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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott. Fabio Luongo Giudice
dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3309/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 9.11.2023
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Andreina Baruffini
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Santi Maurizio Spina
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: affido e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473bis 12 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
Nel merito:
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, con residenza Per_1
presso la stessa, autorizzandola ad assumere unilateralmente, senza necessità di alcun preventivo accordo col padre, tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del minore, a titolo esemplificativo medico-sanitario-terapeutico, scolastico, extrascolastico, educativo, religioso;
2. disporre che le frequentazioni paterne ordinarie e le eventuali videochiamate avvengano in forma protetta, sotto il monitoraggio e la supervisione del Servizio sociale territorialmente competente e con le modalità indicate dai Servizi stessi;
3. disporre che l'assegno unico universale INPS sia attribuito interamente alla madre, in ragione del collocamento e dell'affidamento esclusive del minore;
4. onerare il sig. del versamento di un contributo di € 400,00 mensili nel CP_1 mantenimento del figlio, o di € 500,00, in caso di accorpamento forfettario delle spese di natura scolastica e sportiva, somma da versare entro il giorno 5 del mese e rivalutare annualmente secondo indici Istat;
5. disporre inoltre che il sig. contribuisca nella misura del 50% nelle spese CP_1
straordinarie del minore per la parte non forfettizzata, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sezione di Udine;
6. spese, diritti e onorari rifusi, con maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
In via istruttoria: per scrupolo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. di data 8.1.2024 e 26.1.2024.
Per parte resistente:
-condannare parte ricorrente alle conseguenze previste ex art. 473bis 39 c.p.c.;
2 -confermare le disposizioni che -in atto- regolamentano gli obblighi economici del padre nei confronti del figlio;
-in ordine alle modalità di incontro e visita padre/figlio -rilevato come i Servizi Sociali delegati non abbiano ancora completato la loro osservazione e ritenuto quanto sopra ci si rimette alla prudente valutazione ed all'equa determinazione di Codesto Onorevole Giudicante.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (23.1.2019), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1
presentato da nei confronti di , con cui è stato chiesto Parte_1 Controparte_1
l'affido esclusivo del minore alla madre;
visite padre/figlio sotto la supervisione dei Servizi Sociali ed esclusivamente in regione;
assegno unico universale per il figlio di competenza esclusiva della madre;
un assegno per il contributo al mantenimento di a carico del padre di euro 400,00 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-letta la memoria difensiva del resistente, il quale ha chiesto l'affidamento condiviso ai genitori di con collocamento alternato quindicinale;
mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun Per_1
genitore; spese straordinarie al 50% ciascuno;
-rilevato che in corso di giudizio è stato accertato che:
a) le parti dovevano contrarre matrimonio a settembre 2023 ma, per ragioni che non rilevano nel presente procedimento, hanno cessato la loro convivenza proprio in quel periodo;
b) la madre si è trasferita con a casa dei propri genitori, anche perché la casa coniugale è Per_1
andata perduta a seguito di procedura di esdebitazione promossa dalla madre;
c) il padre alla prima udienza del 1.2.2024 ha dichiarato di essersi trasferito a Tivoli per lavoro, percependo uno stipendio di euro 1.300,00 mensili: pertanto, le parti si sono accordate per l'affido condiviso di ai genitori, con collocamento presso la madre a San Giovanni al Natisone;
Per_1
visite padre/figlio a fine settimana alterni;
AUU di competenza esclusiva della madre;
assegno di mantenimento del figlio a carico del padre di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) all'udienza del 14.3.2024 il procuratore del resistente ha dichiarato di non avere più notizie del proprio assistito e la ricorrente ha affermato che il padre non le aveva versato l'assegno per il figlio da gennaio 2024;
3 e) all'udienza del 11.6.2024 si è preso atto che il resistente si era effettivamente trasferito in Egitto a lavorare: pertanto, il giudice ha disposto -in via provvisoria- l'affido super esclusivo di alla Per_1 madre ed ha aumentato l'assegno per il mantenimento di a carico del padre in euro 200,00 Per_1
mensili;
