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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa IA Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2813/2019 R.G. avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali"
e vertente
TRA
وrappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F. C.F. 1
,
TO GL e IA TE EL, giusta procure rispettivamente depositate in uno con l'atto di citazione e con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15.6.2022;
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco in carica, C.F. P.IVA_1 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Alessandro Singetta, con studio in CP_1 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e riposta e delibera di incaricon.4/2018;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il [...]Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Controparte_1 e domandava: di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire il contributo di €
150.169,45 in applicazione delle leggi nn. 226/19 e 61/98 e della legge regionale n. 50/2000, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la trasformazione da acquisto di alloggio in ricostruzione;
di condannare il a pagare il suddetto contributo, ovvero al risarcimentoControparte_1
del danno, nella misura equivalente al contributo riconosciuto all'attrice, o nella minore o maggiore somma che fosse ritenuta di giustizia.
"A fondamento della domanda, la parte attrice allegava che: ella era figlia di Persona_1 la quale il 26.7.2001 aveva presentato richiesta di contributo per la ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 5.5.1990; la Regione Basilicata il 30.4.2001 aveva approvato il regolamento di attuazione delle leggi nazionali in materia;
che il Consiglio Comunale, con delibera n.37/2001, aveva approvato la graduatoria definitiva nella quale la richiedente era al primo posto;
con determina n. 1049/2002, alla luce della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese dalla richiedente e del progetto esecutivo redatto dall'ing. Persona_2 il responsabile del procedimento esprimeva parere positivo;
nel
2013 le eredi della richiedente domandavano di utilizzare il buono contributo dell'importo di €
150.169,45 per l'acquisto di un nuovo alloggio;
il responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di un parere espresso dal legale avv. Domenico GL, emetteva il 10.4.2017 il buono contributo con validità 24 mesi, immediatamente riscuotibile;
nel 2018 l'immobile oggetto del buono era stato trasferito all'attrice per atto del notaio Persona 3 ; tuttavia, il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico nel 2019 inoltrava comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del periodo di validità ancora disponibile;
ella non era riuscita a trovare nel Comune una unità abitativa rivestente in requisiti per la fruizione del buono ed aveva pertanto richiesto inutilmente di potere fruire di nuovo termine per l'inizio e per l'ultimazione delle opere di ricostruzione dell'immobile di cui alla originaria richiesta;
il
Comune con provvedimento datato 11.4.2019 aveva annullato il periodo residuo di validità del buono contributo n. 2 del 10.4.2017.
Allegata la titolarità del suo diritto soggettivo all'ottenimento del buono contributo e che, in ogni caso, le vicende provvedimentali ed i comportamenti dell'Amministrazione avevano ingenerato un suo legittimo affidamento, la parte spiegava le domande come in precedenza enucleate, di condanna del convenuto al pagamento dell'importo del buono contributo o, in subordine, al risarcimento del danno derivante dal legittimo affidamento.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale richiamava gli esiti del procedimento penale a carico della originaria richiedente, imputata del reato di truffa aggravata, proprio in relazione alle dichiarazioni rese in occasione della presentazione della istanza di contributo, conclusosi mediante sentenza, passata in giudicato, che nel 2011 aveva disposto il non luogo a procedere per intervenuta della imputata. morte
Il medesimo convenuto, eccepita l'assenza del titolo legittimante l'erogazione del buono contributo e richiamati tutti gli atti intervenuti nel periodo di tempo interessato, domandava il rigetto integrale della domanda attorea, precisando che doveva considerarsi legittimo il provvedimento di annullamento che aveva impedito la erogazione di somme non spettanti con correlato danno erariale, e pregiudizio dei soggetti che, parimenti inseriti in graduatoria, possedevano tutti i requisiti per accedere al beneficio.
Nella prima memoria 183 c.p.c l'attrice precisava la domanda, alla luce delle eccezioni spiegate dal convenuto, allegando che in ogni caso il provvedimento di annullamento in autotutela era intervenuto ben oltre la tempistica obbligata per la sua adozione ed esso era carente di adeguata motivazione, con ogni conseguenza sul piano dell'accoglimento delle domande spiegate in giudizio. La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e consulenza tecnica di ufficio e, all'udienza del 4.11.2025, era riservata a sentenza.
La domande dell'attrice non possono essere accolte.
In via preliminare va rilevato di come nel fascicolo di parte non si sia rinvenuta alcuna rinuncia o revoca del mandato conferito dalla parte attrice all'avv. EL in data 8.7.2019, con la conseguenza che la stessa risulta difesa dalla prima professionista e dall'avv. GL.
1. La giurisdizione del giudice ordinario per entrambe le domanda proposte dall'attrice.
Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per la odierna controversia.
In diritto, ed in via generale, infatti "In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l""an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità
o per il suo contrasto con il pubblico interesse;
di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione...". ( cfr. Cass. S.U. n. 16896/2006)
In maniera ancora più specifica, si è affermato che : La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi. (cfr. Cass S.U. nn. 466/2005, 21000/2005)
Nel caso di specie, il diritto soggettivo viene individuato dalle leggi nazionali e dalla legge regionale, evidenziate anche nell'atto di citazione.
