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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9892 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 984/2024 , introdotto da
(L'AQUILA (AQ), 07/06/1948), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Jacopo Tei e dell'avv. Francesco Biagiotti;
nei confronti di (ROMA (RM), 18/02/1956), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Monica Battaglia;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12/01/2024 ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni che regolano il suo divorzio da Controparte_1
la convenuta si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in ragione della pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti;
in subordine si è opposta alla domanda ed ha spiegato domanda riconvenzionale;
Risulta dalla produzione del ricorrente medesimo che il giudizio di appello 2 avverso la pronuncia di divorzio emessa dal Tribunale di Roma (sentenza n.
10429/90) fosse ancora pendente al momento del deposito del ricorso;
è stata depositata in fatti l'ordinanza che in quel giudizio ha dichiarato l'estinzione del processo, emessa il 30 maggio 2024; dunque alla data della domanda di modifica (12-1-24) la sentenza di divorzio non era passata in giudicato.
L' esistenza di un provvedimento definitivo costituisce presupposto processuale indefettibile della domanda di modifica delle relative condizioni;
in altre parole, affinché possa instaurarsi il procedimento di modifica, la sentenza che di divorzio deve essere non più suscettibile d'impugnazione (e, quindi, passata in giudicato), e solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze;
e quindi, fino a quando le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o divorzio sono suscettibili di modifica all'interno di quel giudizio di merito, l'instaurazione del procedimento esterno di modifica è preclusa, e la domanda di modifica non è proponibile, in quanto manca la statuizione da modificare.
Al Tribunale in questa sede non resta pertanto che emettere una pronuncia di inammissibilità;
Spese di lite regolate secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Roma, 19/06/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 984/2024 , introdotto da
(L'AQUILA (AQ), 07/06/1948), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Jacopo Tei e dell'avv. Francesco Biagiotti;
nei confronti di (ROMA (RM), 18/02/1956), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Monica Battaglia;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda di modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12/01/2024 ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni che regolano il suo divorzio da Controparte_1
la convenuta si è costituita chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in ragione della pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti;
in subordine si è opposta alla domanda ed ha spiegato domanda riconvenzionale;
Risulta dalla produzione del ricorrente medesimo che il giudizio di appello 2 avverso la pronuncia di divorzio emessa dal Tribunale di Roma (sentenza n.
10429/90) fosse ancora pendente al momento del deposito del ricorso;
è stata depositata in fatti l'ordinanza che in quel giudizio ha dichiarato l'estinzione del processo, emessa il 30 maggio 2024; dunque alla data della domanda di modifica (12-1-24) la sentenza di divorzio non era passata in giudicato.
L' esistenza di un provvedimento definitivo costituisce presupposto processuale indefettibile della domanda di modifica delle relative condizioni;
in altre parole, affinché possa instaurarsi il procedimento di modifica, la sentenza che di divorzio deve essere non più suscettibile d'impugnazione (e, quindi, passata in giudicato), e solo da tale momento può essere considerata e valutata la sopravvenienza di nuove circostanze;
e quindi, fino a quando le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o divorzio sono suscettibili di modifica all'interno di quel giudizio di merito, l'instaurazione del procedimento esterno di modifica è preclusa, e la domanda di modifica non è proponibile, in quanto manca la statuizione da modificare.
Al Tribunale in questa sede non resta pertanto che emettere una pronuncia di inammissibilità;
Spese di lite regolate secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Roma, 19/06/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi