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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. 733/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Del Malvò Federica e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Malaspina Carmina, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Romaniello Francesca, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 05.07.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
04.07.2024)
OGGETTO: mandato, pagamento somme
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado e si chiede, previa esplicazione dei necessari incombenti processuali, l'esplicazione dell'iter per la valutazione della querela di falso del documento 3 contenente l'asserito riconoscimento di debito, ciò anche alla luce delle osservazioni contenute nelle note di udienza depositate da parte appellante in data 21.03.2024;
- nel merito si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino, n. 1811/2023, emessa nell'ambito del giudizio registrato sub R.G.
17328/2021, depositata il 27.04.2023 (doc. a), notificata in data 28.04.2023 (doc. b) alla luce degli articolati motivi esposti nell'atto di appello, in particolare per violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
per errata collocazione dell'onere della prova e/o per errata valutazione degli elementi istruttori e /o vizio motivazionale e, di conseguenza, di dichiarare la non debenza da parte della sig.ra _1
di alcuna somma o, in ogni caso, la debenza della somma equitativamente valutata da Codesta
Corte tenuto conto delle osservazioni e degli elementi istruttori offerti;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale acquisire i fascicoli telematici del Tribunale di Torino sia relativi alla fase monitoria di cui RG 10910/2021 che del giudizio di opposizione di cui RG
17328/2021 oltre che il fascicolo esecutivo RG 4268/2023
In via principale e nel merito
- Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1
alla sentenza n. 1811/2023 poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ampiamente esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta , Controparte_2
con ogni conseguente provvedimento, ed in ogni caso respingere le domande e le pretese tutte avanzate dalla Sig.ra con l'atto di appello e per l'effetto confermare integralmente Parte_1
pagina 2 di 22 la Sentenza 1811/2023 emessa dal Tribunale di Torino Dott. Luca Martinat del 27/04/2023
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza appellata si chiede la condanna della Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 21790,92 in forza del riconoscimento di debito dalla medesima sottoscritto e per tutte le causali già verificate in primo grado con ulteriore condanna sempre per la Sig.ra al pagamento di € 2017,28 per le merci oggetto di ritiro riferite al 2021 ritirare da Parte_1
ma mai pagate come emerso documentato e provato in primo grado con condanna alle _1
relative spese di giudizio
- ulteriormente condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione Parte_1
della mala fede tenuta nel presente procedimento con la volontaria omissione di documenti fondamentali pilotando a suo favore il resoconto dei fatti come ampiamente descritto in narrativa nella comparsa di costituzione prevedendo il relativo ristoro a favore della
[...]
Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari tutti del giudizio di primo grado e del presente giudizio comprensivo di spese generali iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
proponeva opposizione avverso il decreto n. 10910/21 del Tribunale di Torino con Parte_1
cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società Controparte_1
della somma capitale di € 22.625,51 oltre accessori e spese di lite (in parte quale
[...]
importo dovuto per la merce venduta ai clienti finali dalla stessa per conto di _1 CP_1 ed in parte quale “team leader”, responsabile del versamento dei corrispettivi delle vendite ricevuti dalle altre venditrici soggette al suo controllo e non riversate alla società).
A fondamento dell'opposizione deduceva l'insussistenza del credito precisando che: era collaboratrice di da numerosi anni;
il rapporto si concretizzava nella c.d. vendita CP_1
porta a porta, ovverosia nella vendita da parte sua (dietro corrispettivo a percentuale) di prodotti messi a disposizione da il ricavato delle vendite, detratta la percentuale CP_1
direttamente trattenuta dalla venditrice, doveva essere corrisposto in contanti ad CP_1
non era previsto un termine entro cui i prodotti ricevuti dovevano essere venduti;
spettava alla pagina 3 di 22 venditrice decidere se e quanto tempo trattenere la merce ovvero restituirla;
l'obbligo di pagamento in favore di sorgeva nel momento in cui i prodotti erano stati CP_1
effettivamente venduti ai clienti.
Deduceva che il conteggio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo era del tutto errato dal momento che: alcune voci rappresentavano debiti di altre venditrici che non potevano essere posti a suo carico, tanto che il pagamento era stato intimato anche alle predette venditrici, come confermato dalle voci aggiunte a penna da parte opposta nel doc. 3 posto alla base del decreto ingiuntivo;
molte voci erano già state saldate con pagamento in contanti;
il doc. 3 denominato
“riconoscimento di debito” allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva nessun valore probatorio e, in ogni caso, non rappresentava un riconoscimento di debito, posto che l'opponente si era limitata a sottoscrivere una stampa ancora intonsa della lista degli incassi, prima dell'aggiunta delle scritte a mano e delle cancellature apposte nel medesimo documento.
Evidenziava poi la contraddittorietà di alcune voci riportate nel medesimo doc. 3.
Precisava infine che solo la somma di € 9.190,30 era riferita a prodotti da lei effettivamente ricevuti ma non ancora venduti, ragione per la quale nulla era dovuto (in difetto di vendita ai clienti finali) in base agli accordi intercorsi fra le parti.
Si costituiva in giudizio instando affinché il Tribunale Controparte_1
respingesse l'opposizione.
Contestava la ricostruzione in fatto operata dall'opponente osservando che: l'incarico svolto da era di presentare i prodotti Tupperware negli incontri casalinghi da questa Parte_1
organizzati presso le abitazioni dei clienti (prodotti di cui ella aveva una dotazione di sua proprietà perché acquistata per tale scopo, doc. 2 monitorio); solo in caso di richiesta di acquisto da parte dei partecipanti poteva formulare gli ordini della merce;
Parte_1 CP_1 ricevuto l'ordine, provvedeva ad evaderlo nel minor tempo possibile consegnando detta merce alla venditrice;
la venditrice doveva poi provvedere alla consegna della merce al cliente finale ed all'incasso del prezzo della vendita che doveva infine essere riconsegnato, il lunedì successivo alla vendita, ad proprio da questi ordinativi era sorto il debito riportato nel CP_1
riconoscimento di debito pari ad € 9.190,30 relativo a merce ritirata e quindi venduta da e _1
per la quale il corrispettivo della vendita avrebbe dovuto essere riversato ad entro il CP_1
lunedì successivo, cosa che non era avvenuta;
era in definitiva falso che si potesse ritirare pagina 4 di 22 preventivamente la merce (in assenza di specifici ordinativi da parte dei clienti finali) e trattenerla in attesa dell'auspicata vendita.
Evidenziava, inoltre, che oltre a svolgere l'attività personale di incaricata alla Parte_1
vendita aveva anche assunto il ruolo di capogruppo/team ricevendo provvigioni per tale Pt_2
attività.
In particolare, si era occupata di: reclutare altre venditrici che svolgevano l'attività Parte_1
di vendita sotto la sua supervisione;
ritirare i denari che le venditrici le consegnavano per l'avvenuta vendita della merce, denaro che alla fine avrebbe dovuto riversare alla Parte_1
convenuta, cosa peraltro non avvenuta.
Precisava che proprio per tale motivo aveva sottoscritto la lista degli incassi Parte_1 riferibili alle sue “subvenditrici”.
Aggiungeva, a fondamento della veridicità che la sottoscrizione era stata apposta da parte di quale riconoscimento di debito, che nel mese di aprile 2021 mediante Parte_1 Parte_1
2 bonifici aveva provveduto a sanare alcuni debiti per un toltale di € 834,59, somma che avrebbe dovuto essere detratta dall'importo ingiunto, rimanendo un debito pari ad € 21.790,92 a titolo di capitale.
Specificava che in occasione dell'incontro tenutosi in data 15/11/2020 presso gli uffici di CP_1
aveva riconosciuto di avere ricevuto e trattenuto, quale team leader, i
[...] Parte_1
corrispettivi delle vendite effettuate dalle sue sub-venditrici. In tale contesto la signora CP_1
unitamente a avevano scritto in corrispondenza dell'indicazione di ogni nominativo di _1
soggetti da cui aveva riconosciuto di avere trattenuto somme, la data del 15/11. Infine, _1
aveva sottoscritto la lista incassi dopo la dicitura “dove c'è scritto 15/11 deve pagare _1
, impegnandosi a pagare quanto dovuto dalle persone ai cui nominativi era stata aggiunta la _1
notazione “15/11”.
Domandava, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della merce ritirata dall'opponente nelle prime 13 settimane del 2021 (precisando che successivamente il rapporto era stato interrotto), per un totale di € 2.017,20, nonché il pagamento della franchigia di € 152,50 connessa alla restituzione della vettura che l'opponente aveva ricevuto in comodato d'uso.
Chiedeva infine la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 22 Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante assunzione di prove per testi, con sentenza n. 1811/2023 pubblicata in data 27/04/2023, il Tribunale di Torino:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava al pagamento della minor somma di € 21.790,92 per le causali già Parte_1
azionate in sede monitoria, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- condannava al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.017,28 in relazione alla Parte_1
domanda riconvenzionale di CP_1
- rigettava la domanda di di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di CP_1
franchigia per la vettura concessa in comodato;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
- condannava al rimborso in favore di delle spese di lite che liquidava Parte_1 CP_1 in € 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge.
Il Tribunale anzitutto spiegava, in relazione al doc. 3 prodotto in sede monitoria, che _1 non aveva contestato l'autenticità della propria sottoscrizione né il contenuto della parte a
[...]
stampa, ma solamente che le aggiunte a mano (contenenti i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento da parte sua) erano state apposte successivamente alla sua sottoscrizione, con conseguente alterazione del documento.