Va affermata la giurisdizione del giudice adito anche per la domanda proposta in via subordinata, di risarcimento del danno dall'avere il CP_1 ingenerato, mediante atti e comportamenti, il legittimo affidamento della parte attrice nel diritto all'ottenimento del contributo e nella legittimità dei provvedimento amministrativi che ne avevano disposto l'erogazione. 66Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, infatti: La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato". (cfr. la recente Cass. S.U. n. 14324/2021)
Ed ancora, si è precisato che: "...la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa avente quale
-
presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario...". (cfr. S.U. 1567/2023)
Nella odierna controversia, l'atto lesivo ha annullato la validità temporale residua di un precedente atto ampliativo della sfera giuridica dell'attrice.
2. La vicenda provvedimentale prodromica al giudizio.
Appare opportuno descrivere le tappe salienti della complessa vicenda provvedimentale precedente rispetto all'odierno giudizio, che possono essere sintetizzate come segue, alla stregua degli atti depositati dalle parti e dei fatti dalle stesse non contestati: il 26.7.2001 Persona_1 madre dell'attrice, presentava domanda di concessione del contributo per la ricostruzione dell'immobile di proprietà, danneggiato dal sisma, e si collocava al primo posto della graduatoria degli aventi diritto approvata dal Consiglio Comunale;
la stessa, valendosi di un tecnico di fiducia, presentava la documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo finalizzato alla ricostruzione di un immobile ubicato in CP_1 CP_1 alla contrada
Molinello n. 13;
con determina del 2002, sulla scorta dei documenti presentati, del progetto e delle dichiarazioni della richiedente e dal tecnico dalla prima nominato, il responsabile del procedimento esprimeva parere favorevole alla concessione del buono contributo;
in data 17.2.2003, su istanza della regione Basilicata, il provvedimento ( ovvero la determina che esprimeva parere favorevole sulla erogazione del buono contributo di fatto a quella data non erogato) era sospeso e l'ufficio regionale invitava il Comune a volere adottare i provvedimenti conseguenti alle irregolarità della pratica presentata dalla Per_1 era avviato anche un procedimento penale a carico della richiedente e del tecnico incaricato per il reato di truffa aggravata, reato commesso dalla Per_1 in concorso con il tecnico che aveva provveduto alla redazione ed al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento del contributo;
secondo l'ipotesi accusatoria, la richiedente, al fine di accedere al contributo, avrebbe demolito il fabbricato, abusivo, affermando falsamente l'esistenza di danni conseguenti al sisma del 1990; 66nel 2011 interveniva la sentenza, passata in giudicato, che, come eccepito dal pur riportando come demolito e definendo come abusivo il fabbricato" dichiarava non doversi procedere nei confronti della
Per 1 per intervenuta morte del reo;
tuttavia, sulla scorta di un parere richiesto ad un legale, il quale per la verità parrebbe soffermarsi sulla inattendibilità di un teste dell'accusa, in data 10.4.2017 il responsabile dell'area tecnica emetteva determina di approvazione del buono contributo di € 150.169,45 della durata di mesi 24 dalla data di notifica dell'atto;
nel 2013 l'attrice presentava domanda, al fine di utilizzare il buono contributo per acquistare un immobile, parte poi non acquistato per impossibilità di reperirne uno conforme ai requisiti prescritti;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2018, l'Ente dava disposizione agli uffici di eseguire accertamenti in ordine ai buoni emessi e non ancora erogati a partire da quelli del 2017; all'esito di tale direttiva, e dopo avere comunicato il 13.3.2019 l'avvio del procedimento, il CP_1 con determina del responsabile del Servizio datata 11.4.2019, disponeva l'annullamento del periodo di validità ancora disponibile per l'utilizzo del buono contributo, la cui scadenza era stata prevista dal provvedimento di emissione del 2017 all'11.4.2019.
Descritte le vicende provvedimentali, si rileva come nessuna delle parti abbia depositato la la sentenza del 2011 di non doversi procedere, nella quale era imputato anche il tecnico del quale si era avvalsa la
Per_1 di tal che non si ha modo di conoscere l'esito del giudizio, relativamente a tale imputato.
Il parere del 2017, sulla scorta del quale è stato emesso il buono contributo ( mai concretamente erogato) si riferiva ad alcune contraddizioni nelle quali sarebbe caduto uno dei testi dell'accusa, ma la questione della inattendibilità del teste nulla rileva ai fini dell'odierno decidere.
3. Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
a seguito di sopralluogo, ha confermato Il CTU nominato, ing. Persona_4
in merito alla insussistenza, alla stregua delle norme di sostanzialmente la tesi del Controparte_1 riferimento, e segnatamente del regolamento di attuazione adottato da Regione Basilicata, menzionato anche in citazione, del presupposto legittimante la fruizione del buono contributo post sisma.
