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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa GI CA all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2117/2023
R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso dall'Avv.to Gioacchino Greco ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone e
Borsellino n. 85, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to Patrizia Montalbano ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2023, emesso il 10.05.2023 dal Giudice del Lavoro di Termini Imerese e notificato in pari data in favore della parte oggi resistente
1 all'opposizione, Parte_2
per il pagamento della somma di euro 21.174,10 a titolo di contributi
[...]
non versati relativi agli anni dal 2016 al 2020, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito previdenziale osservando che la ha diffidato al pagamento CP_1
dei contributi non versati soltanto relativamente alle annualità 2016 e 2017 con pec del
07.07.2022, non essendogli mai stato notificato o comunicato alcun atto interruttivo da parte della con riguardo alle annualità 2018 e 2019. CP_1
Eccepiva, infine, di aver rottamato i ruoli relativi alle annualità 2016 e 2017, per un totale di €. 12.928,91 (con istanza accettata con numero di protocollo 6123210 del
07.11.2022), di aver chiuso nel mese di febbraio 2019 la Partita IVA, avendo cessato definitivamente la propria attività.
Concludeva, dunque, chiedendo che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria del 03.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
che deduceva variamente l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Osservava, in particolare, che la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione dei redditi e del CP_1
volume di affari di cui all'art. 17 L. 773/1982. Nella specie, l'opponente non ha dedotto né dimostrato di aver inviato alla la comunicazione annuale con la conseguenza CP_1
che il termine in esame non è mai iniziato a decorrere.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 21.10.2025 per il deposito di note scritte.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi dovuti dal geometra alla Pt_1
per gli anni dal 2016 al 2020. CP_1
2 L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente non è, infatti, meritevole di accoglimento alla luce della produzione documentale versata in atti da parte resistente.
La ha, infatti, dimostrato di aver dato comunicazione all'opponente delle CP_1
irregolarità contributive riscontrate negli anni, rivolgendo allo stesso dei solleciti di pagamento, e ciò tramite pec trasmesse dal 2019 al 2022, di cui sono state prodotte le relative ricevute di accettazione e consegna, a comprova della loro regolare ricezione
(cfr. docc. 16-19).
Dette comunicazioni, in quanto regolarmente ricevute, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non può ritenersi maturata nella specie.
Va, in ogni caso, condiviso l'assunto della secondo cui il termine di prescrizione CP_1
di cui all'art. 3 della L. 335/1995, nel caso in esame, non sarebbe decorso per omessa presentazione da parte del ricorrente delle dichiarazioni annuali.
La invero, ha opportunamente richiamato il disposto dell'art. 19 della CP_1
legge n. 576 del 1980 (a sua volta riportato in pronunce della Cassazione), secondo cui:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Pertanto, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente.
Nella specie, non è stata provata la trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1
della dichiarazione di cui ai citati artt. 17 e 23, con la conseguenza che non può dirsi neanche avviato il decorso della prescrizione.
Quanto, poi, alla chiusura della Partita Iva, va osservato che non ha alcuna rilevanza la data di chiusura della partita IVA nel mese di febbraio 2019, ma solo quella di cancellazione dal Collegio dei Geometri tanto che i contributi richiesti dalla si CP_1
3 arrestano all'anno 2020, con riferimento all'annualità 2019 (cfr. doc.6 estratto contributivo-fascicolo monitorio parte resistente).
Infine, per ciò che concerne la rottamazione dei ruoli relativi alle annualità 2016 e
2017, va rilevato che, “in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero di tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti”.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, e il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, non può essere più rateizzato.
Nella specie, l'opponente ha dimostrato di aver versato solo sei rate del piano di definizione programmato, sicché, come correttamente evidenziato dalla egli è CP_1
decaduto dai benefici della rottamazione, ciò non toglie che le somme versate, per un ammontare di € 935,87 (doc. bollettini pagamenti rateizzazione fascicolo parte opponente), devono essere decurtate dall'importo complessivamente dovuto.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, deve essere condannato al Parte_1
pagamento in favore della resistente della somma di € 20.238,13 (€ 21.174,10- CP_1
€ 935,97), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di €. 20.238,13, oltre accessori Controparte_1
come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
4 Così deciso, il 18.11.2025
IL GIUDICE
GI CA
5
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa GI CA all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2117/2023
R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso dall'Avv.to Gioacchino Greco ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone e
Borsellino n. 85, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to Patrizia Montalbano ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2023, emesso il 10.05.2023 dal Giudice del Lavoro di Termini Imerese e notificato in pari data in favore della parte oggi resistente
1 all'opposizione, Parte_2
per il pagamento della somma di euro 21.174,10 a titolo di contributi
[...]
non versati relativi agli anni dal 2016 al 2020, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito previdenziale osservando che la ha diffidato al pagamento CP_1
dei contributi non versati soltanto relativamente alle annualità 2016 e 2017 con pec del
07.07.2022, non essendogli mai stato notificato o comunicato alcun atto interruttivo da parte della con riguardo alle annualità 2018 e 2019. CP_1
Eccepiva, infine, di aver rottamato i ruoli relativi alle annualità 2016 e 2017, per un totale di €. 12.928,91 (con istanza accettata con numero di protocollo 6123210 del
07.11.2022), di aver chiuso nel mese di febbraio 2019 la Partita IVA, avendo cessato definitivamente la propria attività.
Concludeva, dunque, chiedendo che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria del 03.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
che deduceva variamente l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Osservava, in particolare, che la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione dei redditi e del CP_1
volume di affari di cui all'art. 17 L. 773/1982. Nella specie, l'opponente non ha dedotto né dimostrato di aver inviato alla la comunicazione annuale con la conseguenza CP_1
che il termine in esame non è mai iniziato a decorrere.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 21.10.2025 per il deposito di note scritte.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi dovuti dal geometra alla Pt_1
per gli anni dal 2016 al 2020. CP_1
2 L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente non è, infatti, meritevole di accoglimento alla luce della produzione documentale versata in atti da parte resistente.
La ha, infatti, dimostrato di aver dato comunicazione all'opponente delle CP_1
irregolarità contributive riscontrate negli anni, rivolgendo allo stesso dei solleciti di pagamento, e ciò tramite pec trasmesse dal 2019 al 2022, di cui sono state prodotte le relative ricevute di accettazione e consegna, a comprova della loro regolare ricezione
(cfr. docc. 16-19).
Dette comunicazioni, in quanto regolarmente ricevute, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non può ritenersi maturata nella specie.
Va, in ogni caso, condiviso l'assunto della secondo cui il termine di prescrizione CP_1
di cui all'art. 3 della L. 335/1995, nel caso in esame, non sarebbe decorso per omessa presentazione da parte del ricorrente delle dichiarazioni annuali.
La invero, ha opportunamente richiamato il disposto dell'art. 19 della CP_1
legge n. 576 del 1980 (a sua volta riportato in pronunce della Cassazione), secondo cui:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Pertanto, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente.
Nella specie, non è stata provata la trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1
della dichiarazione di cui ai citati artt. 17 e 23, con la conseguenza che non può dirsi neanche avviato il decorso della prescrizione.
Quanto, poi, alla chiusura della Partita Iva, va osservato che non ha alcuna rilevanza la data di chiusura della partita IVA nel mese di febbraio 2019, ma solo quella di cancellazione dal Collegio dei Geometri tanto che i contributi richiesti dalla si CP_1
3 arrestano all'anno 2020, con riferimento all'annualità 2019 (cfr. doc.6 estratto contributivo-fascicolo monitorio parte resistente).
Infine, per ciò che concerne la rottamazione dei ruoli relativi alle annualità 2016 e
2017, va rilevato che, “in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero di tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti”.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, e il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, non può essere più rateizzato.
Nella specie, l'opponente ha dimostrato di aver versato solo sei rate del piano di definizione programmato, sicché, come correttamente evidenziato dalla egli è CP_1
decaduto dai benefici della rottamazione, ciò non toglie che le somme versate, per un ammontare di € 935,87 (doc. bollettini pagamenti rateizzazione fascicolo parte opponente), devono essere decurtate dall'importo complessivamente dovuto.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, deve essere condannato al Parte_1
pagamento in favore della resistente della somma di € 20.238,13 (€ 21.174,10- CP_1
€ 935,97), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di €. 20.238,13, oltre accessori Controparte_1
come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
4 Così deciso, il 18.11.2025
IL GIUDICE
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