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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso da:
P. IVA , con sede in Milano, Via Gaetano De Castillia Controparte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Majocchi e dall'avv. Matteo Molinari;
Parte ricorrente nei confronti della
, C.F/ P. IVA in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA) Viale IU AE RE n. 8;
Parte resistente non costituita esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA e DELL'UDIENZA.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la dedotto di vantare un Controparte_1 credito di € 54.391,77 nei confronti della per il mancato Controparte_4 pagamento delle fatture n. 1013545, 1281989, 1094577, 138521, 436613, 1346722, 1173040, 215367,
459706, 1368092, 1197867, 239931 e 548537 – tutte emesse per i canoni di locazione di beni mobili e, precisamente, di strumenti ed attrezzature per la gestione di palestre ed impianti sportivi – e rappresentato che, a fronte del mancato pagamento delle descritte fatture, aveva comunicato la risoluzione dei contratti
1 di locazione avvalendosi della clausola risolutiva espressa e a intimato vanamente il pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti e delle ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione contrattuale, oltre alla restituzione dei beni concessi in locazione, ha esposto di aver già promosso innanzi al Tribunale di Salerno ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore (R.G. n. 146/2024), rinunciando poi alla domanda a seguito della transazione del 23.4.2024, con la quale Controparte_4
aveva riconosciuto il proprio debito impegnandosi a corrispondere alla ricorrente la
[...] somma di € 45.000,00 a saldo e stralcio.
Dedotto l'inadempimento dell'accordo transattivo, la ricorrente ha, quindi, nuovamente chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della . Controparte_4
Con decreto del 3.6.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore
(cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti con la conseguenza che la circostanza che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale venga dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa.
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata.
Nel decreto di fissazione di udienza si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e
367 CCI di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCI e, se del caso, anche ai soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel:
2 a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.
Il debitore è stato avvertito della facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia, nonché di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore, con la precisazione che è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
Non costituitasi la società resistente, nonostante la notifica dell'invito a comparire via pec del 3.6.2025, all'udienza dell'11.9.2025 il Giudice Delegato all'audizione delle parti, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. DECISIONE
a. CONTUMACIA
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della che non si è Controparte_4 costituita nel presente procedimento nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata dalla Cancelleria via pec in data 3.6.2025 all'indirizzo a
“ indicato come domicilio digitale della società nella visura camerale. Email_1
b. COMPETENZA
Poi, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che Controparte_4
ha sede legale in Salerno.
[...]
b. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
c. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
Premessa la legittimazione attiva della ricorrente sulla base, in particolare, delle fatture non pagate e del riconoscimento del debito di cui alla scrittura transattiva del 24.9.2024, la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va accolta.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
3 Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Parte resistente non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti, che comunque dalla documentazione acquisita dall'ufficio risulta insussistente.
La è una società a responsabilità limitata costituita il 24.2.2010 Controparte_4
e ha come oggetto sociale la gestione di palestre e impianti sportivi sia in proprietà che condotti.
Fino all'agosto del 2023 la società aveva sede a Milano.
Dalla visura risulta che la società resistente è annotata con la qualifica di impresa iscritta nella sezione ordinaria, ha iniziato l'attività il 26.7.2010 e nel novembre del 2024 è stata posta in liquidazione.
Risulta annotata una sede secondaria a Milano.
Gli ultimi bilanci depositati sono risalenti agli anni 2021, 2022 e 2023 e rappresentano i seguenti dati:
• per il 2021 attivo € 1.924.485,00; debiti € 1.333.839,00; ricavi € 439.096,00;
• per il 2022 attivo € 2.035.831,00; debiti € 1.783.204,00; ricavi € 4.616,00;
• per il 2023 attivo € 2.457.076,00; debiti € 2.444.968,00; ricavi € 53.061,00.
Agli atti è stata acquisita la dichiarazione dei redditi della società del 2022 riportante componenti positivi annotati nelle scritture contabili per € 439.096,00.
Dalla visura protesti emergono sei protesti a carico della resistente per un importo complessivo di €
13.000,00.
Non risultano emessi sono decreti ingiuntivi a carico della società nell'ultimo biennio, né risultano pendenti procedure esecutive immobiliari e mobiliari.
All'attualità i debiti contributivi sono pari ad € 324.177,48, mentre i debiti erariali ammontano ad €
990.496,72.
Sulla base di tali dati va affermato che ha i requisiti dimensionali Controparte_4 per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Anche lo stato di insolvenza può essere accertato.
Come noto, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Le situazioni sintomatiche dell'insolvenza, in quanto rivelatrici dell'incapacità dell'imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioni, sono principalmente le seguenti: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi
4 significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Per le imprese in liquidazione consolidata giurisprudenza ritiene che occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20191).
Più volte in sede di legittimità si è precisato che, in tema di società poste in liquidazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. Fall., la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, senza considerare la mera difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 02/07/2025, n. 18011).
Nel caso di specie, ai fini della valutazione di insolvenza, va rilevato che nel novembre del 2024 la società
è stata posta in liquidazione.
Nell'anno 2024 sono stati levati vari protesti a carico della resistente anche se per importi non elevatissimi.
Dall'esame dei bilanci emerge che nel 2022 e nel 2023 la società resistente ha subito rilevanti perdite (circa
€ 300.000,00 nel 2022 e circa € 250.000,00 per il 2023) e un aumento della debitoria complessiva (oltre €
400.000,00 per il 2022 e oltre € 600.000,00 nel 2024), più che dimezzando il proprio patrimonio netto nel
2022 e azzerandolo sostanzialmente nel 2023.
L'attivo, pur rilevante nel suo ammontare (€ 2.000.000,00 circa per il 2022 ed € 2.500.000,00 circa per il
2023), è costituito prevalentemente da immobilizzazione immateriali e crediti di dubbio valore di realizzo effettivo.
La debitoria contributiva allo stato è di oltre € 320.000,00 circa, mentre la debitoria fiscale è di quasi €
1.000.000,00.
Rispetto ai debiti fiscali va comunque evidenziato che una parte degli stessi, pari a circa € 450.000,00, risulta in dilazione.
Visto lo stato attuale di liquidazione e la conseguente impossibilità di considerare il valore aggiunto dei flussi di cassa, considerata la risalenza dell'inadempimento nei confronti della ricorrente e il mancato rispetto dell'accordo transattivo del settembre del 2024, che prevedeva un pagamento a saldo e stralcio 5 di € 45.000,00, ritenuto che proprio il mancato rispetto dell'accordo sia indice di mancanza di liquidità e di non effettività delle poste attive risultanti a bilancio, se non altro in termini di facile realizzo, e valorizzata la rilevantissima debitoria contributi ed erariale, anche al netto delle rateizzazioni in corso – rispetto alle quali manca comunque la prova del regolare rispetto del pagamento delle rate – unitamente alle plurime levate di protesto registrate nel 2024 e al trend fortemente negativo degli ultimi bilanci, con sostanziale azzeramento del patrimonio netto, il Collegio ritiene che sia dimostrato lo stato di insolvenza della società resistente.
Pertanto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va accolta.
d. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCII stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
6. DISPOSITIVO
Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e
50 C.C.I.,
P.Q.M.
1. DICHIARA la contumacia della , C.F/ P. IVA Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Salerno (SA) Viale P.IVA_2
IU AE RE n. 8;
2. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_4
, C.F/ P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede in Salerno (SA) Viale IU AE RE n. 8;
3. NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA Curatore il dott. l quale alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
5. INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
6. PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
7. DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
8. ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis
6 cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
9. DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
10. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il
Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
11. FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 2 aprile 2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
12. ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.;
13. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
14. PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
15. PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
7 d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via
Dalmazia;
16) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
17) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
18) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
19) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
20) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 29/11/2025
Il Giudice relatore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso da:
P. IVA , con sede in Milano, Via Gaetano De Castillia Controparte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Majocchi e dall'avv. Matteo Molinari;
Parte ricorrente nei confronti della
, C.F/ P. IVA in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA) Viale IU AE RE n. 8;
Parte resistente non costituita esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA e DELL'UDIENZA.
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la dedotto di vantare un Controparte_1 credito di € 54.391,77 nei confronti della per il mancato Controparte_4 pagamento delle fatture n. 1013545, 1281989, 1094577, 138521, 436613, 1346722, 1173040, 215367,
459706, 1368092, 1197867, 239931 e 548537 – tutte emesse per i canoni di locazione di beni mobili e, precisamente, di strumenti ed attrezzature per la gestione di palestre ed impianti sportivi – e rappresentato che, a fronte del mancato pagamento delle descritte fatture, aveva comunicato la risoluzione dei contratti
1 di locazione avvalendosi della clausola risolutiva espressa e a intimato vanamente il pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti e delle ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione contrattuale, oltre alla restituzione dei beni concessi in locazione, ha esposto di aver già promosso innanzi al Tribunale di Salerno ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore (R.G. n. 146/2024), rinunciando poi alla domanda a seguito della transazione del 23.4.2024, con la quale Controparte_4
aveva riconosciuto il proprio debito impegnandosi a corrispondere alla ricorrente la
[...] somma di € 45.000,00 a saldo e stralcio.
Dedotto l'inadempimento dell'accordo transattivo, la ricorrente ha, quindi, nuovamente chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della . Controparte_4
Con decreto del 3.6.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore
(cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti con la conseguenza che la circostanza che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale venga dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa.
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata.
Nel decreto di fissazione di udienza si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e
367 CCI di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCI e, se del caso, anche ai soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel:
2 a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.
Il debitore è stato avvertito della facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia, nonché di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore, con la precisazione che è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
Non costituitasi la società resistente, nonostante la notifica dell'invito a comparire via pec del 3.6.2025, all'udienza dell'11.9.2025 il Giudice Delegato all'audizione delle parti, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. DECISIONE
a. CONTUMACIA
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della che non si è Controparte_4 costituita nel presente procedimento nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata dalla Cancelleria via pec in data 3.6.2025 all'indirizzo a
“ indicato come domicilio digitale della società nella visura camerale. Email_1
b. COMPETENZA
Poi, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che Controparte_4
ha sede legale in Salerno.
[...]
b. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
c. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
Premessa la legittimazione attiva della ricorrente sulla base, in particolare, delle fatture non pagate e del riconoscimento del debito di cui alla scrittura transattiva del 24.9.2024, la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va accolta.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
3 Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Parte resistente non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti, che comunque dalla documentazione acquisita dall'ufficio risulta insussistente.
La è una società a responsabilità limitata costituita il 24.2.2010 Controparte_4
e ha come oggetto sociale la gestione di palestre e impianti sportivi sia in proprietà che condotti.
Fino all'agosto del 2023 la società aveva sede a Milano.
Dalla visura risulta che la società resistente è annotata con la qualifica di impresa iscritta nella sezione ordinaria, ha iniziato l'attività il 26.7.2010 e nel novembre del 2024 è stata posta in liquidazione.
Risulta annotata una sede secondaria a Milano.
Gli ultimi bilanci depositati sono risalenti agli anni 2021, 2022 e 2023 e rappresentano i seguenti dati:
• per il 2021 attivo € 1.924.485,00; debiti € 1.333.839,00; ricavi € 439.096,00;
• per il 2022 attivo € 2.035.831,00; debiti € 1.783.204,00; ricavi € 4.616,00;
• per il 2023 attivo € 2.457.076,00; debiti € 2.444.968,00; ricavi € 53.061,00.
Agli atti è stata acquisita la dichiarazione dei redditi della società del 2022 riportante componenti positivi annotati nelle scritture contabili per € 439.096,00.
Dalla visura protesti emergono sei protesti a carico della resistente per un importo complessivo di €
13.000,00.
Non risultano emessi sono decreti ingiuntivi a carico della società nell'ultimo biennio, né risultano pendenti procedure esecutive immobiliari e mobiliari.
All'attualità i debiti contributivi sono pari ad € 324.177,48, mentre i debiti erariali ammontano ad €
990.496,72.
Sulla base di tali dati va affermato che ha i requisiti dimensionali Controparte_4 per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Anche lo stato di insolvenza può essere accertato.
Come noto, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Le situazioni sintomatiche dell'insolvenza, in quanto rivelatrici dell'incapacità dell'imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioni, sono principalmente le seguenti: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi
4 significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Per le imprese in liquidazione consolidata giurisprudenza ritiene che occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20191).
Più volte in sede di legittimità si è precisato che, in tema di società poste in liquidazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. Fall., la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, senza considerare la mera difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 02/07/2025, n. 18011).
Nel caso di specie, ai fini della valutazione di insolvenza, va rilevato che nel novembre del 2024 la società
è stata posta in liquidazione.
Nell'anno 2024 sono stati levati vari protesti a carico della resistente anche se per importi non elevatissimi.
Dall'esame dei bilanci emerge che nel 2022 e nel 2023 la società resistente ha subito rilevanti perdite (circa
€ 300.000,00 nel 2022 e circa € 250.000,00 per il 2023) e un aumento della debitoria complessiva (oltre €
400.000,00 per il 2022 e oltre € 600.000,00 nel 2024), più che dimezzando il proprio patrimonio netto nel
2022 e azzerandolo sostanzialmente nel 2023.
L'attivo, pur rilevante nel suo ammontare (€ 2.000.000,00 circa per il 2022 ed € 2.500.000,00 circa per il
2023), è costituito prevalentemente da immobilizzazione immateriali e crediti di dubbio valore di realizzo effettivo.
La debitoria contributiva allo stato è di oltre € 320.000,00 circa, mentre la debitoria fiscale è di quasi €
1.000.000,00.
Rispetto ai debiti fiscali va comunque evidenziato che una parte degli stessi, pari a circa € 450.000,00, risulta in dilazione.
Visto lo stato attuale di liquidazione e la conseguente impossibilità di considerare il valore aggiunto dei flussi di cassa, considerata la risalenza dell'inadempimento nei confronti della ricorrente e il mancato rispetto dell'accordo transattivo del settembre del 2024, che prevedeva un pagamento a saldo e stralcio 5 di € 45.000,00, ritenuto che proprio il mancato rispetto dell'accordo sia indice di mancanza di liquidità e di non effettività delle poste attive risultanti a bilancio, se non altro in termini di facile realizzo, e valorizzata la rilevantissima debitoria contributi ed erariale, anche al netto delle rateizzazioni in corso – rispetto alle quali manca comunque la prova del regolare rispetto del pagamento delle rate – unitamente alle plurime levate di protesto registrate nel 2024 e al trend fortemente negativo degli ultimi bilanci, con sostanziale azzeramento del patrimonio netto, il Collegio ritiene che sia dimostrato lo stato di insolvenza della società resistente.
Pertanto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va accolta.
d. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCII stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
6. DISPOSITIVO
Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e
50 C.C.I.,
P.Q.M.
1. DICHIARA la contumacia della , C.F/ P. IVA Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Salerno (SA) Viale P.IVA_2
IU AE RE n. 8;
2. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_4
, C.F/ P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede in Salerno (SA) Viale IU AE RE n. 8;
3. NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA Curatore il dott. l quale alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
5. INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
6. PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
7. DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
8. ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis
6 cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
9. DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
10. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il
Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
11. FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 2 aprile 2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
12. ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.;
13. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
14. PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
15. PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
7 d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via
Dalmazia;
16) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
17) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
18) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
19) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
20) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 29/11/2025
Il Giudice relatore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
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