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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO ConSIliere
Dr.PAOLO MARIANI ConSIliere
riunita in Camera di ConSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1087/2021, RG. n. 431/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in data
22/04/2021.
TRA
, ( ) nata a [...] il E_ CodiceFiscale_1
28/01/1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.Michele Gallozzi (C.F. ), in C.F._2 virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA ) con sede in Milano, via Marco
[...] P.IVA_1
Ulpio Traiano n. 18 , già in (atto di fusione Controparte_2 del 10/12/18), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Maurizio De Dominicis (C.F. , in virtù CodiceFiscale_3 di procura in calce alla comaprsa di costituzione e risposta
APPELLATA CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2016 conveniva in E_ giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la al fine Controparte_2 di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto avvenuto, tra le ore
10.00 del giorno 04/07/14 e le ore 6.00 del giorno 05/07/14, nella abitazione sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Settembrini n. 9, di proprietà del coniuge ed adibita a casa coniugale.
Rappresentava l'attrice che i ladri trafugavano dall'appartamento i seguenti beni:
“a. N. 1 orologio di marca RA Muller Casablanca;
b. N. 1 orologio in acciaio marca Daniel Jean Richard;
N. 3 orologi in acciaio marca Rolex, modelli: Date,
ER PE e Daytona;
N. 1 pelliccia di visone demi bluff modello cappotto;
N. 1 pelliccia di visone demi bluff modello giubbino;
N. 1 pelliccia di cincillà modello giacca;
N. 2 giubbini Fay;
N. 4 tappeti persiani di vari modelli e misure;
N. 8 quadretti in argento “800” di varie misure;
N. 3 vassoi in argento di varie misure;
N. 3 quadri d'argento; N. 2 borse louis Vuitton;
N. 4 copriletti in Cantù; N.
1 bracciale in oro bianco kt 0.67; N. 1 bracciale in oro bianco gr. 22,0 con diamanti kt 0.30; N. 1 paia di orecchini in oro bianco gr. 7,50; N. 1 paia di orecchini in oro bianco gr. 15,3; N. 8 lenzuola di lino con ricamo a mano;
N. 4 candelabri in argento.
Trafugavano inoltre dalla cassaforte: N. 1 bracciale in oro bianco gr. 26,2 mod.
Tennis kt 0,25; N. 1 bracciale in oro bianco gr. 20,0 mod. tennis kt 0.40; N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 16,0 con brillanti 0,30 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 13,0 con brillanti 0,30 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr.
12,0 con brillanti 0,18 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 14,0 con brillanti
0,22 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 4,0; N. 1 anello in oro bianco gr.
7,90 con brillante kt 0.18; N. 1 anello in oro bianco gr. 6,30 con brillante kt 0.40;
N. 1 anello in oro bianco gr. 1,80 con brillante kt 0.10; N. 1 anello in oro bianco gr. 3,00 con brillante kt 0.29; N. 1 anello in oro bianco gr. 1,60 con brillante kt
0.60; N. 1 anello in oro bianco gr. 2,50 con brillante kt 0.20; N. 1 anello in oro bianco gr. 2,60 con brillante kt 0.70; N. 1 orologio in oro e acciaio marca Rolex modello Date Just II;
N. 1 collana in oro bianco gr. 3,05 con brillanti kt 0.38; N. 1 collana in oro bianco gr.
3.5 con diamanti kt 3.50; N. 1 collana in oro bianco gr.
2.0 con diamanti kt 0.20; N. 1 collana in oro bianco kt 18 con 1 brillante taglio
Amsterdam kt 0,25 di colore WESSELTON puro”.
L'attrice deduceva altresì che durante il furto i detti ignoti causavano danni alla parete e alla cassaforte, che veniva forzata, rendendo necessaria la riparazione del cancello pedonale e della porta blindata con sostituzione della serratura e del cilindro europeo;
che denunciava prontamente il furto alle autorità e alla compagnia assicurativa in virtù della polizza n. 1005006075549, che prevedeva l'operatività della garanzia e la copertura di rischio per l'evento indicato;
che provvedeva ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile Controparte_3 assicurato, all'esito del quale veniva redatto atto di accertamento conservativo di danno ex art 8.5 lettera “a” della polizza n. 1005006075549, poi sottoscritto in data 26/03/2015, tra il perito della Società ed essa contraente assicurata.
Affermava infine che risultavano vane le richieste di pagamento dell'indennizzo, nonché i ripetuti e continui solleciti, inoltrati dalla data dell'evento e che esperiva il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo autorizzato, al cui procedimento, tuttavia, la Società Uniqua non compariva, da ciò derivando la conclusione negativa dell'incontro con verbale di mancata conciliazione a causa dell'assenza della parte invitata, redatto in data 11/11/2015.
Tanto premesso chiedeva “a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla
IG.ra , a seguito dell'evento furto per cui è causa ammonta E_ ad € 49.800,00, ovvero a quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
b) condannare, in virtù del dedotto rapporto assicurativo la in persona del legale rapp.te pro Controparte_4 tempore, al pagamento dell'importo di € 49.800,00 in favore della IG.ra E_
, ovvero a quella diversa somma determinata secondo l'equo
[...] apprezzamento del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo conto altresì dei massimali previsti dalla polizza assicurativa per le singole voci di danno;
c) condannare la convenuta Compagnia Assicuratrice al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15% ex L.P., IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.”
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale eccepiva “la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza dei presupposti richiesti ex art. 163 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'infondatezza della domanda per carenza di prova circa i fatti e le circostanze evidenziate nonché per
l'inoperatività della polizza assicurativa;
l'esistenza di un procedimento penale instaurato a seguito della denuncia querela presentata dal legale rappresentante della Compagnia in data 19.01.2016 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli a causa dell'esistenza di sinistri di analoga tipologia per fatti avvenuti in zone limitrofe rispetto a quelli denunciati dall'attrice, che ne minavano la veridicità
e l'attendibilità”.
Contestava inoltre nel merito la pretesa avanzata.
Concludeva, dunque, in via preliminare, per la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. in attesa delle definizione del procedimento penale, nonché, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, la causa era assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1087/2021 pubblicata in data 22/04/2021 il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva: “a) accerta e dichiara che il danno subito dalla SI.ra
, a seguito dell'evento furto per cui è causa, ammonta ad € E_
14.829,00; b) condanna, in virtù del dedotto rapporto assicurativo,
[...]
(già in Controparte_1 CP_2 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di €14.829,00 in favore della SI.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria E_ dalla data della costituzione in mora all'effettivo soddisfo, come deciso in parte motiva;
c) condanna la Controparte_1 in p.lr.p.t. alla refusione delle spese e competenze
[...] professionali di causa, che si liquidano ex D.M. 55/14 in € 5.435,00 di cui €
4.835,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario, Avv.Michele Gallozzi”.
Il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e nel merito riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la E_ legittimazione passiva della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n. 1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 con la valenza di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento; quantificava il danno riportato dall'attrice nella misura di € 14.829,00, decurtando il 60% del valore dei beni.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 15.6.2021, E_ proponeva appello sulla base dei seguenti motivi, così rubricati: 1) “Sul Quantum debeatur. Errata e/o contraddittoria valutazione della pretesa e/o domanda attorea in difetto degli elementi probatori forniti dall'istante nonchè errata decurtazione operata in ordine al valore dei beni sottratti oggetto di furto. Difetto di motivazione ed errato iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nella determinazione del danno/indennizzo”, nonché 2) “Errata liquidazione delle spese di lite”.
Chiedeva dunque : “a) accogliere l'appello proposto dalla IG.ra E_
e, per l'effetto, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1087/2021,
[...] reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, riformare in tutto
o in parte la sentenza appellata nelle parti impugnate;
b) accertare e dichiarare che il danno subito dalla IG.ra , a seguito dell'evento furto per E_ cui è causa ammonta alla somma contenuta in € 49.800,00 tenuto conto dell'accertamento conservativo del danno, ovvero in via subordinata in quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
c) condannare, in virtù del dedotto rapporto assicurativo la
[...] al pagamento dell'importo di € Controparte_1 49.800,00 in favore della IG.ra , ovvero, in via subordinata di E_
€ 22.754,64, ovvero in via ancora più gradata, a quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo conto altresì dei massimali previsti dalla polizza assicurativa per le singole voci di danno;
d) condannare la Controparte_1 al pagamento di spese e compensi professionali del
[...] presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15% ex L.P.,
IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario, sia del presente grado di giudizio sia con riferimento al primo grado nella misura maggiore di quanto liquidato con la sentenza impugnata in caso di accoglimento del presente gravame”.
