Sentenza 19 luglio 2023
Commentario • 1
- 1. I BIODIGESTORI TRA LACUNE ORDINAMENTALI E ASSERITE VIOLAZIONI DELLA VAS.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
I RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI SULLA VICENDA DEI BIODIGESTORI TRA LACUNE ORDINAMENTALI E ASSERITE VIOLAZIONI DELLA VAS. Damiano Carmelo Paternò Abstract: la vicenda dei biodigestori è al centro di un animato dibattito. Ad un certo ineliminabile scetticismo manifestato da comunità ed Enti locali circa i potenziali benefici socio-ambientali connessi ai processi di digestione anaerobica dei rifiuti, si contrappone l'importanza strategica di tali infrastutture, per la cui realizzazione sono anche stati stanziati cospicui finanziamenti del PNRR. La giurisprudenza amministrativa è stata chiamata, tra l'altro, a sopperire al vulnus normativo in tema di localizzazione degli impianti in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 19/07/2023, n. 12163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12163 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 12163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03929/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3929 del 2023, proposto da
Comitato di Quartiere “Insieme per Cesano”, Consorzio Due Pini, Associazione Osteria Nuova e S. Maria di Galeria, Consorzio Colle dei Pini, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché SI AN ME e IN IA, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del 1° dicembre 2022, n. 7, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2022, nonché della Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano di gestione di Roma Capitale, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di sintesi e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, nella parte in cui prevedono la localizzazione di un biodigestore di 100.000 t di rifiuti/ anno in Cesano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comitato di Quartiere “Insieme per Cesano”, il Consorzio Due Pini, l’Associazione Osteria Nuova e S. Maria di Galeria, il Consorzio Colle dei Pini nonché i Sigg.ri SI AN ME e IN IA hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 1 dicembre 2022, n. 7, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, pubblicata sulla G.U. del 28 12 2022, nonché della presupposta Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano di gestione di Roma Capitale, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di sintesi e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, nella parte in cui prevedono la localizzazione di un biodigestore di 100.000 t di rifiuti/ anno in Cesano.
2. In via preliminare, al fine di ricostruire il quadro normativo e fattuale di riferimento, giova premettere che:
- l’art. 1 comma 421 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità – finanziaria) ha previsto la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, di un Commissario straordinario - in carica sino al 31 dicembre 2026 - al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, (successivamente, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, avviso Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2022), su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il Commissario straordinario, nella persona del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco in carica di Roma Capitale;
- l’art. 13 del con decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, rubricato “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”, ha disposto testualmente che:
“ 1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono im- mediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 del- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del sog- getto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ”.
- in data 4 agosto 2022 il Commissario Straordinario ha predisposto, in applicazione della citata normativa, la proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e adottato l’ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022;
- con ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, è stata dichiarata la conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti Roma Capitale e al contempo approvati documenti allegati (nello specifico: il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale; il Rapporto Ambientale; il documento di Sintesi non Tecnica; la Dichiarazione di Sintesi e relativi allegati), tra i quali anche la localizzazione di un biodigestore di 100.000 t di rifiuti/ anno a Cesano.
3. In ragione di quanto sinteticamente esposto, i ricorrenti deducevano in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Illegittimità per violazione dell'art. 1 commi 420 e 421 l. 234/2021 e dell'art. 13 comma 1 d.l. 50/2022 – incompetenza – eccesso di potere – sviamento - illegittimità per violazione degli art. 199 e 179 del codice dell'ambiente e dell'art. 117 della Costituzione ”, atteso che l'esercizio dei poteri straordinari di programmazione in materia di gestione dei rifiuti è legittimo solo se strettamente connesso, sul piano emergenziale, alla gestione del Giubileo, mentre il Rapporto ambientale alla base del piano rifiuti approvato dall'impugnata ordinanza n. 7 contiene, in 249 pagine, solo a pag. 43/51 il riferimento al Giubileo.
Alla stessa stregua anche il Piano Rifiuti, che dedica al Giubileo solo la frase a pag. 177/187.
Senza tacere che i poteri per pianificare la gestione dei rifiuti di Roma non possono andare oltre il 31 dicembre 2026, mentre il Rapporto Ambientale regola un lasso temporale addirittura fino al 2030;
2) “ Carenza di potere, incompetenza, violazione e/o falsa applicazione artt. 3 quater, 11, 13, 19 e ss., 177, 182 bis, 195-198 e 208 nonché allegato vi del c.a., violazione linee guida Ispra sulla redazione del rapporto ambientale, difetto di istruttoria, violazione art. 97 Cost., contrasto con il principio dell’azione ambientale - eccesso di potere per omessa istruttoria e carente motivazione – contraddittorietà – irragionevolezza ”.
Evidenziato. in via generale, che il Piano Rifiuti costituisce lo strumento generale di programmazione della gestione dei rifiuti nel quale vanno fissati solo i criteri localizzativi degli impianti, e non anche la loro concreta ubicazione, che deve essere decisa a valle in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; nello specifico il Commissario ha deciso direttamente nel Piano Rifiuti l'ubicazione del biodigestore da 100.000 t/a in Cesano, obliterando così il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Senza tacere che la stessa V.A.S. non ha affatto sopperito ai doverosi approfondimenti istruttori sollecitati in sede procedimentale, posto che il Rapporto Ambientale non individua e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sulle acque profonde, sull’aria e sulla salute pubblica, trattandosi di territorio già fortemente compromesso con riferimento a tutti e tre gli aspetti.
3) “ Violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis l. 241/90 e dell’art. 3 sexties, comma 1 sexies, del c.a – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria e motivazione – violazione artt. 5, 19 e segg. c.a. - contraddittorietà e illogicità ”, atteso che il procedimento si è svolto senza minimamente considerare le osservazioni presentate dagli stessi ricorrenti in sede procedimentale, avendone rimandato l’analisi e la valutazione alla successiva fase (si cita a titolo di esempio il rischio di esplosione e/o incidente rilevante stante l’estrema vicinanza del realizzando impianto alle installazioni nucleari della ENEA).
4. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti deducendo, di contro, l’infondatezza del ricorso.
L’Avvocatura Generale dello Stato, inoltre, rimetteva al prudente apprezzamento del Collegio adito la verifica dell’effettiva sussistenza in capo ai ricorrenti di un interesse ad agire concreto ed attuale, mancando nel ricorso ogni informazione sull’utilità giuridica che alle controparti sarebbe potuto derivare dalla caducazione degli atti impugnati, avendo questi ultimi mero contenuto programmatorio.
5. All’udienza del 7 luglio 2023, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. In limine litis il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali (di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse), in relazione alla obiettiva rilevanza e incidenza delle questioni sottoposte al vaglio giurisdizionale e all’opportunità dell’esame nel merito, risultando infondato il ricorso.
7. Ciò detto occorre innanzitutto rilevare, quanto al rito applicabile al presente giudizio, se ordinario o abbreviato ex art 119 c.p.a, quanto segue, ancorché la questione non sia stata sollevata dai ricorrenti, differenza che nei ricorsi nn.rr. 1588/2023, 3587/2023 e 3721/2023, chiamati alla stessa udienza pubblica-
Premesso che compete esclusivamente al Collegio investito della trattazione dei ricorsi risolvere ogni questione relativa al rito applicabile nel giudizio, al fine della determinazione del rito applicabile nella fattispecie deve osservarsi che:
- l’art. 1 comma 421 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario “ …Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420… ”, e che l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 espressamente prevede che:
“ Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge (comma 1)
La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (comma 2). Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato ” (comma 3);
- già per la celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2000, con d.P.R. 31 dicembre 1997, e proprio in base all’art. 11 richiamato, era stata disposta la nomina quale Commissario straordinario del Sindaco di Roma allora in carica;
- per le plurime ricadute sul territorio metropolitano del grande evento giubilare, e dei connessi afflussi di pellegrini e turisti, è affatto logica e razionale la scelta, in coerenza con il precedente Giubileo, di individuare il Commissario straordinario nella figura del Sindaco di Roma Capitale;
- l’art. 13 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91 - ovviamente successivo al d.P.R. 4 febbraio 2022 di nomina – intitolato “ Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 ”, ha investito il Commissario straordinario del Governo “ …limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale… ” di specifiche competenze relative alla predisposizione e adozione piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, della regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, dell’approvazione e realizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;
- in sostanza, dall’alveo delle competenze regionali ex artt. 196 e 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come espressamente individuate dalla disposizione, e con espresso richiamo all’art. 114 comma 2 Cost. e quindi allo speciale e specifico ordinamento di Roma Capitale, il legislatore ha enucleato e temporaneamente allocato i poteri relativi alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale in capo al Commissario straordinario;
- nella relazione al disegno di legge di conversione si precisa quanto all’art. 13 che:
“ Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l’emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione dell’evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme ad hoc riguardanti altri profili di intervento ”;
- orbene, già solo la enucleata natura emergenziale dell’allocazione temporanea di competenze inclina, secondo una interpretazione funzionale, all’applicazione dell’art. 119 c.p.a., poiché se è vero che la lettera h) assoggetta al rito abbreviato “ le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali ”, nel caso di specie vi è comunque una scelta allocativa di poteri commissariali di fonte diretta legislativa correlata ad una situazione di natura emergenziale;
- sotto altro e concorrente profilo, poi, non può obliterarsi che le essenziali ragioni di contestazione dei provvedimenti commissariali gravati sono individuate nella indicazione nel Piano commissariale di un termovalorizzatore, ossia di impianto di incenerimento con recupero di energia;
- l’art. 35 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 – qualifica espressamente gli impianti di incenerimento come “ infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ”, intesi a attuare “ un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati ”, garantire “ la sicurezza nazionale nell'autosufficienza ”, “ superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore ”, limitare “ il conferimento di rifiuti in discarica ”;
- ne consegue, quindi, che i ricorsi sono riconducibili, comunque, all’ambito di cui all’art. 119 lettera c-bis c.p.a., ossia concernenti “ i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni ”.
- da ultimo va considerato, ciò appare decisivo, che almeno una parte degli impianti compresi nel Piano commissariale di gestione dei rifiuti sono interessati dall’utilizzo di fondi del P.N.R.R.: si confronti il par. 22.1 e i relativi sottoparagrafi 22.1.1. (Centro di raccolta IA ), 22.1.2 (Centro di raccolta e servizi Casal Selce), 22.1.3 (Impianto di Digestione Anaerobica Casal Selce), 22.1.4 (Impianto di digestione anaerobica Cesano), 22.1.5 (Impianto di selezione e valorizzazione carta e Plastica Ponte Malnome), 22.1.6 (Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica Rocca Cencia); ciò radica l’assoggettamento al rito abbreviato ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, come introdotto dall’art. 1 comma 1 della legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108;
- non tralasciando che il Piano commissariale di gestione dei rifiuti costituisce strumento di attuazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti, emanato ai sensi dell’art. 198 bis del d.lgs. n. 152/2006, che è inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in funzione della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che nel quadro della componente M2C1 e della strategia nazionale per l’economia circolare individua al punto 1.1. la “Realizzazione di nuovi impianti di gestione e ammodernamento di impianti esistenti (investimento)”.
Infine, deve rilevarsi sul punto che l’assoggettamento ai termini abbreviati ex art. 119 c.p.a. non ha precluso alle parti la più diffusa trattazione, con il deposito di articolate memorie, anche di replica, e quindi il più ampio esercizio delle prerogative defensionali.
8. Ciò detto, il ricorso, ancorché argomentato con dovizia di censure e riferimenti normativi, anche eurounitari, e giurisprudenziali, deve essere rigettato perché destituito di fondamento.
9. Premesso che in caso discrezionalità tecnica il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, deve rilevarsi al riguardo quanto segue:
- quanto al primo motivo di gravame, afferente ai limiti contenutistici e temporali dei poteri commissariali, l’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 50/2022, stabilisce che il Commissario straordinario non solo “ approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi ” - come dedotto dalle ricorrenti - ma soprattutto “ assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 ”; la citata norma, quindi, attribuisce al Commissario un potere non già limitato alla mera fase di approvazione del progetto ma constante per tutto l’iter perché finalizzato, dall’inizio alla fine, a controllare la concreta realizzazione degli impianti in questione essendone egli, in ultimo, il responsabile.
- quanto poi ai limiti, temporali e funzionali/finalistici dei poteri eccezionalmente attribuiti al Commissario deve rilevarsi che nella relazione al disegno di legge di conversione si precisa quanto all’art. 13 che: “ Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l’emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione dell’evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme ad hoc riguardanti altri profili di intervento ”; l’art. 13 del d.l. n. 50/2022, come reso vieppiù evidente nella richiamata relazione che accompagna e illustra il disegno di legge di conversione, ha inteso correlare l’attribuzione temporanea di competenza proprio in funzione dell’innegabile correlazione tra la problematica e ingravescente gestione del ciclo dei rifiuti cittadini e le innegabili plurime ricadute sul territorio metropolitano del grande evento giubilare, con il massiccio afflusso di pellegrini e turisti; in questa prospettiva, e trattandosi di “ ulteriori attribuzioni ”, non può assumere alcun significato o valenza invalidante che vi sia discrasia tra l’orizzonte temporale della figura commissariale e quello, necessariamente più ampio, delle previsioni di Piano e della realizzazione degli impianti ivi contemplati ;
- quanto al secondo motivo di gravame, involgente l’illegittima spendita dei poteri commissariali nella parte in cui ha previsto anche la localizzazione dell’impianto in questione in Cesano, senza peraltro adeguata istruttoria, deve innanzitutto rammentarsi, in linea generale, che l’art. 13 comma 2 del d.l. n. 50/2022 attribuisce al Commissario straordinario il potere di derogare (addirittura) “ …a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ”; e quindi sia ad altre disposizioni statali e regionali, sia a provvedimenti di pianificazione; sotto altro aspetto, va poi evidenziato che l’art. 13 comma 1 pone quale unico limite contenutistico del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale il “ ...rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ”; ne consegue che il Piano di gestione commissariale si configura come autonomo strumento di pianificazione relativo al solo territorio comunale di Roma, che ben può contenere specifiche previsioni, anche impiantistiche.
In secondo luogo, quanto al profilo strettamente istruttorio, il documento “Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto Ambientale” del 12 agosto 2022, nella parte dedicata all’analisi degli aspetti territoriali (fattori di attenzione progettuale), chiarisce, con riferimento al fattore “Assenza di idonea distanza dall’edificato urbano: >1.000 m; >500 m se case sparse”, che:
- “ Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibili alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m ” (pag. 173 del rapporto ambientale):
- Inoltre è previsto che “ Le potenziali interferenze con gli habitat non sono tali da determinare incidenze negative sulle specie di interesse conservazionistico. Quanto alle nuove localizzazioni impiantistiche i criteri localizzativi regionali (adottati dal Piano) prevedono specifici livelli di tutela della biodiversità ” (pag. 209);
- “ Le localizzazioni sono in accordo con i criteri localizzativi che prevedono specifici livelli di tutela del paesaggio e dei beni culturali ” (pag. 214);
- “ Il recupero dalla frazione organica dei rifiuti di biometano utilizzato come combustibile da trasporto permette il risparmio di una fonte energetica fossile, a cui inoltre sono associate emissioni significative ” (pag. 219);
- “I 2 nuovi impianti saranno gestiti secondo le BAT di settore. Il processo implementato e la natura dei rifiuti trattati e l’adozione delle BAT di riferimento, garantiscono l’assenza di impatti significativi sulla componente salute ” (pag. 223);
- infine, quanto alla dedotta violazione delle regole partecipative previste in via generale dalla legge n. 241/1990, in sede procedimentale sono state invero valutate le osservazioni presentate da tutti i partecipanti: ad esempio, le osservazioni del Comitato di quartiere Cesano in merito alla “ Inadeguatezza del sito di localizzazione dell'impianto di Cesano ” hanno avuto pieno riscontro avendo l’amministrazione chiarito che “ tutta la vincolistica esaminata all'interno del precedente iter di autorizzazione rimane valida anche all'interno del nuovo progetto. Si è già tenuto conto delle distanze con i siti sensibili, delle antenne di radio vaticana e dell'installazione ENEA ”.
7. In definitiva, in ragione di quanto sinteticamente esposto, tutti i motivi di gravame sollevati devono essere rigettati perché infondati.
8. Attesa la novità e rilevanza delle questioni giuridiche affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO