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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 284/2021 R.G.
(cui è riunito il n. 294/2021 R.G.)
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nei processi riuniti in materia di controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
1 rappr. e dif. da avv. Ada Masi Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
e
– non costituita Appellati Controparte_2
2 rappr. e dif. da avv. Ada Masi Appellante Controparte_2
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
e
– non costituito Appellati Parte_1
Motivi della decisione
Con due distinti ricorsi in appello depositai in Cancelleria rispettivamente in data 3.8.2021 e 5.8.2021 gli appellanti e impugnavano la sentenza resa in data Parte_2 Parte_1
16 febbraio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui venivano rigettate le domande di reiscrizione negli elenchi OTD, ciascuno per n. 102 giornate lavorative svolte nell'anno 2018 alle dipendenze del “ e di condanna dell' ai conseguenti Controparte_3 CP_1 trattamenti previdenziali. Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
1 All'udienza del 24 settembre 2025 i due ricorsi sono stati riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza, e la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamentano gli appellanti la erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado del compendio probatorio offerto, sia documentale che testimoniale assunta, quest'ultima in particolare assertivamente confermativa della effettività dei rapporti lavorativi disimpegnati come da ricorso.
Di seguito le risultanze processuali.
Il nel ricorso introduttivo del giudizio, indica il luogo in cui ebbe a svolgere il proprio Parte_1 lavoro in agro di San Pancrazio Salentino, Tuturano e di Cerano. L'appellante prospettava nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di Controparte_2 aver disimpegnato le stesse mansioni, quale OTD, già sopra indicate per l'altro appellante Parte_1
in carciofeti facenti capo a “ ed ubicati in agro di San Pancrazio, di
[...] Controparte_3
Tuturano e di Cerano;
dichiarava però in sede ispettiva di aver lavorato per l' in ragione CP_3
102 giornate rivendicate, in un carciofeto ubicato in San Pancrazio dal 29.6.2018 al 31.12.2018, svolgendo le identiche mansioni sopra analiticamente indicate quanto all'altro appellante Parte_1
Ed ancora in sede ispettiva (dichiarazioni rilasciate in data 29.9.2018) la riferiva di star CP_2 lavorando in quel periodo presso il carciofeto ubicato in San Pancrazio Salentino. Entrambi i ricorrenti/appellanti hanno indicato l'orario di lavoro in 6 ore/6 ore e trenta, sotto le direttive di e di aver percepito la retribuzione giornaliera di € 53,00 Controparte_3 corrisposta settimanalmente o quindicinalmente dal medesimo CP_3
Esaminando le dichiarazioni rese in sede di testimonianza in primo grado, emerge quanto segue.
1.i testi e entrambi ispettori , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 CP_1 integralmente il verbale ispettivo redatto;
2.il teste O.T.D., ha dichiarato di aver lavorato nel 2018 alle dipendenze Testimone_3 dell'azienda in oggetto al su terreni ubicati in San Pancrazio unitamente a Parte_3 Parte_1 dal luglio al dicembre 2018; alla data del luglio 2018 il già lavorava, di aver
[...] Parte_1 lavorato insieme svolgendo i lavoro indicati in ricorso: piantagione e cura dei carciofi, piantagione dei torsetti, innaffiatura, pulizia dalle erbacce, antilumache, zappatura, concimazione e infine raccolta. Scorrendo i verbali ispettivi di dichiarazioni rese dai lavoratori, tutti prodotti dall' , e CP_1 fra i quali non risulta il è emerso che un carciofeto era ubicato in San Pancrazio, anche se un Tes_3 informatore ha riferito di quattro carciofeti, di cui altri a Cerano e a Tuturano.
3.la teste , OT.D., ha dichiarato di aver lavorato unitamente al nel 2018 alle Testimone_4 Parte_1 dipendenze de “ dal luglio al dicembre, mentre il al luglio già lavorava;
Controparte_3 Parte_1 ha indicato i terreni in quelli di San Pancrazio Salentino, sotto le direttive dell' CP_3 percependo la mercede di € 30,00 giornaliere, che le venivano consegnati a cadenza di 15 o 20 giorni. Ha precisato di aver in corso analogo giudizio, essendo stata anch'essa cancellata dagli elenchi O.T.D.
4.il teste ha riferito di aver lavorato per l' dal luglio al dicembre Testimone_5 CP_3
2018, quando la già lavorava, e con lei di aver lavorato a San Pancrazio per circa un mese, CP_2 mentre nei mesi successivi a Tuturano, sempre per i carciofi.
5.la teste ha dichiarato di aver lavorato al con la sig.ra su Testimone_6 Parte_3 CP_2 terreni ubicati in Tuturano, Brindisi e San Pancrazio.
---§§ooo§§---
2 Tutto ciò necessariamente premesso per la corretta comprensione della vicenda che qui occupa, ritiene questa Corte tuttavia di rilevare quanto segue.
Se gli appellanti dichiarano di aver lavorato in carciofeti ubicati in S. Pancrazio Salentino, Cerano e Tuturano, dal verbale ispettivo emerge che l'unico terreno coltivato a carciofi nella disponibilità de
“ al momento dell'ispezione e precisamente in data 18.10.2018 in sopralluogo Controparte_3 effettuato unitamente all' emergeva che l'unico fondo nella disponibilità de “ CP_3 CP_3
coltivato a carciofeto era quello di San Pancrazio Salentino, ove furono trovati n.° 5 operai.
[...]
Ora, pur considerando le assunzioni “in nero” di cui al verbale ispettivo, nel caso che qui occupa la prova testimoniale, favorevole ad entrambi gli appellanti, riferisce che gli stessi, nell'anno 2018, lavorarono nel carciofeto ubicato in S. Pancrazio Salentino, cioè l'unico che lo stesso verbale ispettivo indica come l'unico terreno adibito a carciofeto nel 2018 nella disponibilità dell'” . Controparte_3
A fronte di tali emergenze processuali, in una vicenda solo apparentemente semplice, potrebbe anche superarsi la non credibilità dei ricorsi introduttivi derivanti dall'aver indicato il e la Parte_1 di aver lavorato nel 2018 in fondi ubicati anche in Tuturano e Cerano, in quanto a giudizio CP_2 di questa Corte ciò potrebbe non valere a smentire la delimitazione emergente dalle testimonianze tutte, che hanno indicato il di San Pancrazio Salentino come il terreno in cui i testi hanno Parte_3 dichiarato di aver lavorato unitamente ad entrambi gli appellanti (ad esclusione della teste
[...] ha dichiarato di aver lavorato al con la sig.ra su terreni ubicati in Tes_6 Parte_3 CP_2 Tuturano, Brindisi e San Pancrazio, ma che è l'unica testimonianza differente da tutte le altre acquisite).
Ciò malgrado, vi è che invece la sentenza di primo grado ha analiticamente motivato, e che va qui condiviso, è che nessuno dei due appellanti ha rigorosamente provato il numero di giornate rivendicate (102 per ciascuno) come effettivamente lavorate.
Infatti: 1) quanto al questi ha dichiarato in ricorso di aver iniziato a lavorare nel mese di Parte_1 giugno 2018, mentre in sede ispettiva dichiarò di aver iniziato a lavorare nel gennaio dello stesso anno;
2) la ha poi dichiarato in ricorso di aver iniziato a lavorare nel mese di giugno, mentre CP_2 agli ispettori dichiarò il diverso mese del luglio;
anche tuttavia a voler superare tale non corrispondenza – considerando trattarsi di mesi contigui – v'è che agli ispettori dichiarò in data 20.9.2018 che sino ad allora aveva svolto circa venti giornate di lavoro, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio dichiarava per lo stesso periodo di ave svolto n.° 47 giornate.
L'elemento costitutivo fondamentale, e cioè lo svolgimento delle rivendicate 102 giornate di lavoro nei periodi indicati da parte di entrambi gli appellati, ritiene questa Corte che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sia stato provato.
Ciò comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello. Nulla per le spese di lite, attesa, per entrambi gli appellanti, la dichiarazione a fini reddituali ex artt.
