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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3066/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello tra
(C.F. ) in p.l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Piga (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato come da procura in atti rilasciata per il seguente C.F._3
grado
APPELLANTE contro
(C.F. - P. IVA ), in p.l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paltrinieri (C.F. ) e dall'avv. Luca CodiceFiscale_4
Paltrinieri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di CodiceFiscale_5 quest'ultimo in Milano, Via Goldoni n.1
APPELLATA
INTESA GIÀ in Controparte_2 Controparte_3
p.l.r.p.t. (C.F. - p. iva ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_4 P.IVA_5
1 dagli Avv.ti Matteo Panni (c.f. ) e Giorgio Morotti (c.f. CodiceFiscale_6 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi a Brescia, Via San Bartolomeo n. 9
[...]
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1266/2024 pubblicata il 28.10.2024 del Tribunale di Busto
Arsizio notificata in data 28.10.2024
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: in riforma della Sentenza qui impugnata, e previa ogni opportuna preliminare declaratoria NEL MERITO: previa acquisizione alla presente causa del fascicolo relativo all'esecuzione mobiliare n.897/2023 RG ESEC., nonché dei subprocedimenti 1 e 2 di opposizione all'esecuzione ed accertamento di obbligo del terzo, oltre a quello di Reclamo rubricato al RG n.5094/2023, nonché dell'introdotto giudizio di merito RG n.334/2024 Tribunale Busto ArsizioACCERTARE alla data del pignoramento, l'assenza di ogni debito da parte della Compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore e/o l'impignorabilità del massimale assicurativo RC detenuto dalla Compagnia e, per l'effetto, o in ogni caso DICHIARARE l'inefficacia e/o inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del pignoramento promosso, liberando il terzo da ogni obbligo;
REVOCANDO e/o e/o e/o DI-CHIARANDO L'INEFFICACIA CP_4 CP_5 del provvedimento di accertamento ed assegnazione e di ogni provvedimento di liquidazione spese in favore della parte creditrice, disposti sia dal GE che dal Collegio, ovvero riservandosi gli attori azione di ripetizione a seguito dell'accoglimento dei motivi di opposizione;
IN OGNI CASO: con condanna di spese e compensi relativi al presente giudizio, nonché alle precedenti fasi che lo hanno generato (sommaria esecutiva, di Reclamo e di 1° grado di merito) con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché con la maggiorazione prevista per adozione tecniche informatiche agevolatrici.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito Rigettare l'appello proposto da e dai signori Parte_1 Parte_2
e siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per tutti i
[...] Parte_3 motivi esposti nella retroestesa narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata n.
1266/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per (GIÀ Controparte_6 Controparte_3
[...]
“volendo evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del presente giudizio, si rimette alla valutazione della Corte d'appello in ordine alle domande formulate dagli appellanti.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
2 1. , e quali debitori Parte_1 Parte_2 Parte_3 esecutati, hanno proposto opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. avverso l'espropriazione presso terzi R.G. Esec. n. 897/2023 introdotta dal creditore procedente Controparte_1
– munita di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo nei Controparte_1
confronti della propria debitrice (segnatamente, la sentenza n. Parte_1
847/2021 del Tribunale di Busto Arsizio, confermata in sede di appello, che aveva condannato gli odierni appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
18.569.830,00, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un incendio verificatosi in data 21.4.2017 presso lo stabilimento produttivo della in Marnate) Controparte_7
aveva pignorato presso il terzo il credito di Controparte_3 Parte_1
scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dagli stessi
[...]
con la compagnia assicuratrice.
In particolare, sottoponeva ad espropriazione forzata il diritto di credito Controparte_1 dell'esecutata ad essere tenuta indenne dall'assicuratore dalle Parte_1
conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato in forza della polizza n. 2000036305-1 stipulata a copertura della responsabilità civile verso terzi;
l'azione esecutiva era volta ad ottenere il pagamento in suo favore del massimale di polizza pari ad € 520.000,00 in conto sul proprio maggior credito precettato di € 19.760.030,20 aumentato della metà, oltre interessi e spese.
2. Azionata la procedura esecutiva, la terza pignorata Intesa San Paolo Assicura rilasciava dichiarazione negativa, precisando che, nonostante la pacifica sussistenza della polizza RC a favore
Parte della società entro il limite complessivo del massimale di € 520.000, l'accertamento della responsabilità di quest'ultima non era ancora divenuto definitivo, pendendo ricorso in Cassazione.
Secondo Intesa San Paolo Assicura, poi, tale accertamento solo eventuale, non era in ogni caso ad essa opponibile, in quanto non era stata parte del giudizio di merito.
3. Con ricorso ex art.615 co.2 c.p.c. , unitamente ai propri Parte_1
soci illimitatamente responsabili, proponeva opposizione all'esecuzione, con richiesta di sospensione dell'esecuzione, sostenendo l'erroneità dell'azione esecutiva intrapresa che colpiva un credito impignorabile e che lo strumento corretto da azionare -in caso di inerzia del debitore nel far valere il proprio diritto ad essere manlevato- dovrebbe essere individuato nell'azione surrogatoria. si costituiva nel giudizio di opposizione e, attesa la dichiarazione negativa Controparte_1
del terzo pignorato promuoveva contestualmente ex art.549 Controparte_8
c.p.c. istanza di accertamento dell'obbligo del terzo insistendo nel proprio diritto a pignorare il massimale assicurativo per RC quale “credito manlevatorio” sottoponibile ad esecuzione.
3 La Compagnia terza pignorata si costituiva formalmente nella procedura esecutiva (comprensiva dei due subprocedimenti incidentali) ribadendo e specificando la propria posizione cristallizzata nella dichiarazione negativa già resa ex art. 547 c.p.c.
4. Con ordinanza del 29.11.2023 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione proposta da
[...]
e dai soci;
accertava la loro qualità di creditori della terza pignorata, Parte_1 [...]
, del credito indennitario di cui al massimale di € 520.000 e assegnava tale credito Controparte_3
al creditore procedente in conto del maggior credito;
dichiarava estinta la Controparte_1 procedura esecutiva;
assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione.
5. Tale ordinanza era oggetto di reclamo al Collegio ai sensi degli artt. 669 terdecies c.p.c. e 624 co.2
c.p.c. da parte di e dei suoi soci illimitatamente responsabili, che Parte_1
lamentavano preliminarmente la mancata concessione della sospensione della procedura esecutiva e censuravano la conseguente assegnazione a del massimale unico Controparte_1
assicurativo di € 520.000, oggetto di pignoramento presso la terza pignorata Controparte_3
.
[...]
Si costituiva dando atto di avere provveduto - in ottemperanza Controparte_3 all'ordinanza collegiale, a corrispondere ad l'importo di €.520.000,00 - quale massimale CP_1
della polizza stipulata dalla società debitrice – mediante bonifico datato 15.12.2023- rimettendosi nel resto al Tribunale in ordine al reclamo interposto dagli Assicurati - volendo evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del giudizio -.
Si costituiva nel giudizio di reclamo eccependo la cessazione della materia Controparte_1
del contendere attesa l'intervenuta corresponsione del massimale pignorato con l'estinzione della procedura esecutiva e l'infondatezza del reclamo stesso.