f) è stato dato atto (circostanza non contestata) che il padre non vede da aprile 2024 e non Per_1 ha depositato in atti, pur invitato a ciò, le buste paga dell'ultimo periodo in cui ha lavorato in Egitto, mentre le ricerche presso l'Agenzia delle Entrate non hanno sortito alcun esito, in quanto il resistente risulta non lavorare;
g) nelle relazioni dimesse dai Servizi Sociali si dà atto dell'impossibilità di contattare il padre per calendarizzare le visite/videochiamate con il figlio, in quanto lo stesso risulta non rintracciabile da aprile 2024, allorquando si è trasferito in Egitto, a Sharm El Sheikh, dove lavora come libero professionista nel settore vendite/alberghiero (ultima visita con il figlio in data marzo 2024), mentre
è stato dichiarato che la madre è l'unico genitore di riferimento del minore, perfettamente a suo agio nell'ambiente familiare della ricorrente;
-ritenuto, a fronte delle suesposte considerazioni, che le conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza del 17.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, possono venire integralmente accolte, in quanto:
a) il resistente si è allontanato dalla casa familiare già nell'anno 2023, e dal mese di aprile 2024 si è trasferito in Egitto senza lasciare notizie di sé e da allora non incontra il figlio, né si è mai interessato di lui: sicché sussistono le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato (e non già meramente esclusivo) del minore alla madre: infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso -non più comparso in udienza dopo la prima udienza del 1.2.2024-, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni del figlio nel superiore interesse di quest'ultimo ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale
Milano 20.3.2014);
4 b) atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni del minore, gli incontri/videochiamate padre/figlio dovranno avvenire in forma protetta, affinché il minore non subisca ulteriori traumi oltre a quello della separazione dei genitori e della latitanza paterna;
c) alla madre spetta anche l'intero assegno unico universale per il figlio in ragione dell'affido super esclusivo del minore;
d) con riferimento alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha prodotto in giudizio tutti i documenti ex lege a suo carico e dai quali si evince che la stessa gode di un reddito mensile di circa euro 1.666,00. Invece, il resistente si è limitato a produrre le proprie dichiarazioni dei redditi solo sino all'anno 2022, benché sollecitato dal giudice a dimettere gli aggiornamenti;
ha dichiarato che, dopo il trasferimento in Lazio, percepiva uno stipendio mensile di euro 1.300,00 (mai documentato)
e nulla si sa delle sue odierne condizioni economiche, benché sia altamente probabile che esse siano aumentate con il trasferimento in Egitto proprio per ragioni di lavoro. In ogni caso, in ragione della permanenza di presso la madre senza soluzione di continuità, appare congrua la richiesta di Per_1 un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di euro 400,00 mensili addirittura ove riferita a quello stipendio di euro 1.300,00 mensili che il padre ha dichiarato di percepire dopo il trasferimento in Lazio;
e) le spese processuali seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate secondo lo scaglione indeterminato basso (da 25000 a 52000), con riconoscimento di tutte e quattro le fasi di giudizio ed applicazione dei parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale in ragione della semplicità delle attività compiute in queste due fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, con residenza Per_1
presso la stessa, autorizzandola ad assumere unilateralmente, senza necessità di alcun preventivo accordo col padre, tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del minore, a titolo esemplificativo medico-sanitario-terapeutico, scolastico, extrascolastico, educativo, religioso;
2. dispone che le frequentazioni paterne ordinarie e le eventuali videochiamate avvengano in forma protetta, sotto il monitoraggio e la supervisione del Servizio sociale territorialmente competente e con le modalità indicate dai Servizi stessi;
3. dispone che l'assegno unico universale INPS sia attribuito interamente alla madre, in
5 ragione del collocamento e dell'affidamento esclusive del minore;
4. onera il sig. del versamento di un contributo di € 400,00 mensili per il CP_1
mantenimento del figlio, somma da versare entro il giorno 5 del mese e rivalutare annualmente secondo indici Istat;
5. dispone inoltre che il sig. contribuisca nella misura del 50% nelle spese CP_1
straordinarie del minore, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, sezione di Udine;
6. condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in euro 5.261,00 per compenso ed euro 27,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 2.4.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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