Versione
20 aprile 1984
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14 marzo 1985
14 marzo 1985
Art. 1.
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3 , convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1984.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.
Con effetto dal 1 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1984.
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 marzo 1985, n. 72 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui all' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79 , come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79 , e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1."
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3 , convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1984.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.
Con effetto dal 1 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1984.
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 marzo 1985, n. 72 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui all' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79 , come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79 , e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1."
Giurisprudenza • 7
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