6. A conclusione del giudizio di reclamo, con ordinanza del 17.1.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, stante l'intervenuto pagamento da parte della terza pignorata dell'importo Controparte_9
di € 520.000, con cui quest'ultima aveva dato evidentemente attuazione all'ordinanza di assegnazione del credito, dichiarava, per effetto, estinta la procedura esecutiva R.G.E. n. 897/2023 e cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione di detta procedura esecutiva;
condannava e i soci alla refusione delle spese sostenute da in Pt_1 Parte_1 CP_1
applicazione del principio di soccombenza virtuale.
7. Con atto di citazione tempestivamente notificato e i soci Parte_1 [...]
e introducevano il giudizio di merito dell'opposizione Parte_2 Parte_3 all'esecuzione convenendo in giudizio nonché, al solo fine di integrare il contraddittorio, CP_1
4 col quale ribadivano l'eccezione di impignorabilità, da parte del Controparte_9
danneggiato, del massimale assicurativo di polizza RC non obbligatoria contratta dal danneggiante, ove la Compagnia pignorata non sia stata parte nel giudizio di accertamento di responsabilità e, pertanto, in assenza di un titolo alla stessa opponibile.
Evidenziavano in particolare gli opponenti che, nel caso di specie, i) difetta una pronuncia sulla manleva opponibile alla compagnia di assicurazione che abbia accertato il credito del danneggiante verso quest'ultima, rendendolo liquido ed esigibile e, per l'effetto, pignorabile da parte del danneggiato;
ii) non sussistono neppure i presupposti per il pagamento diretto al danneggiato previsti dall'art. 1917 comma II c.c., pagamento previsto solo su iniziativa della stessa Compagnia ovvero su richiesta dell'assicurato. Censuravano, quindi, l'ordinanza emessa dal collegio in sede di reclamo, la cui impostazione implicherebbe il riconoscimento di una facoltà di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti di una Compagnia in ambito di assicurazione per la responsabilità civile al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge (circolazione stradale e sanitario), oltre a rendere ultronea la chiamata in garanzia della propria Compagnia da parte dell'assicurato.
Sulla base di tali argomentazioni, parte opponente chiedeva di accertare, alla data del pignoramento,
l'assenza di ogni debito da parte della compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore e/o l'impignorabilità del massimale assicurativo RC detenuto dalla Compagnia e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia o la nullità del pignoramento promosso, con conseguente revoca del provvedimento di accertamento ed assegnazione del credito disposta dal giudice dell'esecuzione.
8. All'esito del giudizio così incardinato, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'opposizione e tutte le domande svolte da e dai soci e condannava gli opponenti, in Parte_1
solido tra loro, a rimborsare a parte convenuta le spese di lite. Controparte_1
Preliminarmente il primo giudice dichiarava ammissibile l'opposizione proposta dai due soci della in quanto condannati in solido con la società al Pt_1 Parte_1
risarcimento del danno e qualificava le domande da questi proposte quale intervento adesivo dipendente.
Nel merito, il primo giudice circoscriveva la vicenda sottolineando che Controparte_1 risultava creditrice di € 18.569.830,00, oltre spese e interessi successivi, nei confronti della
[...]
e dei suoi soci e in forza delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 citate sentenze n. 847/2021 del Tribunale di Busto Arsizio e 297/2023 della Corte d'Appello di
Milano, entrambe provvisoriamente esecutive ex lege, precisando che tale somma era dovuta a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un incendio verificatosi il 21.4.2017 presso lo stabilimento produttivo della in Marbate. In forza di tale credito Controparte_7 Controparte_1
aveva pignorato presso il terzo il credito di Controparte_3 Pt_1 Controparte_10
[...
[...] nascente da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile stipulato
[...] dall'esecutata con la compagnia assicuratrice;
in particolare, aveva sottoposto ad espropriazione forzata il diritto di credito dell'esecutata ad essere tenuta indenne Parte_1 dall'assicuratore dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato.
Il Tribunale ricordava pure che nel corso ella procedura esecutiva, a fronte della contestazione del credito, il G.E. aveva delibato la questione, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., con l'ordinanza del
29.11.2023, accertando la sussistenza del credito dell'esecutata verso l'assicuratore (pari al massimale contrattualmente previsto di € 520.000,00), provvedendo ad assegnare tale somma alla creditrice pignorante, e sottolineava che tale ordinanza, conclusiva del subprocedimento, non era stata impugnata dal terzo pignorato con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Riteneva, pertanto, il giudice che “l'esito del subprocedimento ex art. 549 c.p.c. si era definitivamente cristallizzato, accertando – sia pure ai fini della sola delimitazione dell'oggetto del pignoramento ed allo scopo di garantire un utile epilogo della esecuzione forzata con l'assegnazione del credito a favore del procedente – l'esistenza del rapporto sostanziale tra l'esecutato ed il terzo pignorato (i.e. il contratto di assicurazione) e la sussistenza della obbligazione dallo stesso derivante in capo all'assicuratore (i.e. il pagamento dell'indennizzo).
Di conseguenza, per il primo giudice, era inammissibile la richiesta di ridiscutere proprio gli effetti endoesecutivi dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. poiché, “la domanda volta ad “accertare alla data del pignoramento, l'assenza di ogni debito da parte della Compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore” è espressamente finalizzata a far “dichiarare l'inefficacia e/o inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del pignoramento promosso, liberando il terzo da ogni obbligo” e ad ottenere quindi la revoca del provvedimento di assegnazione del credito accertato.
[…] quindi, ai fini dell'esecuzione forzata, l'esistenza dell'obbligo in capo alla terza pignorata di corrispondere l'indennizzo previsto in polizza nei limiti del massimale deve ritenersi incontrovertibile ex art. 549 c.p.c..
Tale circostanza rende irrilevante il fatto che non sia stata parte del Controparte_3 giudizio di accertamento della responsabilità del sinistro (non avendo l'assicurato esercitato la facoltà di chiamarla in causa ai sensi dell'art. 1917 ultimo comma c.c.) e che non sussista un titolo giudiziale opponibile alla compagnia avente ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di manlevare e tenere indenne l'assicurato, poiché l'accertamento di detto obbligo ai fini esecutivi è stato compiuto dal giudice dell'esecuzione sulla base del titolo contrattuale prodotto, con esito positivo e definitivo”(cfr. pag. 7 sent. imp).
Il giudice poi, richiamava il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui l'espropriazione di crediti presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione possano avere ad oggetto anche crediti
6 eventuali, futuri, illiquidi, condizionati o non ancora venuti ad esistenza, di cui sia, quindi, addirittura non specificato l'importo, con il solo limite della necessaria esistenza del rapporto base da cui essi potranno eventualmente sorgere in futuro (cfr., ex multis Cass. n. 31844 del 27/10/2022, Cass. n
25042 del 08/10/2019, Cass. n. 15607 del 22/06/2017, Cass. n. 5235 del 15/03/2004).
Proseguiva quindi il Tribunale, “nel caso di specie, è indiscussa l'esistenza del rapporto di assicurazione e la stessa operatività della polizza in relazione allo specifico sinistro occorso in data
21.4.2017 non è stata contestata dalla compagnia: il credito a titolo di indennizzo, sebbene connesso ad un accertamento di responsabilità dell'assicurato non ancora passato in giudicato (essendo ancora pendente il ricorso per cassazione), scaturisce quindi da un rapporto ben identificato e possedeva capacità satisfattiva concreta al momento dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione ( in tal senso, Cass. n. 8697/2024).
Il credito deve altresì ritenersi attuale ed esigibile, poiché l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare
l'assicurata è sorto nel momento in cui quest'ultima ha causato il danno al terzo (Cass., 08/11/2019,
n. 28811) e, comunque, nel momento in cui il danneggiato, introducendo il giudizio dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, ha avanzato domanda di risarcimento nei confronti di
[...]
e dei soci. Ad abundantiam, si osserva che detto giudizio si è concluso con Parte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva n. 847 del 27.5.2021 con cui è stato quantificato il danno e, pertanto, il diritto dell'assicurata di essere manlevata ed il corrispondente obbligo a carico della società assicuratrice già possedevano la caratteristica della liquidità al momento in cui si è proceduto al pignoramento presso terzi (così Cass. n. 14419/2023)” (cfr. pag.
7-8 sent. imp.).
Sulla scorta di tali considerazioni, il primo giudice rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite a favore di CP_1
9. Con atto di citazione in appello notificato il 6.11.2024 , Parte_1 [...]
e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_2 Parte_3
n.1266/2024 chiedendone la riforma con l'accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, reiterando le medesime conclusioni in merito alla assenza di ogni debito e impignorabilità del massimale e, per l'effetto, all'inefficacia e/o inammissibilità, o nullità o infondatezza del pignoramento, con la richiesta di revoca/annullamento/invalidità/inefficacia dell'ordinanza di assegnazione della somma e di ogni provvedimento di liquidazione spese, ovvero riservandosi l'azione di ripetizione delle stesse.
Gli appellanti hanno convenuto altresì (già Controparte_6 Controparte_3
ex artt. 331, 332 c.p.c., in assenza di domande impugnative rivolte nei confronti di questa parte.
[...]
7 si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello. si è costituita a titolo di mero litisconsorte, senza svolgere attività Controparte_6
difensiva.
10. La parte appellante, con il paragrafo intitolato “ I rapporti tra l'opposizione ex art.615 c.p.c. e
l'accertamento ex art.549 c.p.c.” reitera la contestazione dell'accertamento compiuto dal primo giudice ai sensi dell'art. 549 c.p.c. in ordine all'esistenza del debito di e, a Controparte_3
tal fine, espone che in forza della riforma del 2012, che vede il debitore quale mero spettatore del giudizio di accertamento della dichiarazione del terzo esecutato, e in virtù di quanto statuito con recenti pronunce dalla Suprema Corte sul punto, l'ordinanza ex art. 549 cpc (che è stata resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.) sarebbe priva di rilievo o efficacia extraprocessuale ed inidonea alla formazione di un giudicato sul debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Cass.
n.26185/2020). La parte appellante reitera le argomentazioni spese in primo grado quanto all'impignorabilità del massimale della polizza assicurativa e alla necessità che esercitasse, CP_1
al più, l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
11. Quanto all'“impignorabilità del bene” sostengono gli appellanti che la Sentenza della Cass.
n.14419/2023 utilizzata sia dal Giudice dell'esecuzione che dal Collegio in sede di reclamo per sostenere la pignorabilità del massimale assicurativo per RC nel caso di assicurazioni non obbligatorie sarebbe inconferente dal momento che nella citata sentenza la Compagnia era parte del giudizio di merito di accertamento della responsabilità, pertanto il principio che il Collegio aveva tratto in merito alla pignorabilità del massimale “anche qualora il diritto al risarcimento del danno in capo al danneggiato sia stato accertato nell'ambito di un giudizio in cui non è stata parte l'impresa assicuratrice” sarebbe non conforme all'arresto menzionato, né mai formulato dalla Suprema Corte.
L'appellante richiama, a contrario, a supporto della propria tesi altra pronuncia della Corte di
Cassazione, l'Ord. 23758/2020, ritenuta sovrapponibile al caso di specie, nell'ambito della quale la
Suprema Corte aveva negato la pignorabilità del massimale nel caso di RC non obbligatoria.
L'appellante ha concluso chiedendo che le complessive spese liquidate dal GE nonché dal Collegio in sede di Reclamo, siano revocate e/o annullate, con conseguente liquidazione, per ogni grado e fase, comprensiva della presente, in loro favore con distrazione in favore del legale antistatario.
12. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando, peraltro “che controparte si sta cimentando in gravosi procedimenti avverso
l'ordinanza di assegnazione delle somme che non solo non ha avuto conseguenze negative sul
8 patrimonio dei debitori – ma solo su quello del terzo pignorato – ma addirittura ha ridotto, sia pure parzialmente, il proprio cospicuo debito, con effetto agli stessi favorevole. Si precisa che la somma pagata da è l'unica ottenuta dal creditore in quanto i debitori Controparte_3 CP_1
non hanno corrisposto alcunché”.
L'appellata ha inoltre ribadito l'inammissibilità dell'opposizione (e dell'appello) proposta da e essendo stata promossa la procedura esecutiva Parte_2 Parte_3
esclusivamente nei confronti della società sicché i soci Pt_1 Parte_1 personalmente non sono parti nell'esecuzione forzata.
13. così instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni rinviando a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e chiedevano concordemente la definizione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Il Consigliere istr., accogliendo tale richiesta, fissava l'udienza del 18.03.2025 per la discussione avanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo termine alle parti sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. A tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Co. c.p.c.
*****
14. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità, prima che infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellata quanto all'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_2
e essendosi il giudice pronunciato apertamente sul punto e la relativa
[...] Parte_3
pronuncia non è stata oggetto di impugnazione incidentale.
Il primo giudice, con motivazione condivisa da questo Collegio, ha infatti espressamente affermato:
“si ritiene pertanto che le domande proposte dai soci possono quindi essere qualificate quale intervento adesivo dipendente, ammissibile ai sensi dell'art. 105 comma II c.p.c., con il quale i terzi non esecutati hanno sostenuto i motivi di opposizione proposti dall'esecutata Parte_1
essendo titolari di una situazione giuridica dipendente dal rapporto già oggetto del
[...] giudizio tra le parti necessarie (i.e. debitrice, creditrice procedente e terzo pignorato).” Sul punto non ha promosso appello incidentale, con l'effetto che deve ritenersi formato Controparte_1
il giudicato sul punto.
15. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
15.1. Non è fondato il motivo rubricato “I rapporti tra l'opposizione ex art.615 c.p.c. e l'accertamento ex art.549 c.p.c.” e ciò in quanto, se è vero che - il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con le modifiche apportate agli artt. 548 e 549, è ora ridotto ad un subprocedimento agile e deformalizzato, devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione, trattato con
9 rito camerale da concludersi con ordinanza, e l'accertamento compiuto è valido ai soli fini endoprocedimentali, cioè con efficacia interna al processo esecutivo – è altresì vero che - se non impugnate, le statuizioni ivi contenute restano intangibili ai fini dell'esecuzione in corso. Pertanto, per caducarne la validità e l'efficacia, è necessario impugnare l'ordinanza nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Sent. n. 23123/2022).