Riteneva tale contestazione irrilevante non valendo a privare il documento della sua efficacia probatoria di riconoscimento di debito, posto che per la contestazione circa l'esistenza di alterazioni di un documento, la cui sottoscrizione era riconosciuta, la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso che nel caso in esame non era stata presentata.
Era quindi irrilevante oltre che tardiva la documentazione (preesistente al processo) prodotta da parte attrice opponente con le note scritte conclusive volta a dimostrare che la sua auto si trovava in riparazione nei giorni della sottoscrizione del riconoscimento di debito.
Rilevava, inoltre, che il riconoscimento di debito di cui al doc. 3 rivestiva piena efficacia probatoria, ragione per la quale sarebbe stato onere dell'opponente fornire la prova contraria dimostrando l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative dell'obbligazione di pagamento. Tale prova non era stata offerta.
pagina 6 di 22 I capi di prova dedotti dall'opponente risultavano generici quanto alle circostanze di tempo e di luogo ed erano altresì sostanzialmente inconferenti rispetto all'onere probatorio gravante sulla parte deducente.
La tesi dell'opponente secondo la quale la merce doveva essere pagata solo al momento della consegna al cliente finale era smentita dal contratto sottoscritto dalle parti e dai fogli di ritiro della merce (sottoscritti da ), dai quali risultava che il pagamento dovesse avvenire Parte_1
entro il lunedì successivo alla recezione della merce indipendentemente dalla circostanza che fosse o meno rivenduta al cliente finale.
La generica prassi allegata dall'opponente era quindi smentita dalle produzioni documentali dalle quali risultava che il ritiro della merce poteva essere effettuato solamente in presenza di ordini da parte dei clienti finali e che la consegna della merce al cliente finale poteva essere effettuata solo in via contestuale all'effettivo pagamento.
non aveva comunque provato di non aver venduto la merce (rimasta impagata) Parte_1
sebbene fossero passati ormai circa 3 anni dal suo ricevimento.
Il teste di parte attrice aveva confermato che i pagamenti venivano effettuati al Testimone_1
momento della consegna della merce da parte della convenuta e dal momento in cui l'opponente ritirava la merce per conto delle venditrici di cui era team leader (circostanza non specificamente contestata e comprovata dai doc. 10 e 11 di parte convenuta).
Era quindi evidente che l'onere di pagamento di tale merce non potesse che ricadere su _1
(che l'aveva ritirata), il tutto in conformità al riconoscimento di debito.
[...]
Tale circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che nel 2021 (dopo il riconoscimento di debito), aveva saldato tre dei debiti di altre rivenditrici ( e Parte_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5
oggetto del riconoscimento di debito, per un totale di € 834,59. Tale elemento riscontrava ulteriormente il fatto che gli oneri economici connessi agli acquisti delle merci operati dalle rivenditrici effettuati per suo tramite ricadevano sul team leader.
pagina 7 di 22 Ad ulteriore a supporto della tesi della convenuta doveva considerarsi anche la mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente del doc. n. 3 di parte convenuta nella versione che affermava di aver sottoscritto, ovvero quella priva delle aggiunte a mano, malgrado Parte_1
tale documento fosse in suo possesso visto che le testi e avevano dichiarato di Tes_1 Tes_2
averlo più volte potuto visionare.
Il Tribunale riteneva, quindi, che il documento numero 3 prodotto da dovesse essere CP_1
considerato quale riconoscimento di debito.
Non vi era poi contestazione circa il quantum dei debiti ivi indicati (atteso che la contestazione concerneva l'esigibilità del credito della merce fornita direttamente alla e l'imputabilità _1
alla stessa dei debiti per la merce che essa ritirava per conto delle sue rivenditrici). _1
L'opposizione doveva quindi essere rigettata, salva la detrazione dell'importo successivamente pagato di € 834,59, essendo quindi dovuto l'importo residuo di € 21.790,92.
Il Tribunale accoglieva altresì la domanda riconvenzionale di relativamente al CP_1 pagamento della somma di € 2.017,28 per acquisti di merce effettuati da nelle Parte_1 prime 13 settimane del 2021, trattandosi di domanda non contestata dall'opponente.
Rigettava per contro la domanda riconvenzionale della convenuta volta al pagamento della somma di € 152,50 a titolo di franchigia connessa alla restituzione della vettura che l'opponente aveva ricevuto in comodato d'uso in quanto contestata da e priva di prova. Parte_1
Rigettava infine la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla CP_1
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della sentenza appellata, per l'ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado e proponendo querela di falso avverso il doc. 3 monitorio.
si opponeva all'istanza di sospensiva, deduceva l'inammissibilità del gravame per CP_1
manifesta infondatezza dello stesso ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 22 Rigettata l'istanza di sospensiva, non autorizzata la proposizione della querela di falso, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 04.07.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
05.07.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che sia Parte_1
necessario formulare querela di falso avverso il doc. 3 prodotto nella fase monitoria.
Rileva infatti che il documento firmato è un foglio redatto a computer e stampato, contenente un mero riepilogo di ordini ed acquisti riferibili a lei ed alle altre collaboratrici di CP_1
Sarebbe ragionevole ritenere che la firma apposta sia relativa alle sole parti stampate, mentre le parti aggiunte a penna si dovrebbero presumere (salvo prova contraria) aggiunte in un momento successivo.
Deduce poi che sia consuetudine controfirmare specificamente le aggiunte che vengono fatte a penna su un documento prestampato.
Osserva infine che due colleghe, sentite come testi, hanno confermato di avere visto il foglio
(doc. 3) firmato ma privo di aggiunte a penna.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ed estensivamente applicato, per analogia, la giurisprudenza formatasi in relazione alla compilazione delle cambiali.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'onere di provare che le aggiunte fossero precedenti e non successive alla sottoscrizione avrebbe dovuto essere addebitato ad CP_1
Il Tribunale non avrebbe poi minimamente considerato le dichiarazioni dei testi escussi che pure valevano a privare di fondamento il contenuto del documento stesso.
Ribadisce che non sarebbe possibile che lei si sia recata di domenica (unico giorno di chiusura)
15.11.2020 presso gli uffici di in piena pandemia, nel vigore di restrizioni alla CP_1
circolazione delle persone, in un periodo in cui stava accudendo la madre malata e non aveva neanche a disposizione l'auto.
pagina 9 di 22 Rileva di avere sporto querela per falsa testimonianza nei confronti del teste Tes_3
querela che non avrebbe che potuto essere sporta dopo la testimonianza, con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le corrispondenti produzioni allegate alle note del 17.04.2023.
Il Tribunale avrebbe trascurato la testimonianza di , la quale aveva dichiarato che Testimone_1
di essere stata sollecitata da a non presentarsi a deporre, altrimenti le avrebbero CP_1
addebitato i consequenziali costi, aggiungendo fosse prassi che i pagamenti avvenissero da parte delle singole venditrici direttamente nelle mani di e che il corrispettivo della vendita CP_1
venisse quindi versato solo dopo il pagamento da parte del cliente finale.
Anche la segretaria di (teste aveva del resto confermato di avere CP_1 Tes_4
sollecitato i pagamenti degli incassi direttamente alle venditrici e non a . Parte_1
Se erano le singole venditrici a dover versare gli incassi ad non CP_1 Parte_1
avrebbe potuto perciò firmare alcun riconoscimento di debito,
Pur non ritenendolo necessario, firmando personalmente l'atto di appello, ha Parte_1
comunque dichiarato di voler proporre querela di falso avverso il doc. 3 monitorio, all'uopo precisando che le scritte apposte sul doc. 3 non sono state da lei redatte e ribadendo di avere firmato il documento prima delle varie aggiunte a penna.
Ha a tale scopo indicato quali elementi di prova:
- le testimonianze delle venditrici-colleghe che hanno dichiarato di avere visto il foglio privo di scritte a penna, dopo il 15.11.2021;
- la testimonianza della segretaria della società che ha dichiarato di non avere CP_1
sollecitato al pagamento dei corrispettivi delle vendite operate dalle altre venditrici;
Parte_1
- le testimonianze delle venditrici-colleghe che hanno dichiarato di non avere debiti verso CP_1
e di avere effettuato pagamenti in contanti ad presso la sede di Bricherasio.
[...] CP_1
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia errato nel valutare gli elementi istruttori offerti sia con riferimento al debito personalmente contratto dall'attrice per merce da lei stessa pagina 10 di 22 acquistata, sia rispetto al debito contratto per non aver riversato alla società quanto CP_1
da lei ricevuto dalle rivenditrici a lei sottoposte.
Evidenzia che le allegazioni di sono rimaste indimostrate. CP_1
Per contro tali allegazioni sarebbero state smentite nel corso del giudizio di primo grado.
Due testimoni (quelle che aveva cercato di non fare testimoniare) hanno chiarito CP_1
che: coordinava la loro attività, facendo vedere periodicamente gli ordini che Parte_1 avevano fatto, per tenerne traccia e riferire all' le singole collaboratrici riversavano i CP_1 compensi direttamente all' in contanti presso la sede di Bricherasio. CP_1
Tale meccanismo non avrebbe avuto senso se i prodotti potevano essere consegnati (alle venditrici) solo in presenza di ordini da parte dei clienti finali e se il prezzo della merce effettivamente venduta doveva essere versato a (anziché direttamente ad Parte_1 CP_1
.
[...]
Precisa che i bonifici fatti dopo la notifica del decreto ingiuntivo sono privi di valore probatorio, rappresentando soltanto il tentativo dell'appellante e delle altre collaboratrici di tutelarsi verso l' al fine di non vedersi addebitare somme già corrisposte. CP_1
D'altro canto, osserva che sarebbe interesse di lasciare alle collaboratrici la CP_1
disponibilità dei prodotti, al fine di consegnarli nel caso in cui sopraggiungano ordini.
Se così non fosse, non sarebbe possibile comprendere come sia stato possibile che CP_1 abbia lasciato alla venditrice ( ) merce per oltre € 9.000,00 senza richiederne la Parte_1
restituzione e senza richiederne prontamente il pagamento.
II) Difese di Controparte_1
preliminarmente deduce che l'atto di appello sia errato nella parte relativa
[...]
all'indicazione dei termini di costituzione, essendo stato indicato il termine di 20 giorni prima dell'udienza invece che quello di 70 giorni introdotto dalla Legge Cartabia.
Dichiara peraltro di non volere proporre alcuna eccezione di nullità attesa l'avvenuta costituzione in appello entro il predetto termine ma chiede che tale circostanza venga valutata dal Tribunale ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
pagina 11 di 22 Nel merito rileva di avere documentalmente provato che: le venditrici/rappresentanti Tupperware dalla data del ritiro della merce avevano termine sino al lunedì successivo per la consegna della medesima merce al cliente finale, per il ritiro del prezzo e per la consegna di quanto ricavato ad
(doc. 2 monitorio); il compenso a percentuale sulle vendite era invece pagato CP_1
mensilmente alle venditrici (doc. 6).
Evidenzia che i documenti 3 e 4 prodotti nel giudizio di primo grado (non contestati dall'opponente) attestano i bonifici resi da per incassi ricevuti da tre delle venditrici Parte_1
che, sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto, facevano proprio parte dei nominativi di cui la stessa doveva rispondere. Parte_1
Rileva che la lista degli incassi veniva settimanalmente fornita alla capogruppo (senza che vi fosse necessità di una sua specifica sottoscrizione) proprio per consentire alla stessa di segnalare le posizioni che dovevano essere ancora saldate, circostanza oltre tutto confermata dal teste
(ex team leader). Testimone_5
Rileva che in tutto il giudizio di primo grado non ha mai prodotto la lista incassi Parte_1
che sostiene di aver sottoscritto per ricevuta e priva delle aggiunte apposte sul doc. 3 prodotto in sede monitoria.
Ribadisce l'inattendibilità dei testimoni di parte appellante.
Rileva in specie l'inattendibilità della teste nel riferire che le aveva fatto Tes_2 Parte_1
vedere a fine novembre 2020 il documento in contestazione, senza gli appunti aggiunti a penna in periodo in cui, causa emergenza Covid, gli spostamenti erano vietati così come gli incontri.
Quanto al teste ribadisce la sua incapacità a testimoniare in quanto la stessa aveva un Tes_1
debito insoluto nei confronti di diversamente da quanto dalla stessa dichiarato in CP_1 udienza, come d'altronde risulta dal doc. 3 allegato al fascicolo monitorio.
Per le medesime ragioni già illustrate in relazione al teste sarebbe inattendibile anche Tes_2
il teste Tes_1
pagina 12 di 22 Aggiunge che il teste non essendo team leader ma solo sporadica venditrice, non potrebbe Tes_1
conoscere le responsabilità e le azioni compiute da un team leader.
Non sarebbe infine vero che abbia sollecitato il teste a non deporre in udienza. CP_1
Rileva poi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non ha mai Parte_1 contestato l'autenticità della propria sottoscrizione al documento 3 né il contenuto della parte stampata ma ha contestato solo le aggiunte a mano dichiarando che le stesse sono state apposte successivamente, assume tuttavia che tale contestazione sarebbe giuridicamente irrilevante non valendo privare di efficacia probatoria il riconoscimento di debito in carenza di proposizione di querela di falso formulata, solamente in via subordinata nel presente gravame.
Aggiunge che la prassi di cui ha ripetutamente dato contezza , sarebbe smentita dai Parte_1
documenti di segno diametralmente opposto e rileva che:
- in sede di pignoramento eseguito presso l'abitazione di in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, era stata rinvenuta merce riportante marchio Tupperware che Parte_1
aveva dichiarato essere di sua proprietà (che quindi deteneva senza voler pagare);
- i docc. 10, 11 (non specificamente contestati) prodotti nel giudizio di merito dimostrerebbero che ritirava la merce per conto di altre venditrici (anch'esse risultanti dal Parte_1
riconoscimento di debito).
III) Decisione della Corte.
1) (pur dichiarando di essersi costituita in appello nel termine di gg. 70 prima CP_1 dell'udienza fissata per la trattazione della causa), ha rilevato l'erroneità dell'atto di citazione in appello nella parte in cui lo stesso contiene l'invito a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell'udienza.
Deduce quindi che l'atto di appello non sia stato coordinato con le modificazioni al processo civile apportate con la c.d. riforma Cartabia e chiede che “l'atteggiamento” di parte appellante e venga valutato ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
Tralasciando la considerazione che l'eventuale nullità sarebbe priva di rilievo decisorio in quanto sanata dalla tempestiva costituzione ad opera della parte interessata e che l'ambiguità della pagina 13 di 22 riforma normativa su tale specifica questione non giustifica di certo un addebito di mala fede o di colpa grave in capo a parte appellante ex art. 96 c.p.c., si osserva che la tesi dell' si CP_1 basa sull'assunto, ritenuto erroneo da parte di questa Corte, secondo il quale per effetto della c.d. riforma Cartabia il termine di costituzione in appello per la parte appellata corrisponda a quello previsto per il primo grado e sia di gg. 70 prima dell'udienza fissata per la trattazione della causa.
Ad avviso di questa Corte in relazione al secondo grado di giudizio, il legislatore con la c.d. riforma Cartabia è incorso in un evidente difetto di coordinamento fra:
- l'art. 342 c.p.c. (nella parte in cui al secondo comma prevede un termine di comparizione per l'appello non inferiore a 90 giorni liberi);
- l'art. 347 c.p.c. in cui, per quanto riguarda la costituzione dell'appellato, si continua a fare rimando ai termini di costituzione e di decadenza per il convenuto previsti nei procedimenti innanzi al Tribunale (attualmente di almeno 70 giorni prima della data della prima udienza ex art. 166 c.p.c.), senza considerare che per il giudizio di primo grado il termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. è ben più lungo (di 120 giorni, in coerenza con il termine di costituzione del convenuto di gg. 70) e si coordina con il complesso meccanismo ora previsto per l'introduzione del giudizio;
- l'art. 343 c.p.c. che continua a consentire l'appello incidentale con comparsa da depositarsi fino a venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata in citazione o rinviata ex art. 349 bis c.p.c..
Si osserva sul punto che, ferma restando la facoltà per la parte appellata di costituirsi una sola volta e con un unico atto, il termine previsto per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 343
c.p.c. non può che coincidere con il termine di costituzione in giudizio della parte appellata
(gg. 20) in coerenza con l'inferiore termine a comparire previsto per l'appello, onde non ledere il diritto di difesa della parte appellata.
Ne consegue che nel caso sub iudice il termine indicato nella vocatio in jus dell'atto di citazione in appello è corretto.
2) , con l'atto di gravame, ha rassegnato conclusioni istruttorie ed in particolar modo Parte_1
ha chiesto che vengano espletate le prove non ammesse o rigettate in primo grado.
L'istanza, così come formulata, non può essere esaminata nel merito.
pagina 14 di 22 Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero generico ed indistinto rimando alle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
Sono parimenti inammissibili i nuovi documenti prodotti da con note depositate ex CP_1
art 127 ter c.p.c. in data 21.03.2024 in quanto privi di rilievo ai fini della decisione della controversia nel merito.
Parimenti inammissibile la richiesta di di acquisire il fascicolo dell'esecuzione CP_1
intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata, trattandosi di documenti cui la parte ha senz'altro diritto di accesso.
3) Il primo motivo di appello formulato dalla sig.ra nel sostenere superflua la _1
proposizione di querela di falso ai fini della contestazione del riconoscimento di debito invocato dalla controparte, è infondato.
Non è corretto il rilievo di parte appellante secondo il quale il Tribunale ha erroneamente ed pagina 15 di 22 impropriamente applicato all'ipotesi sub iudice la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di abusivo riempimento di cambiali.
Piuttosto il Tribunale ha richiamato un precedente (concernente l'aggiunta apposta a penna del termine di adempimento del contratto preliminare di compravendita di azienda) con cui la Corte di Cassazione ha dato atto che “la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore. La difformità fra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad una intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di prova o di contestazione, ma con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18664 del 30/10/2012 parte motiva;
massime successive tutte conformi).
In definitiva costituisce principio giurisprudenziale consolidato che “In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza
n. 635 del 08/01/2024).
4) Deve confermarsi peraltro l'ordinanza in data 24.01.2024 con la quale questa Corte non ha autorizzato la proposizione della querela di falso in via incidentale e conseguentemente confermarsi la declaratoria di inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta in primo grado da , dovendosi oltre tutto rilevare il difetto di specificità delle Parte_1
contestazioni mosse in appello da sul punto, atteso che il Tribunale ha motivato in Parte_1 ordine all'irrilevanza di tale documentazione a fronte dell'esistenza del riconoscimento di debito non oggetto di querela di falso e non ha censurato tale motivazione, opponendo Parte_1
piuttosto considerazioni che esulano dalla ratio decidendi illustrata dal Tribunale.
pagina 16 di 22 Ed infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 222 c.p.c., quando è proposta querela di falso in via incidentale, la sua proposizione deve essere autorizzata dal giudice qualora il documento attinto dalla querela sia rilevante ai fini della decisione.
Nel caso di specie la valenza probatoria di tale documento (comprensivo delle aggiunte e delle cancellazioni ivi riportate) integra solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, avendo il Tribunale illustrato altre ragioni sottese al rigetto dell'opposizione, non tutte adeguatamente censurate con il gravame.
Come è noto “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi", né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019, conforme Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020).
Nel caso di specie il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti, plurime, motivazioni:
- il doc. 3 (monitorio) ha valore di riconoscimento di debito ed è pienamente utilizzabile ai fini della decisione in difetto di querela di falso;
- l'obbligazione di pagamento gravante su è riscontrata dal fatto che, dopo la Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo, l'opponente ha pagato mediante bonifico il debito di alcune venditrici;
- la tesi dell'opponente (secondo cui la merce potesse essere ritirata dalle venditrici pur in difetto di ordinativo da parte dei clienti finali e dovesse essere pagata solo all'esito della sua effettiva vendita) è smentita dal contratto di collaborazione e dai fogli di ritiro merce sottoscritti dalla stessa dai quali risulta l'esatto contrario;
Parte_1
- quanto al “debito proprio”, non ha provato di non avere venduto la merce;
Parte_1
pagina 17 di 22 - quanto al ruolo di team leader, l'onere del pagamento gravava su chi riceveva la merce, essendo documentato che la ricevesse per conto delle sue “subvenditrici”. Parte_1
Nel caso sub iudice : Parte_1
- ha impugnato specificatamente la motivazione del Tribunale in ordine al riconoscimento di debito ed ha sul punto anche proposto querela di falso.
- ha preso posizione in merito al valore indiziario dell'avvenuto pagamento da parte sua ed a mezzo bonifico di debiti afferenti ad altre venditrici;
- ha a vario titolo richiamato l'esito della prova orale in merito alle ordinarie modalità di ritiro e pagamento merci.
Per contro non ha specificamente impugnato il diverso ragionamento riportato nella Parte_1
sentenza, con particolare riferimento alla parte in cui il Tribunale ha illustrato il valore probatorio
(anch'esso dirimente) da attribuirsi al doc. 2 monitorio (contratto di collaborazione tra _1
e , ai fogli di ritiro merci (docc. 10, 11 convenuta opposta) ed
[...] CP_1 all'interpretazione di tali documenti.
In particolare, non è oggetto di censura da parte dell'appellante la statuizione resa dal Tribunale nel ritenere sussistente un'espressa previsione contrattuale (di per sé idonea a smentire gli assunti di ) in virtù della quale è stato pattuito che: Parte_1
- il ritiro della merce può essere effettuato solo in presenza di effettivi ordini da parte dei clienti finali;
- la consegna della merce può essere effettuata ai clienti finali solo contestualmente al pagamento.
Parimenti nulla ha rilevato l'appellante in merito al valore probatorio attribuito dal Tribunale ai c.d. fogli di ritiro merce (docc. 10, 11) dai quali ha evinto che:
- il ritiro di merce da parte di avveniva anche per conto delle venditrici di cui era Parte_1
team leader;
- l'onere di pagare la merce gravava anche su chi ritirava la merce.
pagina 18 di 22 Con il gravame si dilunga sull'omessa valutazione dell'esito della prova orale Parte_1
assunta nel primo giudizio, che assume a lei favorevole, ma non impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha affermato dirimente il dato documentale evincibile da documenti differenti rispetto al c.d. riconoscimento di debito (doc. 3 monitorio) ed ha ritenuto che tale dato documentale sia da solo sufficiente a smentire le diverse prassi allegate da , con conseguente Parte_1
irrilevanza/inattendibilità della prova orale espletata sul punto.
Con il gravame non illustra invece la ragione per la quale l'esito della prova orale Parte_1
debba in ipotesi prevalere sul dato documentale valorizzato dal Tribunale, sicché la prova invocata deve ritenersi comunque irrilevante.
5) Sulla base di questa premessa, deve ritenersi provato (in difetto di specifica impugnazione sul punto) che i documenti in atti dimostrino che il team leader era responsabile delle sue
“subvenditrici” e coobbligato al pronto pagamento della merce ritirata dal suo “gruppo”.
Tali considerazioni, per inciso, sono comunque avvalorate:
- dall'istruttoria orale nel corso della quale è emerso che ha esibito il documento Parte_1
n. 3 (monitorio) alle addette alla vendita e che tale prassi veniva seguita “quando mancava qualcosa” (teste ), circostanza che riscontra ulteriormente il ruolo di team leader;
Testimone_1
- dal fatto che , dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha effettuato alcuni bonifici Parte_1
per pagare debiti delle sue sub-venditrici (atteso che ove non fosse stata corresponsabile del pagamento, lo stesso sarebbe stato effettuato dalle dirette interessate e non dal team leader).
Ne consegue che, il doc. 3 (monitorio), pur considerato senza le aggiunte a penna e le cancellazioni ivi riportate, assume comunque valore probatorio ai fini della decisione.
Il documento è pacificamente sottoscritto da . Parte_1
Da tale documento risulta che è team leader delle persone ivi elencate. Parte_1
E' la stessa ad avere riconosciuto che viene in rilievo un riepilogo ordini/acquisti al Parte_1
netto della provvigione di vendita.
Si è già detto che, a fronte di merce ritirata dalle venditrici, sussiste un obbligo di pronto pagamento di quanto ritirato in capo alle stesse ed al team leader.
pagina 19 di 22 Nel documento è indicato il saldo dovuto per le vendite operate da e dalle altre Parte_1
venditrici di cui la stessa era team leader.
La mera sottoscrizione di tale documento, ove pure valutato nel suo contenuto originario, depurato quindi delle annotazioni a penna aggiunte solo dopo la sottoscrizione, ha indubbiamente un forte valore indiziario circa l'an ed il quantum degli importi debitori ivi indicati.
Si osserva peraltro che le cancellazioni man mano operate dalle segretarie della società CP_1
(che hanno depennato i nominativi di singole venditrici una volta pervenuto il pagamento)
[...]
si risolvono in favore e non a danno di , avendo semmai l'effetto di ridurre l'importo Parte_1
debitorio di cui è tenuta a rispondere. Parte_1
Analoghe considerazioni valgono in merito al fatto che le segretarie dell' abbiano CP_1 tentato di contattare e recuperare il dovuto anche dalle “sub venditrici”.
6) Per quel che concerne il quantum non vi è specifica e motivata contestazione in ordine al debito personale di e non vi è prova di pagamenti in contanti della merce da lei ritirata, _1
dovendosi rilevare che tale merce non è stata restituita neanche alla cessazione del rapporto di collaborazione fra le parti, tanto che ha allegato e documentato in appello di avere CP_1 pignorato presso l'abitazione di i prodotti Tupperware rimasti invenduti. Parte_1
7) Anche per quel che concerne il debito delle singole venditrici, non vi è specifico motivo di impugnazione in relazione al quantum della merce consegnata.
Salva l'inattendibilità (attesa l'autoreferenzialità) e la genericità delle dichiarazioni delle singole venditrici che hanno dichiarato di avere pagato tutto, non vi è prova di specifici pagamenti in contanti operati rispetto alla merce consegnata.
Ove pure la teste fosse stata sollecitata a non testimoniare, manca prova alcuna di un Tes_1
pagamento del debito da lei maturato e la dichiarazione dalla stessa resa in sede testimoniale di avere pagato tutto risulta comunque del tutto generica ed autoreferenziale.
8) Pur volendo, in ipotesi, ritenere plausibile la tesi difensiva di (secondo cui la Parte_1
merce veniva ritirata in anticipo, trattenuta dalla venditrice in attesa di eventuali ordinativi da pagina 20 di 22 parte di clienti finali, con pagamento solo all'esito della ricezione del prezzo) non è dato comunque ritenere, perché non provato, che non tutti i prodotti ritirati dalle venditrici siano stati effettivamente venduti e che, in difetto di sollecitazioni da parte di Controparte_1
non sia stato neanche possibile restituire la merce in giacenza.
[...]
Quanto al primo rilievo, è generica la deduzione secondo la quale non tutti i prodotti sono stati venduti, non specificandosi quale merce, per quali rivenditrici e per quale importo.
Si osserva oltre tutto che, dando in ipotesi per riconosciuta la prassi allegata da Parte_1
non potrebbe avere quindi contezza di quale sia la merce ancora in detenzione della CP_1
venditrice ed in ipotesi non ancora venduta, e sarebbe perciò in onere della venditrice stessa allegare e provare tali circostanze.
Quanto al secondo rilievo è sufficiente rilevare che per lo meno all'esito della notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe quanto meno potuto restituire la merce che aveva Parte_1
ancora in detenzione e sollecitare le venditrici del suo gruppo a fare altrettanto.
9) L'appello deve pertanto essere rigettato. ha concluso per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante solo in via subordinata CP_1
ed in caso di riforma della sentenza appellata, ragione per la quale la relativa domanda deve stimarsi assorbita.
10) Le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore della società . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2024.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Del Malvò Federica e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Malaspina Carmina, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Romaniello Francesca, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 05.07.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
04.07.2024)
OGGETTO: mandato, pagamento somme
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado e si chiede, previa esplicazione dei necessari incombenti processuali, l'esplicazione dell'iter per la valutazione della querela di falso del documento 3 contenente l'asserito riconoscimento di debito, ciò anche alla luce delle osservazioni contenute nelle note di udienza depositate da parte appellante in data 21.03.2024;
- nel merito si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Torino, n. 1811/2023, emessa nell'ambito del giudizio registrato sub R.G.
17328/2021, depositata il 27.04.2023 (doc. a), notificata in data 28.04.2023 (doc. b) alla luce degli articolati motivi esposti nell'atto di appello, in particolare per violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
per errata collocazione dell'onere della prova e/o per errata valutazione degli elementi istruttori e /o vizio motivazionale e, di conseguenza, di dichiarare la non debenza da parte della sig.ra _1
di alcuna somma o, in ogni caso, la debenza della somma equitativamente valutata da Codesta
Corte tenuto conto delle osservazioni e degli elementi istruttori offerti;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale acquisire i fascicoli telematici del Tribunale di Torino sia relativi alla fase monitoria di cui RG 10910/2021 che del giudizio di opposizione di cui RG
17328/2021 oltre che il fascicolo esecutivo RG 4268/2023
In via principale e nel merito
- Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1
alla sentenza n. 1811/2023 poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ampiamente esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta , Controparte_2
con ogni conseguente provvedimento, ed in ogni caso respingere le domande e le pretese tutte avanzate dalla Sig.ra con l'atto di appello e per l'effetto confermare integralmente Parte_1
pagina 2 di 22 la Sentenza 1811/2023 emessa dal Tribunale di Torino Dott. Luca Martinat del 27/04/2023
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza appellata si chiede la condanna della Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 21790,92 in forza del riconoscimento di debito dalla medesima sottoscritto e per tutte le causali già verificate in primo grado con ulteriore condanna sempre per la Sig.ra al pagamento di € 2017,28 per le merci oggetto di ritiro riferite al 2021 ritirare da Parte_1
ma mai pagate come emerso documentato e provato in primo grado con condanna alle _1
relative spese di giudizio
- ulteriormente condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione Parte_1
della mala fede tenuta nel presente procedimento con la volontaria omissione di documenti fondamentali pilotando a suo favore il resoconto dei fatti come ampiamente descritto in narrativa nella comparsa di costituzione prevedendo il relativo ristoro a favore della
[...]
Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari tutti del giudizio di primo grado e del presente giudizio comprensivo di spese generali iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
proponeva opposizione avverso il decreto n. 10910/21 del Tribunale di Torino con Parte_1
cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società Controparte_1
della somma capitale di € 22.625,51 oltre accessori e spese di lite (in parte quale
[...]
importo dovuto per la merce venduta ai clienti finali dalla stessa per conto di _1 CP_1 ed in parte quale “team leader”, responsabile del versamento dei corrispettivi delle vendite ricevuti dalle altre venditrici soggette al suo controllo e non riversate alla società).
A fondamento dell'opposizione deduceva l'insussistenza del credito precisando che: era collaboratrice di da numerosi anni;
il rapporto si concretizzava nella c.d. vendita CP_1
porta a porta, ovverosia nella vendita da parte sua (dietro corrispettivo a percentuale) di prodotti messi a disposizione da il ricavato delle vendite, detratta la percentuale CP_1
direttamente trattenuta dalla venditrice, doveva essere corrisposto in contanti ad CP_1
non era previsto un termine entro cui i prodotti ricevuti dovevano essere venduti;
spettava alla pagina 3 di 22 venditrice decidere se e quanto tempo trattenere la merce ovvero restituirla;
l'obbligo di pagamento in favore di sorgeva nel momento in cui i prodotti erano stati CP_1
effettivamente venduti ai clienti.
Deduceva che il conteggio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo era del tutto errato dal momento che: alcune voci rappresentavano debiti di altre venditrici che non potevano essere posti a suo carico, tanto che il pagamento era stato intimato anche alle predette venditrici, come confermato dalle voci aggiunte a penna da parte opposta nel doc. 3 posto alla base del decreto ingiuntivo;
molte voci erano già state saldate con pagamento in contanti;
il doc. 3 denominato
“riconoscimento di debito” allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva nessun valore probatorio e, in ogni caso, non rappresentava un riconoscimento di debito, posto che l'opponente si era limitata a sottoscrivere una stampa ancora intonsa della lista degli incassi, prima dell'aggiunta delle scritte a mano e delle cancellature apposte nel medesimo documento.
Evidenziava poi la contraddittorietà di alcune voci riportate nel medesimo doc. 3.
Precisava infine che solo la somma di € 9.190,30 era riferita a prodotti da lei effettivamente ricevuti ma non ancora venduti, ragione per la quale nulla era dovuto (in difetto di vendita ai clienti finali) in base agli accordi intercorsi fra le parti.
Si costituiva in giudizio instando affinché il Tribunale Controparte_1
respingesse l'opposizione.
Contestava la ricostruzione in fatto operata dall'opponente osservando che: l'incarico svolto da era di presentare i prodotti Tupperware negli incontri casalinghi da questa Parte_1
organizzati presso le abitazioni dei clienti (prodotti di cui ella aveva una dotazione di sua proprietà perché acquistata per tale scopo, doc. 2 monitorio); solo in caso di richiesta di acquisto da parte dei partecipanti poteva formulare gli ordini della merce;
Parte_1 CP_1 ricevuto l'ordine, provvedeva ad evaderlo nel minor tempo possibile consegnando detta merce alla venditrice;
la venditrice doveva poi provvedere alla consegna della merce al cliente finale ed all'incasso del prezzo della vendita che doveva infine essere riconsegnato, il lunedì successivo alla vendita, ad proprio da questi ordinativi era sorto il debito riportato nel CP_1
riconoscimento di debito pari ad € 9.190,30 relativo a merce ritirata e quindi venduta da e _1
per la quale il corrispettivo della vendita avrebbe dovuto essere riversato ad entro il CP_1
lunedì successivo, cosa che non era avvenuta;
era in definitiva falso che si potesse ritirare pagina 4 di 22 preventivamente la merce (in assenza di specifici ordinativi da parte dei clienti finali) e trattenerla in attesa dell'auspicata vendita.
Evidenziava, inoltre, che oltre a svolgere l'attività personale di incaricata alla Parte_1
vendita aveva anche assunto il ruolo di capogruppo/team ricevendo provvigioni per tale Pt_2
attività.
In particolare, si era occupata di: reclutare altre venditrici che svolgevano l'attività Parte_1
di vendita sotto la sua supervisione;
ritirare i denari che le venditrici le consegnavano per l'avvenuta vendita della merce, denaro che alla fine avrebbe dovuto riversare alla Parte_1
convenuta, cosa peraltro non avvenuta.
Precisava che proprio per tale motivo aveva sottoscritto la lista degli incassi Parte_1 riferibili alle sue “subvenditrici”.
Aggiungeva, a fondamento della veridicità che la sottoscrizione era stata apposta da parte di quale riconoscimento di debito, che nel mese di aprile 2021 mediante Parte_1 Parte_1
2 bonifici aveva provveduto a sanare alcuni debiti per un toltale di € 834,59, somma che avrebbe dovuto essere detratta dall'importo ingiunto, rimanendo un debito pari ad € 21.790,92 a titolo di capitale.
Specificava che in occasione dell'incontro tenutosi in data 15/11/2020 presso gli uffici di CP_1
aveva riconosciuto di avere ricevuto e trattenuto, quale team leader, i
[...] Parte_1
corrispettivi delle vendite effettuate dalle sue sub-venditrici. In tale contesto la signora CP_1
unitamente a avevano scritto in corrispondenza dell'indicazione di ogni nominativo di _1
soggetti da cui aveva riconosciuto di avere trattenuto somme, la data del 15/11. Infine, _1
aveva sottoscritto la lista incassi dopo la dicitura “dove c'è scritto 15/11 deve pagare _1
, impegnandosi a pagare quanto dovuto dalle persone ai cui nominativi era stata aggiunta la _1
notazione “15/11”.
Domandava, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della merce ritirata dall'opponente nelle prime 13 settimane del 2021 (precisando che successivamente il rapporto era stato interrotto), per un totale di € 2.017,20, nonché il pagamento della franchigia di € 152,50 connessa alla restituzione della vettura che l'opponente aveva ricevuto in comodato d'uso.
Chiedeva infine la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 22 Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante assunzione di prove per testi, con sentenza n. 1811/2023 pubblicata in data 27/04/2023, il Tribunale di Torino:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava al pagamento della minor somma di € 21.790,92 per le causali già Parte_1
azionate in sede monitoria, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- condannava al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.017,28 in relazione alla Parte_1
domanda riconvenzionale di CP_1
- rigettava la domanda di di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di CP_1
franchigia per la vettura concessa in comodato;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
- condannava al rimborso in favore di delle spese di lite che liquidava Parte_1 CP_1 in € 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge.
Il Tribunale anzitutto spiegava, in relazione al doc. 3 prodotto in sede monitoria, che _1 non aveva contestato l'autenticità della propria sottoscrizione né il contenuto della parte a
[...]
stampa, ma solamente che le aggiunte a mano (contenenti i riconoscimenti di debito e le promesse di pagamento da parte sua) erano state apposte successivamente alla sua sottoscrizione, con conseguente alterazione del documento.
Riteneva tale contestazione irrilevante non valendo a privare il documento della sua efficacia probatoria di riconoscimento di debito, posto che per la contestazione circa l'esistenza di alterazioni di un documento, la cui sottoscrizione era riconosciuta, la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso che nel caso in esame non era stata presentata.
Era quindi irrilevante oltre che tardiva la documentazione (preesistente al processo) prodotta da parte attrice opponente con le note scritte conclusive volta a dimostrare che la sua auto si trovava in riparazione nei giorni della sottoscrizione del riconoscimento di debito.
Rilevava, inoltre, che il riconoscimento di debito di cui al doc. 3 rivestiva piena efficacia probatoria, ragione per la quale sarebbe stato onere dell'opponente fornire la prova contraria dimostrando l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative dell'obbligazione di pagamento. Tale prova non era stata offerta.
pagina 6 di 22 I capi di prova dedotti dall'opponente risultavano generici quanto alle circostanze di tempo e di luogo ed erano altresì sostanzialmente inconferenti rispetto all'onere probatorio gravante sulla parte deducente.
La tesi dell'opponente secondo la quale la merce doveva essere pagata solo al momento della consegna al cliente finale era smentita dal contratto sottoscritto dalle parti e dai fogli di ritiro della merce (sottoscritti da ), dai quali risultava che il pagamento dovesse avvenire Parte_1
entro il lunedì successivo alla recezione della merce indipendentemente dalla circostanza che fosse o meno rivenduta al cliente finale.
La generica prassi allegata dall'opponente era quindi smentita dalle produzioni documentali dalle quali risultava che il ritiro della merce poteva essere effettuato solamente in presenza di ordini da parte dei clienti finali e che la consegna della merce al cliente finale poteva essere effettuata solo in via contestuale all'effettivo pagamento.
non aveva comunque provato di non aver venduto la merce (rimasta impagata) Parte_1
sebbene fossero passati ormai circa 3 anni dal suo ricevimento.
Il teste di parte attrice aveva confermato che i pagamenti venivano effettuati al Testimone_1
momento della consegna della merce da parte della convenuta e dal momento in cui l'opponente ritirava la merce per conto delle venditrici di cui era team leader (circostanza non specificamente contestata e comprovata dai doc. 10 e 11 di parte convenuta).
Era quindi evidente che l'onere di pagamento di tale merce non potesse che ricadere su _1
(che l'aveva ritirata), il tutto in conformità al riconoscimento di debito.
[...]
Tale circostanza era ulteriormente confermata dal fatto che nel 2021 (dopo il riconoscimento di debito), aveva saldato tre dei debiti di altre rivenditrici ( e Parte_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5
oggetto del riconoscimento di debito, per un totale di € 834,59. Tale elemento riscontrava ulteriormente il fatto che gli oneri economici connessi agli acquisti delle merci operati dalle rivenditrici effettuati per suo tramite ricadevano sul team leader.
pagina 7 di 22 Ad ulteriore a supporto della tesi della convenuta doveva considerarsi anche la mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente del doc. n. 3 di parte convenuta nella versione che affermava di aver sottoscritto, ovvero quella priva delle aggiunte a mano, malgrado Parte_1
tale documento fosse in suo possesso visto che le testi e avevano dichiarato di Tes_1 Tes_2
averlo più volte potuto visionare.
Il Tribunale riteneva, quindi, che il documento numero 3 prodotto da dovesse essere CP_1
considerato quale riconoscimento di debito.
Non vi era poi contestazione circa il quantum dei debiti ivi indicati (atteso che la contestazione concerneva l'esigibilità del credito della merce fornita direttamente alla e l'imputabilità _1
alla stessa dei debiti per la merce che essa ritirava per conto delle sue rivenditrici). _1
L'opposizione doveva quindi essere rigettata, salva la detrazione dell'importo successivamente pagato di € 834,59, essendo quindi dovuto l'importo residuo di € 21.790,92.
Il Tribunale accoglieva altresì la domanda riconvenzionale di relativamente al CP_1 pagamento della somma di € 2.017,28 per acquisti di merce effettuati da nelle Parte_1 prime 13 settimane del 2021, trattandosi di domanda non contestata dall'opponente.
Rigettava per contro la domanda riconvenzionale della convenuta volta al pagamento della somma di € 152,50 a titolo di franchigia connessa alla restituzione della vettura che l'opponente aveva ricevuto in comodato d'uso in quanto contestata da e priva di prova. Parte_1
Rigettava infine la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla CP_1
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della sentenza appellata, per l'ammissione delle prove non ammesse e/o rigettate in primo grado e proponendo querela di falso avverso il doc. 3 monitorio.
si opponeva all'istanza di sospensiva, deduceva l'inammissibilità del gravame per CP_1
manifesta infondatezza dello stesso ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 22 Rigettata l'istanza di sospensiva, non autorizzata la proposizione della querela di falso, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 04.07.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
05.07.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere che sia Parte_1
necessario formulare querela di falso avverso il doc. 3 prodotto nella fase monitoria.
Rileva infatti che il documento firmato è un foglio redatto a computer e stampato, contenente un mero riepilogo di ordini ed acquisti riferibili a lei ed alle altre collaboratrici di CP_1
Sarebbe ragionevole ritenere che la firma apposta sia relativa alle sole parti stampate, mentre le parti aggiunte a penna si dovrebbero presumere (salvo prova contraria) aggiunte in un momento successivo.
Deduce poi che sia consuetudine controfirmare specificamente le aggiunte che vengono fatte a penna su un documento prestampato.
Osserva infine che due colleghe, sentite come testi, hanno confermato di avere visto il foglio
(doc. 3) firmato ma privo di aggiunte a penna.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ed estensivamente applicato, per analogia, la giurisprudenza formatasi in relazione alla compilazione delle cambiali.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'onere di provare che le aggiunte fossero precedenti e non successive alla sottoscrizione avrebbe dovuto essere addebitato ad CP_1
Il Tribunale non avrebbe poi minimamente considerato le dichiarazioni dei testi escussi che pure valevano a privare di fondamento il contenuto del documento stesso.
Ribadisce che non sarebbe possibile che lei si sia recata di domenica (unico giorno di chiusura)
15.11.2020 presso gli uffici di in piena pandemia, nel vigore di restrizioni alla CP_1
circolazione delle persone, in un periodo in cui stava accudendo la madre malata e non aveva neanche a disposizione l'auto.
pagina 9 di 22 Rileva di avere sporto querela per falsa testimonianza nei confronti del teste Tes_3
querela che non avrebbe che potuto essere sporta dopo la testimonianza, con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le corrispondenti produzioni allegate alle note del 17.04.2023.
Il Tribunale avrebbe trascurato la testimonianza di , la quale aveva dichiarato che Testimone_1
di essere stata sollecitata da a non presentarsi a deporre, altrimenti le avrebbero CP_1
addebitato i consequenziali costi, aggiungendo fosse prassi che i pagamenti avvenissero da parte delle singole venditrici direttamente nelle mani di e che il corrispettivo della vendita CP_1
venisse quindi versato solo dopo il pagamento da parte del cliente finale.
Anche la segretaria di (teste aveva del resto confermato di avere CP_1 Tes_4
sollecitato i pagamenti degli incassi direttamente alle venditrici e non a . Parte_1
Se erano le singole venditrici a dover versare gli incassi ad non CP_1 Parte_1
avrebbe potuto perciò firmare alcun riconoscimento di debito,
Pur non ritenendolo necessario, firmando personalmente l'atto di appello, ha Parte_1
comunque dichiarato di voler proporre querela di falso avverso il doc. 3 monitorio, all'uopo precisando che le scritte apposte sul doc. 3 non sono state da lei redatte e ribadendo di avere firmato il documento prima delle varie aggiunte a penna.
Ha a tale scopo indicato quali elementi di prova:
- le testimonianze delle venditrici-colleghe che hanno dichiarato di avere visto il foglio privo di scritte a penna, dopo il 15.11.2021;
- la testimonianza della segretaria della società che ha dichiarato di non avere CP_1
sollecitato al pagamento dei corrispettivi delle vendite operate dalle altre venditrici;
Parte_1
- le testimonianze delle venditrici-colleghe che hanno dichiarato di non avere debiti verso CP_1
e di avere effettuato pagamenti in contanti ad presso la sede di Bricherasio.
[...] CP_1
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia errato nel valutare gli elementi istruttori offerti sia con riferimento al debito personalmente contratto dall'attrice per merce da lei stessa pagina 10 di 22 acquistata, sia rispetto al debito contratto per non aver riversato alla società quanto CP_1
da lei ricevuto dalle rivenditrici a lei sottoposte.
Evidenzia che le allegazioni di sono rimaste indimostrate. CP_1
Per contro tali allegazioni sarebbero state smentite nel corso del giudizio di primo grado.
Due testimoni (quelle che aveva cercato di non fare testimoniare) hanno chiarito CP_1
che: coordinava la loro attività, facendo vedere periodicamente gli ordini che Parte_1 avevano fatto, per tenerne traccia e riferire all' le singole collaboratrici riversavano i CP_1 compensi direttamente all' in contanti presso la sede di Bricherasio. CP_1
Tale meccanismo non avrebbe avuto senso se i prodotti potevano essere consegnati (alle venditrici) solo in presenza di ordini da parte dei clienti finali e se il prezzo della merce effettivamente venduta doveva essere versato a (anziché direttamente ad Parte_1 CP_1
.
[...]
Precisa che i bonifici fatti dopo la notifica del decreto ingiuntivo sono privi di valore probatorio, rappresentando soltanto il tentativo dell'appellante e delle altre collaboratrici di tutelarsi verso l' al fine di non vedersi addebitare somme già corrisposte. CP_1
D'altro canto, osserva che sarebbe interesse di lasciare alle collaboratrici la CP_1
disponibilità dei prodotti, al fine di consegnarli nel caso in cui sopraggiungano ordini.
Se così non fosse, non sarebbe possibile comprendere come sia stato possibile che CP_1 abbia lasciato alla venditrice ( ) merce per oltre € 9.000,00 senza richiederne la Parte_1
restituzione e senza richiederne prontamente il pagamento.
II) Difese di Controparte_1
preliminarmente deduce che l'atto di appello sia errato nella parte relativa
[...]
all'indicazione dei termini di costituzione, essendo stato indicato il termine di 20 giorni prima dell'udienza invece che quello di 70 giorni introdotto dalla Legge Cartabia.
Dichiara peraltro di non volere proporre alcuna eccezione di nullità attesa l'avvenuta costituzione in appello entro il predetto termine ma chiede che tale circostanza venga valutata dal Tribunale ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
pagina 11 di 22 Nel merito rileva di avere documentalmente provato che: le venditrici/rappresentanti Tupperware dalla data del ritiro della merce avevano termine sino al lunedì successivo per la consegna della medesima merce al cliente finale, per il ritiro del prezzo e per la consegna di quanto ricavato ad
(doc. 2 monitorio); il compenso a percentuale sulle vendite era invece pagato CP_1
mensilmente alle venditrici (doc. 6).
Evidenzia che i documenti 3 e 4 prodotti nel giudizio di primo grado (non contestati dall'opponente) attestano i bonifici resi da per incassi ricevuti da tre delle venditrici Parte_1
che, sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto, facevano proprio parte dei nominativi di cui la stessa doveva rispondere. Parte_1
Rileva che la lista degli incassi veniva settimanalmente fornita alla capogruppo (senza che vi fosse necessità di una sua specifica sottoscrizione) proprio per consentire alla stessa di segnalare le posizioni che dovevano essere ancora saldate, circostanza oltre tutto confermata dal teste
(ex team leader). Testimone_5
Rileva che in tutto il giudizio di primo grado non ha mai prodotto la lista incassi Parte_1
che sostiene di aver sottoscritto per ricevuta e priva delle aggiunte apposte sul doc. 3 prodotto in sede monitoria.
Ribadisce l'inattendibilità dei testimoni di parte appellante.
Rileva in specie l'inattendibilità della teste nel riferire che le aveva fatto Tes_2 Parte_1
vedere a fine novembre 2020 il documento in contestazione, senza gli appunti aggiunti a penna in periodo in cui, causa emergenza Covid, gli spostamenti erano vietati così come gli incontri.
Quanto al teste ribadisce la sua incapacità a testimoniare in quanto la stessa aveva un Tes_1
debito insoluto nei confronti di diversamente da quanto dalla stessa dichiarato in CP_1 udienza, come d'altronde risulta dal doc. 3 allegato al fascicolo monitorio.
Per le medesime ragioni già illustrate in relazione al teste sarebbe inattendibile anche Tes_2
il teste Tes_1
pagina 12 di 22 Aggiunge che il teste non essendo team leader ma solo sporadica venditrice, non potrebbe Tes_1
conoscere le responsabilità e le azioni compiute da un team leader.
Non sarebbe infine vero che abbia sollecitato il teste a non deporre in udienza. CP_1
Rileva poi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non ha mai Parte_1 contestato l'autenticità della propria sottoscrizione al documento 3 né il contenuto della parte stampata ma ha contestato solo le aggiunte a mano dichiarando che le stesse sono state apposte successivamente, assume tuttavia che tale contestazione sarebbe giuridicamente irrilevante non valendo privare di efficacia probatoria il riconoscimento di debito in carenza di proposizione di querela di falso formulata, solamente in via subordinata nel presente gravame.
Aggiunge che la prassi di cui ha ripetutamente dato contezza , sarebbe smentita dai Parte_1
documenti di segno diametralmente opposto e rileva che:
- in sede di pignoramento eseguito presso l'abitazione di in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, era stata rinvenuta merce riportante marchio Tupperware che Parte_1
aveva dichiarato essere di sua proprietà (che quindi deteneva senza voler pagare);
- i docc. 10, 11 (non specificamente contestati) prodotti nel giudizio di merito dimostrerebbero che ritirava la merce per conto di altre venditrici (anch'esse risultanti dal Parte_1
riconoscimento di debito).
III) Decisione della Corte.
1) (pur dichiarando di essersi costituita in appello nel termine di gg. 70 prima CP_1 dell'udienza fissata per la trattazione della causa), ha rilevato l'erroneità dell'atto di citazione in appello nella parte in cui lo stesso contiene l'invito a costituirsi nel termine di gg. 20 prima dell'udienza.
Deduce quindi che l'atto di appello non sia stato coordinato con le modificazioni al processo civile apportate con la c.d. riforma Cartabia e chiede che “l'atteggiamento” di parte appellante e venga valutato ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
Tralasciando la considerazione che l'eventuale nullità sarebbe priva di rilievo decisorio in quanto sanata dalla tempestiva costituzione ad opera della parte interessata e che l'ambiguità della pagina 13 di 22 riforma normativa su tale specifica questione non giustifica di certo un addebito di mala fede o di colpa grave in capo a parte appellante ex art. 96 c.p.c., si osserva che la tesi dell' si CP_1 basa sull'assunto, ritenuto erroneo da parte di questa Corte, secondo il quale per effetto della c.d. riforma Cartabia il termine di costituzione in appello per la parte appellata corrisponda a quello previsto per il primo grado e sia di gg. 70 prima dell'udienza fissata per la trattazione della causa.
Ad avviso di questa Corte in relazione al secondo grado di giudizio, il legislatore con la c.d. riforma Cartabia è incorso in un evidente difetto di coordinamento fra:
- l'art. 342 c.p.c. (nella parte in cui al secondo comma prevede un termine di comparizione per l'appello non inferiore a 90 giorni liberi);
- l'art. 347 c.p.c. in cui, per quanto riguarda la costituzione dell'appellato, si continua a fare rimando ai termini di costituzione e di decadenza per il convenuto previsti nei procedimenti innanzi al Tribunale (attualmente di almeno 70 giorni prima della data della prima udienza ex art. 166 c.p.c.), senza considerare che per il giudizio di primo grado il termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. è ben più lungo (di 120 giorni, in coerenza con il termine di costituzione del convenuto di gg. 70) e si coordina con il complesso meccanismo ora previsto per l'introduzione del giudizio;
- l'art. 343 c.p.c. che continua a consentire l'appello incidentale con comparsa da depositarsi fino a venti giorni prima della prima udienza di comparizione fissata in citazione o rinviata ex art. 349 bis c.p.c..
Si osserva sul punto che, ferma restando la facoltà per la parte appellata di costituirsi una sola volta e con un unico atto, il termine previsto per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 343
c.p.c. non può che coincidere con il termine di costituzione in giudizio della parte appellata
(gg. 20) in coerenza con l'inferiore termine a comparire previsto per l'appello, onde non ledere il diritto di difesa della parte appellata.
Ne consegue che nel caso sub iudice il termine indicato nella vocatio in jus dell'atto di citazione in appello è corretto.
2) , con l'atto di gravame, ha rassegnato conclusioni istruttorie ed in particolar modo Parte_1
ha chiesto che vengano espletate le prove non ammesse o rigettate in primo grado.
L'istanza, così come formulata, non può essere esaminata nel merito.
pagina 14 di 22 Secondo la giurisprudenza infatti “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero generico ed indistinto rimando alle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
Sono parimenti inammissibili i nuovi documenti prodotti da con note depositate ex CP_1
art 127 ter c.p.c. in data 21.03.2024 in quanto privi di rilievo ai fini della decisione della controversia nel merito.
Parimenti inammissibile la richiesta di di acquisire il fascicolo dell'esecuzione CP_1
intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata, trattandosi di documenti cui la parte ha senz'altro diritto di accesso.
3) Il primo motivo di appello formulato dalla sig.ra nel sostenere superflua la _1
proposizione di querela di falso ai fini della contestazione del riconoscimento di debito invocato dalla controparte, è infondato.
Non è corretto il rilievo di parte appellante secondo il quale il Tribunale ha erroneamente ed pagina 15 di 22 impropriamente applicato all'ipotesi sub iudice la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di abusivo riempimento di cambiali.
Piuttosto il Tribunale ha richiamato un precedente (concernente l'aggiunta apposta a penna del termine di adempimento del contratto preliminare di compravendita di azienda) con cui la Corte di Cassazione ha dato atto che “la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore. La difformità fra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad una intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di prova o di contestazione, ma con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18664 del 30/10/2012 parte motiva;
massime successive tutte conformi).
In definitiva costituisce principio giurisprudenziale consolidato che “In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza
n. 635 del 08/01/2024).
4) Deve confermarsi peraltro l'ordinanza in data 24.01.2024 con la quale questa Corte non ha autorizzato la proposizione della querela di falso in via incidentale e conseguentemente confermarsi la declaratoria di inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta in primo grado da , dovendosi oltre tutto rilevare il difetto di specificità delle Parte_1
contestazioni mosse in appello da sul punto, atteso che il Tribunale ha motivato in Parte_1 ordine all'irrilevanza di tale documentazione a fronte dell'esistenza del riconoscimento di debito non oggetto di querela di falso e non ha censurato tale motivazione, opponendo Parte_1
piuttosto considerazioni che esulano dalla ratio decidendi illustrata dal Tribunale.
pagina 16 di 22 Ed infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 222 c.p.c., quando è proposta querela di falso in via incidentale, la sua proposizione deve essere autorizzata dal giudice qualora il documento attinto dalla querela sia rilevante ai fini della decisione.
Nel caso di specie la valenza probatoria di tale documento (comprensivo delle aggiunte e delle cancellazioni ivi riportate) integra solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, avendo il Tribunale illustrato altre ragioni sottese al rigetto dell'opposizione, non tutte adeguatamente censurate con il gravame.
Come è noto “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi", né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019, conforme Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020).
Nel caso di specie il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti, plurime, motivazioni:
- il doc. 3 (monitorio) ha valore di riconoscimento di debito ed è pienamente utilizzabile ai fini della decisione in difetto di querela di falso;
- l'obbligazione di pagamento gravante su è riscontrata dal fatto che, dopo la Parte_1
notificazione del decreto ingiuntivo, l'opponente ha pagato mediante bonifico il debito di alcune venditrici;
- la tesi dell'opponente (secondo cui la merce potesse essere ritirata dalle venditrici pur in difetto di ordinativo da parte dei clienti finali e dovesse essere pagata solo all'esito della sua effettiva vendita) è smentita dal contratto di collaborazione e dai fogli di ritiro merce sottoscritti dalla stessa dai quali risulta l'esatto contrario;
Parte_1
- quanto al “debito proprio”, non ha provato di non avere venduto la merce;
Parte_1
pagina 17 di 22 - quanto al ruolo di team leader, l'onere del pagamento gravava su chi riceveva la merce, essendo documentato che la ricevesse per conto delle sue “subvenditrici”. Parte_1
Nel caso sub iudice : Parte_1
- ha impugnato specificatamente la motivazione del Tribunale in ordine al riconoscimento di debito ed ha sul punto anche proposto querela di falso.
- ha preso posizione in merito al valore indiziario dell'avvenuto pagamento da parte sua ed a mezzo bonifico di debiti afferenti ad altre venditrici;
- ha a vario titolo richiamato l'esito della prova orale in merito alle ordinarie modalità di ritiro e pagamento merci.
Per contro non ha specificamente impugnato il diverso ragionamento riportato nella Parte_1
sentenza, con particolare riferimento alla parte in cui il Tribunale ha illustrato il valore probatorio
(anch'esso dirimente) da attribuirsi al doc. 2 monitorio (contratto di collaborazione tra _1
e , ai fogli di ritiro merci (docc. 10, 11 convenuta opposta) ed
[...] CP_1 all'interpretazione di tali documenti.
In particolare, non è oggetto di censura da parte dell'appellante la statuizione resa dal Tribunale nel ritenere sussistente un'espressa previsione contrattuale (di per sé idonea a smentire gli assunti di ) in virtù della quale è stato pattuito che: Parte_1
- il ritiro della merce può essere effettuato solo in presenza di effettivi ordini da parte dei clienti finali;
- la consegna della merce può essere effettuata ai clienti finali solo contestualmente al pagamento.
Parimenti nulla ha rilevato l'appellante in merito al valore probatorio attribuito dal Tribunale ai c.d. fogli di ritiro merce (docc. 10, 11) dai quali ha evinto che:
- il ritiro di merce da parte di avveniva anche per conto delle venditrici di cui era Parte_1
team leader;
- l'onere di pagare la merce gravava anche su chi ritirava la merce.
pagina 18 di 22 Con il gravame si dilunga sull'omessa valutazione dell'esito della prova orale Parte_1
assunta nel primo giudizio, che assume a lei favorevole, ma non impugna la statuizione con cui il
Tribunale ha affermato dirimente il dato documentale evincibile da documenti differenti rispetto al c.d. riconoscimento di debito (doc. 3 monitorio) ed ha ritenuto che tale dato documentale sia da solo sufficiente a smentire le diverse prassi allegate da , con conseguente Parte_1
irrilevanza/inattendibilità della prova orale espletata sul punto.
Con il gravame non illustra invece la ragione per la quale l'esito della prova orale Parte_1
debba in ipotesi prevalere sul dato documentale valorizzato dal Tribunale, sicché la prova invocata deve ritenersi comunque irrilevante.
5) Sulla base di questa premessa, deve ritenersi provato (in difetto di specifica impugnazione sul punto) che i documenti in atti dimostrino che il team leader era responsabile delle sue
“subvenditrici” e coobbligato al pronto pagamento della merce ritirata dal suo “gruppo”.
Tali considerazioni, per inciso, sono comunque avvalorate:
- dall'istruttoria orale nel corso della quale è emerso che ha esibito il documento Parte_1
n. 3 (monitorio) alle addette alla vendita e che tale prassi veniva seguita “quando mancava qualcosa” (teste ), circostanza che riscontra ulteriormente il ruolo di team leader;
Testimone_1
- dal fatto che , dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha effettuato alcuni bonifici Parte_1
per pagare debiti delle sue sub-venditrici (atteso che ove non fosse stata corresponsabile del pagamento, lo stesso sarebbe stato effettuato dalle dirette interessate e non dal team leader).
Ne consegue che, il doc. 3 (monitorio), pur considerato senza le aggiunte a penna e le cancellazioni ivi riportate, assume comunque valore probatorio ai fini della decisione.
Il documento è pacificamente sottoscritto da . Parte_1
Da tale documento risulta che è team leader delle persone ivi elencate. Parte_1
E' la stessa ad avere riconosciuto che viene in rilievo un riepilogo ordini/acquisti al Parte_1
netto della provvigione di vendita.
Si è già detto che, a fronte di merce ritirata dalle venditrici, sussiste un obbligo di pronto pagamento di quanto ritirato in capo alle stesse ed al team leader.
pagina 19 di 22 Nel documento è indicato il saldo dovuto per le vendite operate da e dalle altre Parte_1
venditrici di cui la stessa era team leader.
La mera sottoscrizione di tale documento, ove pure valutato nel suo contenuto originario, depurato quindi delle annotazioni a penna aggiunte solo dopo la sottoscrizione, ha indubbiamente un forte valore indiziario circa l'an ed il quantum degli importi debitori ivi indicati.
Si osserva peraltro che le cancellazioni man mano operate dalle segretarie della società CP_1
(che hanno depennato i nominativi di singole venditrici una volta pervenuto il pagamento)
[...]
si risolvono in favore e non a danno di , avendo semmai l'effetto di ridurre l'importo Parte_1
debitorio di cui è tenuta a rispondere. Parte_1
Analoghe considerazioni valgono in merito al fatto che le segretarie dell' abbiano CP_1 tentato di contattare e recuperare il dovuto anche dalle “sub venditrici”.
6) Per quel che concerne il quantum non vi è specifica e motivata contestazione in ordine al debito personale di e non vi è prova di pagamenti in contanti della merce da lei ritirata, _1
dovendosi rilevare che tale merce non è stata restituita neanche alla cessazione del rapporto di collaborazione fra le parti, tanto che ha allegato e documentato in appello di avere CP_1 pignorato presso l'abitazione di i prodotti Tupperware rimasti invenduti. Parte_1
7) Anche per quel che concerne il debito delle singole venditrici, non vi è specifico motivo di impugnazione in relazione al quantum della merce consegnata.
Salva l'inattendibilità (attesa l'autoreferenzialità) e la genericità delle dichiarazioni delle singole venditrici che hanno dichiarato di avere pagato tutto, non vi è prova di specifici pagamenti in contanti operati rispetto alla merce consegnata.
Ove pure la teste fosse stata sollecitata a non testimoniare, manca prova alcuna di un Tes_1
pagamento del debito da lei maturato e la dichiarazione dalla stessa resa in sede testimoniale di avere pagato tutto risulta comunque del tutto generica ed autoreferenziale.
8) Pur volendo, in ipotesi, ritenere plausibile la tesi difensiva di (secondo cui la Parte_1
merce veniva ritirata in anticipo, trattenuta dalla venditrice in attesa di eventuali ordinativi da pagina 20 di 22 parte di clienti finali, con pagamento solo all'esito della ricezione del prezzo) non è dato comunque ritenere, perché non provato, che non tutti i prodotti ritirati dalle venditrici siano stati effettivamente venduti e che, in difetto di sollecitazioni da parte di Controparte_1
non sia stato neanche possibile restituire la merce in giacenza.
[...]
Quanto al primo rilievo, è generica la deduzione secondo la quale non tutti i prodotti sono stati venduti, non specificandosi quale merce, per quali rivenditrici e per quale importo.
Si osserva oltre tutto che, dando in ipotesi per riconosciuta la prassi allegata da Parte_1
non potrebbe avere quindi contezza di quale sia la merce ancora in detenzione della CP_1
venditrice ed in ipotesi non ancora venduta, e sarebbe perciò in onere della venditrice stessa allegare e provare tali circostanze.
Quanto al secondo rilievo è sufficiente rilevare che per lo meno all'esito della notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe quanto meno potuto restituire la merce che aveva Parte_1
ancora in detenzione e sollecitare le venditrici del suo gruppo a fare altrettanto.
9) L'appello deve pertanto essere rigettato. ha concluso per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante solo in via subordinata CP_1
ed in caso di riforma della sentenza appellata, ragione per la quale la relativa domanda deve stimarsi assorbita.
10) Le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore della società . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2024.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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