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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 7/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 11823 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Moreschini, Parte_1
giusta delega in atti – INTIMANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Scrocca, giusta delega CP_1
in atti – INTIMATO
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti a partire dal mese di ottobre 2023
(parzialmente) fino a gennaio 2024, per complessivi Euro 1.150,00 intimava a sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Castel CP_1
Madama (RM), Via Vicolo San Lorenzo n. 34 concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 28.01.2015, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimato per opporsi alla convalida eccependo l'avvenuto saldo della morosità intimata. Pertanto, disposto il mutamento del rito, senza emissione di ordinanza di rilascio, venivano assegnati alle parti i relativi termini per l'integrazione degli atti.
All'udienza del 7.11.2024, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 28.01.2015.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare anticipatamente il canone di locazione di
Euro 300,00.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale.
L'eccezione della parte conduttrice di avvenuto pagamento dei canoni intimati non vale poi ad impedire la risoluzione del contratto, in considerazione del fatto che anche in corso di giudizio, il conduttore è incorso in una nuova morosità per i canoni dovuti nel periodo corrente da febbraio 2024 a settembre dello stesso anno per complessivi Euro 2.400.00, dal che consegue la necessaria declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione atteso il definitivo venir meno del rapporto di fiducia inter partes.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio dell'immobile sito in Castel Madama CP_1
(RM), Vicolo San Lorenzo n. 34 in catasto al foglio 6, part. 297, sub 5;
3) Fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 30.12.2024.
4) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.400,00 riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da febbraio 2024 a settembre 2024, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
5) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 135,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 7 novembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 7/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 11823 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Moreschini, Parte_1
giusta delega in atti – INTIMANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Scrocca, giusta delega CP_1
in atti – INTIMATO
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti a partire dal mese di ottobre 2023
(parzialmente) fino a gennaio 2024, per complessivi Euro 1.150,00 intimava a sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Castel CP_1
Madama (RM), Via Vicolo San Lorenzo n. 34 concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 28.01.2015, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimato per opporsi alla convalida eccependo l'avvenuto saldo della morosità intimata. Pertanto, disposto il mutamento del rito, senza emissione di ordinanza di rilascio, venivano assegnati alle parti i relativi termini per l'integrazione degli atti.
All'udienza del 7.11.2024, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo intercorso in data 28.01.2015.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare anticipatamente il canone di locazione di
Euro 300,00.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale.
L'eccezione della parte conduttrice di avvenuto pagamento dei canoni intimati non vale poi ad impedire la risoluzione del contratto, in considerazione del fatto che anche in corso di giudizio, il conduttore è incorso in una nuova morosità per i canoni dovuti nel periodo corrente da febbraio 2024 a settembre dello stesso anno per complessivi Euro 2.400.00, dal che consegue la necessaria declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione atteso il definitivo venir meno del rapporto di fiducia inter partes.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio dell'immobile sito in Castel Madama CP_1
(RM), Vicolo San Lorenzo n. 34 in catasto al foglio 6, part. 297, sub 5;
3) Fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 30.12.2024.
4) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.400,00 riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da febbraio 2024 a settembre 2024, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
5) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 135,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 7 novembre 2024
Il Giudice O.P.