Si costituiva la Controparte_1
già che in via preliminare eccepiva
[...] Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Dopo vari rinvii di ufficio per eSIenze di ruolo, la causa era rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla appellata.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017
n. 27199; 30.5.2018 n. 13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422). Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e nel merito riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la E_ legittimazione passiva della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n. 1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 con la valenza di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento; quantificava il danno riportato dall'attrice nella misura di € 14.829,00, decurtando il 60% del valore dei beni.
Contesta l'appellante la decisione del primo giudice relativamente alla quantificazione del danno con il primo motivo, rubricato “Sul Quantum debeatur.
Errata e/o contraddittoria valutazione della pretesa e/o domanda attorea in difetto degli elementi probatori forniti dall'istante nonchè errata decurtazione operata in ordine al valore dei beni sottratti oggetto di furto. Difetto di motivazione ed errato iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nella determinazione del danno/indennizzo”, sostenendo l'erroneità della decisione alla luce degli elementi probatori forniti e senza tenere in alcun conto che “la convenuta Compagnia per il tramite del proprio esperto fiduciario incaricato aveva ante-causam proceduto al sopralluogo ed al successivo accertamento e stima dei beni sottratti quantificandoli in € 49.800,00 come da atto di accertamento conservativo di danno sottoscritto in data 26/03/2015 tra il perito della Società e l'istante contraente assicurata prodotto in atti” e senza considerare che la richiesta era stata contenuta “nei limiti dell'importo così come risultante dal suindicato accertamento svolto dalla Compagnia Assicuratrice in € 49.800,00… sebbene il valore dei beni trafugati fosse superiore perché ammontante a complessivi €
115.171,60”.
Sosteneva inoltre che “l'importo richiesto di € 49.800,00 appare comunque congruo tenuto conto di scoperti e/o franchigie, massimali previsti, pattuizioni concluse ed accettate dalle parti in occasione delle stipula e desumibili per tabulas dalle polizze versate in atti”.
La censura è meritevole di essere condivisa. Occorre in primo luogo rilevare che il contratto stipulato dalle parti prevede all'art.o 8.5, rubricato “procedura di valutazione del danno”, prevede testualmente che “l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla società, o da un perito da questa incaricato, con il contraente
o con persona da lui deSInata, oppure a richiesta di una delle parti;
b) fra due periti, nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico……” .
E' provato inoltre che in data 26.3.2015 le parti ovvero essa contraente E_
e il perito della I.E.A. s.r.l., per conto della
[...] Persona_1 [...]
procedevano, scegliendo evidentemente la prima modalità Controparte_2 prevista dal contratto, alla redazione di “atto di accertamento conservativo di danni”, sottoscritto da entrambi, in cui essi “considerata le risultanze di stima dei danni attribuiti al sinistro sopra indicato, determinano tra loro d'accordo e nel rispetto delle prescrizioni di polizza l'ammontare complessivo dell'indennizzo in
Euro 49.800,00, al netto della franchigia/scoperto contrattuale” .
Ciò detto, giova ricordare che quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato all'indennizzo (Cass. n.19998/2011;
n.12880/2003).
Quindi, l'atto conservativo si qualifica come una constatazione/valutazione dei danni che le parti, di regola il perito dell'assicurazione e il danneggiato, effettuano, preordinato ad integrare una futura una transazione ovvero a quantificare il danno indennizzabile, prescindendo dall'accertamento degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che gli effetti obbligatori dell'accordo conservativo sono subordinati all'accertamento del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato ovvero all'an della pretesa. Nel caso di specie gli aspetti e le contestazioni relativi al diritto dell'assicurata all'indennizzo sono stati tutti superati dal giudice di primo grado che riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la legittimazione passiva E_ della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n.
1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 per la durata di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-
05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento.
Pertanto, sgombrato il campo dalle questioni attinenti l'an della pretesa, non vi è dubbio che in ordine al quantum esplichi i suoi effetti l'accordo conservativo intervenuto tra le parti.
La domanda proposta da merita accoglimento con E_ conseguente riconoscimento in suo favore della somma di E.49.800,00.
Naturalmente rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni avanzate dall'appellante con il primo motivo di appello.
La detta somma va rivalutata secondo indici ISTAT dall'epoca della stima del danno (26.3.2015) all'attualità e rideterminata in E.60.407,40.
Invero, in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt.1905 e 1908 cod. civ. (in tali sensi Cass.11.1.2007 n.395; 2.2.2008
n.3268; 7.5.2009 n.10488; 28.7.2015 n.15868).
Sulla somma come rivalutata all'attualità sono dovuti gli interessi legali, i quali alla stregua dell'attuale orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.1712/95, vanno calcolati al tasso legale sulla somma suddetta devalutata alla data della stima (26.3.2015)
e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Come affermato dalla Suprema Corte “per i debiti di valore va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacchè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.” (cfr. Cass.
n. 9517/2002 n. 7692/2001 e. n. 1952/1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
Il secondo motivo di appello, rubricato “errata liquidazione delle spese di lite”, avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello, che impone la liquidazione delle spese del primo grado in misura maggiore rispetto dalla rideterminazione delle stesse da parte del giudice di primo grado.
Invero in base al disposto dell'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, sicchè il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata impresa assicuratrice.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il grado di appello dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari tra i minimi e i medi di cui al richiamato D.M. con attribuzione all''Avv. Michele
Gallozzi, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1087/2021 del Tribunale di Napoli E_
Nord, nei confronti di Controparte_1
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2 tempore, in data 15.6.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore di l'importo della somma di E_
E. 60.407,40, oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
b) condanna, inoltre, l'appellata al pagamento in favore di E_ delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.11.100,00, di cui E.600,00 per esborsi ed E.10.500,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.7.777,00, di cui E. 777,00 per esborsi ed E.7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Michele Gallozzi anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO ConSIliere
Dr.PAOLO MARIANI ConSIliere
riunita in Camera di ConSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1087/2021, RG. n. 431/2016, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in data
22/04/2021.
TRA
, ( ) nata a [...] il E_ CodiceFiscale_1
28/01/1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.Michele Gallozzi (C.F. ), in C.F._2 virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA ) con sede in Milano, via Marco
[...] P.IVA_1
Ulpio Traiano n. 18 , già in (atto di fusione Controparte_2 del 10/12/18), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Maurizio De Dominicis (C.F. , in virtù CodiceFiscale_3 di procura in calce alla comaprsa di costituzione e risposta
APPELLATA CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2016 conveniva in E_ giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la al fine Controparte_2 di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto avvenuto, tra le ore
10.00 del giorno 04/07/14 e le ore 6.00 del giorno 05/07/14, nella abitazione sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Settembrini n. 9, di proprietà del coniuge ed adibita a casa coniugale.
Rappresentava l'attrice che i ladri trafugavano dall'appartamento i seguenti beni:
“a. N. 1 orologio di marca RA Muller Casablanca;
b. N. 1 orologio in acciaio marca Daniel Jean Richard;
N. 3 orologi in acciaio marca Rolex, modelli: Date,
ER PE e Daytona;
N. 1 pelliccia di visone demi bluff modello cappotto;
N. 1 pelliccia di visone demi bluff modello giubbino;
N. 1 pelliccia di cincillà modello giacca;
N. 2 giubbini Fay;
N. 4 tappeti persiani di vari modelli e misure;
N. 8 quadretti in argento “800” di varie misure;
N. 3 vassoi in argento di varie misure;
N. 3 quadri d'argento; N. 2 borse louis Vuitton;
N. 4 copriletti in Cantù; N.
1 bracciale in oro bianco kt 0.67; N. 1 bracciale in oro bianco gr. 22,0 con diamanti kt 0.30; N. 1 paia di orecchini in oro bianco gr. 7,50; N. 1 paia di orecchini in oro bianco gr. 15,3; N. 8 lenzuola di lino con ricamo a mano;
N. 4 candelabri in argento.
Trafugavano inoltre dalla cassaforte: N. 1 bracciale in oro bianco gr. 26,2 mod.
Tennis kt 0,25; N. 1 bracciale in oro bianco gr. 20,0 mod. tennis kt 0.40; N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 16,0 con brillanti 0,30 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 13,0 con brillanti 0,30 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr.
12,0 con brillanti 0,18 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 14,0 con brillanti
0,22 kt;
N. 1 paio di orecchini in oro bianco gr. 4,0; N. 1 anello in oro bianco gr.
7,90 con brillante kt 0.18; N. 1 anello in oro bianco gr. 6,30 con brillante kt 0.40;
N. 1 anello in oro bianco gr. 1,80 con brillante kt 0.10; N. 1 anello in oro bianco gr. 3,00 con brillante kt 0.29; N. 1 anello in oro bianco gr. 1,60 con brillante kt
0.60; N. 1 anello in oro bianco gr. 2,50 con brillante kt 0.20; N. 1 anello in oro bianco gr. 2,60 con brillante kt 0.70; N. 1 orologio in oro e acciaio marca Rolex modello Date Just II;
N. 1 collana in oro bianco gr. 3,05 con brillanti kt 0.38; N. 1 collana in oro bianco gr.
3.5 con diamanti kt 3.50; N. 1 collana in oro bianco gr.
2.0 con diamanti kt 0.20; N. 1 collana in oro bianco kt 18 con 1 brillante taglio
Amsterdam kt 0,25 di colore WESSELTON puro”.
L'attrice deduceva altresì che durante il furto i detti ignoti causavano danni alla parete e alla cassaforte, che veniva forzata, rendendo necessaria la riparazione del cancello pedonale e della porta blindata con sostituzione della serratura e del cilindro europeo;
che denunciava prontamente il furto alle autorità e alla compagnia assicurativa in virtù della polizza n. 1005006075549, che prevedeva l'operatività della garanzia e la copertura di rischio per l'evento indicato;
che provvedeva ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile Controparte_3 assicurato, all'esito del quale veniva redatto atto di accertamento conservativo di danno ex art 8.5 lettera “a” della polizza n. 1005006075549, poi sottoscritto in data 26/03/2015, tra il perito della Società ed essa contraente assicurata.
Affermava infine che risultavano vane le richieste di pagamento dell'indennizzo, nonché i ripetuti e continui solleciti, inoltrati dalla data dell'evento e che esperiva il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo autorizzato, al cui procedimento, tuttavia, la Società Uniqua non compariva, da ciò derivando la conclusione negativa dell'incontro con verbale di mancata conciliazione a causa dell'assenza della parte invitata, redatto in data 11/11/2015.
Tanto premesso chiedeva “a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla
IG.ra , a seguito dell'evento furto per cui è causa ammonta E_ ad € 49.800,00, ovvero a quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
b) condannare, in virtù del dedotto rapporto assicurativo la in persona del legale rapp.te pro Controparte_4 tempore, al pagamento dell'importo di € 49.800,00 in favore della IG.ra E_
, ovvero a quella diversa somma determinata secondo l'equo
[...] apprezzamento del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo conto altresì dei massimali previsti dalla polizza assicurativa per le singole voci di danno;
c) condannare la convenuta Compagnia Assicuratrice al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15% ex L.P., IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.”
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale eccepiva “la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza dei presupposti richiesti ex art. 163 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
l'infondatezza della domanda per carenza di prova circa i fatti e le circostanze evidenziate nonché per
l'inoperatività della polizza assicurativa;
l'esistenza di un procedimento penale instaurato a seguito della denuncia querela presentata dal legale rappresentante della Compagnia in data 19.01.2016 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli a causa dell'esistenza di sinistri di analoga tipologia per fatti avvenuti in zone limitrofe rispetto a quelli denunciati dall'attrice, che ne minavano la veridicità
e l'attendibilità”.
Contestava inoltre nel merito la pretesa avanzata.
Concludeva, dunque, in via preliminare, per la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. in attesa delle definizione del procedimento penale, nonché, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, la causa era assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1087/2021 pubblicata in data 22/04/2021 il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva: “a) accerta e dichiara che il danno subito dalla SI.ra
, a seguito dell'evento furto per cui è causa, ammonta ad € E_
14.829,00; b) condanna, in virtù del dedotto rapporto assicurativo,
[...]
(già in Controparte_1 CP_2 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di €14.829,00 in favore della SI.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria E_ dalla data della costituzione in mora all'effettivo soddisfo, come deciso in parte motiva;
c) condanna la Controparte_1 in p.lr.p.t. alla refusione delle spese e competenze
[...] professionali di causa, che si liquidano ex D.M. 55/14 in € 5.435,00 di cui €
4.835,00 per compensi ed € 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario, Avv.Michele Gallozzi”.
Il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e nel merito riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la E_ legittimazione passiva della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n. 1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 con la valenza di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento; quantificava il danno riportato dall'attrice nella misura di € 14.829,00, decurtando il 60% del valore dei beni.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 15.6.2021, E_ proponeva appello sulla base dei seguenti motivi, così rubricati: 1) “Sul Quantum debeatur. Errata e/o contraddittoria valutazione della pretesa e/o domanda attorea in difetto degli elementi probatori forniti dall'istante nonchè errata decurtazione operata in ordine al valore dei beni sottratti oggetto di furto. Difetto di motivazione ed errato iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nella determinazione del danno/indennizzo”, nonché 2) “Errata liquidazione delle spese di lite”.
Chiedeva dunque : “a) accogliere l'appello proposto dalla IG.ra E_
e, per l'effetto, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1087/2021,
[...] reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, riformare in tutto
o in parte la sentenza appellata nelle parti impugnate;
b) accertare e dichiarare che il danno subito dalla IG.ra , a seguito dell'evento furto per E_ cui è causa ammonta alla somma contenuta in € 49.800,00 tenuto conto dell'accertamento conservativo del danno, ovvero in via subordinata in quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
c) condannare, in virtù del dedotto rapporto assicurativo la
[...] al pagamento dell'importo di € Controparte_1 49.800,00 in favore della IG.ra , ovvero, in via subordinata di E_
€ 22.754,64, ovvero in via ancora più gradata, a quella diversa somma determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo conto altresì dei massimali previsti dalla polizza assicurativa per le singole voci di danno;
d) condannare la Controparte_1 al pagamento di spese e compensi professionali del
[...] presente giudizio ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15% ex L.P.,
IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario, sia del presente grado di giudizio sia con riferimento al primo grado nella misura maggiore di quanto liquidato con la sentenza impugnata in caso di accoglimento del presente gravame”.
Si costituiva la Controparte_1
già che in via preliminare eccepiva
[...] Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Dopo vari rinvii di ufficio per eSIenze di ruolo, la causa era rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla appellata.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017
n. 27199; 30.5.2018 n. 13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422). Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e nel merito riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la E_ legittimazione passiva della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n. 1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 con la valenza di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento; quantificava il danno riportato dall'attrice nella misura di € 14.829,00, decurtando il 60% del valore dei beni.
Contesta l'appellante la decisione del primo giudice relativamente alla quantificazione del danno con il primo motivo, rubricato “Sul Quantum debeatur.
Errata e/o contraddittoria valutazione della pretesa e/o domanda attorea in difetto degli elementi probatori forniti dall'istante nonchè errata decurtazione operata in ordine al valore dei beni sottratti oggetto di furto. Difetto di motivazione ed errato iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nella determinazione del danno/indennizzo”, sostenendo l'erroneità della decisione alla luce degli elementi probatori forniti e senza tenere in alcun conto che “la convenuta Compagnia per il tramite del proprio esperto fiduciario incaricato aveva ante-causam proceduto al sopralluogo ed al successivo accertamento e stima dei beni sottratti quantificandoli in € 49.800,00 come da atto di accertamento conservativo di danno sottoscritto in data 26/03/2015 tra il perito della Società e l'istante contraente assicurata prodotto in atti” e senza considerare che la richiesta era stata contenuta “nei limiti dell'importo così come risultante dal suindicato accertamento svolto dalla Compagnia Assicuratrice in € 49.800,00… sebbene il valore dei beni trafugati fosse superiore perché ammontante a complessivi €
115.171,60”.
Sosteneva inoltre che “l'importo richiesto di € 49.800,00 appare comunque congruo tenuto conto di scoperti e/o franchigie, massimali previsti, pattuizioni concluse ed accettate dalle parti in occasione delle stipula e desumibili per tabulas dalle polizze versate in atti”.
La censura è meritevole di essere condivisa. Occorre in primo luogo rilevare che il contratto stipulato dalle parti prevede all'art.o 8.5, rubricato “procedura di valutazione del danno”, prevede testualmente che “l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla società, o da un perito da questa incaricato, con il contraente
o con persona da lui deSInata, oppure a richiesta di una delle parti;
b) fra due periti, nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico……” .
E' provato inoltre che in data 26.3.2015 le parti ovvero essa contraente E_
e il perito della I.E.A. s.r.l., per conto della
[...] Persona_1 [...]
procedevano, scegliendo evidentemente la prima modalità Controparte_2 prevista dal contratto, alla redazione di “atto di accertamento conservativo di danni”, sottoscritto da entrambi, in cui essi “considerata le risultanze di stima dei danni attribuiti al sinistro sopra indicato, determinano tra loro d'accordo e nel rispetto delle prescrizioni di polizza l'ammontare complessivo dell'indennizzo in
Euro 49.800,00, al netto della franchigia/scoperto contrattuale” .
Ciò detto, giova ricordare che quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato all'indennizzo (Cass. n.19998/2011;
n.12880/2003).
Quindi, l'atto conservativo si qualifica come una constatazione/valutazione dei danni che le parti, di regola il perito dell'assicurazione e il danneggiato, effettuano, preordinato ad integrare una futura una transazione ovvero a quantificare il danno indennizzabile, prescindendo dall'accertamento degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che gli effetti obbligatori dell'accordo conservativo sono subordinati all'accertamento del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato ovvero all'an della pretesa. Nel caso di specie gli aspetti e le contestazioni relativi al diritto dell'assicurata all'indennizzo sono stati tutti superati dal giudice di primo grado che riconosceva la legittimazione attiva di , nonché la legittimazione passiva E_ della impresa assicuratrice in virtù di contratto di assicurazione n.
1005006075549 stipulata con la parte attrice in data 07.01.2014 per la durata di un anno e, perciò, avente corso di validità alla data dell'evento avvenuto tra il 04-
05/07/2014; riteneva inoltre che ricorresse la prova del furto subito e della tempestività della denuncia dell'evento.
Pertanto, sgombrato il campo dalle questioni attinenti l'an della pretesa, non vi è dubbio che in ordine al quantum esplichi i suoi effetti l'accordo conservativo intervenuto tra le parti.
La domanda proposta da merita accoglimento con E_ conseguente riconoscimento in suo favore della somma di E.49.800,00.
Naturalmente rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni avanzate dall'appellante con il primo motivo di appello.
La detta somma va rivalutata secondo indici ISTAT dall'epoca della stima del danno (26.3.2015) all'attualità e rideterminata in E.60.407,40.
Invero, in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt.1905 e 1908 cod. civ. (in tali sensi Cass.11.1.2007 n.395; 2.2.2008
n.3268; 7.5.2009 n.10488; 28.7.2015 n.15868).
Sulla somma come rivalutata all'attualità sono dovuti gli interessi legali, i quali alla stregua dell'attuale orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.1712/95, vanno calcolati al tasso legale sulla somma suddetta devalutata alla data della stima (26.3.2015)
e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Come affermato dalla Suprema Corte “per i debiti di valore va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacchè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.” (cfr. Cass.
n. 9517/2002 n. 7692/2001 e. n. 1952/1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
Il secondo motivo di appello, rubricato “errata liquidazione delle spese di lite”, avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello, che impone la liquidazione delle spese del primo grado in misura maggiore rispetto dalla rideterminazione delle stesse da parte del giudice di primo grado.
Invero in base al disposto dell'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, sicchè il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata impresa assicuratrice.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il grado di appello dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari tra i minimi e i medi di cui al richiamato D.M. con attribuzione all''Avv. Michele
Gallozzi, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1087/2021 del Tribunale di Napoli E_
Nord, nei confronti di Controparte_1
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2 tempore, in data 15.6.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento in favore di l'importo della somma di E_
E. 60.407,40, oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
b) condanna, inoltre, l'appellata al pagamento in favore di E_ delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.11.100,00, di cui E.600,00 per esborsi ed E.10.500,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.7.777,00, di cui E. 777,00 per esborsi ed E.7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Michele Gallozzi anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio