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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 130/2022
Udienza del 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 130/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cimino
- RICORRENTE -
CONTRO
oggi Controparte_1 [...]
n persona del Controparte_2 CP_3 tempore e, per esso, l' Controparte_4
[...] P.IVA_1 persona del Dirigente pro tempore
Controparte_5
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI - Pagina 1 di 14 R.G. LAV. N. 130/2022
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive - clausola di salvaguardia (CCNL del 4 agosto 2011).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2022, ha Parte_1 esposto:
- di essere insegnante abilitato per le classi concorsuali A-28, A-50,
A-21 e AD01, attualmente titolare nella classe di concorso A-28 C (matematica e scienze) presso l' “ ; CP_5
- che in data 01/09/2015 (decorrenza giuridica), decorrenza economica dal 01/07/2016, veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che prima dell'immissione in ruolo aveva però prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a CP_6 tempo determinato;
- che l'Amministrazione scolastica rilasciava il decreto di ricostruzione della carriera (prot. n. 1237 del 28/02/2019) nel quale anni 2, mesi 8 e giorni 0 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della sua corretta collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio;
- che, inoltre, le fasce stipendiali vigenti ai sensi del CCNL del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del CCNL del 23 gennaio 2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 - fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 - fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 - fascia da 9 a
14 anni;
classe 15 - fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 - fascia da 21 a
27 anni;
classe 28 - fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 - da 35 anni in poi;
- che con l'ipotesi di accordo del 19 luglio (poi CCNL 4 agosto 2011), le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono
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state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8;
- che, pertanto, sempre in sede di ricostruzione della carriera, si era visto applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 2011
(ipotesi di accordo del 19 luglio 2011), che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 4 agosto 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e formulata nei termini che seguono: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale
3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni”;
- che la ricostruzione della carriera è in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999.
1.1. Il ricorrente ha quindi chiarito che egli agisce per ottenere:
1. l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
2. l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che, previa disapplicazione della normativa nazionale in quanto in contrasto con la normativa europea e previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera, il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare, in proprio favore, il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso
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presso le scuole statali e calcolato in anni 12, mesi 0 e giorni 0 e, per l'effetto, condannare il resistente a ricostruire la sua carriera CP_1 collocandolo nella relativa fascia stipendiale nonché a pagargli le relative differenze retributive oltre accessori di legge;
- accertare e dichiarare il diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011 (ipotesi di accordo del 19 luglio 2011), con conseguente condanna del resistente CP_1
a pagare in suo favore il valore retributivo della fascia stipendiale “3 -
8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 - 14 anni”.
2. Si è costituito il (oggi, Controparte_1 Controparte_2
) che ha concluso per la nullità del ricorso e, in subordine,
[...] per suo rigetto in quanto infondato.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011, mentre è infondato in relazione alla domanda di ricostruzione della carriera in base al servizio preruolo svolto.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente (antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto- legge n. 69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
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è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n.
297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una “discriminazione alla rovescia” rispetto al docente
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comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato,
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successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario,
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prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n. 18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, dal decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente (doc. n. 6 allegato al ricorso), si evince che i servizi preruolo effettivamente prestati, quale docente nella scuola secondaria, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
2002/03 8 27
2003/04 10 0
2004/05 10 0
2005/06 10 0
2006/07 10 0
2007/08 10 12
2008/09 10 15
2009/10 10 13
2010/11 10 1
2011/12 8 23
2012/13 9 16
2013/14 9 12
2014/15 9 12
Totali 123 131
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I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dal ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra (123 mesi e 131 giorni), trasformati in anni, mesi e giorni (120 mesi + 3 mesi + 4 mesi + 11 giorni, computando un mese pari a 30 giorni) sono pari, in definitiva, a 10 anni, 7 mesi e 11 giorni.
7.1. Dallo stesso Decreto di ricostruzione della carriera si evince che il ricorrente è stato immesso in ruolo, a seguito di assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a far data dal 01/09/2015 (anno scolastico 2015/16) ed economica dal
01/07/2016 ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett.
b). Il periodo di prova è stato superato in data 31/08/2017, con conseguente conferma in ruolo in data 01/09/2017 (anno scolastico
2017/18).
7.2. Nel decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico dell' , recante il prot. n. 1237 del Controparte_7
28/02/2019 (doc. n. 6 allegato al ricorso), viene invece riconosciuta al ricorrente (art. 2), dalla data di conferma in ruolo (01/09/2017), un'anzianità complessiva preruolo di:
- anni 9, mesi 4 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici;
- anni 2, mesi 8 e giorni 0 ai soli fini economici.
Quest'ultima anzianità (anni 2, mesi 8 e giorni 0), utile ai soli fini economici - viene precisato nel decreto di ricostruzione della carriera -
“sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL
4/8/95”.
8. È dunque evidente che l'anzianità preruolo (calcolata con il sistema c.d. “virtuale”) complessivamente riconosciuta al ricorrente nel decreto di ricostruzione della carriera è maggiore del servizio preruolo effettivamente prestato (in particolare ai fini economici), atteso che, con il sistema di calcolo “effettivo” il ricorrente perderebbe definitivamente (non essendo i due regimi cumulabili tra loro) ben 2
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anni e 8 mesi di anzianità valutabile ai (soli) fini economici (utile, appunto, ai fini degli scatti stipendiali e della progressione economica),
a fronte di 1 anno, 3 mesi e 11 giorni di differenza rispetto all'anzianità giuridica (ed economica) che gli verrebbe unitariamente attribuita (in più) con il sistema di calcolo dell'anzianità “effettiva”.
Sotto tale profilo nulla è stato però dedotto dal ricorrente (ovvero con riferimento al vantaggio che egli conseguirebbe da una maggiore anzianità ai fini giuridici ed economici, nei termini sopra specificati, con rinuncia, però, alla maggiore anzianità riconosciutagli come utile ai soli fini economici), essendo peraltro evidente che non solo alcun vantaggio ai fini economici conseguirebbe dall'accoglimento del ricorso, ma che ne deriverebbe, in realtà, un danno, considerato che nel ricorso si chiede anche la condanna del al pagamento delle “relative CP_1 differenze retributive” che sarebbero dovute per effetto della ricollocazione stipendiale.
Una minore anzianità utile ai fini economici comporterebbe, infatti, la necessità di una maggiore attesa ai fini del conseguimento degli scatti stipendiali connessi a tale anzianità.
8.1. D'altronde, il ricorrente parte dall'erroneo presupposto che il periodo di anni 2 e mesi 8, riconosciuto ai soli fini economici (pari ad un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato) dovrebbe essere integralmente valutato così, però, operando quella
“commistione” di regimi che, invece, la Suprema Corte ha radicalmente escluso (nelle conclusioni si assume, infatti, erroneamente, che l'anzianità effettiva sarebbe pari a 12 anni ovvero alla somma dell'anzianità preruolo di anni 9 e mesi 4 riconosciuta ai fini giuridici ed economici e dell'anzianità di anni 2 e mesi 8 riconosciuta ai soli fini economici).
9. È invece fondata la domanda diretta a conseguire l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 4 agosto
2011.
9.1. La Suprema Corte, occupandosi della questione seppur con
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riferimento al personale ATA, ha avuto modo di chiarire che:
- si tratta, innanzitutto, di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola;
- tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.;
- il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;
- il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
- tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato;
- una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4
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dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
Si è dunque affermato il seguente principio di diritto: «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020).
9.2. La Suprema Corte ha poi affermato l'applicabilità del principio
(e quindi del maccanismo di salvaguardia) anche al personale docente
(Cass. ord. n. 8157/2021: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»).
9.3. Ora, nel caso di specie, il ricorrente è stato immesso in ruolo successivamente al 1°/09/2010 (ovvero dal 01/07/2016 agli effetti economici).
Nel decreto di ricostruzione della carriera si legge (art. 1) che alla data del 01/07/2016 è stata attribuita al ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni “0”.
La collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale “zero” dopo la sua immissione in ruolo viola il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale discriminazione consegue al solo fatto che egli, alla
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data del 01/09/2010, non era stato ancora assunto a tempo indeterminato, mentre se lo fosse stato avrebbe potuto beneficiare della clausola di salvaguardia.
Ciò è avvenuto benché alla data del 4 agosto 2011 egli avesse già maturato ben più di due anni di servizio pre-ruolo (come si evince dalla tabella sopra riportata).
Il ricorrente ha quindi diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” e a conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale inerente a detta fascia fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
9.4. Il ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle CP_1 pretese retributive ex art. 2948 cod. civ. ovvero a decorrere da data anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso (avvenuta il
17/03/2022).
Ne consegue che le differenze retributive spettanti devono essere limitate a quella maturate dal 17/03/2017 in poi, sicché non possono essere riconosciute eventuali differenze maturate per i periodi anteriori alla predetta data.
10. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per
l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011 (ipotesi di accordo del 19 luglio 2011) in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, il maggior valore stipendiale relativo alla
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fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e condanna il Controparte_2
convenuto a pagare, in favore del ricorrente, le
[...] relative differenze retributive maturate, tenuto conto della prescrizione quinquennale, successivamente al 17/03/2017;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 130/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cimino
- RICORRENTE -
CONTRO
oggi Controparte_1 [...]
n persona del Controparte_2 CP_3 tempore e, per esso, l' Controparte_4
[...] P.IVA_1 persona del Dirigente pro tempore
Controparte_5
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI - Pagina 1 di 14 R.G. LAV. N. 130/2022
avente ad oggetto: docente - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive - clausola di salvaguardia (CCNL del 4 agosto 2011).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2022, ha Parte_1 esposto:
- di essere insegnante abilitato per le classi concorsuali A-28, A-50,
A-21 e AD01, attualmente titolare nella classe di concorso A-28 C (matematica e scienze) presso l' “ ; CP_5
- che in data 01/09/2015 (decorrenza giuridica), decorrenza economica dal 01/07/2016, veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che prima dell'immissione in ruolo aveva però prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a CP_6 tempo determinato;
- che l'Amministrazione scolastica rilasciava il decreto di ricostruzione della carriera (prot. n. 1237 del 28/02/2019) nel quale anni 2, mesi 8 e giorni 0 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della sua corretta collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio;
- che, inoltre, le fasce stipendiali vigenti ai sensi del CCNL del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del CCNL del 23 gennaio 2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 - fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 - fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 - fascia da 9 a
14 anni;
classe 15 - fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 - fascia da 21 a
27 anni;
classe 28 - fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 - da 35 anni in poi;
- che con l'ipotesi di accordo del 19 luglio (poi CCNL 4 agosto 2011), le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini: sono
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state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, e sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8;
- che, pertanto, sempre in sede di ricostruzione della carriera, si era visto applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 2011
(ipotesi di accordo del 19 luglio 2011), che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 4 agosto 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e formulata nei termini che seguono: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale
3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni”;
- che la ricostruzione della carriera è in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999.
1.1. Il ricorrente ha quindi chiarito che egli agisce per ottenere:
1. l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
2. l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che, previa disapplicazione della normativa nazionale in quanto in contrasto con la normativa europea e previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera, il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare, in proprio favore, il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso
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presso le scuole statali e calcolato in anni 12, mesi 0 e giorni 0 e, per l'effetto, condannare il resistente a ricostruire la sua carriera CP_1 collocandolo nella relativa fascia stipendiale nonché a pagargli le relative differenze retributive oltre accessori di legge;
- accertare e dichiarare il diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011 (ipotesi di accordo del 19 luglio 2011), con conseguente condanna del resistente CP_1
a pagare in suo favore il valore retributivo della fascia stipendiale “3 -
8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 - 14 anni”.
2. Si è costituito il (oggi, Controparte_1 Controparte_2
) che ha concluso per la nullità del ricorso e, in subordine,
[...] per suo rigetto in quanto infondato.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011, mentre è infondato in relazione alla domanda di ricostruzione della carriera in base al servizio preruolo svolto.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente (antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto- legge n. 69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
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è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».
L'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, dettando una norma di interpretazione autentica, ha poi precisato che «il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
5. Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina sopra illustrata è la risultante di “elementi di favore e di sfavore”, “perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio” (Cass. n. 31149/2019).
5.1. La Suprema Corte ha quindi precisato che affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n.
297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe una “discriminazione alla rovescia” rispetto al docente
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comparabile.
5.2. In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi - prosegue la Suprema Corte - nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.
297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
5.3. A tali fini, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- che nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato,
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successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
5.4. Il principio di diritto conseguentemente affermato è il seguente:
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
6. Non rileva, poi, ai fini della ricostruzione della carriera, che il servizio preruolo sia stato eventualmente prestato, in taluni anni scolastici, per un orario inferiore ad una cattedra completa.
Invero, la Suprema Corte, sebbene in un caso avente ad oggetto il diritto alla pensione, ha chiarito che «nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dal fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero.
Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs.
297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario,
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prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione.
La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento (al pari dei colleghi con orario pieno di servizio) ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività» (Cass. n. 18973/2015).
6.1. In conclusione, anche gli anni scolastici in cui il docente ha eventualmente prestato servizio ad orario ridotto devono essere computati per intero ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio preruolo.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, dal decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente (doc. n. 6 allegato al ricorso), si evince che i servizi preruolo effettivamente prestati, quale docente nella scuola secondaria, sono i seguenti:
Anno Scolastico Mesi Giorni
2002/03 8 27
2003/04 10 0
2004/05 10 0
2005/06 10 0
2006/07 10 0
2007/08 10 12
2008/09 10 15
2009/10 10 13
2010/11 10 1
2011/12 8 23
2012/13 9 16
2013/14 9 12
2014/15 9 12
Totali 123 131
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I periodi di servizio preruolo effettivamente prestati dal ricorrente, riportati nella tabella di cui sopra (123 mesi e 131 giorni), trasformati in anni, mesi e giorni (120 mesi + 3 mesi + 4 mesi + 11 giorni, computando un mese pari a 30 giorni) sono pari, in definitiva, a 10 anni, 7 mesi e 11 giorni.
7.1. Dallo stesso Decreto di ricostruzione della carriera si evince che il ricorrente è stato immesso in ruolo, a seguito di assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a far data dal 01/09/2015 (anno scolastico 2015/16) ed economica dal
01/07/2016 ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett.
b). Il periodo di prova è stato superato in data 31/08/2017, con conseguente conferma in ruolo in data 01/09/2017 (anno scolastico
2017/18).
7.2. Nel decreto di ricostruzione della carriera, emesso dal Dirigente scolastico dell' , recante il prot. n. 1237 del Controparte_7
28/02/2019 (doc. n. 6 allegato al ricorso), viene invece riconosciuta al ricorrente (art. 2), dalla data di conferma in ruolo (01/09/2017), un'anzianità complessiva preruolo di:
- anni 9, mesi 4 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici;
- anni 2, mesi 8 e giorni 0 ai soli fini economici.
Quest'ultima anzianità (anni 2, mesi 8 e giorni 0), utile ai soli fini economici - viene precisato nel decreto di ricostruzione della carriera -
“sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL
4/8/95”.
8. È dunque evidente che l'anzianità preruolo (calcolata con il sistema c.d. “virtuale”) complessivamente riconosciuta al ricorrente nel decreto di ricostruzione della carriera è maggiore del servizio preruolo effettivamente prestato (in particolare ai fini economici), atteso che, con il sistema di calcolo “effettivo” il ricorrente perderebbe definitivamente (non essendo i due regimi cumulabili tra loro) ben 2
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anni e 8 mesi di anzianità valutabile ai (soli) fini economici (utile, appunto, ai fini degli scatti stipendiali e della progressione economica),
a fronte di 1 anno, 3 mesi e 11 giorni di differenza rispetto all'anzianità giuridica (ed economica) che gli verrebbe unitariamente attribuita (in più) con il sistema di calcolo dell'anzianità “effettiva”.
Sotto tale profilo nulla è stato però dedotto dal ricorrente (ovvero con riferimento al vantaggio che egli conseguirebbe da una maggiore anzianità ai fini giuridici ed economici, nei termini sopra specificati, con rinuncia, però, alla maggiore anzianità riconosciutagli come utile ai soli fini economici), essendo peraltro evidente che non solo alcun vantaggio ai fini economici conseguirebbe dall'accoglimento del ricorso, ma che ne deriverebbe, in realtà, un danno, considerato che nel ricorso si chiede anche la condanna del al pagamento delle “relative CP_1 differenze retributive” che sarebbero dovute per effetto della ricollocazione stipendiale.
Una minore anzianità utile ai fini economici comporterebbe, infatti, la necessità di una maggiore attesa ai fini del conseguimento degli scatti stipendiali connessi a tale anzianità.
8.1. D'altronde, il ricorrente parte dall'erroneo presupposto che il periodo di anni 2 e mesi 8, riconosciuto ai soli fini economici (pari ad un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato) dovrebbe essere integralmente valutato così, però, operando quella
“commistione” di regimi che, invece, la Suprema Corte ha radicalmente escluso (nelle conclusioni si assume, infatti, erroneamente, che l'anzianità effettiva sarebbe pari a 12 anni ovvero alla somma dell'anzianità preruolo di anni 9 e mesi 4 riconosciuta ai fini giuridici ed economici e dell'anzianità di anni 2 e mesi 8 riconosciuta ai soli fini economici).
9. È invece fondata la domanda diretta a conseguire l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 4 agosto
2011.
9.1. La Suprema Corte, occupandosi della questione seppur con
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riferimento al personale ATA, ha avuto modo di chiarire che:
- si tratta, innanzitutto, di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola;
- tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.;
- il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”;
- il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
- tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato;
- una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4
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dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
Si è dunque affermato il seguente principio di diritto: «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato» (Cass. n. 2924/2020).
9.2. La Suprema Corte ha poi affermato l'applicabilità del principio
(e quindi del maccanismo di salvaguardia) anche al personale docente
(Cass. ord. n. 8157/2021: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»).
9.3. Ora, nel caso di specie, il ricorrente è stato immesso in ruolo successivamente al 1°/09/2010 (ovvero dal 01/07/2016 agli effetti economici).
Nel decreto di ricostruzione della carriera si legge (art. 1) che alla data del 01/07/2016 è stata attribuita al ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni “0”.
La collocazione del ricorrente nella fascia stipendiale “zero” dopo la sua immissione in ruolo viola il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale discriminazione consegue al solo fatto che egli, alla
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data del 01/09/2010, non era stato ancora assunto a tempo indeterminato, mentre se lo fosse stato avrebbe potuto beneficiare della clausola di salvaguardia.
Ciò è avvenuto benché alla data del 4 agosto 2011 egli avesse già maturato ben più di due anni di servizio pre-ruolo (come si evince dalla tabella sopra riportata).
Il ricorrente ha quindi diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni” e a conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale inerente a detta fascia fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
9.4. Il ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle CP_1 pretese retributive ex art. 2948 cod. civ. ovvero a decorrere da data anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso (avvenuta il
17/03/2022).
Ne consegue che le differenze retributive spettanti devono essere limitate a quella maturate dal 17/03/2017 in poi, sicché non possono essere riconosciute eventuali differenze maturate per i periodi anteriori alla predetta data.
10. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per
l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a Parte_1 vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4 agosto 2011 (ipotesi di accordo del 19 luglio 2011) in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, il maggior valore stipendiale relativo alla
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fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e condanna il Controparte_2
convenuto a pagare, in favore del ricorrente, le
[...] relative differenze retributive maturate, tenuto conto della prescrizione quinquennale, successivamente al 17/03/2017;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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