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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dotto. Nicolò Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1761/2024 promossa con ricorso ex art. 281 – decies e ss. da
(codice fiscale – Partita Iva: ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
con gli avv.ti Francesco Benedini e Milena Cervetti ricorrente contro
(P. Iva: ) con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_2
Stato di BR, con sede in BR
resistente nonché contro
(C.F.: e Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ) con l'avv. Alex Leorati C.F._3
resistenti nonché contro
(CF: con l'avv. Fausto Pozzi Controparte_3 CodiceFiscale_4
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Accertati i fatti come descritti in esposizione e condivise le ragioni del ricorrente, voglia il Presidente del Tribunale di TO, a modifica del decreto emesso dalla dr.ssa
Elisabetta Pagliarini in data 25 luglio 2024, liquidare il compenso a favore del geom. Parte_1 per l'attività peritale dallo stesso eseguita nell'ambito del giudizio civile n. 2609/2022 RG nell'importo di € 24.867,70=, come richiesto nell'istanza di liquidazione del 12 giugno 2024 o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione di controparte.
Per il Ministero della Giustizia: L'Amministrazione convenuta, riportandosi a quanto dedotto dal
Magistrato che ha effettuato la liquidazione, si rimette comunque alla prudente valutazione del
Tribunale; in ogni caso con esclusione di alcun onere o spesa.
Per i resistenti e : Nel merito: a) rigettare l'opposizione Controparte_2 Parte_2
al decreto di liquidazione del compenso del CTU promossa dal Geom. (C.F.: Parte_1
) e per l'effetto confermare il decreto di liquidazione reso in data 26.07.2024 C.F._1
dal Giudice Dott.ssa Elisabetta Pagliarini nel procedimento R.G. n. 2609/2022 del Tribunale di
TO per le ragioni descritte nel presente atto;
b) in subordine rispetto ad a), nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione promossa dal Geom. (C.F.: Parte_1
) ridurre la liquidazione del compenso del CTU all'importo di euro 11.510,89 C.F._1
o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta congrua;
c) condannare il Geom. alla rifusione delle spese di lite in favore dei Dott.ri e Parte_1 Controparte_2
Parte_2
Per il resistente : In via preliminare di merito: disporsi l'acquisizione del Controparte_3
fascicolo della causa 2609/22 RG – Tribunale di TO al fine di acquisire tutta la documentazione tecnica relativa alla CTU;
In via principale di merito: rigettarsi la domanda di accoglimento del ricorso in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto opposto de quo di liquidazione del Giudice dr.ssa E. Pagliarini, del 9 Agosto 2024. Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario 15% su spese generali oltre accessori di legge. Nella denegata ipotesi di soccombenza, tenuto conto che l'eventuale addebito non è attribuibile alla parte sig.
[...]
parte del prefato processo, si chiede la compensazione delle spese di lite. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 170, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, il C.T.U., geom. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale, pronunciando sull'istanza di pagamento del compenso, aveva liquidato un importo inferiore a quello richiesto. Parte ricorrente esponeva: che, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 2609/2022 RG, il giudice istruttore, con propria ordinanza del 28 febbraio 2023, aveva nominato quale consulente il geom.
che, in data 12 giugno 2024, il CTU, espletato l'incarico sul quesito posto dal Parte_1 giudice, aveva inoltrato l'istanza di liquidazione delle proprie competenze, quantificate in €
24.867,70= (oneri di fatturazione esclusi); che, con decreto del 25 luglio 2024, il Giudice aveva liquidato al geom. la somma di € 10.591,00=, oltre accessori di legge. Parte ricorrente Parte_1
rilevava: che l'importo liquidato a proprio favore non era equo, per non essere stati applicati i criteri di calcolo generalmente utilizzati per le perizie come quella dal CTU svolta;
che il decreto di liquidazione emesso aveva previsto uno specifico compenso per ognuna delle seguenti voci: €
2.271,76= per la complessiva prestazione di estimo degli immobili;
€ 970,40= per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia;
€ 4.904,68= per tutte le ulteriori attività: per un importo di €
8.146,84=, oltre un incremento del 30% ex art. 52 D.P.R. 115/2002, e così per complessivi €
10.591,00= (oltre accessori di legge); che, nel decreto di liquidazione, era stato comunicato che l'importo del compenso era stato stabilito “utilizzando come base di calcolo il valore complessivo degli immobili valutati, di €uro 1.369.000,00=, applicando i valori risultanti nei limiti massimi”; che i criteri utilizzati erano oggetto di contestazione in quanto: l'oggetto della perizia era costituito da cinque fabbricati e da un terreno agricolo, i beni oggetto di indagine e valutazione essendo posti nei
Comuni di TO, ON Riviera (BS), LL (VI), IB (VE) e ES S. RO (PD); che tali immobili presentavano caratteristiche peculiari e speciali gli uni dagli altri, tanto da consigliare ed indurre il C.T.U. ad una possibile divisione in 6 distinti che, per ogni singolo bene, il geom. CP_4 Pt_1 si era visto costretto a svolgere una specifica e peculiare attività di indagine che l'aveva portato alla predisposizione di singole valutazioni e, conseguentemente, all'indicazione di singole stime;
che, a titolo esemplificativo: il bene di TO (Lotto 1) è inserito in un contesto urbano e condominiale;
i beni di
ON (Lotto 2), LL (Lotto 3) e IB (Lotto 4) appartengono a contesti turistici, tutti differenti tra loro (lago, montagna e mare); mentre i beni di (rispettivamente Lotti 5 e 6) Controparte_5 sono inseriti in un contesto agricolo, l'uno come fabbricato e l'altro come terreno;
che, a fronte di tale netta disomogeneità di beni, il calcolo ed il computo del compenso erano stati effettuati, nell' istanza di liquidazione, in linea con le indicazioni reperite nel “Vademecum liquidazione compensi” fornito dal
Tribunale di BR (non avendone il C.T.U. reperito uno analogo presso il Tribunale di TO) che veniva allegato e richiamato dal ricorrente;
che il C.T.U. aveva quinti avanzato la seguente richiesta di onorario: € 6.785,02= per il Lotto 1 (TO) del valore di € 315.000,00=; € 3.648,28= per il Lotto 2
(ON) del valore di € 265.000,00=; € 3.354,83= per il Lotto 3 (LL) del valore di € 185.000,00=;
€ 3.868,37= per il Lotto 4 (IB) del valore di € 250.000,00=; € 3.456,93= per il Lotto 5 (
[...]
