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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED
INTELLETTUALE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 424/2023 R.G. promossa da
(QUALE EREDE DI ) (COD. Parte_1 Persona_1
FISC: ) nata in CAPANNOLI (PI) il 01/04/1945 C.F._1
(QUALE EREDE DI ) (COD. Parte_2 Persona_1
FISC: ) nato in PISA (PI) il 03/12/1978 C.F._2
1 (QUALE EREDE DI ) Parte_3 Persona_1
(COD. FISC: ) nata in PISA (PI) il 18/12/1980 C.F._3
(QUALE EREDE DI ) (COD. Parte_4 Persona_1
FISC: ) nata in PISA (PI) il 25/02/1982 C.F._4
nella qualità di eredi di tutti elettivamente domiciliati Persona_1
presso i difensori in VIA P. PAOLI 25 56126 PISA - rappresentati e difesi dagli Avv.ti
BORSACCHI STEFANO e TACCINI SILVIA;
attori in riassunzione nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in Controparte_1 C.F._5
LIVORNO (LI) il 27/04/1931 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA
CAIROLI 21 LIVORNO - rappresentato e difeso dall'Avv. MORGANTINI
FEDERICA
convenuto in riassunzione
(COD. FISC. ) elettivamente domiciliata presso il CP_2 P.IVA_1
difensore in VIA TACITO 23 00193 ROMA - rappresentata e difesa dall'Avv.
GIUSTINIANI GIOVANNI
convenuta in riassunzione
Controparte_3
(COD. FISC. ) - elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso i difensori in CORSO FRANCIA 197 ROMA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARBONE PIERPAOLO e LEMME GIULIANO;
convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
2 Per gli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione
Specializzata Imprese, ogni contraria istanza, richiesta, domanda ed eccezione disattesa, stante la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 443/2020, emessa il 16.01.2020, depositata in data 19/02/2020, pronunciata dalla Suprema Corte di AS con sentenza n. 1692/2023, emessa il 09.01.2023 e depositata in data 19.01.2023, accertato che il dott. è titolare del brevetto Per_1
industriale di cui si discute e dei diritti patrimoniali ad esso conseguenti, disporre, con efficacia retroattiva, il trasferimento a nome degli eredi legittimi odierni attori/appellanti in riassunzione del brevetto stesso;
condannare tutti i convenuti/appellati in riassunzione in solido tra loro al pagamento della somma che verrà ritenuta conforme a diritto e giustizia e quindi liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno o, in subordine e occorrendo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per la abusiva utilizzazione del diritto di brevetto del dott. con Per_1
interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di legittimità definito con sentenza Corte di AS n. 12971/2018; del giudizio di riassunzione in appello definito con sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 443/2020; del giudizio di legittimità definito con sentenza Corte di AS n. 1692/2023; del presente grado;
oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge”
Per il convenuto in riassunzione “Per tutto quanto sin qui dedotto CP_1
ed eccepito, il Sig. C.F. , in proprio e Controparte_1 C.F._6
in qualità di rappresentante legale della convenuta Società Controparte_4
(C.F., n. iscrizione Registro Imprese e P.IVA ), ut supra
[...] P.IVA_3
rappresentato e difeso si costituisce nel presente giudizio di appello rubricato al RG
424/2023 dinanzi alla Corte di Appello di Genova - Sezione specializzata per le
Imprese, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato e chiedendone il rigetto per i suesposti motivi perché infondati in fatto e in diritto. -Con Vittoria di spese e compensi del giudizio di legittimità definito con sentenza Corte di AS
n. 12971/2018; del giudizio di riassunzione in appello definito con sentenza Corte
d'Appello di Firenze n. 443/2020; del giudizio di legittimità definito con sentenza
3 Corte di AS n. 1692/2023; del presente grado;
oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge»”
Per il convenuto in riassunzione Controparte_5
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di con l'atto di citazione in riassunzione, in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto e non provata;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte appellante nei confronti di dichiarare tenuto e comunque Controparte_2
condannare l'Ing. in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante della già cessata a manlevare e CP_4 Controparte_4
tenere indenne l'esponente società da quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di parte appellante e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio e dei precedenti gradi.”
Per il convenuto in riassunzione : “- In via principale, accertare e CP_2
dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare ogni domanda proposta dagli eredi Per_1
4 - In via subordinata, condannare l'Ing. a manlevare e tenere indenne CP_1
l'esponente da quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore degli odierni appellanti e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiama la sentenza n. 1692/2023 pubblicata il 19/01/2023 della Corte di
AS in merito al fatto e allo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio:
“Con ordinanza del Tribunale di Pisa del 30.6-12.7.93, sulla base del ricorso di veniva concesso il sequestro conservativo nei confronti della Persona_1 [...]
fino alla concorrenza di £ 300.000.000, mentre veniva rigettata l'istanza di CP_6
sequestro conservativo nei confronti di in proprio e l'istanza di Controparte_1
sequestro giudiziario relativamente alla domanda di brevetto n. 01240782, presentata il 27/02/90 a nome di e con l'indicazione di quale inventore, nei CP_7 Per_1
confronti di e di Con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Pisa CP_8 CP_7
accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il inventore del procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti;
Per_1
dichiarando la titolarità dei diritti di brevetto su tale procedimento in capo all' CP_7
poi con condanna della sola in persona del suo legale Controparte_2 CP_6
rappresentante pro tempore (poi fallita) al pagamento del risarcimento dei danni, in favore del pari ad € 170.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza Per_1
al saldo. Inoltre, veniva confermato il sequestro conservativo emesso a carico di
[...]
e rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di con CP_6 CP_7
compensazione delle spese di lite tra le parti. Con sentenza n. 599/14 la Corte di
Appello di Firenze rigettava sia l'appello principale proposto dal (appello Per_1
avente ad oggetto la dichiarazione della titolarità del brevetto e dei conseguenti diritti patrimoniali, con riconoscimento con efficacia retroattiva del trasferimento al nome Con dell'appellante del brevetto;
con condanna di ed a pagare la somma già CP_1
liquidata di € 170.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
5 Con condanna di al pagamento di quanto dovuto anche a titolo CP_1 CP_9
di risarcimento del danno) che quello incidentale proposto dal CP_1
(relativamente l'erronea compensazione delle spese di lite) e compensava le spese del grado di giudizio tra le parti.
