]
Come emerge dalla ricostruzione sopra esposta, che si basa sul dato testuale delle norme e degli accordi succedutisi nel tempo, tutti gli emolumenti pretesi, in ragione della complessiva attività di risanamento, erano stati subordinati al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
Pertanto la sentenza gravata, che ha accordato i detti emolumenti a partire dal 2016 ma nei ristretti limiti dell'attivo, merita, sul punto, condivisione e la critica mossa non coglie nel segno: il giudice invero non ha, come sostiene l'appellante,
“avallato la falsa rappresentazione contenuta nei bilanci” ma ha ritenuto non raggiunto il pareggio di bilancio se si tiene conto di tali emolumenti: questa ultima era l'affermazione da contestare per giungere ad un diverso esito, e non è stata utilmente contestata.
Fuori questione, poi, la dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., trattandosi di emolumenti premiali collettivi di fonte pattizia e non, invece, della retribuzione fondamentale ovvero di una premialità individualmente contrattata. E nemmeno si verte nell'ipotesi di applicazione dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi utilizzati quale parametro di riferimento, tramite l'articolo 36 della
Pag. 10 di 13 Costituzione: come è reso evidente nel ricorso introduttivo, il ricorrente fonda il suo asserito diritto esclusivamente su fonti pattizie successive al CCNL (tranne che per il vero e proprio premio di produzione, del quale si dirà oltre).
Da ciò il rigetto dei primi due motivi di appello.”
Orbene, questa Corte con riguardo all'odierno appello non può non condividere quanto già dalla medesima opinato con la sopra richiamata pronuncia e quanto statuito già dal giudice di primo grado che ha precisato, senza che sul punto gli appellanti abbiano dedotto alcunché, che “ La prospettazione di parte ricorrente che in caso di pareggio di bilancio tali emolumenti dovessero essere liquidati per intero confligge apertamente con la ratio legis e con le previsioni dell'accordo siglato in sede sindacale e trasfuso quale appendice nel contratto integrativo Aziendale del 18/2/2015 Parimenti è del tutto evidente che l'inserimento in bilancio di tali voci in relazione a tutti i dipendenti della avrebbe CP_1 necessariamente compromesso l'obiettivo primario di pervenire al pareggio di bilancio . Non è dato contestato che la abbia chiuso in pareggio ed anzi CP_1 con saldi positivi, sia pure modesti, per le annualità 2015 , 2016 e 2017 . Pertanto deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti a percepire pro quota e nei limiti del saldo attivo relativo a dette annualità l'incremento premio di produttività e premio di produttività tabella c) ex accordo 25/3/2005”.
Ciò che si contesta è la ultrattività dell'obbligo di pareggio del bilancio dopo l'anno 2016. Tuttavia, per gli anni 2016-17 il verbale di accordo del 2014 e il successivo contratto integrativo aziendale prevedevano verifiche periodiche congiunte sulla situazione economica, ma senza dettagliare scadenze e conseguenze dell'omissione. Pertanto, non si può negare la detta ultrattività.
Del resto, si ribadisce che quanto affermato dalla nella propria CP_1 memoria secondo cui “l'impossibilità di procedere all'accantonamento delle somme connesse ai due emolumenti in discorso, lungi dall'essere “imputabile al comportamento gravemente inadempiente della convenuta”, costituisce CP_1 diretta conseguenza del – perdurante – squilibrio economico-finanziario della e della connessa necessità di raggiungere il pareggio di bilancio al fine CP_1 di proseguire il percorso di risanamento intrapreso nell'interesse di tutti, compreso
Pag. 11 di 13 il personale della , CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_6
in piena conformità a quanto contenuto nelle disposizioni di legge e
[...] statutarie in precedenza esaminate” non risulta specificamente contraddetta dagli appellanti.
Non va, poi, sottaciuto che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modificazioni in l. n. 160/2016, , all'art. 24 c.
3-quater lettera a) ha stabilito che “al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello” ed ha costituito, come precisato dalla “base normativa posta a CP_1 fondamento dell'approvazione, da parte del Consiglio di Indirizzo, dei bilanci previsionali relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 che non prevedevano, per l'appunto, il pagamento degli istituti più volte menzionati”.
A tali considerazioni occorre aggiungere che affermare, come fa parte appellante, l'operatività del vincolo del pareggio del bilancio senza ricollegarlo alla necessaria limitazione del diritto dei lavoratori all'effettiva esistenza di un saldo attivo di bilancio, che appare viceversa una conseguenza logica necessaria della prima premessa, risulta anche ragionamento del tutto contraddittorio (si legge nell'appello
<< le parti a mezzo dell'Accordo stipulato nel novembre del 2014 hanno inteso condizionare espressamente per gli anni 2015 e 2016 il pagamento delle provvidenze controverse al pareggio di bilancio;
hanno voluto limitare l'erogazione degli istituti alla quota di surplus di bilancio per il solo anno 2015 e, infine, hanno inteso riprendere la “normale” erogazione per gli anni di esercizio successivi>>) atteso che ammettere la possibilità dell'attribuzione di somme anche oltre il surplus di bilancio ed indipendentemente da questo, significa nella sostanza negare anche l'operatività del vincolo del pareggio.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , con ricorso depositato in data 22 Parte_11 Parte_12 Parte_13 luglio 2022 nei confronti della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.698/2022 emessa il giorno 26 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Previa declaratoria di contumacia della , Controparte_1 rigetta l'appello.
2) Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'appellata CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 12 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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