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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.05.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 14.5.2025, 19.5.2025, 23.5.2025 e 27.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 548/2024 R.G. Lav.
TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
P_ rappresentato e difeso dall'av ocura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale eletto all'indirizzo pec . Email_2 [...]
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 181/2024; retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe relativo alle retribuzioni maturate da quale dipendente di Fort Fibre Ottiche s.r.l. per i P_ mesi di settembre, ottobre, novembre 2023, TFR, mancato preavviso, XIII
1 mensilità, ferie e banca ore non godute. L'opponente adduce che non vi era prova che nel periodo in cui le retribuzioni erano maturate l'opposto, dipendente della Fort Fibre Ottiche s.r.l., avesse prestato attività per la sicché non poteva invocarsi il disposto dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
o, la responsabilità solidale era limitata alle retribuzioni, non potendo, dunque, essere estesa ad emolumenti di altra natura come indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti o indennità per mancato preavviso. Propone domanda di manleva con estensione del contraddittorio nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l., in quanto datore di lavoro e subappaltatore dei lavori in cui aveva asseritamente operato il lavoratore interessato. Costituendosi in giudizio, evidenzia di avere sempre P_ lavorato come dipendente di Fo e s.r.l. presso la Parte_1
e che la nozione ampia di trattamenti retributivi contenuta
[...]
29/93 era idonea a coprire anche voci come l'indennità sostitutiva di ferie non godute o di mancato preavviso, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. Integrato il contraddittorio con Fort Fibre Ottiche s.r.l., all'udienza del 9.7.2024 il procuratore del lavoratore dava atto che tale società datrice di lavoro era stata posta in liquidazione giudiziale, producendo nel termine assegnato la relativa pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 79/2024. Di conseguenza il procuratore dell'opponente rinunciava agli atti del giudizio con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l. Pertanto, con ordinanza del 23.7.2024 il giudizio veniva estinto con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti di Fort Fibre Ottiche s.r.l. per intervenuta rinuncia. La causa è stata istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione vada accolto solo in parte per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
2. La responsabilità solidale della ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Va Parte_1 rilevato che è provata in atti la r lidale della Parte_1 alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio. Si premette che la stessa costituendosi in giudizio, Parte_1 riconosce di avere dato in appalto alcuni lavori alla Marina Interiors s.r.l. che a sua volta li aveva subappaltati alla Fort Fibre Ottiche s.r.l., datrice di lavoro del previa autorizzazione della committente (doc.
4-9 fascicolo opponente). P_
, altresì, provato in atti che il è stato alle dipendenze della Fort P_
Fibre Ottiche dal 1.3.2021 al 24.11.2023 con cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa, come risulta dai documenti allegati nella fase monitoria e non contestati sul punto dalla opponente. I testimoni escussi hanno, poi, confermato che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ha prestato attività lavorativa presso la Fincantieri P_
2 s.p.a. nel cantiere di Ancona, in quanto la Fort Fibre Ottiche s.r.l. lavorava soltanto nello stabilimento (testi ). Parte_1 Tes_1 Tes_2
Ne deriva che non bbi solidale della per le retribuzioni maturate dal nel corso del rapporto Parte_1 P_ ort Fibre Ottiche s.r.l. alla luce osto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
3. Dell'estensione della responsabilità solidale: i crediti non aventi natura retributiva. Premesso quanto sopra non vi è dubbio che la responsabilità solidale della operi con riguardo alle retribuzioni dei mesi di settembre, Parte_1
e 2023, al TFR e al rateo di tredicesima mensilità. Con riferimento al contrario alle altre voci pretese, quali indennità sostitutiva di permessi, banca ore e ferie non goduti, nonché indennità di mancato preavviso, l'opponente sostiene l'estraneità di tali importi all'obbligo solidale vista la natura non retributiva di essi. Quanto all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la Corte di Cassazione anche di recente è tornata sul punto, ribadendo un principio già consolidato in passato e cui questo giudice ha più volte aderito. In particolare, argomenta il giudice di legittimità che “La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass.
3 n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”. (Cass. 1450/2025). Diverso discorso va fatto al contrario per le ore accumulate nella banca ore, in quanto in tale caso non si tratta di riposi previsti dalla contrattazione collettiva ma di ore svolte in più dal lavoratore che ha la possibilità di accumularle per prenderle poi come ore di riposo. Pertanto, le somme spettanti per queste ore, nel caso in cui non siano state compensate da riposo, costituiscono la retribuzione per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario ordinario e rientrano, pertanto, nell'ambito della retribuzione per la quale vale il principio di responsabilità solidale del committente. Ugualmente, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso la Suprema Corte ne ha riconosciuto la natura retributiva con conseguente responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. In particolare, recenti pronunce (Cass. 28164/2024) ribadiscono, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che “l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033)”. Pertanto, sotto tale profilo il provvedimento monitorio deve trovare conferma.
4. Dell'esito della controversia e del riparto delle spese di lite. Da quanto esposto deriva che il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto emesso in parte relativamente a poste aventi natura risarcitoria per le quali non opera la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con conseguente condanna della a corrispondere al ricorrente le somme residue per le Parte_1 ragio er un importo di Euro 12.922,42. Quanto alle spese di lite, considerato che il credito vantato è stato confermato per la maggior parte, si ritiene che esse vadano poste per il principio di soccombenza a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra
4 domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2024 limitatamente alla condanna emessa nei confronti di Parte_1
2) Condanna a corrispondere a la somma Parte_1 P_ lorda di E e rivalutazione mo essi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 P_ che liquida in Euro 2.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 18.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 29.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29.05.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 14.5.2025, 19.5.2025, 23.5.2025 e 27.5.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 548/2024 R.G. Lav.
TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
P_ rappresentato e difeso dall'av ocura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale eletto all'indirizzo pec . Email_2 [...]
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 181/2024; retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe relativo alle retribuzioni maturate da quale dipendente di Fort Fibre Ottiche s.r.l. per i P_ mesi di settembre, ottobre, novembre 2023, TFR, mancato preavviso, XIII
1 mensilità, ferie e banca ore non godute. L'opponente adduce che non vi era prova che nel periodo in cui le retribuzioni erano maturate l'opposto, dipendente della Fort Fibre Ottiche s.r.l., avesse prestato attività per la sicché non poteva invocarsi il disposto dell'art. 29 d.lgs. Parte_1
o, la responsabilità solidale era limitata alle retribuzioni, non potendo, dunque, essere estesa ad emolumenti di altra natura come indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti o indennità per mancato preavviso. Propone domanda di manleva con estensione del contraddittorio nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l., in quanto datore di lavoro e subappaltatore dei lavori in cui aveva asseritamente operato il lavoratore interessato. Costituendosi in giudizio, evidenzia di avere sempre P_ lavorato come dipendente di Fo e s.r.l. presso la Parte_1
e che la nozione ampia di trattamenti retributivi contenuta
[...]
29/93 era idonea a coprire anche voci come l'indennità sostitutiva di ferie non godute o di mancato preavviso, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. Integrato il contraddittorio con Fort Fibre Ottiche s.r.l., all'udienza del 9.7.2024 il procuratore del lavoratore dava atto che tale società datrice di lavoro era stata posta in liquidazione giudiziale, producendo nel termine assegnato la relativa pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 79/2024. Di conseguenza il procuratore dell'opponente rinunciava agli atti del giudizio con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l. Pertanto, con ordinanza del 23.7.2024 il giudizio veniva estinto con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti di Fort Fibre Ottiche s.r.l. per intervenuta rinuncia. La causa è stata istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione vada accolto solo in parte per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
2. La responsabilità solidale della ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Va Parte_1 rilevato che è provata in atti la r lidale della Parte_1 alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio. Si premette che la stessa costituendosi in giudizio, Parte_1 riconosce di avere dato in appalto alcuni lavori alla Marina Interiors s.r.l. che a sua volta li aveva subappaltati alla Fort Fibre Ottiche s.r.l., datrice di lavoro del previa autorizzazione della committente (doc.
4-9 fascicolo opponente). P_
, altresì, provato in atti che il è stato alle dipendenze della Fort P_
Fibre Ottiche dal 1.3.2021 al 24.11.2023 con cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa, come risulta dai documenti allegati nella fase monitoria e non contestati sul punto dalla opponente. I testimoni escussi hanno, poi, confermato che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ha prestato attività lavorativa presso la Fincantieri P_
2 s.p.a. nel cantiere di Ancona, in quanto la Fort Fibre Ottiche s.r.l. lavorava soltanto nello stabilimento (testi ). Parte_1 Tes_1 Tes_2
Ne deriva che non bbi solidale della per le retribuzioni maturate dal nel corso del rapporto Parte_1 P_ ort Fibre Ottiche s.r.l. alla luce osto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
3. Dell'estensione della responsabilità solidale: i crediti non aventi natura retributiva. Premesso quanto sopra non vi è dubbio che la responsabilità solidale della operi con riguardo alle retribuzioni dei mesi di settembre, Parte_1
e 2023, al TFR e al rateo di tredicesima mensilità. Con riferimento al contrario alle altre voci pretese, quali indennità sostitutiva di permessi, banca ore e ferie non goduti, nonché indennità di mancato preavviso, l'opponente sostiene l'estraneità di tali importi all'obbligo solidale vista la natura non retributiva di essi. Quanto all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la Corte di Cassazione anche di recente è tornata sul punto, ribadendo un principio già consolidato in passato e cui questo giudice ha più volte aderito. In particolare, argomenta il giudice di legittimità che “La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass.
3 n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”. (Cass. 1450/2025). Diverso discorso va fatto al contrario per le ore accumulate nella banca ore, in quanto in tale caso non si tratta di riposi previsti dalla contrattazione collettiva ma di ore svolte in più dal lavoratore che ha la possibilità di accumularle per prenderle poi come ore di riposo. Pertanto, le somme spettanti per queste ore, nel caso in cui non siano state compensate da riposo, costituiscono la retribuzione per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario ordinario e rientrano, pertanto, nell'ambito della retribuzione per la quale vale il principio di responsabilità solidale del committente. Ugualmente, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso la Suprema Corte ne ha riconosciuto la natura retributiva con conseguente responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. In particolare, recenti pronunce (Cass. 28164/2024) ribadiscono, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che “l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033)”. Pertanto, sotto tale profilo il provvedimento monitorio deve trovare conferma.
4. Dell'esito della controversia e del riparto delle spese di lite. Da quanto esposto deriva che il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto emesso in parte relativamente a poste aventi natura risarcitoria per le quali non opera la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con conseguente condanna della a corrispondere al ricorrente le somme residue per le Parte_1 ragio er un importo di Euro 12.922,42. Quanto alle spese di lite, considerato che il credito vantato è stato confermato per la maggior parte, si ritiene che esse vadano poste per il principio di soccombenza a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra
4 domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 181/2024 limitatamente alla condanna emessa nei confronti di Parte_1
2) Condanna a corrispondere a la somma Parte_1 P_ lorda di E e rivalutazione mo essi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 P_ che liquida in Euro 2.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 18.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 29.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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