Ed infatti, l'art. 3 comma 11 del Regolamento, approvato con DGR 30.4.2001, di attuazione della
L.R. 50/2001, disciplinante criteri, modalità e le procedure per la concessione dei contributi, nell'individuare i soggetti potenzialmente beneficiari del beneficio e le caratteristiche degli immobili, prevedeva il divieto di concessione del contributo per "gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni". Il CTU ha accertato che il Comune di Controparte_1 è classificato, secondo la vigente zonizzazione, come zona sismica 1, ovvero zona con pericolosità sismica alta.
Non vi è prova che l'immobile di costruzione avesse caratteristiche costruttive conformi alle norme in materia di costruzioni in aree a rischio sismico.
Il CTU ha evidenziato - ma ve ne è traccia anche negli atti di causa come, per l'edificio per cui è causa, il 12.7.1999 era stata presentata domanda per la pratica di cui alla L.47/1985, ovvero domanda di condono edilizio, da Persona_5 padre della attrice e marito della Per_1
Risulta che il Comune abbia richiesto una serie di documenti necessari per la istruzione della pratica, mai trasmessi, con conseguente mancata definizione della pratica di condono ed attivazione anche del procedimento finalizzato alla adozione di misure repressive e sanzionatorie. ( che non pare essersi definito)
Entrambi i provvedimenti, di richiesta di documenti integrativi e di avvio del procedimento per l'adozione di misure repressive, erano stati comunicati al richiedente il condono.
Da tutto quanto sopra, emerge come la parte attrice, e prima ancora l'originaria istante, non fossero in possesso dei requisiti legittimanti il contributo, con la inevitabile conseguenza che la determina del
2017, con la quale, in base ad un parere legale peraltro di dubbia interpretazione e rilevanza ai fini amministrativi, era stata disposta l'emissione del buono contributo è da considerarsi illegittimo.
In sintesi, gli approfondimenti condotti dal CTU confermano le argomentazioni del CP_1 e, a monte, dello stesso impianto accusatorio di cui al procedimento penale, quantomeno in merito al carattere 66
abusivo" dell'immobile, e della assenza del requisiti previsto dal regolamento regionale quanto alla 66
conformità sismica", per il quale alcun condono era stato ottenuto. D'altronde, se l'immobile fosse stato in regola", non si comprenderebbe la ragione per la quale il 66
marito della richiedente Per 1 avesse richiesto il condono edilizio nel 1999.
Accertata l'insussistenza del diritto soggettivo ad ottenere il buono contributo, va valutata la domanda risarcitoria proposta, in via subordinata, dalla parte attrice.
4. Il legittimo affidamento e la domanda risarcitoria- l'atto di annullamento L'attrice da un lato sostiene che la sequenza provvedimentale descritta avrebbe ingenerato un suo legittimo affidamento e, dall'altro, che ella avrebbe in ogni caso diritto al risarcimento, stante anche l' intempestività del provvedimento adottato in autotutela nel 2019, e l'insufficienza della sua motivazione.
Quanto alla sufficienza del percorso motivazionale seguito dal funzionario che ha emesso il provvedimento di annullamento del 2019, si osserva come in esso siano perfettamente chiariti i motivi che hanno spinto l'Amministrazione ad annullare la durata residua del buono contributo, motivi che fanno riferimento alla inesistenza del diritto soggettivo alla sua percezione.
Ad ogni modo, se è vero che l'annullamento in autotutela di un atto ampliativo richiede, in via generale, la ponderazione dell'interesse pubblico, ma anche di quello provato coinvolto nell'esercizio del potere amministrativo, nondimeno, laddove l'esercizio dell'autotutela incida su provvedimenti che comportino un esborso illegittimo di denaro pubblico, esso non necessita di particolare motivazione, e, di conseguenza nemmeno di particolare ponderazione rispetto alla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, perché questo è insito nella fattispecie stessa, ovvero nell'illegittimità dei contributi concessi a danno dell'erario pubblico, mentre il passaggio del tempo non ha efficacia riduttiva di tale interesse.
...Proprio sul tema si è sostenuto che In tutte le ipotesi in cui l'interesse sotteso all'attività di "
autotutela della P.A. consiste nell'evitare l'esborso di denaro pubblico senza titolo allora l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa, non richiedendosi una particolare motivazione" (Cons. Stato,
Sez. III, sent. 4 giugno 2012, n. 3290) ed anche che ""La motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, che giustifichi la rimozione dell'atto illegittimo, si può considerare in re ipsa in alcuni casi in cui sia irrilevante il decorso del tempo, ad esempio ... quando abbia disposto senza titolo un esborso con una concessione o una sovvenzione di denaro pubblico" (Cons. Stato,
Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4387).
Ad avviso della scrivente, la rimozione di un atto ampliativo che ingeneri, quale effetto, l'illegittimo esborso di danaro pubblico, è atto doveroso, imposto alle Amministrazioni dall'art. 97 Cost.
