Articolo 31 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 30Articolo 32
Versione
31 maggio 1964
Art. 31. Promozione ad agente tecnico capo

La promozione ad agente tecnico capo e' conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964