) del valore di € 320.000,00=; € 1.702,09= per il Lotto 6 ( – terreni) CP_5 Controparte_5 del valore di € 170.000,00=; che la somma dei suddetti compensi, unitamente a quelli relativi alle vacazioni (che il geom. ha quantificato in numero 251) era pari ad € 24.867,70=, oltre oneri di Pt_1
fatturazione; che i criteri di calcolo del compenso utilizzati dal ricorrente avevano una solida base (anche giurisprudenziale), mentre non si comprendevano le motivazioni che avevano indotto il giudice a tale
(limitata) liquidazione;
che, richiesti chiarimenti al giudice, questi aveva correttamente precisato come il decreto di liquidazione non potesse essere modificato in autotutela, ma che dovesse eventualmente essere oggetto di opposizione. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva il tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BR Controparte_1
rimettendosi integralmente alla prudente valutazione del giudicante, ritenendo che, al di là del mutamento di forma processuale, il procedimento mantenesse nella sostanza natura non contenziosa, in ogni caso rilevando come dagli atti risultasse la correttezza del decreto opposto, dal momento che la liquidazione era stata effettuata proprio sulla base della interpretazione della normativa fornita da richiamata giurisprudenza in materia. L'Avvocatura dello Stato rilevava: che la valutazione era stata operata ritenendo che gli immobili periziati avessero caratteristiche quantomeno analoghe, relativamente alle quali la valutazione presentava elementi di ripetitività, dal momento che, pur avendo ubicazioni differenti, gli immobili erano connotati per lo più da destinazione residenziale e risultavano sostanzialmente analoghi quanto a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando tutti edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione, come evincibile dal medesimo elaborato peritale, ad eccezione del solo cespite di;
che, Controparte_6
in merito alle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, per le medesime ragioni, si era ritenuto applicabile una sola volta il criterio di liquidazione fissa di cui all'art. 12 DM 30.5.2002, applicato comunque nei limiti massimi, per valorizzare l'ingente novero di immobili in relazione ai quali sono state effettuate le verifiche;
che, infine, per tutte le ulteriori attività espletate dal consulente – elaborazione di progetti divisionali, sanatorie, tentativi di conciliazione, partecipazione alle udienze, etc. - si era ritenuto applicabile il criterio delle vacazioni di cui all'art. 1 DM 30.05.2002, ritenute quantificabili nel numero di 600, considerata la notevole durata dell'incarico e la complessità delle attività svolte;
che, inoltre, si era tenuto conto della molteplicità degli immobili periziati e della particolare complessità delle relative operazioni, sia applicando i valori massimi previsti dagli artt.
12 e 13 D.M. 30.05.2002 negli scaglioni di riferimento, sia applicando un ulteriore incremento del
30% sul compenso dell'ausiliario, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002. L'Avvocatura dello Stato concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituivano i sigg.ri e chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 Parte_2 richiamando pronuncia della Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 8233 del 4.04.2018, aveva ribadito il principio secondo il quale, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.p.r. n. 115/2002, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e, pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione. I resistenti sostenevano che la complessiva liquidazione decisa dal Giudice nell'ambito del procedimento divisionale risultava congrua, adeguatamente motivata e, pertanto, corretta. Parte resistente rilevava, in particolare, che la notevole discrasia tra l'importo liquidato dal Giudice e quello richiesto dal CTU si basava sul fatto che quest'ultimo aveva ritenuto di esporre onorari per le attività espletate per ogni singolo cespite immobiliare oggetto del giudizio di divisione;
che, in ogni caso, l'aspetto preminente da rimarcare stava nel fatto che il Geom. aveva Pt_1
richiesto onorari per attività in realtà svolte dalle parti che venivano specificate (verifiche catastali e urbanistiche per le quali il CTU si era servito della relazione ventennale e visure ipocatastali predisposte dal Notaio Avv. Rachele Campanini - depositate dal difensore dei resistenti nel giudizio di divisione su richiesta del Giudice - , nonché accessi agli uffici comunali svolti dal CTP del Sig.
utilizzati per la redazione della perizia di parte agli atti sempre del giudizio Controparte_3
divisionale); che era immotivata la richiesta del CTU di euro 5.990,35 per tali attività, peraltro il
CTU non avendo documentato alcuna spesa sostenuta per tali verifiche;
che, in assenza di qualsivoglia documentazione fornita dal CTU circa i costi effettivamente sostenuti per tali attività, la valutazione del Giudice sul punto - ricondotta all'art. 12 del D.M. n. 182/2002 - appariva scevra da vizi;
che, in altri termini, dalla somma richiesta da parte ricorrente per le attività in esame, doveva decurtarsi l'importo di euro 5.019,95 (pari a euro 5.990,35, detratti euro 970,40 vale a dire l'importo liquidato dal Giudice per le verifiche urbanistiche); che non risultava condivisibile nemmeno la richiesta economica formulata dal CTU per la predisposizione dei progetti divisionali;
che aver calcolato i compensi per ogni immobile sulla base dell'art. 52 della L. 144 del 1949 appariva errato in quanto la legge n. 144 del 1949 “Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri”, trova infatti applicazione in ambito stragiudiziale, come espressamente indicato dall'art. 1 rubricato “Oggetto della tariffa” e il CTU aveva richiesto complessivamente la somma di euro 3.417,66 per la predisposizione dei progetti divisionali basandosi su tale norma, inapplicabile al caso in esame;
che, quanto al progetto divisionale il Giudice, nel proprio decreto, aveva invece correttamente applicato il criterio delle vacazioni;
che con il criterio delle vacazioni era stata valutata dal Giudice anche la sanatoria predisposta dal CTU sull'immobile di TO, procedimento per il quale il Geom. aveva avanzato una richiesta di pagamento pari a euro Pt_1
3.500,00, senza aver precisato il criterio e la normativa di riferimento adottati per la quantificazione dell'onorario; che il CTU, nel richiedere compensi per ogni singolo immobile oggetto della causa di scioglimento della comunione, per la stima di tre su sei di essi aveva applicato la tariffa massima
(nello specifico per i cespiti di LL, San Michele al Tagliamento, e per i fabbricati di
[...]
con una pretesa economica complessivamente superiore all'applicazione della tariffa CP_5
media pari a euro 1.419,20 e applicazione della tariffa massima che non trovava alcuna giustificazione oggettiva;
che, pertanto, anche volendo ammettere la correttezza della tesi di parte ricorrente circa la legittimità di compensi per ogni singolo immobile, la pretesa economica risultava abnorme: infatti, decurtati dagli euro 24.867,70 richiesti dal ricorrente le somme non dovute e sopra indicate, il totale dovuto al CTU era di euro 11.510,89, vale a dire una somma quasi equivalente alla liquidazione disposta dal Giudice (euro 10.951,00); che, pertanto, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione la pretesa economica avanzata dal CTU doveva essere sensibilmente ridimensionata. I resistenti e Controparte_2 Parte_2
concludevano nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva rilevando che non si ravvedeva il presupposto della Controparte_3
peculiarità/specificità invocato dal ricorrente, se non per l'unica eventuale differenziazione in tal senso tra gli immobili (lotti da 1 a 5) e l'immobile in (lotto 6); che, con riferimento ai lotti CP_5
da 1-5, si trattava solo di diverse caratterizzazioni dei rispettivi luoghi in cui sono ubicati che non incidevano sulla qualità intrinseca dei medesimi a giustificazione di una separata stima;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, particolarmente rilevante doveva essere la connotazione di diversità al fine di consentire l'applicazione dei criteri indicati dal ricorrente;
che, in ogni caso, la determinazione dei relativi onorari costituiva esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito;
che, inoltre, doveva tenersi conto del rilievo riconosciuto dal giudice all'attività del CTU e Per che il compenso dell' ausiliario del CTU, doveva essere incluso in quello complessivo dal geom.
nella veste di CTU nominato. Il resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Pt_1
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'udienza del
13.6.2025, veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c..
L'opposizione è in parte fondata per le ragioni di cui al prosieguo.
Il giudice istruttore, con ordinanza 28 febbraio 2023, ha nominato quale proprio consulente il geom.
e ha posto allo stesso il seguente quesito peritale: “Esaminati gli atti ed i documenti, Parte_1
effettuati ove necessario gli opportuni sopralluoghi, acquisito ogni utile documento presso ogni
Pubblica Amministrazione, tentata una serie e reiterata conciliazione tra le parti:
1. descriva i beni oggetto della domanda di divisione, dandone rappresentazione grafica e fotografica, individuando i titoli di provenienza e verificando la continuità delle trascrizioni e la presenza di eventuali iscrizioni
o trascrizioni pregiudizievoli;
2. dica se il compendio sia comodamente divisibile;
3. nel caso in cui sia comodamente divisibile:
3.1. verifichi se alcuna delle parti chieda l'assegnazione della totalità
o di parte degli immobili da dividere;
3.2. proceda a lottizzazione degli immobili da dividere secondo le quote di spettanza dei condividenti ed indichi eventuali conguagli, predisponendo uno o più progetti divisionali, specificando ove sia prevista la costituzione di servitù e tenendo altresì conto della incidenza economica di tali pesi sui singoli lotti che dovrà essere chiaramente esplicitata;
3.3. nel caso in cui, ai fini della divisibilità, sia necessario costituire servitù, ne specifichi l'oggetto e riproduca in apposita planimetria il percorso dettagliato delle stesse, evidenziando inoltre tutte le misure necessarie ai fini della eventuale costituzione del relativo diritto a carico del fondo individuato come servente ed a favore di quello individuato come dominante - ad es. demolizioni di manufatti o di piante;
costruzione di nuove opere;
presentazione di domanda di apertura di nuovo passo carraio, in tal caso accertandone previamente la accoglibilità presso gli uffici competenti - nonché i costi derivanti;
4. in caso di ritenuta indivisibilità dei beni:
4.1. dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
4.2. individui il valore di mercato dei beni, specificando i criteri utilizzati per la stima;
4.3. verifichi la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili da dividere nonché la loro commerciabilità, se essi siano stati regolarmente accatastati, se lo stato di fatto corrisponda a quello rappresentato nelle planimetrie depositate all'atto dell'accatastamento e se vi sia corrispondenza fra le intestazioni dei cespiti risultanti dai registri immobiliari e quelle catastali (cfr. art. 19 d.l. 31-5-
2010 n. 78 convertito con legge 30-7-2010 n. 122) e in caso di rilevata difformità effettui il c.t.u. le necessarie procedure di accatastamento e/o di rettifica e aggiornamento dei dati catastali;
ove vengano riscontrati abusi edilizi, fornisca ogni utile elemento per la sanatoria precisando il relativo costo e provveda agli adempimenti conseguenti (cfr. d.p.r. 6-6-2001 n. 380 e normativa regionale) informando previamente il giudice;
4.4. riferisca circa la regolarità dei passaggi di proprietà nel ventennio, nonché circa l'esistenza di formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico dell'acquirente in caso di vendita, ivi compresi quelli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi ovvero connessi con il loro carattere storico-artistico (v. art. 15 d. lgs. 12-1-2004 n. 42); nonché quelli che risulteranno opponibili all'acquirente (es. assegnazione della casa familiare ex art. 155 quater c.c., sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 II co. c.c.);
4.5. ove richiesto dalla legge, acquisisca o predisponga il documento di certificazione energetica;
5. fornisca ogni ulteriore informazione utile ai fini della decisione.”.
Il C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale in cui è stata evidenziata l'attività svolta per tentare le conciliazione formulando diverse proposte nell'intento. L'oggetto della perizia è costituito da cinque fabbricati e da un terreno agricolo posti nei Comuni di TO, ON Riviera (BS), LL (VI),
IB (VE) e ES S. RO (PD).
L'opponente rileva che il criterio utilizzato dal giudice che ha posto come base di calcolo il valore complessivo degli immobili valutati - in ogni caso “applicando i valori risultanti nei limiti massimi considerato il numero degli immobili da stimare (6) e la complessità delle relative operazioni” -, non possa essere condiviso, stante il fatto che gli immobili presentano caratteristiche peculiari e speciali che li distinguono gli uni dagli altri, tanto da consigliare ed indurre il C.T.U. alla possibile divisione in 6 distinti per ciascuno dei quali si è resa necessaria una specifica e peculiare attività di CP_4
indagine. Va detto che l'Avvocatura dello Stato e la difesa del resistente , pur contestando i Controparte_3
rilievi del ricorrente circa la sussistenza dei presupposti per un calcolo del compenso distinto per lotti, hanno dato atto della diversità degli immobili siti in ES S. RO (PD) rispetto agli altri.
Segnatamente, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato come la valutazione del CTU è stata operata ritenendo che gli immobili periziati avessero caratteristiche quantomeno analoghe e presentasse elementi di ripetitività, “dal momento che, pur avendo ubicazioni differenti, gli immobili sono connotati per lo più da destinazione residenziale e risultano sostanzialmente analoghi quanto a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando tutti edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione, come evincibile dal medesimo elaborato peritale, ad eccezione del solo cespite di ”. Del pari, parte resistente , nella Controparte_6 Controparte_3
propria memoria ha dedotto che “non si ravvede il presupposto della peculiarità/specificità ex adverso invocato se non per l'unica eventuale differenziazione in tal senso tra gli immobili (lotti da
1 a 5) e l'immobile in (lotto 6)”. CP_5
Orbene, in continuità con i rilievi sollevati dalle parti resistenti indicate, si ritiene che la diversità del compendio immobiliare di (immobile e fabbricati) debba essere tenuta in Controparte_5
considerazione nel calcolo del compenso dovuto al CTU. Va detto che, alla luce della perizia depositata, la peculiarità dell'attività svolta debba essere considerata, oltre che con riferimento ai terreni, anche avuto riguardo ai fabbricati e quindi agli immobili ricompresi nel lotto 5.
Occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia: “La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art.
13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Va precisato, peraltro, che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative”.
Secondo Cass. n. 7632/2006, “In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui
l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative”.
Non diversamente si esprime Cass. n. 6892/2009, secondo cui: “In favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili si deve liquidare, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 - "ratione temporis" vigente - un compenso che faccia riferimento all'importo stimato diviso per scaglioni;
tuttavia, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l'importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire”.
Secondo Cass, n. 5325/2016: “Il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90”.
Avendo a riferimento l'elaborato peritale depositato, deve evidenziarsi che, a differenza degli altri immobili di cui ai lotti da 1 a 4, i lotti 5 e 6 dei beni di ineriscono a contesto Controparte_5
agricolo e riguardano fabbricati e terreni. Tale compendio immobiliare è descritto in perizia nei seguenti termini: “Trattasi di azienda agricola dismessa con annessa abitazione colonica concessa in comodato d'uso in località Fossona di ES santa RO (PD), Via Fossona civ. 29, composta da cucina, soggiorno, un bagno e due camere da letto matrimoniali. Il fabbricato residenziale di cui
l'unità immobiliare residenziale fa parte si eleva su 2 piani fuori terra ed è inserita in cortina con un vecchio fabbricato agricolo dismesso. Edificato in epoca antecedente agli anni 60' del secolo scorso, si trova in pessime condizioni di manutenzione, ubicato poco distante dal centro di Fossona ed immerso nelle campagne Padovane ai piedi delle colline euganee. L'alloggio in questione, risulta dotato delle seguenti finiture: pavimenti in gres porcellanato al piano terra e tavolato ligneo al piano primo;
pareti intonacate nei locali descritti;
rivestimento pareti bagno e cucina in piastrelle di gres ceramico;
serramenti in legno con vetro singolo e scuretti in legno;
risulta essere assente l'impianto di riscaldamento, mentre per l'acqua sanitaria viene utilizzato un boiler elettrico. Sul lato nord della ex azienda agricola è presente una tettoia (cfr. doc fotografica in allegato n.2) di proprietà del Sig.
che risulta essere interclusa all'interno degli altri mappali aventi intestazione Controparte_2 tra i fratelli . Rispetto a tali immobili (ricompresi nei lotti 5 e 6) il CTU ha effettuato CP_3 una doppia valutazione nei seguenti termini: “Per la valutazione degli immobili posti in si CP_5 è proceduto effettuando la stima con due diverse procedure estimative: Nella prima si sono valutati
i fabbricati stimando l'incremento che il terreno pertinenziale apporta ai fabbricati stessi. Nella seconda vengono valorizzati i terreni agricoli a cui viene attribuito un apprezzamento per la presenza di fabbricati rurali (presenza di volumetria già edificata)”.
Nell'elaborato peritale, si è dato atto che la stima del valore venale avrebbe tenuto conto
“dell'esposizione, dell'orientamento, del piano, del grado di finitura, dello stato di conservazione e manutenzione e della data di costruzione del fabbricato di cui l'unità immobiliare in questione fa parte”.
Ciò detto, emerge chiaramente dalla perizia che gli immobili ricompresi nei lotti da 1 a 4 sono connotati per lo più da destinazione residenziale e risultano sostanzialmente analoghi quanto a valore di mercato attribuito e a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione: questo, a differenza del fabbricato in “pessime” condizioni di manutenzione, parte dell'azienda agricola dismessa in Cavarese ubicata in contesto agricolo che comprende anche terreni.
Si ritiene dunque che gli immobili in questione (ricompresi nei lotti 5 e 6), consistenti in “azienda agricola dismessa con annessa abitazione colonica”, abbiano autonome caratteristiche che giustificano una distinta considerazione dell'attività svolta dall'ausiliario ai fini del calcolo del compenso: compenso che deve pertanto essere rideterminato, in parziale accoglimento dell'opposizione, nei seguenti termini: € 2.271,76 per i lotti da 1 a 4 cui si deve aggiungere, sempre a titolo di compenso, l'importo di € 2.246,71 con riferimento all'attività svolta dall'ausiliario per i lotti 5 e 6 che riguardano il compendio immobiliare in il cui valore stimato è stato indicato CP_5
in complessivi € 490.000,00 (€ 320.000,00 per i fabbricati di cui al lotto 5 ed € 170.000,00 per i terreni di cui al lotto 6).
Per contro, quanto al progetto divisionale, si ritiene che il Giudice abbia correttamente applicato il criterio delle vacazioni (che sono state numericamente indicate dal giudice in 600), come, condivisibilmente, il medesimo criterio è stato utilizzato per determinare il compenso per la sanatoria predisposta dal CTU sull'immobile di TO, procedimento per la quale il ricorrente ha avanzato una richiesta di pagamento di un compenso pari a euro 3.500,00, senza dare conto dei criteri applicati per la relativa quantificazione.
Pertanto, si ritiene che il compenso complessivo liquidabile al ricorrente, confermate le 600 vacazioni per € 4.904,68 e quello per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia nella misura fissa e massima di € 970,40 (non essendo stata documentata l'attività relativa alle verifiche catastali e urbanistiche effettivamente svolte con riferimento ai singoli immobili), una volta confermato altresì
l'incremento del 30 % ai sensi del D.M. 115/2002 art. 52, comma 1 (considerata la riconosciuta complessità della prestazione), sia pari ad € 13.511,62. Deve essere riconosciuto il compenso pari ad € 931,00 per l'ausiliario la cui nomina è stata espressamente autorizzata dal giudice istruttore con ordinanza in data 1.3.2024: come noto, ai sensi dell'art. 56, co. 3 TUSG, se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori di opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50.
Va precisato, infine, che con l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato non possono essere dedotte censure riguardanti la necessità delle attività remunerate (Cass. Civ. ordinanza n. 3004 del 11/02/2014) e che avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del
07/02/2011)
Pertanto, a parziale modifica del decreto di liquidazione opposto, l'importo complessivo spettante al geom. deve essere riquantificato in € 13.511,62, mentre il compenso per l'ausiliario Parte_1
va confermato nell'importo indicato di € 931,00
Stante l 'accoglimento parziale di uno soltanto dei diversi motivi di opposizione e il rigetto degli altri
(in ordine a determinazione del compenso per verifiche catastali e urbanistiche, per i progetti divisionali e per il procedimento di sanatoria con riguardo all'immobile in TO), con un contenuto incremento dell'importo liquidato, le spese di questo procedimento possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso in data 25.7.2024 per l'attività peritale dallo stesso eseguita nell'ambito del giudizio civile n. 2609/2022 di R.G., liquida a favore del CTU, geom. l'onorario Parte_1
di complessivi €uro 13.511,62, oltre compensi dell'ausiliario per € 931,00 ed oltre accessori come per legge;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TO, 9.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dotto. Nicolò Pavoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1761/2024 promossa con ricorso ex art. 281 – decies e ss. da
(codice fiscale – Partita Iva: ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
con gli avv.ti Francesco Benedini e Milena Cervetti ricorrente contro
(P. Iva: ) con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 P.IVA_2
Stato di BR, con sede in BR
resistente nonché contro
(C.F.: e Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ) con l'avv. Alex Leorati C.F._3
resistenti nonché contro
(CF: con l'avv. Fausto Pozzi Controparte_3 CodiceFiscale_4
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Accertati i fatti come descritti in esposizione e condivise le ragioni del ricorrente, voglia il Presidente del Tribunale di TO, a modifica del decreto emesso dalla dr.ssa
Elisabetta Pagliarini in data 25 luglio 2024, liquidare il compenso a favore del geom. Parte_1 per l'attività peritale dallo stesso eseguita nell'ambito del giudizio civile n. 2609/2022 RG nell'importo di € 24.867,70=, come richiesto nell'istanza di liquidazione del 12 giugno 2024 o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione di controparte.
Per il Ministero della Giustizia: L'Amministrazione convenuta, riportandosi a quanto dedotto dal
Magistrato che ha effettuato la liquidazione, si rimette comunque alla prudente valutazione del
Tribunale; in ogni caso con esclusione di alcun onere o spesa.
Per i resistenti e : Nel merito: a) rigettare l'opposizione Controparte_2 Parte_2
al decreto di liquidazione del compenso del CTU promossa dal Geom. (C.F.: Parte_1
) e per l'effetto confermare il decreto di liquidazione reso in data 26.07.2024 C.F._1
dal Giudice Dott.ssa Elisabetta Pagliarini nel procedimento R.G. n. 2609/2022 del Tribunale di
TO per le ragioni descritte nel presente atto;
b) in subordine rispetto ad a), nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione promossa dal Geom. (C.F.: Parte_1
) ridurre la liquidazione del compenso del CTU all'importo di euro 11.510,89 C.F._1
o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta congrua;
c) condannare il Geom. alla rifusione delle spese di lite in favore dei Dott.ri e Parte_1 Controparte_2
Parte_2
Per il resistente : In via preliminare di merito: disporsi l'acquisizione del Controparte_3
fascicolo della causa 2609/22 RG – Tribunale di TO al fine di acquisire tutta la documentazione tecnica relativa alla CTU;
In via principale di merito: rigettarsi la domanda di accoglimento del ricorso in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto opposto de quo di liquidazione del Giudice dr.ssa E. Pagliarini, del 9 Agosto 2024. Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario 15% su spese generali oltre accessori di legge. Nella denegata ipotesi di soccombenza, tenuto conto che l'eventuale addebito non è attribuibile alla parte sig.
[...]
parte del prefato processo, si chiede la compensazione delle spese di lite. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 170, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, il C.T.U., geom. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale, pronunciando sull'istanza di pagamento del compenso, aveva liquidato un importo inferiore a quello richiesto. Parte ricorrente esponeva: che, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 2609/2022 RG, il giudice istruttore, con propria ordinanza del 28 febbraio 2023, aveva nominato quale consulente il geom.
che, in data 12 giugno 2024, il CTU, espletato l'incarico sul quesito posto dal Parte_1 giudice, aveva inoltrato l'istanza di liquidazione delle proprie competenze, quantificate in €
24.867,70= (oneri di fatturazione esclusi); che, con decreto del 25 luglio 2024, il Giudice aveva liquidato al geom. la somma di € 10.591,00=, oltre accessori di legge. Parte ricorrente Parte_1
rilevava: che l'importo liquidato a proprio favore non era equo, per non essere stati applicati i criteri di calcolo generalmente utilizzati per le perizie come quella dal CTU svolta;
che il decreto di liquidazione emesso aveva previsto uno specifico compenso per ognuna delle seguenti voci: €
2.271,76= per la complessiva prestazione di estimo degli immobili;
€ 970,40= per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia;
€ 4.904,68= per tutte le ulteriori attività: per un importo di €
8.146,84=, oltre un incremento del 30% ex art. 52 D.P.R. 115/2002, e così per complessivi €
10.591,00= (oltre accessori di legge); che, nel decreto di liquidazione, era stato comunicato che l'importo del compenso era stato stabilito “utilizzando come base di calcolo il valore complessivo degli immobili valutati, di €uro 1.369.000,00=, applicando i valori risultanti nei limiti massimi”; che i criteri utilizzati erano oggetto di contestazione in quanto: l'oggetto della perizia era costituito da cinque fabbricati e da un terreno agricolo, i beni oggetto di indagine e valutazione essendo posti nei
Comuni di TO, ON Riviera (BS), LL (VI), IB (VE) e ES S. RO (PD); che tali immobili presentavano caratteristiche peculiari e speciali gli uni dagli altri, tanto da consigliare ed indurre il C.T.U. ad una possibile divisione in 6 distinti che, per ogni singolo bene, il geom. CP_4 Pt_1 si era visto costretto a svolgere una specifica e peculiare attività di indagine che l'aveva portato alla predisposizione di singole valutazioni e, conseguentemente, all'indicazione di singole stime;
che, a titolo esemplificativo: il bene di TO (Lotto 1) è inserito in un contesto urbano e condominiale;
i beni di
ON (Lotto 2), LL (Lotto 3) e IB (Lotto 4) appartengono a contesti turistici, tutti differenti tra loro (lago, montagna e mare); mentre i beni di (rispettivamente Lotti 5 e 6) Controparte_5 sono inseriti in un contesto agricolo, l'uno come fabbricato e l'altro come terreno;
che, a fronte di tale netta disomogeneità di beni, il calcolo ed il computo del compenso erano stati effettuati, nell' istanza di liquidazione, in linea con le indicazioni reperite nel “Vademecum liquidazione compensi” fornito dal
Tribunale di BR (non avendone il C.T.U. reperito uno analogo presso il Tribunale di TO) che veniva allegato e richiamato dal ricorrente;
che il C.T.U. aveva quinti avanzato la seguente richiesta di onorario: € 6.785,02= per il Lotto 1 (TO) del valore di € 315.000,00=; € 3.648,28= per il Lotto 2
(ON) del valore di € 265.000,00=; € 3.354,83= per il Lotto 3 (LL) del valore di € 185.000,00=;
€ 3.868,37= per il Lotto 4 (IB) del valore di € 250.000,00=; € 3.456,93= per il Lotto 5 (
[...]
) del valore di € 320.000,00=; € 1.702,09= per il Lotto 6 ( – terreni) CP_5 Controparte_5 del valore di € 170.000,00=; che la somma dei suddetti compensi, unitamente a quelli relativi alle vacazioni (che il geom. ha quantificato in numero 251) era pari ad € 24.867,70=, oltre oneri di Pt_1
fatturazione; che i criteri di calcolo del compenso utilizzati dal ricorrente avevano una solida base (anche giurisprudenziale), mentre non si comprendevano le motivazioni che avevano indotto il giudice a tale
(limitata) liquidazione;
che, richiesti chiarimenti al giudice, questi aveva correttamente precisato come il decreto di liquidazione non potesse essere modificato in autotutela, ma che dovesse eventualmente essere oggetto di opposizione. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva il tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di BR Controparte_1
rimettendosi integralmente alla prudente valutazione del giudicante, ritenendo che, al di là del mutamento di forma processuale, il procedimento mantenesse nella sostanza natura non contenziosa, in ogni caso rilevando come dagli atti risultasse la correttezza del decreto opposto, dal momento che la liquidazione era stata effettuata proprio sulla base della interpretazione della normativa fornita da richiamata giurisprudenza in materia. L'Avvocatura dello Stato rilevava: che la valutazione era stata operata ritenendo che gli immobili periziati avessero caratteristiche quantomeno analoghe, relativamente alle quali la valutazione presentava elementi di ripetitività, dal momento che, pur avendo ubicazioni differenti, gli immobili erano connotati per lo più da destinazione residenziale e risultavano sostanzialmente analoghi quanto a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando tutti edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione, come evincibile dal medesimo elaborato peritale, ad eccezione del solo cespite di;
che, Controparte_6
in merito alle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, per le medesime ragioni, si era ritenuto applicabile una sola volta il criterio di liquidazione fissa di cui all'art. 12 DM 30.5.2002, applicato comunque nei limiti massimi, per valorizzare l'ingente novero di immobili in relazione ai quali sono state effettuate le verifiche;
che, infine, per tutte le ulteriori attività espletate dal consulente – elaborazione di progetti divisionali, sanatorie, tentativi di conciliazione, partecipazione alle udienze, etc. - si era ritenuto applicabile il criterio delle vacazioni di cui all'art. 1 DM 30.05.2002, ritenute quantificabili nel numero di 600, considerata la notevole durata dell'incarico e la complessità delle attività svolte;
che, inoltre, si era tenuto conto della molteplicità degli immobili periziati e della particolare complessità delle relative operazioni, sia applicando i valori massimi previsti dagli artt.
12 e 13 D.M. 30.05.2002 negli scaglioni di riferimento, sia applicando un ulteriore incremento del
30% sul compenso dell'ausiliario, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002. L'Avvocatura dello Stato concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituivano i sigg.ri e chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 Parte_2 richiamando pronuncia della Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 8233 del 4.04.2018, aveva ribadito il principio secondo il quale, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.p.r. n. 115/2002, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e, pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione. I resistenti sostenevano che la complessiva liquidazione decisa dal Giudice nell'ambito del procedimento divisionale risultava congrua, adeguatamente motivata e, pertanto, corretta. Parte resistente rilevava, in particolare, che la notevole discrasia tra l'importo liquidato dal Giudice e quello richiesto dal CTU si basava sul fatto che quest'ultimo aveva ritenuto di esporre onorari per le attività espletate per ogni singolo cespite immobiliare oggetto del giudizio di divisione;
che, in ogni caso, l'aspetto preminente da rimarcare stava nel fatto che il Geom. aveva Pt_1
richiesto onorari per attività in realtà svolte dalle parti che venivano specificate (verifiche catastali e urbanistiche per le quali il CTU si era servito della relazione ventennale e visure ipocatastali predisposte dal Notaio Avv. Rachele Campanini - depositate dal difensore dei resistenti nel giudizio di divisione su richiesta del Giudice - , nonché accessi agli uffici comunali svolti dal CTP del Sig.
utilizzati per la redazione della perizia di parte agli atti sempre del giudizio Controparte_3
divisionale); che era immotivata la richiesta del CTU di euro 5.990,35 per tali attività, peraltro il
CTU non avendo documentato alcuna spesa sostenuta per tali verifiche;
che, in assenza di qualsivoglia documentazione fornita dal CTU circa i costi effettivamente sostenuti per tali attività, la valutazione del Giudice sul punto - ricondotta all'art. 12 del D.M. n. 182/2002 - appariva scevra da vizi;
che, in altri termini, dalla somma richiesta da parte ricorrente per le attività in esame, doveva decurtarsi l'importo di euro 5.019,95 (pari a euro 5.990,35, detratti euro 970,40 vale a dire l'importo liquidato dal Giudice per le verifiche urbanistiche); che non risultava condivisibile nemmeno la richiesta economica formulata dal CTU per la predisposizione dei progetti divisionali;
che aver calcolato i compensi per ogni immobile sulla base dell'art. 52 della L. 144 del 1949 appariva errato in quanto la legge n. 144 del 1949 “Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri”, trova infatti applicazione in ambito stragiudiziale, come espressamente indicato dall'art. 1 rubricato “Oggetto della tariffa” e il CTU aveva richiesto complessivamente la somma di euro 3.417,66 per la predisposizione dei progetti divisionali basandosi su tale norma, inapplicabile al caso in esame;
che, quanto al progetto divisionale il Giudice, nel proprio decreto, aveva invece correttamente applicato il criterio delle vacazioni;
che con il criterio delle vacazioni era stata valutata dal Giudice anche la sanatoria predisposta dal CTU sull'immobile di TO, procedimento per il quale il Geom. aveva avanzato una richiesta di pagamento pari a euro Pt_1
3.500,00, senza aver precisato il criterio e la normativa di riferimento adottati per la quantificazione dell'onorario; che il CTU, nel richiedere compensi per ogni singolo immobile oggetto della causa di scioglimento della comunione, per la stima di tre su sei di essi aveva applicato la tariffa massima
(nello specifico per i cespiti di LL, San Michele al Tagliamento, e per i fabbricati di
[...]
con una pretesa economica complessivamente superiore all'applicazione della tariffa CP_5
media pari a euro 1.419,20 e applicazione della tariffa massima che non trovava alcuna giustificazione oggettiva;
che, pertanto, anche volendo ammettere la correttezza della tesi di parte ricorrente circa la legittimità di compensi per ogni singolo immobile, la pretesa economica risultava abnorme: infatti, decurtati dagli euro 24.867,70 richiesti dal ricorrente le somme non dovute e sopra indicate, il totale dovuto al CTU era di euro 11.510,89, vale a dire una somma quasi equivalente alla liquidazione disposta dal Giudice (euro 10.951,00); che, pertanto, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione la pretesa economica avanzata dal CTU doveva essere sensibilmente ridimensionata. I resistenti e Controparte_2 Parte_2
concludevano nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva rilevando che non si ravvedeva il presupposto della Controparte_3
peculiarità/specificità invocato dal ricorrente, se non per l'unica eventuale differenziazione in tal senso tra gli immobili (lotti da 1 a 5) e l'immobile in (lotto 6); che, con riferimento ai lotti CP_5
da 1-5, si trattava solo di diverse caratterizzazioni dei rispettivi luoghi in cui sono ubicati che non incidevano sulla qualità intrinseca dei medesimi a giustificazione di una separata stima;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, particolarmente rilevante doveva essere la connotazione di diversità al fine di consentire l'applicazione dei criteri indicati dal ricorrente;
che, in ogni caso, la determinazione dei relativi onorari costituiva esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito;
che, inoltre, doveva tenersi conto del rilievo riconosciuto dal giudice all'attività del CTU e Per che il compenso dell' ausiliario del CTU, doveva essere incluso in quello complessivo dal geom.
nella veste di CTU nominato. Il resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Pt_1
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'udienza del
13.6.2025, veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c..
L'opposizione è in parte fondata per le ragioni di cui al prosieguo.
Il giudice istruttore, con ordinanza 28 febbraio 2023, ha nominato quale proprio consulente il geom.
e ha posto allo stesso il seguente quesito peritale: “Esaminati gli atti ed i documenti, Parte_1
effettuati ove necessario gli opportuni sopralluoghi, acquisito ogni utile documento presso ogni
Pubblica Amministrazione, tentata una serie e reiterata conciliazione tra le parti:
1. descriva i beni oggetto della domanda di divisione, dandone rappresentazione grafica e fotografica, individuando i titoli di provenienza e verificando la continuità delle trascrizioni e la presenza di eventuali iscrizioni
o trascrizioni pregiudizievoli;
2. dica se il compendio sia comodamente divisibile;
3. nel caso in cui sia comodamente divisibile:
3.1. verifichi se alcuna delle parti chieda l'assegnazione della totalità
o di parte degli immobili da dividere;
3.2. proceda a lottizzazione degli immobili da dividere secondo le quote di spettanza dei condividenti ed indichi eventuali conguagli, predisponendo uno o più progetti divisionali, specificando ove sia prevista la costituzione di servitù e tenendo altresì conto della incidenza economica di tali pesi sui singoli lotti che dovrà essere chiaramente esplicitata;
3.3. nel caso in cui, ai fini della divisibilità, sia necessario costituire servitù, ne specifichi l'oggetto e riproduca in apposita planimetria il percorso dettagliato delle stesse, evidenziando inoltre tutte le misure necessarie ai fini della eventuale costituzione del relativo diritto a carico del fondo individuato come servente ed a favore di quello individuato come dominante - ad es. demolizioni di manufatti o di piante;
costruzione di nuove opere;
presentazione di domanda di apertura di nuovo passo carraio, in tal caso accertandone previamente la accoglibilità presso gli uffici competenti - nonché i costi derivanti;
4. in caso di ritenuta indivisibilità dei beni:
4.1. dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
4.2. individui il valore di mercato dei beni, specificando i criteri utilizzati per la stima;
4.3. verifichi la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili da dividere nonché la loro commerciabilità, se essi siano stati regolarmente accatastati, se lo stato di fatto corrisponda a quello rappresentato nelle planimetrie depositate all'atto dell'accatastamento e se vi sia corrispondenza fra le intestazioni dei cespiti risultanti dai registri immobiliari e quelle catastali (cfr. art. 19 d.l. 31-5-
2010 n. 78 convertito con legge 30-7-2010 n. 122) e in caso di rilevata difformità effettui il c.t.u. le necessarie procedure di accatastamento e/o di rettifica e aggiornamento dei dati catastali;
ove vengano riscontrati abusi edilizi, fornisca ogni utile elemento per la sanatoria precisando il relativo costo e provveda agli adempimenti conseguenti (cfr. d.p.r. 6-6-2001 n. 380 e normativa regionale) informando previamente il giudice;
4.4. riferisca circa la regolarità dei passaggi di proprietà nel ventennio, nonché circa l'esistenza di formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che resteranno a carico dell'acquirente in caso di vendita, ivi compresi quelli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi ovvero connessi con il loro carattere storico-artistico (v. art. 15 d. lgs. 12-1-2004 n. 42); nonché quelli che risulteranno opponibili all'acquirente (es. assegnazione della casa familiare ex art. 155 quater c.c., sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 II co. c.c.);
4.5. ove richiesto dalla legge, acquisisca o predisponga il documento di certificazione energetica;
5. fornisca ogni ulteriore informazione utile ai fini della decisione.”.
Il C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale in cui è stata evidenziata l'attività svolta per tentare le conciliazione formulando diverse proposte nell'intento. L'oggetto della perizia è costituito da cinque fabbricati e da un terreno agricolo posti nei Comuni di TO, ON Riviera (BS), LL (VI),
IB (VE) e ES S. RO (PD).
L'opponente rileva che il criterio utilizzato dal giudice che ha posto come base di calcolo il valore complessivo degli immobili valutati - in ogni caso “applicando i valori risultanti nei limiti massimi considerato il numero degli immobili da stimare (6) e la complessità delle relative operazioni” -, non possa essere condiviso, stante il fatto che gli immobili presentano caratteristiche peculiari e speciali che li distinguono gli uni dagli altri, tanto da consigliare ed indurre il C.T.U. alla possibile divisione in 6 distinti per ciascuno dei quali si è resa necessaria una specifica e peculiare attività di CP_4
indagine. Va detto che l'Avvocatura dello Stato e la difesa del resistente , pur contestando i Controparte_3
rilievi del ricorrente circa la sussistenza dei presupposti per un calcolo del compenso distinto per lotti, hanno dato atto della diversità degli immobili siti in ES S. RO (PD) rispetto agli altri.
Segnatamente, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato come la valutazione del CTU è stata operata ritenendo che gli immobili periziati avessero caratteristiche quantomeno analoghe e presentasse elementi di ripetitività, “dal momento che, pur avendo ubicazioni differenti, gli immobili sono connotati per lo più da destinazione residenziale e risultano sostanzialmente analoghi quanto a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando tutti edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione, come evincibile dal medesimo elaborato peritale, ad eccezione del solo cespite di ”. Del pari, parte resistente , nella Controparte_6 Controparte_3
propria memoria ha dedotto che “non si ravvede il presupposto della peculiarità/specificità ex adverso invocato se non per l'unica eventuale differenziazione in tal senso tra gli immobili (lotti da
1 a 5) e l'immobile in (lotto 6)”. CP_5
Orbene, in continuità con i rilievi sollevati dalle parti resistenti indicate, si ritiene che la diversità del compendio immobiliare di (immobile e fabbricati) debba essere tenuta in Controparte_5
considerazione nel calcolo del compenso dovuto al CTU. Va detto che, alla luce della perizia depositata, la peculiarità dell'attività svolta debba essere considerata, oltre che con riferimento ai terreni, anche avuto riguardo ai fabbricati e quindi agli immobili ricompresi nel lotto 5.
Occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia: “La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art.
13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Va precisato, peraltro, che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative”.
Secondo Cass. n. 7632/2006, “In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui
l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme;
in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative”.