Con sentenza n. 12971/18 la Corte di AS accoglieva il primo e secondo motivo di ricorso del (rectius dichiarando assorbito il terzo, con rinvio Pt_5 Per_1
alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. La Corte di AS riteneva che la Corte di Appello aveva dichiarato l'esistenza e la vincolatività del contratto di cessione del brevetto in assenza di prove presuntive dotate di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art 2729 c.c., fondando il proprio giudizio su elementi privi di tali caratteristiche, quale il lungo arco temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di brevetto da parte di e la reazione del CP_7
e il fax del 15.02.90 dal contenuto non precettivo o dispositivo, ma Per_1
esclusivamente tecnico-scientifico. Pertanto, la Suprema Corte ha rilevato sia la falsa applicazione degli artt. 1321,1325 e 2589 c.c. per aver desunto la prova del contratto da elementi non costituenti prove presuntive ai sensi dell'art 2729 c.c., sia la conseguente violazione dell'art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto il giudice di secondo grado aveva omesso di rilevare l'assenza agli atti di un valido e vincolante contratto di cessione. Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di Firenze accoglieva la domanda di accertamento della titolarità del brevetto industriale in capo ad e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata nei Persona_1
confronti di e della nonché la domanda avanzata nei confronti di CP_1 CP_6
Contr
e nuovamente in solido con CP_7 Controparte_5 CP_1 Parte_1
, quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
hanno presentato ricorso con due motivi ed anche memorie. e
[...] Controparte_2
hanno presentato memorie”. Controparte_5
Con la citata ordinanza n. 1692/23 del 9 – 19/1/2023, la Corte di AS così decideva: «accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. la sentenza CP_10
6 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di
Genova, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».
Gli “eredi riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte, con citazione Per_1
notificata in data 19.04.2023.
Con separate comparse, si costituivano , Controparte_1 [...]
, , Controparte_5 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza resa in esito all'udienza del 13.09.2023, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rinviava all'udienza del
20.11.2024, per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Infine, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio con ordinanza depositata il 18.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) DOMANDA DI CONDANNA FORMULATA DAGLI ATTORI IN
RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI IN SOLIDO -
Ad avviso della Corte, la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti infra specificati.
I) Si riporta la motivazione della AS (pagg. 4 – 7): “I ricorrenti deducono
Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., degli artt.
2059,1226 e 2056 c.c. La Corte di Appello, pur riconoscendo la titolarità del brevetto industriale relativo al Procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti in capo al e quindi l'assenza di qualunque cessione da ad , che Pt_5 Per_1 CP_11
Contr Contr pure ha impiegato il brevetto illegittimamente, insieme ad e a , ha negato la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche nella sola componente non patrimoniale, in favore del ricorrente.
1.1 La complessa vicenda giudiziaria che si è trascinata dal
1992 ha raggiunto dei punti non più contestabili: la titolarità del brevetto è del sig.
7 il brevetto non è stato mai ceduto a TS e RD e, quindi non è stato Per_1
CP_ Contr legittimamente trasferito ad (oggi );LV ha dato il benestare a per CP_2
Contr l'avvio di un impianto per la produzione di zeoliti;
ha ottenuto un finanziamento
Contr CEE su tale progetto;
ha stipulato un contratto con un Dipartimento universitario
Contr per lo sviluppo di ricerche sperimentali connesse alla lavorazione;
ha
Contr commissionato a l'impianto pilota per la produzione di zeoliti affidandole anche
Contr la gestione e tale impianto è ancora di . La questione posta adesso è se alla luce delle vicende ricostruite con certosina precisione dalla Corte di riassunzione il abbia diritto ad ottenere un risarcimento del pregiudizio subito così come Per_1
definito dal Tribunale di I grado e negato anche in sede di riassunzione dalla Corte di
Appello. O più precisamente se l'inventore sia riuscito a fornire prova adeguata della entità del danno subito per poter consentire una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale subito. O meglio ancora, se la motivazione addotta dalla Corte di Appello per escludere il risarcimento sia censurabile in sede di legittimità (sottolineature dell'estensore).
La censura è fondata. La giurisprudenza evocata dalla Corte di Appello, e posta a fondamento della decisione di escludere la presenza di una prova sufficiente sul danno subito, riguarda il diverso caso sulla prova del danno subito per inadempimento contrattuale per la quale è necessaria la dimostrazione, anche indiziaria, dell'utilità che sarebbe stata conseguita in caso di adempimento. In generale, è pur vero che questa
Corte ha costantemente ribadito che la liquidazione in via equitativa è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (ex multis Cass.,
n. 5956/2022). Invero, il giudice che opta per tale valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come
8 arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass., n.12009/2022). In particolare, però, in tema di lesione del diritto dell'inventore del brevetto questa Corte ha più ribadito che il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale (Cass., n. 5666/2021; Cass., n. 20236/2022).
Questa Corte, prima dell'emanazione dell'art.125 c.p.i. e con riguardo all'art.1226 c.c., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità» (Cass., n.
5666/2021; Cass., n.19430/2003; Cass., n.1000/2013). Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare. Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa «non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo
9 l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura» (Cass., n. 12812/2016).
Questa Corte (Cass., n. 4048/2016) aveva, già, affermato la regola iuris secondo cui,
«in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo».”
La Suprema Corte, pertanto: cassava la sentenza impugnata “in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice - che si indica in dispositivo-, il quale si atterrà al principio di diritto che segue: «In tema di proprietà industriale, in caso di lesione del diritto dell'inventore al proprio brevetto, il danno accertato va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito dal contraffattore, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è sufficiente a dar conto del suo ammontare a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale», e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
II) Con l'atto di citazione in riassunzione, gli attori chiedevano: «condannare tutti i convenuti/appellati in riassunzione in solido tra loro al pagamento della somma che verrà ritenuta conforme a diritto e giustizia e quindi liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno o, in subordine e occorrendo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per la abusiva utilizzazione del diritto di brevetto del dott. con Per_1
10 interessi e rivalutazione»; domanda confermata in sede di precisazione delle conclusioni.
III) La Corte di AS ha definito “punti non più contestabili” quelli di seguito elencati: i) «la titolarità del brevetto è del sig. ; ii) «il brevetto non è stato Per_1
Con CP_ mai ceduto a e e, quindi non è stato legittimamente trasferito ad CP_1
Contr (oggi »); iii) «LV ha dato il benestare a per l'avvio di un impianto per CP_2
Contr la produzione di zeoliti» ; iv) « ha ottenuto un finanziamento CEE su tale
Contr progetto»; v) « ha stipulato un contratto con un Dipartimento universitario per lo
Contr sviluppo di ricerche sperimentali connesse alla lavorazione»; vi) « ha
Contr commissionato a l'impianto pilota per la produzione di zeoliti affidandole anche
Contr la gestione e tale impianto è ancora di ».
IV) Come stabilito dalla Suprema Corte, il tema del presente giudizio è pertanto la verifica della sussistenza di elementi utili allegati dagli attori al fine di pervenire al pieno ristoro del pregiudizio subito, sulla scorta di tali punti non contestabili, applicando il principio di diritto enunciato.
V) Nel presente giudizio, gli attori in riassunzione deducono quanto segue: «i) il Contr brevetto (di cui si discute) non è mai stato ceduto dal dott. ad e a Per_1
CP_ e, quindi, non è stato legittimamente trasferito ad (oggi ), per CP_1 CP_2
quanto quest'ultima abbia depositato in data 27.02.1990 una domanda di brevetto a CP_ Contr nome proprio;
ii) in data 13.06.1990 ha dato il benestare a per l'avvio di un impianto per la produzione di zeoliti secondo il brevetto (v. doc. 4 Persona_2
CP_ Contr fascicolo primo grado ); iii) in data 14.11.1990 ha ottenuto un finanziamento CP_ da parte della CEE (v. doc. 4 nel fascicolo di primo grado di;
docc. 9 e 10 del Contr fascicolo di primo grado docc. 13, 14, 15, 16 del fascicolo del ricorso Per_1
cautelare di sequestro;
v. p. 5 CTU allegata quale doc. 5 fascicolo primo grado Per_3
CP_ Contr
e quale doc. 14 fascicolo primo grado nonché doc. 12 fascicolo primo grado Contr Contr ; iv) in data 22.11.1990, ha stipulato un contratto con il Dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienze dei materiali dell'Università di Pisa,
11 Contr in virtù del quale il Dipartimento si impegnava a svolgere per conto di e previo corrispettivo pari a lire 40.000.000 (euro 20.658,28), oltre Iva, ricerche sperimentali volte al recupero di silice ed allumina dalle loppe di altoforno ed al loro impiego nella Contr preparazione di prodotti commerciali (v. doc. 2 fascicolo di primo grado;
v) in Contr Contr data 18.02.1991 ha commissionato formalmente ad (ordine APP/5/69077) la fornitura «chiavi in mano» e la successiva collaborazione alla gestione dell'impianto pilota per la produzione di 500 kg/giorno di zeoliti da loppe di altoforno per un corrispettivo pari a lire 930.000.000 (euro 480.304,92) (v. p. 5 CTU allegata Per_3
CP_ Contr quale doc. 5 fascicolo primo grado e quale doc. 14 fascicolo primo grado;
Contr CP_ vi) l'impianto pilota è rimasto in proprietà a e quindi ad » (atto di citazione in riassunzione pagg. 12 ed s.).
VI) I fatti cui si riferiscono gli attori in riassunzione risultano in particolare dalla Contr sentenza del Tribunale di Pisa n. 567/2011 (pag. 8 e s.): «Il 14/11/1990 (società CP_ di studio dei materiali della e partecipata interamente da quest'ultima) ha stipulato un contratto con la CEE avente ad oggetto impianto pilota dimostrativo per la produzione con processo innovativo di zeoliti artificiali sostitutive dei fosfati nelle sostanze digerenti (pag. 5 CTU e doc. 12 fasc. ETS). Nello stesso mese di Per_3
Contr novembre 1990 ha concluso un contratto di collaborazione della durata di sei mesi con l'università di Pisa, dipartimento di chimica industriale e dei materiali, con il quale
Contr quest'ultima, dietro corrispettivo, si è impegnata a svolgere per conto di ricerche sperimentali volte al recupero di silice ed alluminio dalle loppe di altoforno ed al loro
Contr impiego nella preparazione di prodotti commerciali” (doc. 2 fasc. . Il 18.2.91 la
Contr Contr
Ha commissionato a (ordine APP/5/60077) la fornitura chiavi in mano e la successiva collaborazione alla gestione dell'impianto pilota sopra richiamato per la CP_ produzione di zeoliti da loppe da altoforno secondo il brevetto vedi pag. 5 CTU CP_ Contr
doc. 5 fasc. , doc. 14 fasc. . Tale ordine è quello oggetto del giudizio Per_4
definito con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 901/98, dalla cui lettura risulta anche che tale fornitura è stata espressamente inserita in una campagna sperimentale di verifica emessa a punto del processo di cui al brevetto sopra citato»
12 VII) Il Tribunale, a pag. 11, muoveva dall'assunto che «Tale complessiva condotta Contr integra da parte di un inadempimento all'accordo raggiunto con il Tale Per_1
inadempimento è stato fonte di un danno patito dall'attore, che è stato escluso dallo sfruttamento economico della propria invenzione, nonostante avesse ceduto il diritto al brevetto dietro impegno ad essere coinvolto anche economicamente nei successivi sviluppi applicativi della sua invenzione» (tale statuizione, come infra specificato Contr meglio, è passata in giudicato tra e Quindi il Tribunale procedeva Per_1
alla liquidazione del danno a titolo contrattuale utilizzando i criteri di seguito riportati: CP_ Contr «Prendendo come parametro di riferimento il corrispettivo del contratto tra ed per la realizzazione dell'impianto pilota (1ire 930.000.000) tenuto conto dell'attività di Contr sperimentazione posta in essere da tale danno può essere liquidato ad oggi in euro
170.000. A tal somma (già rivalutata alla data odierna) devono essere aggiunti gli interessi legali dalla sentenza”. Sulla scorta di tale motivazione, Il Tribunale Contr condannava al risarcimento del danno così liquidato.
VIII) Riguardo a tale statuizione, nella sentenza n. 443/2020 della Corte d'appello di
Firenze, viene rilevato che «Con riferimento alla condanna al pagamento di €
170.000,00, oltre rivalutazioni ed interessi legali al saldo, statuita dal Tribunale di Pisa Contr a titolo di risarcimento del danno dovuto da in persona del suo legale rappresentante, a favore di può considerarsi ormai cristallizzata Per_1
dall'intervento del giudicato, non essendo stato tale specifico capo oggetto di impugnazione. La condanna non può essere estesa all'Ing. a titolo di CP_1
Contr responsabilità solidale, avendo egli sempre agito in nome e per conto della società come emerge dalle numerose testimonianze per i motivi sopra indicati» (pag. 12).
IX) La citata sentenza della Corte d'appello n. 443/20 è stata impugnata solo in relazione alla mancata liquidazione del danno, ma non con riferimento all'esclusione di responsabilità del che deve ritenersi pertanto ormai acclarata con CP_1
efficacia di giudicato, sebbene gli attori in riassunzione chiedano in questa sede la condanna del medesimo al risarcimento del danno in solido con gli altri convenuti.
13 X) Inoltre, la AS, nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
a) ha precisato che «in tema di lesione del diritto dell'inventore del brevetto … il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale» ma che «in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale …» (pagg. 5 -6);
b) ha richiamato la Giurisprudenza secondo la quale, con riferimento alla disciplina di cui di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, “… il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale” (Cass. Sez. 1,
02/03/2021, n. 5666, Rv. 660575 – 01) laddove in motivazione viene chiarito che “Il secondo comma dell'art.125 c.p.i. detta … una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano»; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa
«semplificata» del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della
14 compensazione;
ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe”;
c) ha richiamato la Giurisprudenza secondo la quale “In base alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale” – quella applicabile alla presente fattispecie – “il computo dei mancati profitti cagionati dalla contraffazione del brevetto presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è pertanto consentito il ricorso al criterio della "royalty" ragionevole, purché di tale scelta il giudice di merito dia congrua motivazione, quale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati” (Cass. Sez. 1, 23/06/2022, n. 20236, Rv.
665225 - 01), laddove in motivazione viene ritenuto “che il criterio della royalty ragionevole (o equa), di contro, ben potesse giovare anche prima dell'art. 125 c.p.i., seppure per riparare il danno su base equitativa;
e in tale contesto era utilizzabile come uno dei molteplici criteri a disposizione del giudice del merito secondo gli artt. 1226 e
2056 cod. civ.”.
XI) Il principio di diritto enunciato dalla AS («In tema di proprietà industriale, in caso di lesione del diritto dell'inventore al proprio brevetto, il danno accertato va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito dal contraffattore, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty"
o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è sufficiente a dar conto del suo ammontare a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale») impone alla Corte, nel caso specifico, ai fini della decisione in ordine alla domanda di risarcimento del danno, di
15 verificare se sia possibile pervenire alla liquidazione del danno utilizzando «il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale"» quale «limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa» e tenendo conto dell'eventuale indicazione, da parte del danneggiato, di «ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale». Peraltro, già dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze
n. 443/20, risulta che non sussistono agli atti elementi ulteriori utili per effettuare una liquidazione diversa da quella equitativa basata sulla royalty virtuale.
