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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 20/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2883/2022 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. Luigi Maria Giannini;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
rapp. e dif. dall'avv. GIOVANNI GRECO;
Controparte_1
, rapp. e dif. dall'avv. VALERIA CAPOTORTI;
CP_2
OPPOSTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/03/2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420229003520847000, notificata a mezzo pec il 2/3/2022, concernente diverse cartelle di pagamento nonché avvisi di addebito;
opponeva la suddetta intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento (INAIL) nonché agli avvisi di addebito ( ); per quanto innanzi agiva in giudizio per sentir: CP_2
“A) Accertare e dichiarare che l'intimazione opposta è radicalmente nulla per i dedotti motivi, previa verifica della regolare notifica degli avvisi sottesi e salva l'eccepita inesistenza giuridica della notifica, rilevabile di ufficio;
B) Accertare e dichiarare che le somme pretese non sono dovute, men che meno nella misura indicata nella intimazione opposta;
per l'effetto annullare le cartelle sottese relative a crediti prescritti e la stessa
l'intimazione opposta. C) In via gradata e per mero scrupolo: disporre il ricalcolo delle somme effettivamente dovute, al netto di quelle prescritte e di quelle non più dovute anche per le altre eccezioni sollevate. D) In ogni caso condannare l al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite”, con distrazione.
Si costituivano l'Agente della Riscossione e l domandando il rigetto CP_2 delle avverse pretese.
Nelle more del giudizio parte opponente depositava in atti la domanda di ammissione alla “rottamazione quater”, la quale successivamente è risultata priva di effetti atteso che – come rappresentato dall' – la parte CP_3 istante risultava decaduta dai benefici della rottamazione non avendo
“effettuato alcun pagamento dalla presentazione della domanda di rottamazione quater” (cfr. note del 30.05.2024).
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, in ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99, azione odiernamente instaurata. Dunque, con riferimento all'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda - in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D. Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
A ciò si aggiunga, comunque, che l'intimazione di pagamento n.
01420229003520847000 è stata notificata in data 02.03.2022 alla odierna opponente (cfr. pec allegata fascicolo , la quale ha tempestivamente CP_3 spiegato l'odierna opposizione in data 16.03.2022.
Sempre preliminarmente, giova osservare che la parte opposta ( ), come CP_3 si vedrà in seguito ai fini della prescrizione, ha prodotto in atti le notifiche delle cartelle concernenti le pretese contributive INAIL, sottese all'intimazione opposta, rendendo dunque superflua la vocatio in ius dell'Ente impositore.
Ciò premesso, parte opponente ha spiegato l'odierna opposizione avverso l'intimazione di pagamento suindicata contestando:
-l'inesistenza giuridica della notificazione atteso che l'intimazione risulterebbe notificata da un indirizzo non presente nell'elenco pubblico;
-l'omessa indicazione del numero di ruolo e della data di esecutività;
-l'intervenuta prescrizione delle poste contributive, anche in ragione della omessa notifica delle cartelle/AVA sottesi all'intimazione;
-le somme pretese a titolo di interessi ecc.;
-la presenza di cartelle, oggetto dell'intimazione, che possono rientrare nello sgravio previsto dal D.L. 119/2018 ovvero del Decreto Sostegni.
Risulta infondata la prima doglianza atteso che parte opposta ha CP_3 prodotto in atti la notifica eseguita e trasmessa dal seguente indirizzo pec: notifica. agenziariscossione. gov. it.. Come Email_1 evidenziato dall , e non contestato dalla parte opponente, l'anzidetto CP_3 indirizzo di domicilio digitale è presente nell'Indice dei domicili digitali delle PP. AA. Peraltro, non vi sarebbe alcun dubbio circa la riferibilità dell'atto impugnato all'autorità da cui promana, infatti la società ha spiegato l'odierna opposizione avverso l'intimazione di pagamento dell prendendo posizione nel merito Controparte_1 ed esercitando, dunque, il proprio diritto di difesa.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione del ruolo, atteso che l'intimazione opposta contiene l'indicazione dei singoli ruoli emessi dagli Enti impositori, ivi indicati, e le rispettive date di notifica, che sono oggetto dell'intimazione opposta.
Risultano generiche le doglianze in ordine ad interessi di mora ecc.. Sul punto, giova osservare che l'atto impugnato è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973: non occorreva quindi (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2 L. 241/1990) che detto avviso contenesse una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo invece bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa contributiva azionata, il riferimento agli avvisi di addebito in precedenza notificati (in tali termini, Cass.
09/11/2018, n. 28689; Cass. 22/12/2014, n. 27216).
Infine, giova rammentare che, nella procedura di riscossione forzata a mezzo ruolo, i criteri di determinazione degli interessi - cioè a dire il dies a quo ed il saggio di essi - trovano chiara enunciazione nella previsione normativa primaria (segnatamente: nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
nel medesimo D.P.R., art. 30, circa gli interessi di mora per il ritardato pagamento), sicchè il relativo calcolo si risolve in una mera operazione matematica i cui fattori sono predeterminati dalla legge.
Da ciò consegue che, trovandosi già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, la motivazione sul punto negli atti di riscossione può ben ritenersi assolta con il mero richiamo alle disposizioni regolatrici ora citate oppure al prodromico atto impositivo (da ultimo, cfr. Cass.
25/09/2020, n. 20310; Cass. 27/03/2019, n. 8508; Cass. 08/03/2019, n.
6812).
Analogamente è a dirsi circa i compensi spettanti all'agente della riscossione per la relativa attività, regolati dall'art. 17 D.Lgs.
112/1999, norma che predetermina, senza margini di discrezionalità,
l'ammontare delle somme dovute a titolo di aggio (Cass., 24/12/2020, n.
29504).
Altresì infondata risulta la doglianza relativa al mancato stralcio delle poste contributive, sottese all'intimazione di pagamento, come previsto sia dal DL 119/2018 nonché dal Decreto Sostegni DL n. 41/2021. Infatti, entrambe le misure riguardano lo stralcio dei debiti (Dl 119/2018, sino ad euro 1000; Dl 41/2021, siano ad euro 5000) affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre, le pretese contributive sottese all'intimazione di pagamento de qua, ed emesse dai relativi enti impositori, sono relativi a periodi successivi a quelli oggetto di stralcio. Quanto all'eccezione di prescrizione, nel caso in esame, trattandosi di crediti di natura contributiva, non v'è dubbio che debba applicarsi il termine di prescrizione quinquennale.
Preme osservare che risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione.
Alla luce della documentazione prodotta in atti dall' e dall' , CP_3 CP_2 tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa “emergenziale covid” nonché dell'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 02.03.2022, si osserva che:
-l'avviso di addebito 31420160009174647000 risulta notificato dall' in CP_2 data 08.01.2017 alla pec della società, come da ricevuta di consegna in formato nativo digitale (cfr. allegato fascicolo ), e concernente la CP_2 nota di rettifica da DM10 per il periodo 11/2012. Conseguentemente, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale previste dalla legge 335/95.
A tale periodo, peraltro, in ragione dell'art. 38, comma 12, Dl. 78/2010
“limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”, non si applicano le disposizioni ex art. 25 D.lgs 46/1999.
-l'avviso di addebito 31420170000487016000 risulta notificato dall il CP_2
28.04.2017 alla pec della società, come da ricevuta di consegna in formato nativo digitale (cfr. allegato fascicolo ), e concernente i DM10 CP_2 totalmente insoluti per il periodo da 07/2016 a 01/2017, nonché le sanzioni civili per ritardato pagamento. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto, delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale previste dalla legge 335/95, nonché delle disposizioni ex art. 25, comma 1, d. lgs 46/99.
-l'avviso di addebito 31420180000323336000 risulta notificato dall il CP_2
16.06.2018 alla pec della società, come da ricevuta di consegna in formato nativo digitale (cfr. allegato fascicolo ), e concernente i DM10 CP_2 totalmente insoluti per il periodo da 03/2017 a 03/2018, nonché le sanzioni civili per ritardato pagamento. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto, delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale previste dalla legge 335/95, nonché delle disposizioni ex art. 25, comma 1, d. lgs 46/99.
-l'avviso di addebito 31420190000193220000 risulta notificato dall il CP_2
13.02.2019 alla pec della società come da ricevuta di consegna in formato nativo digitale (cfr. allegato fascicolo ), e concernente il DM10 per CP_2 il periodo 05/2018, nonché le sanzioni civili per ritardato pagamento.
Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto, delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale previste dalla legge
335/95, nonché delle disposizioni ex art. 25, comma 1, d. lgs 46/99.
-la cartella di pagamento n. 01420170022287942000 risulta regolarmente notificata dall' in data 22.08.2017 alla pec della società, e prodotta CP_3 in atti (cfr. doc. 16 ), e concernente, in parte, contribuzione INAIL CP_3 anni 2016/2017. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale.
-la cartella di pagamento n. 01420170033483122000 risulta regolarmente notificata dall' in data 16.01.2018 alla pec della società, prodotta CP_3 in atti dall (cfr. doc. 19), e concernente contribuzione INAIL anno CP_3
2017. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale.
-la cartella di pagamento n. 01420180031181553000 risulta regolarmente notificata dall' in data 23.07.2018 alla pec della società, prodotta CP_3 in atti (cfr. doc. 23 ), e concernente contribuzione INAIL anno CP_3
2017/2018. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale.
-la cartella di pagamento n. 01420190046655221000 risulta regolarmente notificata dall' in data 13.09.2019 all'indirizzo pec della società, CP_3 prodotta in atti (cfr. doc. 32 ), e concernente contribuzione INAIL CP_3 anni 2018/2019. Dunque, le poste contributive risultano notificate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prescrizione quinquennale. -quanto all'avviso di addebito n. 31420130005783236000, asseritamente notificato dall' il 12.01.2016, a mezzo pec della società, come da CP_2 ricevuta di consegna depositata (sia dall' , cfr. consegna ava bb1, che CP_2 dall cfr. doc. 2), si osserva che non è possibile ricondurre l'avviso CP_3 di addebito de quo alla ricevuta di consegna pec “in copia analogica”, la quale nella specie riporta genericamente nell'oggetto “Notifica avviso di addebito” senza indicare il relativo numero;
inoltre, non essendo allegato il file in formato nativo digitale “.eml”, non è possibile verificare/consultare effettivamente l'avviso di addebito allegato alla notifica a mezzo pec). Conseguentemente, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di addebito suddetto e sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
-quanto all'avviso di addebito n. 31420150006286917000, asseritamente notificato dall il 22.01.2016 alla pec della società, come da ricevuta CP_2 di consegna depositata (sia dall' , cfr. consegna ava bb3, che CP_2 dall , cfr. doc. 2), si osserva che non è possibile ricondurre l'avviso CP_3 di addebito de quo alla ricevuta di consegna pec “in copia analogica”, la quale nella specie riporta genericamente nell'oggetto “Avvisi di addebito- aziende con lavoratori dipendenti” senza tuttavia indicare i relativi numeri;
inoltre, non essendo allegato il file in formato nativo digitale
“.eml”, non è possibile verificare/consultare effettivamente l'avviso di addebito allegato alla notifica a mezzo pec). Conseguentemente, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di addebito suddetto e sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
-quanto all'avviso di addebito n. 31420150006287018000, asseritamente notificato dall il 22.01.2016 alla pec della società, come da CP_2 ricevuta di consegna depositata (sia dall' , cfr. consegna ava bb3, che CP_2 dall , cfr. doc. 2), si osserva che non è possibile ricondurre l'avviso CP_3 di addebito de quo alla ricevuta di consegna pec “in copia analogica”, la quale, nella specie, riporta genericamente nell'oggetto “Avvisi di addebito-aziende con lavoratori dipendenti” senza tuttavia indicare i relativi numeri;
inoltre, non essendo allegato il file in formato nativo digitale “.eml”, non è possibile verificare/consultare effettivamente l'avviso di addebito allegato alla notifica a mezzo pec. Conseguentemente, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di addebito suddetto e sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
-quanto all'avviso di addebito n. 31420160003226889000, asseritamente notificato dall il 12.05.2016 alla pec della società, come da CP_2 ricevuta di consegna in atti (cfr. doc. 2 fascicolo , si osserva che CP_3 non è possibile ricondurre l'avviso di addebito de quo alla ricevuta di consegna pec “in copia analogica”, la quale, nella specie, riporta genericamente nell'oggetto “Avvisi di addebito-aziende con lavoratori dipendenti”, senza tuttavia indicare i relativi numeri;
inoltre, non essendo allegato il file in formato nativo digitale “.eml”, non è possibile verificare/consultare effettivamente l'avviso di addebito allegato alla notifica a mezzo pec. Conseguentemente, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di addebito suddetto e sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
-quanto all'avviso di addebito n. 31420160005131268000, asseritamente notificato dall il 05.11.2016 alla pec della società, come da ricevuta CP_2 di consegna (depositata sia dall , cfr. consegna ava bb5, che dall' CP_2 CP_3 cfr. doc. 2 ), si osserva che non è possibile ricondurre l'avviso di addebito de quo alla ricevuta di consegna pec “in copia analogica”, la quale, nella specie, riporta genericamente nell'oggetto “Avvisi di addebito-aziende con lavoratori dipendenti” senza tuttavia indicare i relativi numeri;
inoltre, non essendo allegato il file in formato nativo digitale “.eml”, non è possibile verificare/consultare effettivamente l'avviso di addebito allegato alla notifica a mezzo pec. Conseguentemente, non risulta agli atti la prova della notifica dell'avviso di addebito suddetto e sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
-quanto all'avviso di addebito n. 31420170005746768000, asseritamente notificato dall il 28.12.2017 non risulta allegata in atti la notifica CP_2 del suddetto AVA;
dunque, deve ritenersi non provata la notifica dell'avviso di addebito de quo sotteso all'intimazione di pagamento.
Rilevata la mancata prova della notifica dei suindicati AVA, emessi dall , la relativa contribuzione deve ritenersi prescritta e le CP_2 relative poste non dovute, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente agli AVA emessi dall CP_2 nn. 31420130005783236000, 31420150006286917000, 31420150006287018000,
31420160003226889000, 31420160005131268000 e 31420170005746768000.
Infine, risultano tardive - oltre che generiche e ininfluenti - le ulteriori doglianze formulate dalla parte opponente con le note conclusive del 15 maggio 2025.
In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La soccombenza reciproca delle parti in giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01420229003520847000 limitatamente agli
Avvisi di Addebito nn. 31420130005783236000, 31420150006286917000,
31420150006287018000, 31420160003226889000, 31420160005131268000 e
31420170005746768000; e, sempre per l'effetto, dichiara prescritte e non dovute le poste contributive dei suindicati AVA;
-compensa le spese.
Bari, 20.05.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)