Art. 31. Promozione ad agente tecnico capo
La promozione ad agente tecnico capo e' conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
La promozione ad agente tecnico capo e' conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.