L'appellante, tuttavia, si è limitata a presentare reclamo avverso l'ordinanza, senza azionare, per quanto di interesse, l'unico rimedio idoneo ad inficiare l'accertamento endoesecutivo compiuto ex art. 549 c.p.c. ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista 549 c.p.c., concernente la dichiarazione del terzo con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva (così Cass. Sent.n. 17663/2019), atteso che una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Ord.
15822/2023).
Pertanto, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549
c.p.c. e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate (cfr. Cass. Sent. n. 26702/2018).
Non è fondata la tesi con cui l'appellante sostiene che la decisione interlocutoria di natura cautelare assunta dal giudice con cui è stato accertato l'obbligo del terzo sia inopponibile al debitore o non impugnabile. Ciò in quanto l'ordinanza conclusiva del procedimento di assegnazione costituisce un atto esecutivo per il quale è previsto, come si è visto, il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
Anche se l'appellante si assume quale “mero spettatore” del procedimento ex art.549 c.p.c. e l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale idonea alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato, ciò non significa che il provvedimento definitorio non assuma il valore di statuizione, seppure valida ai soli fini del processo di esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e, quindi, interessa anche quest'ultimo. L'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ult.
10 comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione (Cass. Ord. n. 26329/2019).
Per tali motivi, ne consegue che la domanda di annullamento, invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza di accertamento e di assegnazione delle somme e “di ogni provvedimento di liquidazione spese in favore della parte creditrice, disposti sia dal GE che dal Collegio” è inammissibile poiché si tratta di provvedimenti assunti dal G.E. nel corso della procedura che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati con le dovute forme per una loro eventuale caducazione.
15.2. Ad ogni modo, anche a voler valutare nel merito l'eccezione di inesistenza del credito al momento del pignoramento e impignorabilità del massimale assicurativo, la tesi di parte appellante va comunque disattesa condividendo questo collegio i principi e l'orientamento giurisprudenziale richiamati sia dal Giudice dell'esecuzione che dal Collegio in sede di reclamo (Cass. n. 14419/ 2023).
L'appellante omette di considerare una premessa imprescindibile rispetto alla successiva questione della partecipazione o meno dell'impresa assicuratrice ai giudizi di merito in cui si sono formati i titoli esecutivi, ovvero che l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo sorge quando l'assicurata causa il danno al terzo: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; (ex multis, Cass. Ord. n. 13897/2024; Cass. n. 28811/2019); è inoltre pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di manleva della Compagnia assicurativa sorge nel momento in cui il terzo danneggiato (nel caso di specie, richiede all'assicuratore il pagamento CP_1 dell'indennizzo (cfr. ex multis Cass. Civ. 10221/2017). Tanto è vero che la Suprema Corte con recenti pronunce ha precisato che “la mora dell'assicuratore non è esclusa dalla pendenza di un giudizio a carico dell'assicurato, avendo l'assicuratore, nella sa qualità di imprenditore professionale,
l'obbligo di attivarsi, con la diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato” (cfr. Cass. ord. 29936/20204).
Orbene, nel caso di specie, considerato che il sinistro si è verificato in data 21.4.2017 e che il danneggiato ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, avanzando la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società e dei soci di questa, e questi sono stati Pt_1
condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro 18.569.830,00, con CP_1
la sentenza n. 847/2021, è evidente che la domanda risarcitoria del terzo danneggiato è stata spiegata in data certamente antecedente al pignoramento presso terzi e che il diritto, in capo alla ad Pt_1
essere manlevata, con il corrispondente obbligo a carico della società assicuratrice, era sorto ed esistente al momento in cui ha preceduto al pignoramento presso la terza Compagnia CP_1
11 assicuratrice, con conseguente infondatezza dell'eccepita inesistenza del credito al momento del pignoramento.
15.3. Risulta poi inconsistente l'eccezione di impignorabilità del massimale assicurativo atteso che non c'è alcuna norma che ne vieti la pignorabilità e che è erroneo l'assunto di parte appellante secondo cui le sentenze azionate dalla uali titoli esecutivi non sarebbero opponibili alla Compagnia CP_1
poichè non era stata parte di quei giudizi. Controparte_3
L'appellante omette di considerare che, nel caso di specie, non ha esercitato un'azione CP_1
esecutiva diretta contro l'assicuratore, bensì ha agito esecutivamente nei confronti dei suoi i debitori
(parti esecutate e controparti dei titoli esecutivi) provvedendo a pignorare il credito che questi avevano verso il loro assicuratore (secondo lo schema ben ricostruito nella sentenza Cass. n.
14419/2023).
A ciò si aggiunga, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, che è indiscussa l'esistenza del rapporto di assicurazione e la stessa operatività della polizza in relazione allo specifico sinistro occorso in data 21.4.2017 non è stata contestata dalla Compagnia pignorata: il credito a titolo di indennizzo, sebbene connesso ad un accertamento di responsabilità dell'assicurato non ancora passato in giudicato (essendo ancora pendente il ricorso per cassazione), scaturisce quindi da un rapporto ben identificato e possedeva capacità satisfattiva concreta al momento dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione ( in tal senso, Cass. n. 8697/2024).
Tra l'altro , come detto, non ha impugnato l'ordinanza del GE risolutiva Controparte_3
dell'iniziale contestazione del credito ed ha, anzi, dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione, provvedendo a corrispondere il relativo massimale, rinunciando nei fatti a formulare alcuna contestazione sulla fondatezza della pretesa del danneggiato e sulla pignorabilità del credito.
Con le proposte doglianze, in conclusione, l'appellante ha riproposto le tesi difensive spese in primo grado, senza fornire argomentazioni atte ad inficiare le ragioni addotte dal giudice a sostegno della decisione assunta, sviluppate nella motivazione completa, esaustiva e logica resa nella sentenza di primo grado, condivisa da questo Collegio.
L'appellata sentenza dev'essere quindi confermata, risultando tutti i motivi d'appello infondati.
16. Al rigetto dell'appello segue la condanna di , Parte_1 [...]
, , in via tra loro solidale, al pagamento delle Parte_2 Parte_3
spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM n.147/22 (attesa la media complessità delle questioni trattate) per le fasi di studio e introduttiva, e applicando i valori minimi del medesimo D.M. per la fase di trattazione, consistita nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione (ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) e per la fase decisionale (consistita nella discussione orale), avuto
12 riguardo al valore della controversia -€ 520.000,00- pari al quantum pignorato e corrispondente al valore dichiarato dall'appellante -.
Nulla si dispone per le spese dell'intervenuta che si è costituita al dichiarato scopo di CP_11
“evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del presente giudizio”, rimettendosi alla valutazione della Corte d'appello in ordine alle domande formulate dagli appellanti.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1266/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 28.10.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...]
complessivi € 13.530,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente dott. Roberto Aponte
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello tra
(C.F. ) in p.l.r.p.t, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_3
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Piga (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato come da procura in atti rilasciata per il seguente C.F._3
grado
APPELLANTE contro
(C.F. - P. IVA ), in p.l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paltrinieri (C.F. ) e dall'avv. Luca CodiceFiscale_4
Paltrinieri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di CodiceFiscale_5 quest'ultimo in Milano, Via Goldoni n.1
APPELLATA
INTESA GIÀ in Controparte_2 Controparte_3
p.l.r.p.t. (C.F. - p. iva ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_4 P.IVA_5
1 dagli Avv.ti Matteo Panni (c.f. ) e Giorgio Morotti (c.f. CodiceFiscale_6 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi a Brescia, Via San Bartolomeo n. 9
[...]
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1266/2024 pubblicata il 28.10.2024 del Tribunale di Busto
Arsizio notificata in data 28.10.2024
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: in riforma della Sentenza qui impugnata, e previa ogni opportuna preliminare declaratoria NEL MERITO: previa acquisizione alla presente causa del fascicolo relativo all'esecuzione mobiliare n.897/2023 RG ESEC., nonché dei subprocedimenti 1 e 2 di opposizione all'esecuzione ed accertamento di obbligo del terzo, oltre a quello di Reclamo rubricato al RG n.5094/2023, nonché dell'introdotto giudizio di merito RG n.334/2024 Tribunale Busto ArsizioACCERTARE alla data del pignoramento, l'assenza di ogni debito da parte della Compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore e/o l'impignorabilità del massimale assicurativo RC detenuto dalla Compagnia e, per l'effetto, o in ogni caso DICHIARARE l'inefficacia e/o inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del pignoramento promosso, liberando il terzo da ogni obbligo;
REVOCANDO e/o e/o e/o DI-CHIARANDO L'INEFFICACIA CP_4 CP_5 del provvedimento di accertamento ed assegnazione e di ogni provvedimento di liquidazione spese in favore della parte creditrice, disposti sia dal GE che dal Collegio, ovvero riservandosi gli attori azione di ripetizione a seguito dell'accoglimento dei motivi di opposizione;
IN OGNI CASO: con condanna di spese e compensi relativi al presente giudizio, nonché alle precedenti fasi che lo hanno generato (sommaria esecutiva, di Reclamo e di 1° grado di merito) con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché con la maggiorazione prevista per adozione tecniche informatiche agevolatrici.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito Rigettare l'appello proposto da e dai signori Parte_1 Parte_2
e siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per tutti i
[...] Parte_3 motivi esposti nella retroestesa narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata n.
1266/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per (GIÀ Controparte_6 Controparte_3
[...]
“volendo evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del presente giudizio, si rimette alla valutazione della Corte d'appello in ordine alle domande formulate dagli appellanti.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
2 1. , e quali debitori Parte_1 Parte_2 Parte_3 esecutati, hanno proposto opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. avverso l'espropriazione presso terzi R.G. Esec. n. 897/2023 introdotta dal creditore procedente Controparte_1
– munita di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo nei Controparte_1
confronti della propria debitrice (segnatamente, la sentenza n. Parte_1
847/2021 del Tribunale di Busto Arsizio, confermata in sede di appello, che aveva condannato gli odierni appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
18.569.830,00, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un incendio verificatosi in data 21.4.2017 presso lo stabilimento produttivo della in Marnate) Controparte_7
aveva pignorato presso il terzo il credito di Controparte_3 Parte_1
scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dagli stessi
[...]
con la compagnia assicuratrice.
In particolare, sottoponeva ad espropriazione forzata il diritto di credito Controparte_1 dell'esecutata ad essere tenuta indenne dall'assicuratore dalle Parte_1
conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato in forza della polizza n. 2000036305-1 stipulata a copertura della responsabilità civile verso terzi;
l'azione esecutiva era volta ad ottenere il pagamento in suo favore del massimale di polizza pari ad € 520.000,00 in conto sul proprio maggior credito precettato di € 19.760.030,20 aumentato della metà, oltre interessi e spese.
2. Azionata la procedura esecutiva, la terza pignorata Intesa San Paolo Assicura rilasciava dichiarazione negativa, precisando che, nonostante la pacifica sussistenza della polizza RC a favore
Parte della società entro il limite complessivo del massimale di € 520.000, l'accertamento della responsabilità di quest'ultima non era ancora divenuto definitivo, pendendo ricorso in Cassazione.
Secondo Intesa San Paolo Assicura, poi, tale accertamento solo eventuale, non era in ogni caso ad essa opponibile, in quanto non era stata parte del giudizio di merito.
3. Con ricorso ex art.615 co.2 c.p.c. , unitamente ai propri Parte_1
soci illimitatamente responsabili, proponeva opposizione all'esecuzione, con richiesta di sospensione dell'esecuzione, sostenendo l'erroneità dell'azione esecutiva intrapresa che colpiva un credito impignorabile e che lo strumento corretto da azionare -in caso di inerzia del debitore nel far valere il proprio diritto ad essere manlevato- dovrebbe essere individuato nell'azione surrogatoria. si costituiva nel giudizio di opposizione e, attesa la dichiarazione negativa Controparte_1
del terzo pignorato promuoveva contestualmente ex art.549 Controparte_8
c.p.c. istanza di accertamento dell'obbligo del terzo insistendo nel proprio diritto a pignorare il massimale assicurativo per RC quale “credito manlevatorio” sottoponibile ad esecuzione.
3 La Compagnia terza pignorata si costituiva formalmente nella procedura esecutiva (comprensiva dei due subprocedimenti incidentali) ribadendo e specificando la propria posizione cristallizzata nella dichiarazione negativa già resa ex art. 547 c.p.c.
4. Con ordinanza del 29.11.2023 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione proposta da
[...]
e dai soci;
accertava la loro qualità di creditori della terza pignorata, Parte_1 [...]
, del credito indennitario di cui al massimale di € 520.000 e assegnava tale credito Controparte_3
al creditore procedente in conto del maggior credito;
dichiarava estinta la Controparte_1 procedura esecutiva;
assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione.
5. Tale ordinanza era oggetto di reclamo al Collegio ai sensi degli artt. 669 terdecies c.p.c. e 624 co.2
c.p.c. da parte di e dei suoi soci illimitatamente responsabili, che Parte_1
lamentavano preliminarmente la mancata concessione della sospensione della procedura esecutiva e censuravano la conseguente assegnazione a del massimale unico Controparte_1
assicurativo di € 520.000, oggetto di pignoramento presso la terza pignorata Controparte_3
.
[...]
Si costituiva dando atto di avere provveduto - in ottemperanza Controparte_3 all'ordinanza collegiale, a corrispondere ad l'importo di €.520.000,00 - quale massimale CP_1
della polizza stipulata dalla società debitrice – mediante bonifico datato 15.12.2023- rimettendosi nel resto al Tribunale in ordine al reclamo interposto dagli Assicurati - volendo evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del giudizio -.
Si costituiva nel giudizio di reclamo eccependo la cessazione della materia Controparte_1
del contendere attesa l'intervenuta corresponsione del massimale pignorato con l'estinzione della procedura esecutiva e l'infondatezza del reclamo stesso.