XII) Infatti, la Corte di Firenze elenca gli elementi allegati dagli attori in riassunzione CP_ ai fini della liquidazione del danno [«che in data 13/06/1990, forniva benestare al Contr
in ordine all'avvio delle attività relative all'impianto pilota da costruire nello stabilimento di Taranto per la produzione di 500 kg/giorno di zeoliti da loppe da Contr altoforno secondo il brevetto in data 14/11/1990 stipulava con la CEE Per_1
un contratto avente ad oggetto Impianto pilota dimostrativo per la produzione con processo innovativo di zeoliti artificiali sostitutivo dei fosfati nelle sostanze detergenti, Contr in data 22/11/1990 stipulava un contratto con il Dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienze dei materiali dell'Università di Pisa, in virtù del Contr quale il Dipartimento si impegnava a svolgere per conto di e previo corrispettivo pari a lire 40.000.000 (euro 20.658,28) oltre Iva ricerche sperimentali volte al recupero di silice ed allumina dalle loppe di altoforno ed al loro impiego nella preparazione dei Contr Contr prodotti commerciali;
in data 18/02/1991 commissionava formalmente ad
(ordine APP/5/69077) la fornitura <>e la successiva collaborazione alla gestione dell'impianto pilota per la produzione di 500Kg/giorno di zeoliti da loppe di altoforno per un corrispettivo pari a lire 930.000.000 (euro 480.304,92)»]. Presi in esame tali elementi, la Corte di Firenze conclude nel senso che «appare di tutta evidenza anche dal tenore delle difese sopra riportate, che nessun principio di prova del danno subito è ricavabile dagli atti, non essendo neppure indicate le fonti da cui eventualmente estrapolare dati numerici inerenti il mancato guadagno che è pertanto solo asserito e mai dimostrato» (pag. 13).
16 XIII) Ebbene, è proprio su questo punto – vale a dire la considerazione che gli elementi allegati non consentissero una liquidazione equitativa del danno – che la sentenza della
Corte di Firenze è stata annullata dalla AS, proprio sull'assunto, in sostanza, che la motivazione della Corte di Firenze in ordine alla mancanza di elementi diversi da quelli allegati dagli attori in riassunzione non giustificasse la mancata liquidazione equitativa del danno.
A seguito dell'annullamento e alla luce della motivazione della ordinanza della
AS, si desume ragionevolmente:
a) che pacificamente non sussistono altri elementi, diversi da quelli elencati dalla Corte di Firenze, come sopra elencati e che coincidono con quelli che anche qui sono allegati dagli attori in riassunzione;
b) che sono dunque proprio quegli elementi – che sono gli unici che anche qui vengono allegati dagli attori in riassunzione – a potere e dovere essere valutati ai fini della liquidazione equitativa del danno basata sul criterio della royalty virtuale.
XIV) Con riferimento alle risultanze degli atti, in considerazione delle quali è possibile pervenire, secondo questa Corte, alla liquidazione del danno in via equitativa applicando il criterio della royalty virtuale, si anticipa che, per le ragioni che meglio saranno precisate infra, l'allegazione di , secondo la quale la stessa avrebbe CP_2
sostenuto dei costi per euro 551.769,64 e non avrebbe ricevuto alcun beneficio dall'attività economica, non è di ostacolo a tale liquidazione del danno in via equitativa, proprio perché si tratta, in questa sede, di determinare il compenso che presumibilmente sarebbe stato corrisposto al titolare del brevetto, sulla base delle risultanze degli atti.
Contr XV) , al contrario, si limita a rilevare genericamente che “tutte le circostanze di fatto accertate in corso di causa (titolarità dell'invenzione e del brevetto in capo a avvio dell'impianto Pilota di Taranto e sfruttamento dell'invenzione Per_1
industriale, liquidazione effettuata dal Tribunale di Pisa a titolo di risarcimento del
17 danno patrimoniale in favore del per essere stato escluso dallo sfruttamento Per_1
economico della propria invenzione, finanziamento CEE e contratti a titolo oneroso stipulati in virtù di detto finanziamento e finalizzati all'impiego dell'invenzione si atteggiano al più come indizi di prova del danno patito, sotto il profilo Per_1
dell'an debeatur, ma non sono idonei ad offrire validi spunti per un apprezzamento del danno (patrimoniale e non), sotto il diverso profilo del quantum debeatur”
Contr XVI) Né né contestano i fatti storici posti dal Tribunale di Pisa a CP_2
fondamento della liquidazione del danno in favore di che dunque devono Per_1
considerarsi pacifici in causa ovvero:
CP_ Contr a) «corrispettivo del contratto tra ed per la realizzazione dell'impianto pilota
(1ire 930.000.000)»;
Contr b) «attività di sperimentazione posta in essere da , anche se si deve evidenziare che il danno liquidato in quella sede è di natura contrattuale in quanto ricollegato, sotto il profilo della qualificazione giuridica della causa petendi, alla violazione degli accordi Contr intercorsi tra e e non alla lesione del diritto spettante al CP_12
ul brevetto, che è un danno di natura extracontrattuale [v. Cass. Sez. 1, Per_1
09/11/2023, n. 31170, Rv. 669420 - 01 in motivazione: “… la normativa sui brevetti
«riconosce diritti reali assoluti su beni immateriali» (Cass. 7 novembre 1996, n. 9728; più di recente, in tema, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24658). … il titolare del brevetto o il licenziatario dello stesso hanno pieno titolo ad avvalersi dei rimedi specificamente approntati per la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, quali diritti assoluti, onde reagire all'aggressione del diritto di brevetto in cui si concreta l'azione del contraffattore. È qui appena il caso di rilevare che il licenziatario ripete la propria legittimazione all'esperimento di una tale azione dal fatto che egli risente gli effetti negativi della contraffazione (cfr. Cass. 4 luglio 2014, n. 15350)”].
XVII) L'elemento che non risulta dalla sentenza del Tribunale di Pisa è il costo pagato all' . Tale dato viene peraltro specificamente allegato Parte_6
Contr dagli attori in riassunzione: «in data 22.11.1990, ha stipulato un contratto con il
18 Dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienze dei materiali dell'Università di Pisa, in virtù del quale il Dipartimento si impegnava a svolgere per Contr conto di e previo corrispettivo pari a lire 40.000.000 (euro 20.658,28), oltre Iva, ricerche sperimentali volte al recupero di silice ed allumina dalle loppe di altoforno ed al loro impiego nella preparazione di prodotti commerciali (v. doc. 2 fascicolo di primo Contr grado » (pag. 12 atto di citazione in riassunzione). Anche la relativa prova può quindi ritenersi raggiunta, sulla scorta dei principi affermati dalla Giurisprudenza: “In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”. (Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05). In ogni caso, il detto importo risulta anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 443/20 a pag. 13.
XVIII) In ordine alla quantificazione del danno, a parere della Corte può ben essere impiegato il criterio utilizzato dal Tribunale di Pisa.
Contr Tale statuizione (passata in giudicato per e - resa nel giudizio di Per_1
primo grado in relazione al medesimo fatto storico, vale a dire la realizzazione dell'impianto pilota per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione, qualificato dal
Tribunale di Pisa come danno contrattuale conseguente all'inadempimento Contr dell'accordo tra e mentre in questa sede il medesimo fatto deve Per_1
essere considerato come concretante violazione del diritto d'autore, quindi a titolo di Contr responsabilità extracontrattuale, nei confronti di e ora - CP_2 CP_5
consente di effettuare una valutazione equitativa del danno subito, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla AS, proprio in quanto dalla stessa si
19 ricavano elementi presuntivi che consentono di liquidare il danno applicando il criterio della royalty virtuale.
Il Tribunale di Pisa ha individuato come parametri di riferimento due estremi: quello Contr superiore pari a lire 930.000.000 (corrispettivo del contratto tra “ ” ed pari al CP_7
100% del valore dell'operazione commerciale) e quello inferiore, ovvero l'attività di Contr sperimentazione affidata da all'Università di Pisa per un importo di lire
40.000.000 (pari a circa il 4% della predetta operazione).
Il Tribunale, “prendendo come parametro di riferimento il corrispettivo del contratto Contr tra ed per la realizzazione dell'impianto pilota £ 930.000.000 (…), tenuto CP_7
Contr conto dell'attività di sperimentazione posta in essere da , ha liquidato equitativamente il danno in € 170.000 (importo rivalutato alla data della sentenza).
L'importo riconosciuto dal Tribunale - devalutato al 18/2/1991, data del contratto con Contr Contr cui ha commissionato ad (ordine APP/5/69077) la fornitura «chiavi in mano» e la successiva collaborazione alla gestione dell'impianto pilota per la produzione di 500 kg/giorno di zeoliti da loppe di altoforno per un corrispettivo pari a lire 930.000.000 (euro 480.304,92) – è pari a € 98.665,12, corrispondente a circa il
20% del totale del corrispettivo.
Da quanto esposto si ricava che:
i) il Tribunale ha riconosciuto quale danno il 20% circa della commessa;
ii) l'importo pagato all'Università per lo studio di cui sopra è pari a L. 40.000.000 (=
€ 20.658.28) (come espressamente allegato da parte attrice in riassunzione e non contestato dalle altre parte, e del resto risultante dalla sentenza della Corte d'Appello di Fiorenze n. 443/2020 a pag. 13), pari al 4,3% dell'importo della commessa e segna il limite minimo del risarcimento che può essere riconosciuto.
Si deve tenere conto:
a) che la commessa rappresenta già una forma di sfruttamento commerciale dell'invenzione; 20 b) che per lo studio commissionato all'Università è stato riconosciuto il 4,3% dell'importo della commessa;
c) che le parti della commessa avrebbero dovuto riconoscere un compenso all'autore dell'invenzione e titolare del diritto di brevetto, sicuramente superiore a quello riconosciuto all'Università per le ricerche sperimentali;
d) che, da questo punto di vista, non sono di ostacolo alla liquidazione né i costi che assume di avere sostenuto, né la circostanza allegata di non avere ricavato CP_2
alcun utile;
e) che tali questioni avrebbero potuto assumere rilevanza solo se osse Per_1
stato associato allo sfruttamento dell'invenzione, il che pacificamente non è stato, o se si liquidasse il danno sulla base del beneficio tratto dall'attività vietata (v. Cass. Sez. 1,
01/03/2016, n. 4048, Rv. 638807 – 01 con riferimento alla disciplina previgente), mentre viene qui applicato “il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale”, inteso come “il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale” operante “come ulteriore elemento di valutazione equitativa «semplificata» del lucro cessante” (Cass. Sez. 1,
02/03/2021, n. 5666, Rv. 660575 – 01 in motivazione), applicabile anche alle fattispecie soggette alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale
(Cass. Sez. 1, 23/06/2022, n. 20236, Rv. 665225 – 01);
f) che tale liquidazione viene così effettuata in applicazione del principio di diritto enunciato dalla AS nell'ordinanza 1692/23 che ha disposto il presente giudizio di rinvio e in conformità alla Giurisprudenza ivi citata.
Nel presente caso, pertanto, ai fini della liquidazione, sulla scorta degli elementi che emergono dagli atti, si deve avere riguardo al compenso che presumibilmente avrebbe dovuto essere riconosciuto al titolare del brevetto, a prescindere dai costi successivamente sostenuti dalle parti per sfruttare l'invenzione.
21 Stimasi, pertanto, equo riconoscere all'autore dell'invenzione almeno il 20% dell'importo della commessa e determinare il danno risarcibile € 98.665,12 (pari all'importo di € 170.000 riconosciuto dal Tribunale, devalutato al febbraio 1991, epoca della commessa per la realizzazione dell'impianto pilota per lo sfruttamento del brevetto) a carico solidale delle parti e CP_2 [...]
.. Controparte_3
Trattandosi di un debito di valore derivante da illecito, è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale (18/2/1991) calcolato sull'importo capitale sopra indicato, oltre gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11899,
Rv. 640204 – 01; Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24468, Rv. 659951 – 02; Cass. Sez. 3,
17/04/2024, n. 10376, Rv. 670781 – 02).
Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
XIX) Quanto ai soggetti tenuti al risarcimento:
Contr i) stato citato in proprio e come “già rappresentante legale di;
CP_1
Contr in persona del proprio legale rappresentante è stata condannata al risarcimento dello stesso danno nei confronti di on statuizione passata in giudicato;
Per_1
quanto a in proprio, come già premesso, con statuizione passata in CP_1
giudicato, dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza 443/20 è stato ritenuto che tale “condanna non può essere estesa all'ing. a titolo di responsabilità CP_1
solidale”. La domanda avanzata in questa sede nei suoi confronti pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
Contr ii) Quanto a e , la responsabilità a carico delle medesime è acclarata, CP_2
essendo incontrovertibili i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, come viene dato atto dalla AS a pag. 4 dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio: «la titolarità del brevetto in capo a l'utilizzo illecito dello stesso Per_1
22 CP_ Contr da parte di e;
la realizzazione dell'impianto pilota per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione oggetto di brevetto: «la titolarità del brevetto è del sig.
il brevetto non è stato mai ceduto a TS e RD e, quindi, non è stato Per_1
CP_ Contr legittimamente trasferito ad (oggi ); LV ha dato il benestare a per CP_2
Contr l'avvio di un impianto per la produzione di zeoliti;
ha ottenuto un finanziamento
Contr CEE su tale progetto;
ha stipulato un contratto con un Dipartimento universitario
Contr per lo sviluppo di ricerche sperimentali connesse alla lavorazione;
ha
Contr commissionato a l'impianto pilota per la produzione di zeoliti affidandole anche
Contr la gestione e tale impianto è ancora di ». Rimane solo da accertare, in questa sede, se « il abbia diritto ad ottenere un risarcimento del pregiudizio subito così Per_1
come definito dal Tribunale di I grado e negato anche in sede di riassunzione dalla
Corte di Appello. O più precisamente se l'inventore sia riuscito a fornire prova adeguata della entità del danno subito per poter consentire una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale subito. O meglio ancora, se la motivazione addotta dalla
Corte di Appello per escludere il risarcimento sia censurabile in sede di legittimità».
Pertanto le società convenute in riassunzione devono essere condannate, in solido tra Contr loro e anche con a risarcire il danno quantificato al punto che precede in favore degli attori in riassunzione, non ostando il diverso titolo di responsabilità, contrattuale Contr per ed extracontrattuale per le attuali convenute in riassunzione (“Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo” Cass. Sez. 1, 01/03/2024, n. 5519, Rv. 670558 -
01).
23 2) DOMANDA DI MANLEVA - Le convenute in riassunzione avanzano la domanda di “manleva” nei confronti di in proprio e quale già rappresentante legale CP_1
Contr di nei termini di seguito riportati:
i) – comparsa di costituzione pag. 19: «c) In subordine - Domanda di CP_2
manleva nei confronti dell'Ing. - In subordine, per la non Controparte_1
creduta ipotesi in cui la domanda proposta dagli appellanti in riassunzione nei confronti di trovasse, pur parziale, accoglimento, la stessa reitera la domanda già CP_2
proposta nelle precedenti fasi di giudizio (ed assorbita dalle decisioni di rigetto), volta ad ottenere la condanna dell'Ing. in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della cessata a manlevare e Controparte_4
tenere indenne l'esponente società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Emerge, infatti, con innegabile evidenza dall'esame della documentazione in atti (cfr. proposte contrattuali del 12.01.1990 e 7.02.1990, prodotte sub. All. 1 e 2 fascicolo primo grado) che l'Ing. agendo sia in proprio CP_7 CP_1
Contr che come amministratore unico e legale rappresentante della cessata si sia CP_ impegnato a fornire ad il brevetto in questione, con i conseguenti diritti di sfruttamento, garantendone la titolarità. Nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte, accertata la titolarità del brevetto in capo al Dott. in accoglimento delle Per_1
domande proposte dai suoi eredi, attuali appellanti in riassunzione, condannasse al pagamento di somme a titolo risarcitorio e/o di indennizzo in favore dei CP_2
medesimi, si chiede pertanto che l'Ing. venga condannato a manlevare CP_1
l'esponente società, tenendola indenne da qualsivoglia esborso eventualmente dovuto».
ii) (comparsa di costituzione pag. Controparte_13
8) - «In subordine, nella denegata ipotesi che la domanda risarcitoria degli eredi dovesse trovare accoglimento, anche parziale, l'esponente chiede Per_1
nuovamente che l'Ing. in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_1
24 della cessata Engineering Technology Service S.r.l. sia condannato a manlevare
[...]
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'odierno giudizio. CP_5
, infatti, ha operato in base alla titolarità in capo ad del brevetto Controparte_5 CP_7
Contr conseguito per accordi intercorrenti con l'Ing. ed (con incondizionato CP_1
assenso del Dott. . Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle Per_1
domande proposte dall'appellante, l'ing. deve esser condannato a tenere CP_1
indenne l'esponente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole. Gli accordi patrimoniali presi tra il Dott. e l'Ing. RD/ ETS riguardano Per_1
esclusivamente quei soggetti, escludendone tout court il coinvolgimento, nell'ambito delle conseguenze giuridiche, dell'odierna appellata».
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella Sentenza 443/20 della Corte d'appello pag. 12: «Con riferimento alla condanna al pagamento di € 170.000,00, oltre rivalutazioni ed interessi legali al saldo, statuita Contr dal Tribunale di Pisa a titolo di risarcimento del danno dovuto da in persona del suo legale rappresentante, a favore di può considerarsi ormai cristallizzata Per_1
dall'intervento del giudicato, non essendo stato tale specifico capo oggetto di impugnazione. La condanna non può essere estesa all'Ing. a titolo di CP_1
Contr responsabilità solidale, avendo egli sempre agito in nome e per conto della società come emerge dalle numerose testimonianze per i motivi sopra indicati».
II) E' ben vero che a pag. 13 della medesima sentenza si legge: «Le domande di manleva sono assorbite». Tuttavia, se le domande di manleva, come sopra riportato, si basano sull'allegazione secondo cui avrebbe agito anche “in proprio”, tali CP_1
allegazioni sono smentite dall'accertamento contenuto a pag. 12 e non oggetto di impugnazione da parte di , quindi passato in giudicato. Parte_7 CP_5
III) In ogni caso, tenuto conto che “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza
25 nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 -
02), è evidente che il generico rinvio da parte di a due documenti prodotti CP_2
in primo grado è del tutto inidoneo a sostenere l'allegazione su cui si fonda la domanda di manleva secondo cui avrebbe agito in proprio. CP_1
IV) In ogni caso, ancora, entrambi i documenti sono sottoscritti da nella CP_1
Contr qualità di l.r. di Così l'allegato 1:
Così pure l'allegato 2:
V) La domanda pertanto deve essere respinta.
3) SPESE
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a
26 ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
(Cass. Sez. U., 08/11/2022, n. 32906, Rv. 666076 - 01).
A) Rapporti eredi - Per_1 CP_2 CP_14
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico delle parti
e CP_2 [...]
le spese di tutti i gradi Controparte_3
di giudizio, liquidate come di seguito in favore delle parti
[...]
(eredi di Parte_8 Parte_4
), ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, Persona_1
avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, CON AUMENTO del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
€ 10.860,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 5.430,00, e quindi complessivamente €16.290,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. 27 GIUDIZIO DI APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente € 18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
CORTE DI CASSAZIONE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
€ 6.585,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 3.292,50 e quindi complessivamente €9.877,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
PRIMO GIUDIZIO DI RINVIO (CORTE D'APPELLO FIRENZE)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente €18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
28 SECONDO GIUDIZIO CASSAZIONE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
€ 6.585,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 3.292,50 e quindi complessivamente €9.877,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
SECONDO GIUDIZIO DI RINVIO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente €18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
B) Rapporti eredi di - - Persona_1 CP_2 [...]
Controparte_5 Controparte_3
- .
[...] Controparte_1
Stante il definitivo rigetto della domanda degli eredi nei confronti di Per_1
Contr
e della domanda di manleva di e nei Controparte_1 CP_2
confronti di devono essere poste a carico delle parte attrice in CP_1
riassunzione eredi di e delle parti convenute in Persona_1
riassunzione e CP_2 [...]
le spese di tutti i gradi di Controparte_3
giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte CP_1
29 , ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai CP_1
parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni , si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
€ 10.860,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 5.430,00, e quindi complessivamente €16.290,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
GIUDIZIO DI APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente € 18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
CORTE DI CASSAZIONE
30 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
€ 6.585,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 3.292,50 e quindi complessivamente €9.877,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
PRIMO GIUDIZIO DI RINVIO (CORTE D'APPELLO FIRENZE)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente €18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
SECONDO GIUDIZIO CASSAZIONE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
€ 6.585,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 3.292,50 e quindi complessivamente €9.877,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
SECONDO GIUDIZIO DI RINVIO
31 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.287,00
€ 12.156,00 aumentato del 50% per più parti aventi la medesima posizione processuale
€ 6.078,00 e quindi complessivamente €18.234,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1
, , , quali Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di , dichiara tenuta e condanna e Persona_1 CP_2
Controparte_3
in via solidale tra loro, nonché in solido con
[...] [...]
CP_
fino alla concorrenza dell'importo di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa n.
567/11, al pagamento della somma di euro € 98.665,12, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via annualmente rivalutata dal 18.02.1991 alla data della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così determinata dalla presente sentenza al saldo, in favore di , , Parte_1 Parte_2
, in qualità eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
;
[...]
2. respinge nel resto la domanda;
32 3. respinge la domanda di manleva di e CP_2 [...]
Controparte_3
nei confronti di;
[...] Controparte_1
4. condanna, in via solidale tra loro, e CP_2 [...]
Controparte_3
a rifondere, in favore delle parti , ,
[...] Parte_1 Parte_2
, , in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4
, le spese di tutti i gradi di giudizio per compensi di Persona_1
avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge liquidate in:
€ 16.290,00 per il primo grado;
€ 18.234,00 per l'appello; € 9.877,50 per il primo giudizio di cassazione;
€ 18.234,00 per il primo giudizio di rinvio;
€ 9.877,50 per il secondo giudizio di cassazione;
infine, in € 18.234,00 per il presente giudizio di rinvio;
5. condanna, in via solidale tra loro, , , Parte_1 Parte_2
, (eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
), ,
[...] CP_2 [...]
a rifondere, in favore Controparte_3
della parte , le spese di tutti i gradi di giudizio liquidate Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in:
€ 16.290,00 per il primo grado;
€ 18.234,00 per l'appello; € 9.877,50 per il primo giudizio di cassazione;
€18.234,00 per il primo giudizio di rinvio;
€ 9.877,50 per il secondo giudizio di cassazione;
infine, in €18.234,00 per il presente giudizio di rinvio;
6. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione
e CP_2 [...]
è stata completamente Controparte_3
rigettata.
Genova, 29/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
33 Dott. Francesca Traverso Dott. Riccardo Baudinelli
34