Articolo 457 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 456Articolo 458
Versione
12 maggio 1963
Art. 457. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1946-47, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1946-47 (art. 453) ............... L. 20.016.810.558,64 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 455) ............... " 2.941.166.255,14
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 22.957.976.813,78
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963