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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 713/2022 alla udienza del 14/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif. da Avv. C. Lucidi Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. Controparte_1
e dif. da Avv. E. Fanesi
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2022, chiedeva Parte_1 la condanna della resistente a corrispondergli, a titolo di corrispettivi e differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intercorso tra le parti nei periodi dal 22.5.2020 al 31.10.2020 e dall'1.5.2021 al 16.1.2022, o in quelli diversi che risulteranno, con le modalità di giornate, mansioni e orario lavorativo di cui al presente ricorso e secondo l'inquadramento nel quarto livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e
Turismo, e in particolare a titolo di retribuzioni ordinarie, compensi e maggiorazioni per lavoro straordinario e/o supplementare, lavoro festivo ordinario e straordinario, indennità per ferie, R.O.L., permessi ed ex festività non godute, integrazione di 13ma e 14ma mensilità, altre indennità e maggiorazioni legali e contrattuali tutte e integrazione del T.F.R., la somma complessiva lorda di euro 19.282,09 o quella diversa e anche maggiore che risulti di giustizia in base all'indicato CCNL, in ogni caso con aggravio di rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo come per legge e oltre al versamento di tutti i relativi contributi.
Esponeva il ricorrente:
di aver iniziato a lavorare una prima volta per la convenuta in data
22.5.2020 come pizzaiolo, fino al 31.10.2020;
che la convenuta lo regolarizzava soltanto in data 4.6.2020 con contratto di lavoro a termine del 3.6.2020, con mansioni e qualifica di pizzaiolo, inquadramento al 4° livello del CCNL e orario part-time di 20 ore settimanali distribuito su sei giorni (tutti tranne il martedì) e da svolgersi dalle
20,00 alle 23,00 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e domenica e dalle
19,00 alle 23,00 nei giorni di venerdì e sabato;
2 di aver lavorato una seconda volta per la convenuta sempre come pizzaiolo fino al 16.1.2022.
che la convenuta anche questa volta lo regolarizzava tardivamente;
di aver sempre lavorato per la convenuta presso il ristorante-pizzeria
“Fuoco Vivo” nei giorni dal lunedì alla domenica (tranne il martedì) svolgendo le mansioni di pizzaiolo e curando quindi personalmente e per intero tutte le fasi prima di preparazione (impasto e lievitazione) e poi di stesura, farcitura e cottura delle pizze servite ai clienti;
che l'orario osservato andava dalle ore 16,00 alle ore 24,00 ininterrottamente, ma in tutte le giornate del sabato e in tutti i giorni dei mesi di agosto l'orario finale si protraeva fino alle 01,30 per il maggior afflusso di clienti;
di essere stato retribuito dalla convenuta con le sole e insufficienti somme portate dalle buste paga;
Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la società resistente eccependo innanzitutto la prescrizione dei crediti vantati relativamente agli anni antecedenti il 2016, in quanto la decorrenza di tale prescrizione operava in corso di rapporto e non era differita alla cessazione dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
3 All'udienza del 3.10.23 veniva sentita la teste , la quale Testimone_1 confermava che il aveva lavorato come pizzaiolo, ma non Parte_1 ricordava la data di assunzione dello stesso. La teste aveva lavorato con il ricorrente dal settembre 2020 ad ottobre 2020 ed il ricorrente all'epoca già vi lavorava.
Confermava che il ricorrente non si recava al lavoro nel giorno di chiusura del ristorante (martedì) e veniva negli altri giorni.
Nulla sapeva riferire in ordine alle ferie ed ai permessi.
La teste ricordava che il ricorrente effettuava l'orario 16:00 e fino a chiusura alle ore 11:00 e massimo alle ore 24:00; qualche volta era uscito dopo le ore 24:00.
Il teste sentito alla medesima udienza, riferiva che la cucina Tes_2 chiudeva tra le 22 e le 23 e gli ordini delle pizze venivano presi fino alle 23.00
e non oltre.
All'udienza del 27.10.2023 veniva sentita la teste , la Testimone_3 quale confermava che il aveva lavorato in due periodi per la Parte_1 resistente, ma non era in grado di ricordare le date.
Confermava che il ricorrente lavorava sei giorni a settimana. Quanto agli orari di lavoro la teste riferiva di aver visto il svolgere il lavoro Parte_1 effettivamente dalle ore 17:00 in quanto quando arrivava lo trovavo già sul posto di lavoro e vi restava di norma fino alle 24:00. A volte, lo vedeva fino alle 01:00 quando c'era molta gente, ossia il sabato e nel mese di agosto;
specificava che i camerieri (la teste era una di loro) andavano via più tardi rispetto al he faceva il pizzaiolo. Parte_1
Queste le risultanze istruttorie.
4 Come è ben noto, l'onere della prova in merito allo svolgimento di lavoro straordinario, incombe sul lavoratore che ne chieda la retribuzione.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di
Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923,
n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione). Sez. L,
Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 (Rv. 606783 - 01).
Difatti sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Sez. L - , Sentenza n. 16150 del
19/06/2018, Rv. 649482 - 01).
5 Ciò premesso, si rileva che la prova testimoniale esperita nel corso del processo ha fornito elementi univoci ed oggettivi sulla base dei quali ritenere la fondatezza del ricorso.
In particolare dall'esame delle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente, per il periodo in cui ha prestato attività lavorativa per la società resistente, ha lavorato per sei giorni a settimana prevalentemente per sei ore al giorno, dalle 17,00 circa alle 23.00 circa.
Orbene, nel caso di specie è emerso che la ricorrente ha effettivamente svolto orario ulteriore rispetto a quello effettivamente retribuito e risultante dalle buste paga prodotte.
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario qualora questi, assolvendo l'onere probatorio posto a suo carico, abbia dimostrato di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro è consentito al giudice di procedere alla valutazione equitativa del relativo compenso purché nell'esercizio del relativo potere - da intendere come discrezionale e non arbitrario - dia congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur" indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo
(Sez. L, Sentenza n. 8271 del 17/06/2000 Rv. 537717 - 01).
6 Alla luce di quanto sopra esposto e partendo dall'elaborazione dei conteggi come effettuata dal ricorrente, considerato il numero delle ore di lavoro prestate mensilmente dal ricorrente e confrontato lo stesso con il numero di ore indicate come effettuate in busta paga, si ritiene equo determinare, a titolo di somme dovute e non corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, la somma complessiva di € 6.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal sorgere del credito saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
2. pone a carico della società resistente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.800,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ascoli Piceno, li 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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