In ordine al legittimo affidamento, si osserva come:
la circostanza che si trattasse di un immobile abusivo fosse stato reso noto al padre della attrice con il riscontro del CP_1 alla istanza di condono (cfr. allegato nota del 12.7.1999 indirizzata a Per_5
[...]
nel 2003, il CP_1 sospendeva le proprie precedenti determinazioni in merito alla concedibilità del buono, in relazione all'avvio di un procedimento penale riferibile proprio alla pratica presentata dalla
Per_1 e dal suo tecnico per la fruizione del buono contributo;
era avviato il procedimento penale che vedeva l'istanza coimputata dal reato di truffa aggravata, proprio in relazione ai documenti presentati per ottenere il contributo. Ad avviso della scrivente, pertanto, appare difficile ipotizzare un affidamento- incolpevole- nella legittimità dei provvedimenti adottati nel 2003 e nel 2017.
In diritto, si osserva che nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico, e fermo in ogni caso l'indennizzo della posizione acquisita.
Tuttavia, affinché un affidamento sia legittimo, sono necessari due requisiti, uno di tipo oggettivo, consistente nell'avere l'atto chiaramente attribuito al beneficiario un diritto ed il decorso di un lasso di tempo tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, ed uno di tipo soggettivo, che coincide con la buona fede del destinatario del vantaggio.
La conseguenza dell'assunto è che alcun legittimo affidamento può individuarsi in capo a chi versi versi in una situazione di dolo o colpa. ( sul tema cfr. Cos. Stato Sez. IV n. 4392/2020 in materia di revoca di finanziamenti pubblici)
Nella vicenda fattuale descritta, stanti anche le criticità del procedimento, criticità cagionate anche dalle dichiarazioni rese dal tecnico di fiducia della Per_1 non si ritiene che possa essere individuato, né in capo alla prima, né in capo alla odierna attrice, figlia della Per_1 e di colui che nel 1999 aveva presentato domanda di condono per l'immobile abusivo, alcun affidamento nella legittimità del provvedimento del 2017 ed anche dei provvedimenti originari, che possa definirsi privo di colpa, tenuto anche conto del rapporto di strettissima parentela esistente tra l'originaria beneficiaria, il richiedente il condono, e l' odierna attrice.
Escluso qualsiasi affidamento incolpevole, va esaminato l'ulteriore profilo, collegato anch'esso alla domanda subordinata di risarcimento del danno, ovvero quello della tardività e conseguenziale illegittimità del provvedimento di annullamento della durata residua ( per la verità brevissima) del buono contributo.
I profili, dell'affidamento incolpevole e della tardività dell'annullamento, sono strettamente connessi.
L'art. 21 octies c.p.c. della L.241/1990 per il tempo vigente testualmente dispone: "1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" L'art. 21 nonies della medesima L. 241/1990 a sua volta dispone : "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. ...2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Con le norme riportate, il principio di garanzia del legittimo affidamento, di derivazione anche comunitaria, è stato recepito a livello nazionale, da un lato subordinando l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio al limite temporale del termine ragionevole, oltre che ai criteri della comparazione degli interessi (art. 21-nonies della L. n. 241/1990), dall'altro, e altro titolo, stabilendo la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di revoca anticipata (art. 21- quinquies della stessa L. n. 241/1990)
Orbene, nel caso di specie è proprio l'affidamento legittimo ed incolpevole che è da revocarsi in dubbio, per tutte le ragioni già espresse, con la conseguenza che la domanda risarcitoria legata al legittimo affidamento non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, laddove la stessa ha riconosciuto che l'affidamento non è di per sé eliso dalla eventuale legittimità dell'atto amministrativo in autotutela che incida sul diritto del privato, in ogni caso non prescindere dalla considerazione che possa effettivamente individuarsi un affidamento, che questo sia legittimo, che esso sia incolpevole. (cfr. la recente Cass. n. 27856/2025)
Alle considerazioni di cui sopra si aggiungono inoltre, ulteriori rilievi critici, che di seguito si espongono.
La ricorrente sostiene che ella, nel 2019, non aveva rivenuto un immobile da acquistare, che fosse in possesso dei requisiti che le avrebbero consentito l'esercizio della opzione richiesta nel 2013, mentre il contributo disposto nel 2017 di fatto non era stato ancora erogato.
Orbene, il provvedimento del 2019 annullava la durata del contributo residuo, che era pari a mesi due, con la conseguenza che, sul piano logico, appare difficile ritenere che la ricorrente avrebbe potuto avviare gli interventi edilizi ( su immobile abusivo) in soli due mesi, scadenza naturale del buono contributo. Ed allora, e conclusivamente, le domande della ricorrente vanno rigettate.
Le spese di lite come per legge seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 14.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base alla natura della causa, al suo valore (l'importo del buono contributo cui è ragguagliata anche la domanda risarcitoria), alle attività processuali svolte
(studio, introduttiva, trattazione e decisionale) facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al d.m.55/2014 e s.m.i. applicati in importi sostanzialmente pari ai valori medi di tariffa, in ragione del livello di difficoltà della controversia.
Spese di CTU, liquidate come in decreto in via definitiva a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Controparte_1 "ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'attrice;
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 14.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte attrice.
Potenza, 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa IA Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa IA Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2813/2019 R.G. avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali"
e vertente
TRA
وrappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F. C.F. 1
,
TO GL e IA TE EL, giusta procure rispettivamente depositate in uno con l'atto di citazione e con la comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15.6.2022;
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco in carica, C.F. P.IVA_1 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Alessandro Singetta, con studio in CP_1 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e riposta e delibera di incaricon.4/2018;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il [...]Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Controparte_1 e domandava: di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire il contributo di €
150.169,45 in applicazione delle leggi nn. 226/19 e 61/98 e della legge regionale n. 50/2000, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la trasformazione da acquisto di alloggio in ricostruzione;
di condannare il a pagare il suddetto contributo, ovvero al risarcimentoControparte_1
del danno, nella misura equivalente al contributo riconosciuto all'attrice, o nella minore o maggiore somma che fosse ritenuta di giustizia.
"A fondamento della domanda, la parte attrice allegava che: ella era figlia di Persona_1 la quale il 26.7.2001 aveva presentato richiesta di contributo per la ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 5.5.1990; la Regione Basilicata il 30.4.2001 aveva approvato il regolamento di attuazione delle leggi nazionali in materia;
che il Consiglio Comunale, con delibera n.37/2001, aveva approvato la graduatoria definitiva nella quale la richiedente era al primo posto;
con determina n. 1049/2002, alla luce della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese dalla richiedente e del progetto esecutivo redatto dall'ing. Persona_2 il responsabile del procedimento esprimeva parere positivo;
nel
2013 le eredi della richiedente domandavano di utilizzare il buono contributo dell'importo di €
150.169,45 per l'acquisto di un nuovo alloggio;
il responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di un parere espresso dal legale avv. Domenico GL, emetteva il 10.4.2017 il buono contributo con validità 24 mesi, immediatamente riscuotibile;
nel 2018 l'immobile oggetto del buono era stato trasferito all'attrice per atto del notaio Persona 3 ; tuttavia, il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico nel 2019 inoltrava comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del periodo di validità ancora disponibile;
ella non era riuscita a trovare nel Comune una unità abitativa rivestente in requisiti per la fruizione del buono ed aveva pertanto richiesto inutilmente di potere fruire di nuovo termine per l'inizio e per l'ultimazione delle opere di ricostruzione dell'immobile di cui alla originaria richiesta;
il
Comune con provvedimento datato 11.4.2019 aveva annullato il periodo residuo di validità del buono contributo n. 2 del 10.4.2017.
Allegata la titolarità del suo diritto soggettivo all'ottenimento del buono contributo e che, in ogni caso, le vicende provvedimentali ed i comportamenti dell'Amministrazione avevano ingenerato un suo legittimo affidamento, la parte spiegava le domande come in precedenza enucleate, di condanna del convenuto al pagamento dell'importo del buono contributo o, in subordine, al risarcimento del danno derivante dal legittimo affidamento.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale richiamava gli esiti del procedimento penale a carico della originaria richiedente, imputata del reato di truffa aggravata, proprio in relazione alle dichiarazioni rese in occasione della presentazione della istanza di contributo, conclusosi mediante sentenza, passata in giudicato, che nel 2011 aveva disposto il non luogo a procedere per intervenuta della imputata. morte
Il medesimo convenuto, eccepita l'assenza del titolo legittimante l'erogazione del buono contributo e richiamati tutti gli atti intervenuti nel periodo di tempo interessato, domandava il rigetto integrale della domanda attorea, precisando che doveva considerarsi legittimo il provvedimento di annullamento che aveva impedito la erogazione di somme non spettanti con correlato danno erariale, e pregiudizio dei soggetti che, parimenti inseriti in graduatoria, possedevano tutti i requisiti per accedere al beneficio.
Nella prima memoria 183 c.p.c l'attrice precisava la domanda, alla luce delle eccezioni spiegate dal convenuto, allegando che in ogni caso il provvedimento di annullamento in autotutela era intervenuto ben oltre la tempistica obbligata per la sua adozione ed esso era carente di adeguata motivazione, con ogni conseguenza sul piano dell'accoglimento delle domande spiegate in giudizio. La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e consulenza tecnica di ufficio e, all'udienza del 4.11.2025, era riservata a sentenza.
La domande dell'attrice non possono essere accolte.
In via preliminare va rilevato di come nel fascicolo di parte non si sia rinvenuta alcuna rinuncia o revoca del mandato conferito dalla parte attrice all'avv. EL in data 8.7.2019, con la conseguenza che la stessa risulta difesa dalla prima professionista e dall'avv. GL.
1. La giurisdizione del giudice ordinario per entrambe le domanda proposte dall'attrice.
Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per la odierna controversia.
In diritto, ed in via generale, infatti "In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l""an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione. Inoltre, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità
o per il suo contrasto con il pubblico interesse;
di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione...". ( cfr. Cass. S.U. n. 16896/2006)
In maniera ancora più specifica, si è affermato che : La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi. (cfr. Cass S.U. nn. 466/2005, 21000/2005)
Nel caso di specie, il diritto soggettivo viene individuato dalle leggi nazionali e dalla legge regionale, evidenziate anche nell'atto di citazione.
Va affermata la giurisdizione del giudice adito anche per la domanda proposta in via subordinata, di risarcimento del danno dall'avere il CP_1 ingenerato, mediante atti e comportamenti, il legittimo affidamento della parte attrice nel diritto all'ottenimento del contributo e nella legittimità dei provvedimento amministrativi che ne avevano disposto l'erogazione. 66Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, infatti: La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato". (cfr. la recente Cass. S.U. n. 14324/2021)
Ed ancora, si è precisato che: "...la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa avente quale
-
presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario...". (cfr. S.U. 1567/2023)
Nella odierna controversia, l'atto lesivo ha annullato la validità temporale residua di un precedente atto ampliativo della sfera giuridica dell'attrice.
2. La vicenda provvedimentale prodromica al giudizio.
Appare opportuno descrivere le tappe salienti della complessa vicenda provvedimentale precedente rispetto all'odierno giudizio, che possono essere sintetizzate come segue, alla stregua degli atti depositati dalle parti e dei fatti dalle stesse non contestati: il 26.7.2001 Persona_1 madre dell'attrice, presentava domanda di concessione del contributo per la ricostruzione dell'immobile di proprietà, danneggiato dal sisma, e si collocava al primo posto della graduatoria degli aventi diritto approvata dal Consiglio Comunale;
la stessa, valendosi di un tecnico di fiducia, presentava la documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo finalizzato alla ricostruzione di un immobile ubicato in CP_1 CP_1 alla contrada
Molinello n. 13;
con determina del 2002, sulla scorta dei documenti presentati, del progetto e delle dichiarazioni della richiedente e dal tecnico dalla prima nominato, il responsabile del procedimento esprimeva parere favorevole alla concessione del buono contributo;
in data 17.2.2003, su istanza della regione Basilicata, il provvedimento ( ovvero la determina che esprimeva parere favorevole sulla erogazione del buono contributo di fatto a quella data non erogato) era sospeso e l'ufficio regionale invitava il Comune a volere adottare i provvedimenti conseguenti alle irregolarità della pratica presentata dalla Per_1 era avviato anche un procedimento penale a carico della richiedente e del tecnico incaricato per il reato di truffa aggravata, reato commesso dalla Per_1 in concorso con il tecnico che aveva provveduto alla redazione ed al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento del contributo;
secondo l'ipotesi accusatoria, la richiedente, al fine di accedere al contributo, avrebbe demolito il fabbricato, abusivo, affermando falsamente l'esistenza di danni conseguenti al sisma del 1990; 66nel 2011 interveniva la sentenza, passata in giudicato, che, come eccepito dal pur riportando come demolito e definendo come abusivo il fabbricato" dichiarava non doversi procedere nei confronti della
Per 1 per intervenuta morte del reo;
tuttavia, sulla scorta di un parere richiesto ad un legale, il quale per la verità parrebbe soffermarsi sulla inattendibilità di un teste dell'accusa, in data 10.4.2017 il responsabile dell'area tecnica emetteva determina di approvazione del buono contributo di € 150.169,45 della durata di mesi 24 dalla data di notifica dell'atto;
nel 2013 l'attrice presentava domanda, al fine di utilizzare il buono contributo per acquistare un immobile, parte poi non acquistato per impossibilità di reperirne uno conforme ai requisiti prescritti;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2018, l'Ente dava disposizione agli uffici di eseguire accertamenti in ordine ai buoni emessi e non ancora erogati a partire da quelli del 2017; all'esito di tale direttiva, e dopo avere comunicato il 13.3.2019 l'avvio del procedimento, il CP_1 con determina del responsabile del Servizio datata 11.4.2019, disponeva l'annullamento del periodo di validità ancora disponibile per l'utilizzo del buono contributo, la cui scadenza era stata prevista dal provvedimento di emissione del 2017 all'11.4.2019.
Descritte le vicende provvedimentali, si rileva come nessuna delle parti abbia depositato la la sentenza del 2011 di non doversi procedere, nella quale era imputato anche il tecnico del quale si era avvalsa la
Per_1 di tal che non si ha modo di conoscere l'esito del giudizio, relativamente a tale imputato.
Il parere del 2017, sulla scorta del quale è stato emesso il buono contributo ( mai concretamente erogato) si riferiva ad alcune contraddizioni nelle quali sarebbe caduto uno dei testi dell'accusa, ma la questione della inattendibilità del teste nulla rileva ai fini dell'odierno decidere.
3. Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
a seguito di sopralluogo, ha confermato Il CTU nominato, ing. Persona_4
in merito alla insussistenza, alla stregua delle norme di sostanzialmente la tesi del Controparte_1 riferimento, e segnatamente del regolamento di attuazione adottato da Regione Basilicata, menzionato anche in citazione, del presupposto legittimante la fruizione del buono contributo post sisma.
Ed infatti, l'art. 3 comma 11 del Regolamento, approvato con DGR 30.4.2001, di attuazione della
L.R. 50/2001, disciplinante criteri, modalità e le procedure per la concessione dei contributi, nell'individuare i soggetti potenzialmente beneficiari del beneficio e le caratteristiche degli immobili, prevedeva il divieto di concessione del contributo per "gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni". Il CTU ha accertato che il Comune di Controparte_1 è classificato, secondo la vigente zonizzazione, come zona sismica 1, ovvero zona con pericolosità sismica alta.
Non vi è prova che l'immobile di costruzione avesse caratteristiche costruttive conformi alle norme in materia di costruzioni in aree a rischio sismico.
Il CTU ha evidenziato - ma ve ne è traccia anche negli atti di causa come, per l'edificio per cui è causa, il 12.7.1999 era stata presentata domanda per la pratica di cui alla L.47/1985, ovvero domanda di condono edilizio, da Persona_5 padre della attrice e marito della Per_1
Risulta che il Comune abbia richiesto una serie di documenti necessari per la istruzione della pratica, mai trasmessi, con conseguente mancata definizione della pratica di condono ed attivazione anche del procedimento finalizzato alla adozione di misure repressive e sanzionatorie. ( che non pare essersi definito)
Entrambi i provvedimenti, di richiesta di documenti integrativi e di avvio del procedimento per l'adozione di misure repressive, erano stati comunicati al richiedente il condono.
Da tutto quanto sopra, emerge come la parte attrice, e prima ancora l'originaria istante, non fossero in possesso dei requisiti legittimanti il contributo, con la inevitabile conseguenza che la determina del
2017, con la quale, in base ad un parere legale peraltro di dubbia interpretazione e rilevanza ai fini amministrativi, era stata disposta l'emissione del buono contributo è da considerarsi illegittimo.
In sintesi, gli approfondimenti condotti dal CTU confermano le argomentazioni del CP_1 e, a monte, dello stesso impianto accusatorio di cui al procedimento penale, quantomeno in merito al carattere 66
abusivo" dell'immobile, e della assenza del requisiti previsto dal regolamento regionale quanto alla 66
conformità sismica", per il quale alcun condono era stato ottenuto. D'altronde, se l'immobile fosse stato in regola", non si comprenderebbe la ragione per la quale il 66
marito della richiedente Per 1 avesse richiesto il condono edilizio nel 1999.
Accertata l'insussistenza del diritto soggettivo ad ottenere il buono contributo, va valutata la domanda risarcitoria proposta, in via subordinata, dalla parte attrice.
4. Il legittimo affidamento e la domanda risarcitoria- l'atto di annullamento L'attrice da un lato sostiene che la sequenza provvedimentale descritta avrebbe ingenerato un suo legittimo affidamento e, dall'altro, che ella avrebbe in ogni caso diritto al risarcimento, stante anche l' intempestività del provvedimento adottato in autotutela nel 2019, e l'insufficienza della sua motivazione.
Quanto alla sufficienza del percorso motivazionale seguito dal funzionario che ha emesso il provvedimento di annullamento del 2019, si osserva come in esso siano perfettamente chiariti i motivi che hanno spinto l'Amministrazione ad annullare la durata residua del buono contributo, motivi che fanno riferimento alla inesistenza del diritto soggettivo alla sua percezione.
Ad ogni modo, se è vero che l'annullamento in autotutela di un atto ampliativo richiede, in via generale, la ponderazione dell'interesse pubblico, ma anche di quello provato coinvolto nell'esercizio del potere amministrativo, nondimeno, laddove l'esercizio dell'autotutela incida su provvedimenti che comportino un esborso illegittimo di denaro pubblico, esso non necessita di particolare motivazione, e, di conseguenza nemmeno di particolare ponderazione rispetto alla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, perché questo è insito nella fattispecie stessa, ovvero nell'illegittimità dei contributi concessi a danno dell'erario pubblico, mentre il passaggio del tempo non ha efficacia riduttiva di tale interesse.
...Proprio sul tema si è sostenuto che In tutte le ipotesi in cui l'interesse sotteso all'attività di "
autotutela della P.A. consiste nell'evitare l'esborso di denaro pubblico senza titolo allora l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa, non richiedendosi una particolare motivazione" (Cons. Stato,
Sez. III, sent. 4 giugno 2012, n. 3290) ed anche che ""La motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, che giustifichi la rimozione dell'atto illegittimo, si può considerare in re ipsa in alcuni casi in cui sia irrilevante il decorso del tempo, ad esempio ... quando abbia disposto senza titolo un esborso con una concessione o una sovvenzione di denaro pubblico" (Cons. Stato,
Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4387).
Ad avviso della scrivente, la rimozione di un atto ampliativo che ingeneri, quale effetto, l'illegittimo esborso di danaro pubblico, è atto doveroso, imposto alle Amministrazioni dall'art. 97 Cost.
In ordine al legittimo affidamento, si osserva come:
la circostanza che si trattasse di un immobile abusivo fosse stato reso noto al padre della attrice con il riscontro del CP_1 alla istanza di condono (cfr. allegato nota del 12.7.1999 indirizzata a Per_5
[...]
nel 2003, il CP_1 sospendeva le proprie precedenti determinazioni in merito alla concedibilità del buono, in relazione all'avvio di un procedimento penale riferibile proprio alla pratica presentata dalla
Per_1 e dal suo tecnico per la fruizione del buono contributo;
era avviato il procedimento penale che vedeva l'istanza coimputata dal reato di truffa aggravata, proprio in relazione ai documenti presentati per ottenere il contributo. Ad avviso della scrivente, pertanto, appare difficile ipotizzare un affidamento- incolpevole- nella legittimità dei provvedimenti adottati nel 2003 e nel 2017.
In diritto, si osserva che nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico, e fermo in ogni caso l'indennizzo della posizione acquisita.
Tuttavia, affinché un affidamento sia legittimo, sono necessari due requisiti, uno di tipo oggettivo, consistente nell'avere l'atto chiaramente attribuito al beneficiario un diritto ed il decorso di un lasso di tempo tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, ed uno di tipo soggettivo, che coincide con la buona fede del destinatario del vantaggio.
La conseguenza dell'assunto è che alcun legittimo affidamento può individuarsi in capo a chi versi versi in una situazione di dolo o colpa. ( sul tema cfr. Cos. Stato Sez. IV n. 4392/2020 in materia di revoca di finanziamenti pubblici)
Nella vicenda fattuale descritta, stanti anche le criticità del procedimento, criticità cagionate anche dalle dichiarazioni rese dal tecnico di fiducia della Per_1 non si ritiene che possa essere individuato, né in capo alla prima, né in capo alla odierna attrice, figlia della Per_1 e di colui che nel 1999 aveva presentato domanda di condono per l'immobile abusivo, alcun affidamento nella legittimità del provvedimento del 2017 ed anche dei provvedimenti originari, che possa definirsi privo di colpa, tenuto anche conto del rapporto di strettissima parentela esistente tra l'originaria beneficiaria, il richiedente il condono, e l' odierna attrice.
Escluso qualsiasi affidamento incolpevole, va esaminato l'ulteriore profilo, collegato anch'esso alla domanda subordinata di risarcimento del danno, ovvero quello della tardività e conseguenziale illegittimità del provvedimento di annullamento della durata residua ( per la verità brevissima) del buono contributo.
I profili, dell'affidamento incolpevole e della tardività dell'annullamento, sono strettamente connessi.
L'art. 21 octies c.p.c. della L.241/1990 per il tempo vigente testualmente dispone: "1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" L'art. 21 nonies della medesima L. 241/1990 a sua volta dispone : "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. ...2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Con le norme riportate, il principio di garanzia del legittimo affidamento, di derivazione anche comunitaria, è stato recepito a livello nazionale, da un lato subordinando l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio al limite temporale del termine ragionevole, oltre che ai criteri della comparazione degli interessi (art. 21-nonies della L. n. 241/1990), dall'altro, e altro titolo, stabilendo la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di revoca anticipata (art. 21- quinquies della stessa L. n. 241/1990)
Orbene, nel caso di specie è proprio l'affidamento legittimo ed incolpevole che è da revocarsi in dubbio, per tutte le ragioni già espresse, con la conseguenza che la domanda risarcitoria legata al legittimo affidamento non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, laddove la stessa ha riconosciuto che l'affidamento non è di per sé eliso dalla eventuale legittimità dell'atto amministrativo in autotutela che incida sul diritto del privato, in ogni caso non prescindere dalla considerazione che possa effettivamente individuarsi un affidamento, che questo sia legittimo, che esso sia incolpevole. (cfr. la recente Cass. n. 27856/2025)
Alle considerazioni di cui sopra si aggiungono inoltre, ulteriori rilievi critici, che di seguito si espongono.
La ricorrente sostiene che ella, nel 2019, non aveva rivenuto un immobile da acquistare, che fosse in possesso dei requisiti che le avrebbero consentito l'esercizio della opzione richiesta nel 2013, mentre il contributo disposto nel 2017 di fatto non era stato ancora erogato.
Orbene, il provvedimento del 2019 annullava la durata del contributo residuo, che era pari a mesi due, con la conseguenza che, sul piano logico, appare difficile ritenere che la ricorrente avrebbe potuto avviare gli interventi edilizi ( su immobile abusivo) in soli due mesi, scadenza naturale del buono contributo. Ed allora, e conclusivamente, le domande della ricorrente vanno rigettate.
Le spese di lite come per legge seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 14.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base alla natura della causa, al suo valore (l'importo del buono contributo cui è ragguagliata anche la domanda risarcitoria), alle attività processuali svolte
(studio, introduttiva, trattazione e decisionale) facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al d.m.55/2014 e s.m.i. applicati in importi sostanzialmente pari ai valori medi di tariffa, in ragione del livello di difficoltà della controversia.
Spese di CTU, liquidate come in decreto in via definitiva a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del Controparte_1 "ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'attrice;
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 14.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
3. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte attrice.
Potenza, 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa IA Verrastro