Articolo 7 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 febbraio 1951
Art. 7.
E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un ufficio del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951