Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla convenzione europea del 13 dicembre 1968, di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 222 , di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla convenzione europea del 13 dicembre 1968, di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 222 , di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979.