152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/202 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3 4
(cui è riunito il n. 294/2021 R.G.)
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nei processi riuniti in materia di controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
1 rappr. e dif. da avv. Ada Masi Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
e
– non costituita Appellati Controparte_2
2 rappr. e dif. da avv. Ada Masi Appellante Controparte_2
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_1
Certomà e Rita Battiato
e
– non costituito Appellati Parte_1
Motivi della decisione
Con due distinti ricorsi in appello depositai in Cancelleria rispettivamente in data 3.8.2021 e 5.8.2021 gli appellanti e impugnavano la sentenza resa in data Parte_2 Parte_1
16 febbraio 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui venivano rigettate le domande di reiscrizione negli elenchi OTD, ciascuno per n. 102 giornate lavorative svolte nell'anno 2018 alle dipendenze del “ e di condanna dell' ai conseguenti Controparte_3 CP_1 trattamenti previdenziali. Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
1 All'udienza del 24 settembre 2025 i due ricorsi sono stati riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza, e la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamentano gli appellanti la erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado del compendio probatorio offerto, sia documentale che testimoniale assunta, quest'ultima in particolare assertivamente confermativa della effettività dei rapporti lavorativi disimpegnati come da ricorso.
Di seguito le risultanze processuali.
Il nel ricorso introduttivo del giudizio, indica il luogo in cui ebbe a svolgere il proprio Parte_1 lavoro in agro di San Pancrazio Salentino, Tuturano e di Cerano. L'appellante prospettava nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di Controparte_2 aver disimpegnato le stesse mansioni, quale OTD, già sopra indicate per l'altro appellante Parte_1
in carciofeti facenti capo a “ ed ubicati in agro di San Pancrazio, di
[...] Controparte_3
Tuturano e di Cerano;
dichiarava però in sede ispettiva di aver lavorato per l' in ragione CP_3
102 giornate rivendicate, in un carciofeto ubicato in San Pancrazio dal 29.6.2018 al 31.12.2018, svolgendo le identiche mansioni sopra analiticamente indicate quanto all'altro appellante Parte_1
Ed ancora in sede ispettiva (dichiarazioni rilasciate in data 29.9.2018) la riferiva di star CP_2 lavorando in quel periodo presso il carciofeto ubicato in San Pancrazio Salentino. Entrambi i ricorrenti/appellanti hanno indicato l'orario di lavoro in 6 ore/6 ore e trenta, sotto le direttive di e di aver percepito la retribuzione giornaliera di € 53,00 Controparte_3 corrisposta settimanalmente o quindicinalmente dal medesimo CP_3
Esaminando le dichiarazioni rese in sede di testimonianza in primo grado, emerge quanto segue.
1.i testi e entrambi ispettori , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 CP_1 integralmente il verbale ispettivo redatto;
2.il teste O.T.D., ha dichiarato di aver lavorato nel 2018 alle dipendenze Testimone_3 dell'azienda in oggetto al su terreni ubicati in San Pancrazio unitamente a Parte_3 Parte_1 dal luglio al dicembre 2018; alla data del luglio 2018 il già lavorava, di aver
[...] Parte_1 lavorato insieme svolgendo i lavoro indicati in ricorso: piantagione e cura dei carciofi, piantagione dei torsetti, innaffiatura, pulizia dalle erbacce, antilumache, zappatura, concimazione e infine raccolta. Scorrendo i verbali ispettivi di dichiarazioni rese dai lavoratori, tutti prodotti dall' , e CP_1 fra i quali non risulta il è emerso che un carciofeto era ubicato in San Pancrazio, anche se un Tes_3 informatore ha riferito di quattro carciofeti, di cui altri a Cerano e a Tuturano.
3.la teste , OT.D., ha dichiarato di aver lavorato unitamente al nel 2018 alle Testimone_4 Parte_1 dipendenze de “ dal luglio al dicembre, mentre il al luglio già lavorava;
Controparte_3 Parte_1 ha indicato i terreni in quelli di San Pancrazio Salentino, sotto le direttive dell' CP_3 percependo la mercede di € 30,00 giornaliere, che le venivano consegnati a cadenza di 15 o 20 giorni. Ha precisato di aver in corso analogo giudizio, essendo stata anch'essa cancellata dagli elenchi O.T.D.
4.il teste ha riferito di aver lavorato per l' dal luglio al dicembre Testimone_5 CP_3
2018, quando la già lavorava, e con lei di aver lavorato a San Pancrazio per circa un mese, CP_2 mentre nei mesi successivi a Tuturano, sempre per i carciofi.
5.la teste ha dichiarato di aver lavorato al con la sig.ra su Testimone_6 Parte_3 CP_2 terreni ubicati in Tuturano, Brindisi e San Pancrazio.
---§§ooo§§---
2 Tutto ciò necessariamente premesso per la corretta comprensione della vicenda che qui occupa, ritiene questa Corte tuttavia di rilevare quanto segue.
Se gli appellanti dichiarano di aver lavorato in carciofeti ubicati in S. Pancrazio Salentino, Cerano e Tuturano, dal verbale ispettivo emerge che l'unico terreno coltivato a carciofi nella disponibilità de
“ al momento dell'ispezione e precisamente in data 18.10.2018 in sopralluogo Controparte_3 effettuato unitamente all' emergeva che l'unico fondo nella disponibilità de “ CP_3 CP_3
coltivato a carciofeto era quello di San Pancrazio Salentino, ove furono trovati n.° 5 operai.
[...]
Ora, pur considerando le assunzioni “in nero” di cui al verbale ispettivo, nel caso che qui occupa la prova testimoniale, favorevole ad entrambi gli appellanti, riferisce che gli stessi, nell'anno 2018, lavorarono nel carciofeto ubicato in S. Pancrazio Salentino, cioè l'unico che lo stesso verbale ispettivo indica come l'unico terreno adibito a carciofeto nel 2018 nella disponibilità dell'” . Controparte_3
A fronte di tali emergenze processuali, in una vicenda solo apparentemente semplice, potrebbe anche superarsi la non credibilità dei ricorsi introduttivi derivanti dall'aver indicato il e la Parte_1 di aver lavorato nel 2018 in fondi ubicati anche in Tuturano e Cerano, in quanto a giudizio CP_2 di questa Corte ciò potrebbe non valere a smentire la delimitazione emergente dalle testimonianze tutte, che hanno indicato il di San Pancrazio Salentino come il terreno in cui i testi hanno Parte_3 dichiarato di aver lavorato unitamente ad entrambi gli appellanti (ad esclusione della teste
[...] ha dichiarato di aver lavorato al con la sig.ra su terreni ubicati in Tes_6 Parte_3 CP_2 Tuturano, Brindisi e San Pancrazio, ma che è l'unica testimonianza differente da tutte le altre acquisite).
Ciò malgrado, vi è che invece la sentenza di primo grado ha analiticamente motivato, e che va qui condiviso, è che nessuno dei due appellanti ha rigorosamente provato il numero di giornate rivendicate (102 per ciascuno) come effettivamente lavorate.
Infatti: 1) quanto al questi ha dichiarato in ricorso di aver iniziato a lavorare nel mese di Parte_1 giugno 2018, mentre in sede ispettiva dichiarò di aver iniziato a lavorare nel gennaio dello stesso anno;
2) la ha poi dichiarato in ricorso di aver iniziato a lavorare nel mese di giugno, mentre CP_2 agli ispettori dichiarò il diverso mese del luglio;
anche tuttavia a voler superare tale non corrispondenza – considerando trattarsi di mesi contigui – v'è che agli ispettori dichiarò in data 20.9.2018 che sino ad allora aveva svolto circa venti giornate di lavoro, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio dichiarava per lo stesso periodo di ave svolto n.° 47 giornate.
L'elemento costitutivo fondamentale, e cioè lo svolgimento delle rivendicate 102 giornate di lavoro nei periodi indicati da parte di entrambi gli appellati, ritiene questa Corte che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sia stato provato.
Ciò comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello. Nulla per le spese di lite, attesa, per entrambi gli appellanti, la dichiarazione a fini reddituali ex artt.
152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/202 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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