6. A conclusione del giudizio di reclamo, con ordinanza del 17.1.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, stante l'intervenuto pagamento da parte della terza pignorata dell'importo Controparte_9
di € 520.000, con cui quest'ultima aveva dato evidentemente attuazione all'ordinanza di assegnazione del credito, dichiarava, per effetto, estinta la procedura esecutiva R.G.E. n. 897/2023 e cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione di detta procedura esecutiva;
condannava e i soci alla refusione delle spese sostenute da in Pt_1 Parte_1 CP_1
applicazione del principio di soccombenza virtuale.
7. Con atto di citazione tempestivamente notificato e i soci Parte_1 [...]
e introducevano il giudizio di merito dell'opposizione Parte_2 Parte_3 all'esecuzione convenendo in giudizio nonché, al solo fine di integrare il contraddittorio, CP_1
4 col quale ribadivano l'eccezione di impignorabilità, da parte del Controparte_9
danneggiato, del massimale assicurativo di polizza RC non obbligatoria contratta dal danneggiante, ove la Compagnia pignorata non sia stata parte nel giudizio di accertamento di responsabilità e, pertanto, in assenza di un titolo alla stessa opponibile.
Evidenziavano in particolare gli opponenti che, nel caso di specie, i) difetta una pronuncia sulla manleva opponibile alla compagnia di assicurazione che abbia accertato il credito del danneggiante verso quest'ultima, rendendolo liquido ed esigibile e, per l'effetto, pignorabile da parte del danneggiato;
ii) non sussistono neppure i presupposti per il pagamento diretto al danneggiato previsti dall'art. 1917 comma II c.c., pagamento previsto solo su iniziativa della stessa Compagnia ovvero su richiesta dell'assicurato. Censuravano, quindi, l'ordinanza emessa dal collegio in sede di reclamo, la cui impostazione implicherebbe il riconoscimento di una facoltà di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti di una Compagnia in ambito di assicurazione per la responsabilità civile al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge (circolazione stradale e sanitario), oltre a rendere ultronea la chiamata in garanzia della propria Compagnia da parte dell'assicurato.
Sulla base di tali argomentazioni, parte opponente chiedeva di accertare, alla data del pignoramento,
l'assenza di ogni debito da parte della compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore e/o l'impignorabilità del massimale assicurativo RC detenuto dalla Compagnia e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia o la nullità del pignoramento promosso, con conseguente revoca del provvedimento di accertamento ed assegnazione del credito disposta dal giudice dell'esecuzione.
8. All'esito del giudizio così incardinato, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'opposizione e tutte le domande svolte da e dai soci e condannava gli opponenti, in Parte_1
solido tra loro, a rimborsare a parte convenuta le spese di lite. Controparte_1
Preliminarmente il primo giudice dichiarava ammissibile l'opposizione proposta dai due soci della in quanto condannati in solido con la società al Pt_1 Parte_1
risarcimento del danno e qualificava le domande da questi proposte quale intervento adesivo dipendente.
Nel merito, il primo giudice circoscriveva la vicenda sottolineando che Controparte_1 risultava creditrice di € 18.569.830,00, oltre spese e interessi successivi, nei confronti della
[...]
e dei suoi soci e in forza delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 citate sentenze n. 847/2021 del Tribunale di Busto Arsizio e 297/2023 della Corte d'Appello di
Milano, entrambe provvisoriamente esecutive ex lege, precisando che tale somma era dovuta a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un incendio verificatosi il 21.4.2017 presso lo stabilimento produttivo della in Marbate. In forza di tale credito Controparte_7 Controparte_1
aveva pignorato presso il terzo il credito di Controparte_3 Pt_1 Controparte_10
[...
[...] nascente da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile stipulato
[...] dall'esecutata con la compagnia assicuratrice;
in particolare, aveva sottoposto ad espropriazione forzata il diritto di credito dell'esecutata ad essere tenuta indenne Parte_1 dall'assicuratore dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito cagionato.
Il Tribunale ricordava pure che nel corso ella procedura esecutiva, a fronte della contestazione del credito, il G.E. aveva delibato la questione, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., con l'ordinanza del
29.11.2023, accertando la sussistenza del credito dell'esecutata verso l'assicuratore (pari al massimale contrattualmente previsto di € 520.000,00), provvedendo ad assegnare tale somma alla creditrice pignorante, e sottolineava che tale ordinanza, conclusiva del subprocedimento, non era stata impugnata dal terzo pignorato con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Riteneva, pertanto, il giudice che “l'esito del subprocedimento ex art. 549 c.p.c. si era definitivamente cristallizzato, accertando – sia pure ai fini della sola delimitazione dell'oggetto del pignoramento ed allo scopo di garantire un utile epilogo della esecuzione forzata con l'assegnazione del credito a favore del procedente – l'esistenza del rapporto sostanziale tra l'esecutato ed il terzo pignorato (i.e. il contratto di assicurazione) e la sussistenza della obbligazione dallo stesso derivante in capo all'assicuratore (i.e. il pagamento dell'indennizzo).
Di conseguenza, per il primo giudice, era inammissibile la richiesta di ridiscutere proprio gli effetti endoesecutivi dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. poiché, “la domanda volta ad “accertare alla data del pignoramento, l'assenza di ogni debito da parte della Compagnia pignorata nei confronti dell'assicurato debitore” è espressamente finalizzata a far “dichiarare l'inefficacia e/o inammissibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza del pignoramento promosso, liberando il terzo da ogni obbligo” e ad ottenere quindi la revoca del provvedimento di assegnazione del credito accertato.
[…] quindi, ai fini dell'esecuzione forzata, l'esistenza dell'obbligo in capo alla terza pignorata di corrispondere l'indennizzo previsto in polizza nei limiti del massimale deve ritenersi incontrovertibile ex art. 549 c.p.c..
Tale circostanza rende irrilevante il fatto che non sia stata parte del Controparte_3 giudizio di accertamento della responsabilità del sinistro (non avendo l'assicurato esercitato la facoltà di chiamarla in causa ai sensi dell'art. 1917 ultimo comma c.c.) e che non sussista un titolo giudiziale opponibile alla compagnia avente ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di manlevare e tenere indenne l'assicurato, poiché l'accertamento di detto obbligo ai fini esecutivi è stato compiuto dal giudice dell'esecuzione sulla base del titolo contrattuale prodotto, con esito positivo e definitivo”(cfr. pag. 7 sent. imp).
Il giudice poi, richiamava il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui l'espropriazione di crediti presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione possano avere ad oggetto anche crediti
6 eventuali, futuri, illiquidi, condizionati o non ancora venuti ad esistenza, di cui sia, quindi, addirittura non specificato l'importo, con il solo limite della necessaria esistenza del rapporto base da cui essi potranno eventualmente sorgere in futuro (cfr., ex multis Cass. n. 31844 del 27/10/2022, Cass. n
25042 del 08/10/2019, Cass. n. 15607 del 22/06/2017, Cass. n. 5235 del 15/03/2004).
Proseguiva quindi il Tribunale, “nel caso di specie, è indiscussa l'esistenza del rapporto di assicurazione e la stessa operatività della polizza in relazione allo specifico sinistro occorso in data
21.4.2017 non è stata contestata dalla compagnia: il credito a titolo di indennizzo, sebbene connesso ad un accertamento di responsabilità dell'assicurato non ancora passato in giudicato (essendo ancora pendente il ricorso per cassazione), scaturisce quindi da un rapporto ben identificato e possedeva capacità satisfattiva concreta al momento dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione ( in tal senso, Cass. n. 8697/2024).
Il credito deve altresì ritenersi attuale ed esigibile, poiché l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare
l'assicurata è sorto nel momento in cui quest'ultima ha causato il danno al terzo (Cass., 08/11/2019,
n. 28811) e, comunque, nel momento in cui il danneggiato, introducendo il giudizio dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, ha avanzato domanda di risarcimento nei confronti di
[...]
e dei soci. Ad abundantiam, si osserva che detto giudizio si è concluso con Parte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva n. 847 del 27.5.2021 con cui è stato quantificato il danno e, pertanto, il diritto dell'assicurata di essere manlevata ed il corrispondente obbligo a carico della società assicuratrice già possedevano la caratteristica della liquidità al momento in cui si è proceduto al pignoramento presso terzi (così Cass. n. 14419/2023)” (cfr. pag.
7-8 sent. imp.).
Sulla scorta di tali considerazioni, il primo giudice rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite a favore di CP_1
9. Con atto di citazione in appello notificato il 6.11.2024 , Parte_1 [...]
e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_2 Parte_3
n.1266/2024 chiedendone la riforma con l'accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, reiterando le medesime conclusioni in merito alla assenza di ogni debito e impignorabilità del massimale e, per l'effetto, all'inefficacia e/o inammissibilità, o nullità o infondatezza del pignoramento, con la richiesta di revoca/annullamento/invalidità/inefficacia dell'ordinanza di assegnazione della somma e di ogni provvedimento di liquidazione spese, ovvero riservandosi l'azione di ripetizione delle stesse.
Gli appellanti hanno convenuto altresì (già Controparte_6 Controparte_3
ex artt. 331, 332 c.p.c., in assenza di domande impugnative rivolte nei confronti di questa parte.
[...]
7 si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello. si è costituita a titolo di mero litisconsorte, senza svolgere attività Controparte_6
difensiva.
10. La parte appellante, con il paragrafo intitolato “ I rapporti tra l'opposizione ex art.615 c.p.c. e
l'accertamento ex art.549 c.p.c.” reitera la contestazione dell'accertamento compiuto dal primo giudice ai sensi dell'art. 549 c.p.c. in ordine all'esistenza del debito di e, a Controparte_3
tal fine, espone che in forza della riforma del 2012, che vede il debitore quale mero spettatore del giudizio di accertamento della dichiarazione del terzo esecutato, e in virtù di quanto statuito con recenti pronunce dalla Suprema Corte sul punto, l'ordinanza ex art. 549 cpc (che è stata resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.) sarebbe priva di rilievo o efficacia extraprocessuale ed inidonea alla formazione di un giudicato sul debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Cass.
n.26185/2020). La parte appellante reitera le argomentazioni spese in primo grado quanto all'impignorabilità del massimale della polizza assicurativa e alla necessità che esercitasse, CP_1
al più, l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
11. Quanto all'“impignorabilità del bene” sostengono gli appellanti che la Sentenza della Cass.
n.14419/2023 utilizzata sia dal Giudice dell'esecuzione che dal Collegio in sede di reclamo per sostenere la pignorabilità del massimale assicurativo per RC nel caso di assicurazioni non obbligatorie sarebbe inconferente dal momento che nella citata sentenza la Compagnia era parte del giudizio di merito di accertamento della responsabilità, pertanto il principio che il Collegio aveva tratto in merito alla pignorabilità del massimale “anche qualora il diritto al risarcimento del danno in capo al danneggiato sia stato accertato nell'ambito di un giudizio in cui non è stata parte l'impresa assicuratrice” sarebbe non conforme all'arresto menzionato, né mai formulato dalla Suprema Corte.
L'appellante richiama, a contrario, a supporto della propria tesi altra pronuncia della Corte di
Cassazione, l'Ord. 23758/2020, ritenuta sovrapponibile al caso di specie, nell'ambito della quale la
Suprema Corte aveva negato la pignorabilità del massimale nel caso di RC non obbligatoria.
L'appellante ha concluso chiedendo che le complessive spese liquidate dal GE nonché dal Collegio in sede di Reclamo, siano revocate e/o annullate, con conseguente liquidazione, per ogni grado e fase, comprensiva della presente, in loro favore con distrazione in favore del legale antistatario.
12. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando, peraltro “che controparte si sta cimentando in gravosi procedimenti avverso
l'ordinanza di assegnazione delle somme che non solo non ha avuto conseguenze negative sul
8 patrimonio dei debitori – ma solo su quello del terzo pignorato – ma addirittura ha ridotto, sia pure parzialmente, il proprio cospicuo debito, con effetto agli stessi favorevole. Si precisa che la somma pagata da è l'unica ottenuta dal creditore in quanto i debitori Controparte_3 CP_1
non hanno corrisposto alcunché”.
L'appellata ha inoltre ribadito l'inammissibilità dell'opposizione (e dell'appello) proposta da e essendo stata promossa la procedura esecutiva Parte_2 Parte_3
esclusivamente nei confronti della società sicché i soci Pt_1 Parte_1 personalmente non sono parti nell'esecuzione forzata.
13. così instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni rinviando a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e chiedevano concordemente la definizione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Il Consigliere istr., accogliendo tale richiesta, fissava l'udienza del 18.03.2025 per la discussione avanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo termine alle parti sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. A tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Co. c.p.c.
*****
14. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità, prima che infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellata quanto all'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_2
e essendosi il giudice pronunciato apertamente sul punto e la relativa
[...] Parte_3
pronuncia non è stata oggetto di impugnazione incidentale.
Il primo giudice, con motivazione condivisa da questo Collegio, ha infatti espressamente affermato:
“si ritiene pertanto che le domande proposte dai soci possono quindi essere qualificate quale intervento adesivo dipendente, ammissibile ai sensi dell'art. 105 comma II c.p.c., con il quale i terzi non esecutati hanno sostenuto i motivi di opposizione proposti dall'esecutata Parte_1
essendo titolari di una situazione giuridica dipendente dal rapporto già oggetto del
[...] giudizio tra le parti necessarie (i.e. debitrice, creditrice procedente e terzo pignorato).” Sul punto non ha promosso appello incidentale, con l'effetto che deve ritenersi formato Controparte_1
il giudicato sul punto.
15. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
15.1. Non è fondato il motivo rubricato “I rapporti tra l'opposizione ex art.615 c.p.c. e l'accertamento ex art.549 c.p.c.” e ciò in quanto, se è vero che - il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con le modifiche apportate agli artt. 548 e 549, è ora ridotto ad un subprocedimento agile e deformalizzato, devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione, trattato con
9 rito camerale da concludersi con ordinanza, e l'accertamento compiuto è valido ai soli fini endoprocedimentali, cioè con efficacia interna al processo esecutivo – è altresì vero che - se non impugnate, le statuizioni ivi contenute restano intangibili ai fini dell'esecuzione in corso. Pertanto, per caducarne la validità e l'efficacia, è necessario impugnare l'ordinanza nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Sent. n. 23123/2022).
L'appellante, tuttavia, si è limitata a presentare reclamo avverso l'ordinanza, senza azionare, per quanto di interesse, l'unico rimedio idoneo ad inficiare l'accertamento endoesecutivo compiuto ex art. 549 c.p.c. ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista 549 c.p.c., concernente la dichiarazione del terzo con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva (così Cass. Sent.n. 17663/2019), atteso che una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Ord.
15822/2023).
Pertanto, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549
c.p.c. e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate (cfr. Cass. Sent. n. 26702/2018).
Non è fondata la tesi con cui l'appellante sostiene che la decisione interlocutoria di natura cautelare assunta dal giudice con cui è stato accertato l'obbligo del terzo sia inopponibile al debitore o non impugnabile. Ciò in quanto l'ordinanza conclusiva del procedimento di assegnazione costituisce un atto esecutivo per il quale è previsto, come si è visto, il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
Anche se l'appellante si assume quale “mero spettatore” del procedimento ex art.549 c.p.c. e l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale idonea alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato, ciò non significa che il provvedimento definitorio non assuma il valore di statuizione, seppure valida ai soli fini del processo di esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e, quindi, interessa anche quest'ultimo. L'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ult.
10 comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione (Cass. Ord. n. 26329/2019).
Per tali motivi, ne consegue che la domanda di annullamento, invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza di accertamento e di assegnazione delle somme e “di ogni provvedimento di liquidazione spese in favore della parte creditrice, disposti sia dal GE che dal Collegio” è inammissibile poiché si tratta di provvedimenti assunti dal G.E. nel corso della procedura che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati con le dovute forme per una loro eventuale caducazione.
15.2. Ad ogni modo, anche a voler valutare nel merito l'eccezione di inesistenza del credito al momento del pignoramento e impignorabilità del massimale assicurativo, la tesi di parte appellante va comunque disattesa condividendo questo collegio i principi e l'orientamento giurisprudenziale richiamati sia dal Giudice dell'esecuzione che dal Collegio in sede di reclamo (Cass. n. 14419/ 2023).
L'appellante omette di considerare una premessa imprescindibile rispetto alla successiva questione della partecipazione o meno dell'impresa assicuratrice ai giudizi di merito in cui si sono formati i titoli esecutivi, ovvero che l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo sorge quando l'assicurata causa il danno al terzo: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; (ex multis, Cass. Ord. n. 13897/2024; Cass. n. 28811/2019); è inoltre pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di manleva della Compagnia assicurativa sorge nel momento in cui il terzo danneggiato (nel caso di specie, richiede all'assicuratore il pagamento CP_1 dell'indennizzo (cfr. ex multis Cass. Civ. 10221/2017). Tanto è vero che la Suprema Corte con recenti pronunce ha precisato che “la mora dell'assicuratore non è esclusa dalla pendenza di un giudizio a carico dell'assicurato, avendo l'assicuratore, nella sa qualità di imprenditore professionale,
l'obbligo di attivarsi, con la diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato” (cfr. Cass. ord. 29936/20204).
Orbene, nel caso di specie, considerato che il sinistro si è verificato in data 21.4.2017 e che il danneggiato ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, avanzando la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società e dei soci di questa, e questi sono stati Pt_1
condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro 18.569.830,00, con CP_1
la sentenza n. 847/2021, è evidente che la domanda risarcitoria del terzo danneggiato è stata spiegata in data certamente antecedente al pignoramento presso terzi e che il diritto, in capo alla ad Pt_1
essere manlevata, con il corrispondente obbligo a carico della società assicuratrice, era sorto ed esistente al momento in cui ha preceduto al pignoramento presso la terza Compagnia CP_1
11 assicuratrice, con conseguente infondatezza dell'eccepita inesistenza del credito al momento del pignoramento.
15.3. Risulta poi inconsistente l'eccezione di impignorabilità del massimale assicurativo atteso che non c'è alcuna norma che ne vieti la pignorabilità e che è erroneo l'assunto di parte appellante secondo cui le sentenze azionate dalla uali titoli esecutivi non sarebbero opponibili alla Compagnia CP_1
poichè non era stata parte di quei giudizi. Controparte_3
L'appellante omette di considerare che, nel caso di specie, non ha esercitato un'azione CP_1
esecutiva diretta contro l'assicuratore, bensì ha agito esecutivamente nei confronti dei suoi i debitori
(parti esecutate e controparti dei titoli esecutivi) provvedendo a pignorare il credito che questi avevano verso il loro assicuratore (secondo lo schema ben ricostruito nella sentenza Cass. n.
14419/2023).
A ciò si aggiunga, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, che è indiscussa l'esistenza del rapporto di assicurazione e la stessa operatività della polizza in relazione allo specifico sinistro occorso in data 21.4.2017 non è stata contestata dalla Compagnia pignorata: il credito a titolo di indennizzo, sebbene connesso ad un accertamento di responsabilità dell'assicurato non ancora passato in giudicato (essendo ancora pendente il ricorso per cassazione), scaturisce quindi da un rapporto ben identificato e possedeva capacità satisfattiva concreta al momento dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione ( in tal senso, Cass. n. 8697/2024).
Tra l'altro , come detto, non ha impugnato l'ordinanza del GE risolutiva Controparte_3
dell'iniziale contestazione del credito ed ha, anzi, dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione, provvedendo a corrispondere il relativo massimale, rinunciando nei fatti a formulare alcuna contestazione sulla fondatezza della pretesa del danneggiato e sulla pignorabilità del credito.
Con le proposte doglianze, in conclusione, l'appellante ha riproposto le tesi difensive spese in primo grado, senza fornire argomentazioni atte ad inficiare le ragioni addotte dal giudice a sostegno della decisione assunta, sviluppate nella motivazione completa, esaustiva e logica resa nella sentenza di primo grado, condivisa da questo Collegio.
L'appellata sentenza dev'essere quindi confermata, risultando tutti i motivi d'appello infondati.
16. Al rigetto dell'appello segue la condanna di , Parte_1 [...]
, , in via tra loro solidale, al pagamento delle Parte_2 Parte_3
spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM n.147/22 (attesa la media complessità delle questioni trattate) per le fasi di studio e introduttiva, e applicando i valori minimi del medesimo D.M. per la fase di trattazione, consistita nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione (ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) e per la fase decisionale (consistita nella discussione orale), avuto
12 riguardo al valore della controversia -€ 520.000,00- pari al quantum pignorato e corrispondente al valore dichiarato dall'appellante -.
Nulla si dispone per le spese dell'intervenuta che si è costituita al dichiarato scopo di CP_11
“evitare ogni coinvolgimento in punto di regolazione delle spese del presente giudizio”, rimettendosi alla valutazione della Corte d'appello in ordine alle domande formulate dagli appellanti.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1266/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 28.10.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...]
complessivi € 13.530,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente dott. Roberto Aponte
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