Non diversamente si esprime Cass. n. 6892/2009, secondo cui: “In favore del consulente tecnico cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili si deve liquidare, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 - "ratione temporis" vigente - un compenso che faccia riferimento all'importo stimato diviso per scaglioni;
tuttavia, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l'importo stimato atterrà alla stima cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi dovrà procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire”.
Secondo Cass, n. 5325/2016: “Il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90”.
Avendo a riferimento l'elaborato peritale depositato, deve evidenziarsi che, a differenza degli altri immobili di cui ai lotti da 1 a 4, i lotti 5 e 6 dei beni di ineriscono a contesto Controparte_5
agricolo e riguardano fabbricati e terreni. Tale compendio immobiliare è descritto in perizia nei seguenti termini: “Trattasi di azienda agricola dismessa con annessa abitazione colonica concessa in comodato d'uso in località Fossona di ES santa RO (PD), Via Fossona civ. 29, composta da cucina, soggiorno, un bagno e due camere da letto matrimoniali. Il fabbricato residenziale di cui
l'unità immobiliare residenziale fa parte si eleva su 2 piani fuori terra ed è inserita in cortina con un vecchio fabbricato agricolo dismesso. Edificato in epoca antecedente agli anni 60' del secolo scorso, si trova in pessime condizioni di manutenzione, ubicato poco distante dal centro di Fossona ed immerso nelle campagne Padovane ai piedi delle colline euganee. L'alloggio in questione, risulta dotato delle seguenti finiture: pavimenti in gres porcellanato al piano terra e tavolato ligneo al piano primo;
pareti intonacate nei locali descritti;
rivestimento pareti bagno e cucina in piastrelle di gres ceramico;
serramenti in legno con vetro singolo e scuretti in legno;
risulta essere assente l'impianto di riscaldamento, mentre per l'acqua sanitaria viene utilizzato un boiler elettrico. Sul lato nord della ex azienda agricola è presente una tettoia (cfr. doc fotografica in allegato n.2) di proprietà del Sig.
che risulta essere interclusa all'interno degli altri mappali aventi intestazione Controparte_2 tra i fratelli . Rispetto a tali immobili (ricompresi nei lotti 5 e 6) il CTU ha effettuato CP_3 una doppia valutazione nei seguenti termini: “Per la valutazione degli immobili posti in si CP_5 è proceduto effettuando la stima con due diverse procedure estimative: Nella prima si sono valutati
i fabbricati stimando l'incremento che il terreno pertinenziale apporta ai fabbricati stessi. Nella seconda vengono valorizzati i terreni agricoli a cui viene attribuito un apprezzamento per la presenza di fabbricati rurali (presenza di volumetria già edificata)”.
Nell'elaborato peritale, si è dato atto che la stima del valore venale avrebbe tenuto conto
“dell'esposizione, dell'orientamento, del piano, del grado di finitura, dello stato di conservazione e manutenzione e della data di costruzione del fabbricato di cui l'unità immobiliare in questione fa parte”.
Ciò detto, emerge chiaramente dalla perizia che gli immobili ricompresi nei lotti da 1 a 4 sono connotati per lo più da destinazione residenziale e risultano sostanzialmente analoghi quanto a valore di mercato attribuito e a tipologia edilizia e caratteristiche, risultando edificati fra gli anni '50 e la metà degli anni '70 e tutti in buone condizioni di manutenzione: questo, a differenza del fabbricato in “pessime” condizioni di manutenzione, parte dell'azienda agricola dismessa in Cavarese ubicata in contesto agricolo che comprende anche terreni.
Si ritiene dunque che gli immobili in questione (ricompresi nei lotti 5 e 6), consistenti in “azienda agricola dismessa con annessa abitazione colonica”, abbiano autonome caratteristiche che giustificano una distinta considerazione dell'attività svolta dall'ausiliario ai fini del calcolo del compenso: compenso che deve pertanto essere rideterminato, in parziale accoglimento dell'opposizione, nei seguenti termini: € 2.271,76 per i lotti da 1 a 4 cui si deve aggiungere, sempre a titolo di compenso, l'importo di € 2.246,71 con riferimento all'attività svolta dall'ausiliario per i lotti 5 e 6 che riguardano il compendio immobiliare in il cui valore stimato è stato indicato CP_5
in complessivi € 490.000,00 (€ 320.000,00 per i fabbricati di cui al lotto 5 ed € 170.000,00 per i terreni di cui al lotto 6).
Per contro, quanto al progetto divisionale, si ritiene che il Giudice abbia correttamente applicato il criterio delle vacazioni (che sono state numericamente indicate dal giudice in 600), come, condivisibilmente, il medesimo criterio è stato utilizzato per determinare il compenso per la sanatoria predisposta dal CTU sull'immobile di TO, procedimento per la quale il ricorrente ha avanzato una richiesta di pagamento di un compenso pari a euro 3.500,00, senza dare conto dei criteri applicati per la relativa quantificazione.
Pertanto, si ritiene che il compenso complessivo liquidabile al ricorrente, confermate le 600 vacazioni per € 4.904,68 e quello per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia nella misura fissa e massima di € 970,40 (non essendo stata documentata l'attività relativa alle verifiche catastali e urbanistiche effettivamente svolte con riferimento ai singoli immobili), una volta confermato altresì
l'incremento del 30 % ai sensi del D.M. 115/2002 art. 52, comma 1 (considerata la riconosciuta complessità della prestazione), sia pari ad € 13.511,62. Deve essere riconosciuto il compenso pari ad € 931,00 per l'ausiliario la cui nomina è stata espressamente autorizzata dal giudice istruttore con ordinanza in data 1.3.2024: come noto, ai sensi dell'art. 56, co. 3 TUSG, se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori di opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50.
Va precisato, infine, che con l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato non possono essere dedotte censure riguardanti la necessità delle attività remunerate (Cass. Civ. ordinanza n. 3004 del 11/02/2014) e che avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del
07/02/2011)
Pertanto, a parziale modifica del decreto di liquidazione opposto, l'importo complessivo spettante al geom. deve essere riquantificato in € 13.511,62, mentre il compenso per l'ausiliario Parte_1
va confermato nell'importo indicato di € 931,00
Stante l 'accoglimento parziale di uno soltanto dei diversi motivi di opposizione e il rigetto degli altri
(in ordine a determinazione del compenso per verifiche catastali e urbanistiche, per i progetti divisionali e per il procedimento di sanatoria con riguardo all'immobile in TO), con un contenuto incremento dell'importo liquidato, le spese di questo procedimento possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso in data 25.7.2024 per l'attività peritale dallo stesso eseguita nell'ambito del giudizio civile n. 2609/2022 di R.G., liquida a favore del CTU, geom. l'onorario Parte_1
di complessivi €uro 13.511,62, oltre compensi dell'ausiliario per € 931,00 ed oltre accessori come per legge;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
TO, 9.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni