Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 421/2024 RGA avverso la sentenza n. 213/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 6/6/2024 nel procedimento R.G. n. 77/2024, notificata il
12/6/2024; avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
C.F. Parte_1
) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli ed elettivamente domiciliato in Bologna, presso l'Avvocatura Provinciale dell' , in via Milazzo 4/2; Pt_1 appellante;
pag. 1 di 25
(C.F. ), rappresentato e difes CP_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Fiorella Ceroni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Faenza (RA), C.so Mazzini n. 51; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con .. ricorso innanzi al Tribunale di Ravenna,
Sezione Lavoro, come in epigrafe rappresentato e difeso, CP_1 chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico fruito (categ. VR n.
30026196), dalla decorrenza originaria (agosto 2020), in applicazione dell'art. 15, 3^ comma, della L. n. 153/1969.
In particolare, il sig. contestava l'applicazione della elevazione figurativa CP_1 delle settimane contributive da agricolo dipendente operata dall' inoltre, Pt_1 chiedeva accertarsi che, con riferimento alla determinazione della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria lavoratori dipendenti, dovesse applicarsi il comb. disp. dei commi 3^ e 4^ dell'art. 15 della L. 153/1969, in base al quale l'elevazione figurativa effettuata dall' non sarebbe consentita. Pt_1
Pertanto, l'odierna appellato chiedeva la rideterminazione della pensione VR
30026196, allegando una simulazione di calcolo del rateo mensile dovuto, con condanna dell'Istituto alla corresponsione delle differenze pensionistiche dall'originaria decorrenza, oltre accessori di legge. L' si costituiva tempestivamente contestando dettagliatamente le pretese e Pt_1
pag. 2 di 25 formulava le seguenti conclusioni: “respingere il ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto;
in subordine e con salvezza di gravame non si contesta il conteggio allegato dalla controparte in punto di quantificazione della pretesa;
con vittoria delle spese di lite”.
Peraltro, in via del tutto subordinata, senza alcun riconoscimento ed ai soli fini di scongiurare eventuali costi aggiuntivi per operazioni peritali superflue, l' Pt_1 verificava la correttezza dei calcoli allegati dalla controparte sulla base della interpretazione normativa dalla stessa prospettata e richiesta.
In assenza di udienze istruttorie, il Giudice del Tribunale di Ravenna decideva la causa con il seguente dispositivo: “accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 929,46 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna l' al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che la corresponsione degli Pt_1 arretrati, con gli accessori di legge”. Faceva seguito il capo 2) con il quale il Giudice di prime cure condannava l' alla rifusione delle spese processuali in Pt_1 favore della odierna parte appellata. >>.
Il Tribunale di Ravenna, in estrema sintesi, nella richiamata sentenza (n. 213/2024
R.S.), riepilogati i fatti rilevanti ai fini della decisione, esposte le contrapposte prospettazioni in diritto delle parti in causa e richiamato il dettato dell'art. 15 della L. n. 153/1969, ha ritenuto la fondatezza delle ragioni dell'allora ricorrente sulla scorta della sentenza del Tribunale Modena, Sezione Lavoro n. 208/2011 (est.
Dott.ssa Carla Ponterio), richiamata in parte motiva nella condivisione del Giudice
a quo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/07/2024, l' ha spiegato Pt_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“riformare integralmente la sentenza” gravata “e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta da da con il ricorso in I grado innanzi al CP_1
Tribunale di Ravenna;
condannare l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”. pag. 3 di 25 L'istituto appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di impugnazione: in primis, ha eccepito “la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, fra cui in particolare l'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111”; in secundis, ha lamentato da parte del Giudice a quo “Erronea interpretazione ed applicazione della normativa applicabile alla fattispecie. L. n. 233/1990 - art. 15 comma terzo L. n.
153/1969 e rivalutazione ex art. 7 della legge n. 638/1983. Erronea prospettazione del thema decidendum. Applicabilità e correttezza del criterio di calcolo operato dall' in base all'art. 15, L. n. 153/1969. Pt_1
In estrema sintesi, con il primo motivo di appello l' appellante ha eccepito Pt_1 per la prima volta in giudizio, la decadenza dell'allora ricorrente dal diritto azionato in giudizio. Con il secondo motivo di gravame, invece, attinente al merito della controversia, l'Istituto appellante ha predicato la correttezza del proprio operato ed ha eccepito che: “L'interpretazione delle menzionate disposizioni da parte del Tribunale di Ravenna, ed ancora prima da quello di Modena che viene richiamato nella sentenza impugnata (Trib. Modena, sentenza n. 208/2011), è palesemente in contrasto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale”.
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato CP_1
l'ammissibilità per novità (quanto al primo motivo di appello) e la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall' , asseverando la correttezza e l'esaustività Pt_1 della sentenza gravata, di cui ha chiesto l'integrale conferma, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in atti dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che i fatti di causa appaiono pacifici e non controversi. Sul punto, il Giudice a quo, facendo propria la ricostruzione fattuale svolta dall'allora ricorrente ha pag. 4 di 25 correttamente esposto: << Il ricorrente svolgeva a partire dal 01/07/1976 attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri
(CD/CM). Contemporaneamente allo svolgimento di attività agricola autonoma,
l'istante svolgeva anche, a partire dall'01/01/1981, attività di agricolo giornaliero dipendente (doc.1). Accumulava così, per taluni anni, due distinte contribuzioni
(per lavoro agricolo autonomo e dipendente). Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, il ricorrente presentava in data 4/06/2019 domanda di pensione, liquidata (in via provvisoria) con decorrenza dall'1 agosto 2019, pensione Cat. VR N. 30026196, per l'importo lordo di € 896,34 (doc.2). Alla comunicazione di liquidazione della pensione provvisoria, veniva allegato Pt_1 un documento riportante l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. A pag. 4/6 del medesimo documento tuttavia, in cui si riepilogano le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente non vengono indicate le settimane effettivamente lavorate, ma vengono indicate come “acquisite” 52 settimane ogni anno. Per fare un esempio, nell'anno 1996 l'istante lavorava come Agricolo dipendente, come risulta dall'estratto conto allegato riportato a pagg. 2/6 (doc. 2), 18 giorni (equivalenti a n. 6 settimane), percependo retribuzione per € 794,79; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 132,46. Per lo stesso anno 1996, nel medesimo documento vengono invece indicate, a pag. 4/6, come lavorate
52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito
(rivalutato in € 1.403,84) per 52, risulta di € 26,99. Ciò 4 evidenzia l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente.
In data 26 febbraio 2020 l' comunicava la riliquidazione della pensione in Pt_1
pag. 5 di 25 godimento al ricorrente, a decorrere dal 1 agosto 2019, per trasformazione da provvisoria a definitiva, per un importo lordo di € 908,50 (doc.3). Il meccanismo di computo delle giornate lavorate quale agricolo dipendente rimane invariato rispetto a quello utilizzato per la originaria liquidazione della pensione.
Il ricorrente presentava domanda di ricostituzione per motivi contributivi, in data
23/11/2020, che veniva rigettata (doc.4). Il ricorrente presentava poi ricorso all' tramite il Patronato Epaca, in data 23/11/2023, che sortiva esito Pt_1 negativo (doc.5).
La pensione dei lavoratori dipendenti si compone di una quota A) (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B) (relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993). Per la determinazione della quota A) si considera la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B) e delle ultime 520 settimane lavorate. Per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, la retribuzione considerata deve essere quella corrispondente alle settimane effettivamente lavorate, e non deve essere invece “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria>>.
Il Tribunale di Ravenna ha, poi, così correttamente riassunto la prospettazione dell'odierno appellato: “Lamenta essenzialmente il ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo (subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente 5 computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali. Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata. Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi pag. 6 di 25 in precedenza versati.”. Ciò posto in punto di fatto, ritiene la Corte che il primo motivo di appello proposto dall' risulti meritevole di accoglimento per i motivi e con gli effetti appresso Pt_1 indicati.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'eccezione di decadenza sollevata dall' per la prima volta in questa sede non risulta inammissibile, in quanto Pt_1 trattasi di questione rilevabile d'ufficio, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
Tanto doverosamente chiarito si osserva che l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 nel testo novellato dall'art. 38 comma 1, lettera d) del D.L.
6.7.2011 n. 98 (conv. in legge n. 111/11), così dispone: “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della Pt_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti Parte_1 le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato pag. 7 di 25 sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Va, poi, ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 69 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sotto il profilo del diritto intertemporale, la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, reiteratamente affermato che: “in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111 – che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito – detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del predetto d.l. n. 98 del 2011, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale” ( cfr. Cass. n 31398/2019, n. 1071/2015; si vedano anche n. pag. 8 di 25 15375/2013; Cass. 8 maggio 2012, n. 6959/2012).
Orbene, nel caso di specie, venendo in considerazione un trattamento pensionistico liquidato dall in via definitiva con provvedimento del 26 febbraio 2020, in Pt_1 virtù del combinato disposto di cui all'art. 47 cit., commi 2° (che fissa in tre anni la durata del termine decadenziale) e 6° (che ne stabilisce la decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte),
l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita entro e non oltre la data del 26 febbraio 2023. Di contro, il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato depositato solo in data 02/02/2024 e, quindi, a termine di decadenza ormai compiuto.
A tanto consegue che il sig. ad avviso di questa Corte, è incorso CP_1 nella decadenza triennale eccepita dall . Pt_1
Né in senso contrario possono assumere alcuna rilevanza la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico già goduto presentata dall'odierno appellato in data 23/11/2020, poi rigettata dall' (cfr. doc.4 fasc. di primo Pt_1 grado di parte appellata) o il ricorso amministrativo da lui proposto in data
23/11/2023, anch'esso disatteso dall' (cfr. doc. 5 fasc. di primo Controparte_2 grado di parte appellata).
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che il tenore letterale del 6° comma dell'art. 47 cit., non attribuisce alcuna rilevanza a tali atti e le norme che impongono decadenze sono di stretta interpretazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lav., Sent.
18.9.2019 n. 23300; Cass. 25.5.2012 n. 8350). Diversamente opinando, inoltre, si consentirebbe una facile elusione del termine decadenziale in esame, rimettendone in sostanza la decorrenza all'arbitrio della parte istante (in tal senso si veda, inter alia, Cass. civ., sez. VI-L, ord., 19 ottobre 2022, n. 30782).
Quanto agli effetti di tale decadenza, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con orientamento condiviso da questa Corte, che: «In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo delle prestazioni pag. 9 di 25 pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio della domanda giudiziale». (in tal senso si veda, inter alia,
Cass. civ., sez. VI-L, ord., 19 ottobre 2022, n. 307829)
Per l'effetto va accertato e dichiarato che il sig. è decaduto dal CP_1 diritto alla riliquidazione dei ratei della pensione Cat. VR N. 30026196 maturati in data antecedente al 02/02/2021.
Di contro non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame proposto dall' . Pt_1
Al riguardo, appare opportuno richiamare il disposto dell'art. all'art. 15 della L. n. 153/1969, regolante la fattispecie in controversia, ai sensi del quale: “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. pag. 10 di 25 La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”. Come concordemente ritenuto sia da sia dall'appellato nel caso di specie non Pt_1 trovi applicazione il comma 3 dell'art. 15 della legge n. 153/1969 dal momento che nelle medesime settimane, come non contestato dalle parti e risultante dall'estratto contributivo, risulta accreditata la contribuzione da coltivatore diretto e quindi operi il quarto comma della suddetta norma che prevede appunto che il terzo comma non si applichi in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, contribuzione che secondo entrambe le parti può derivare anche da lavoro agricolo autonomo.
Del resto la stessa Suprema Corte ( Cass. lav n. 12218/2004), con pronuncia recentemente condivisa da questa Corte d'appello ( cfr. sentenza n. 119/2025) ha asserito che: “In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad
"elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del 1990.” La motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto di accogliere il pag. 11 di 25 ricorso sulla base di una diversa prospettazione rispetto a quella di parte appellata sulla base del principio “iura novit curia” ritenendo applicabile l'art. 15 comma 3 della legge n. 153/1969 alla presente fattispecie in contrasto con quanto opinato dallo stesso appellato, in questa prospettiva, non sarebbe, pertanto, condivisibile.
Ciò nondimeno andrebbe, in via alternativa, accolta la tesi di parte appellata in relazione alle modalità di calcolo della pensione basata sulla retribuzione media settimanale riferita alle settimane effettivamente lavorate e non sulla retribuzione percepita nell'annualità spalmata sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria.
Né in contrario rileva l'inapplicabilità dell'art. 7 del dl n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 dedotta da in quanto non solo tale norma non è stata Pt_1 invocata da parte appellata, ma inerisce non alla quantificazione della pensione oggetto del presente giudizio, ma al diritto alla stessa e, quindi, non rileva nel caso di specie in cui parte appellata aveva già contribuzione sufficiente per accedere alla pensione.
In particolare la Corte d'appello di Torino (sentenza n. 680/2019) alle cui motivazioni ci si riporta anche ex art. 118 disp att cpc in fattispecie analoga alla presente ha statuito che: “ Al fine di inquadrare correttamente i fatti di causa, bisogna rammentare che il Signor…, nel periodo 2009-2013 aveva svolto, da un lato, attività lavorativa autonoma e, dall'altro, per qualche settimana, attività di lavoro dipendente quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
L' , poi, in sede di liquidazione della pensione, aveva esteso il reddito da Pt_1 dipendente agricolo del sig… a 52 settimane lavorative annue (anziché al periodo di effettiva contribuzione) diluendo, così, il reddito percepito e pervenendo ad un drastico abbattimento dell'emolumento pensionistico.
L'odierno appellato ha evidenziato (e l' non ha specificamente contestato Pt_1 ciò) che il periodo de quo era coperto da differente contribuzione, vale a dire pag. 12 di 25 quella da attività lavorativa agricola autonoma, e ha invocato l'applicazione dell'articolo 15 L.135/1969 quarto comma.
2. Il Giudice di prime cure… ha riportato il disposto dell'articolo 15 della L
153/1969 in punto determinazione della retribuzione pensionabile:[...]Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, sembra che l' Pt_1 abbia applicato il terzo comma della norma citata, non considerando il disposto del quarto comma, come si evince dal chiaro dato testuale, che esclude l'estensione della contribuzione figurativa nei casi in cui risulti versata o accreditata contribuzione diversa (n.d.r.) da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
In applicazione di detto comma il Giudicante ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria pensione e ha condannato l' al versamento Pt_1 di un importo lordo annuo (tenuto conto delle penalizzazioni previste per il pensionamento anticipato) pari ad euro 16.052,29 lordi annui.
Ha inoltre condannato, per il pregresso, il convenuto al pagamento della differenza tra i ratei effettivamente percepiti e quelli percipiendi sulla base della corretta liquidazione del trattamento pensionistico.
3. L' nei suoi motivi di appello, sostiene che il Giudice di primo grado Pt_1 avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 4 dell'art. 15 L.n. 153/1969, anziché il comma 3 dello stesso articolo. L'Ente argomenta tale – a suo dire – incoerenza normativa poiché - trattandosi di liquidazione pensionistica a carico della gestione autonoma – risulta inutilizzabile il criterio dettato dall'art. 7 (comma 9) della legge n. 638 del 1983 e segnatamente l'integrazione fino a 5,19 giornate agricole per settimana…
4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Si rammenta che si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico.
Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pag. 13 di 25 pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto.
Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione.
Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo).
Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli.
Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione.
Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio 1984).
E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria.
In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che – unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione.
Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma.
E' l' stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo Pt_1 precedente la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado).
Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di pag. 14 di 25 compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto. Quest'ultimo già maturato sulla posizione da lavoratore autonomo.
Ora, è evidente che, nel nostro caso, l' ha erroneamente applicato il dettato Pt_1 dell'articolo 15 comma terzo L.n. 153/1969 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica.
Comma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo ex art. 15 comma terzo L.n.153/1969 integrando i contributi settimanali effettivi (50 totali dal 2009 al 2013) a 260 figurativi (ovvero 520).
Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, ottavo comma, della Legge
n.297 del 1982), l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla Pt_1 retribuzione media di bracciante agricolo (percepita per 50 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane (per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B).
L' ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle Pt_1 settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione del quarto comma dell'art. 15 L.n.153/1969.
Meccanismo che ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico.
Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma (ndr terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma del citato articolo non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa. pag. 15 di 25 Infatti, nel periodo di riferimento … aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi ove la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta ad elevazione.
In virtù del citato quarto comma, avrebbe dovuto computare la contribuzione Pt_1 settimanale effettivamente versata fino ad ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento.
Elevazione figurativa – contra legem nel caso di specie – che ha impedito alla contribuzione di maggiore portata economica di essere computata nel calcolo della pensione.
Questa è stata esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con evidente abbattimento del quantum pensionistico…” Anche questa Corte d'appello con la sentenza n. 464/2022 con cui ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 18/10/2021 che richiamava detta pronuncia ha condiviso le suddette argomentazioni.
Per completezza si osserva che nell'atto di appello ed in primo grado dopo Pt_1 aver escluso l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969 ha dedotto di aver calcolato la pensione spalmando fittiziamente i contributi nelle 52 settimane sulla base del primo comma del suddetto art. 15 della legge n. 153/1969.
La tesi di è infondata in quanto detta modalità di calcolo, estremamente Pt_1 penalizzante per il contribuente, è in palese contrasto con la ratio della suddetta norma che è intitolata “Miglioramento dei trattamenti di pensione”.
Come si evince dalla lettura sistematica della norma il primo comma del suddetto articolo trova applicazione solo ove sia contemporaneamente applicato anche il terzo comma in quanto, altrimenti, la norma lungi dal costituire un miglioramento pag. 16 di 25 del trattamento pensionistico determinerebbe solo un sensibile peggioramento dello stesso.
In tal senso si è del resto espresso con condivisibile decisione il Tribunale di
Tribunale di Ancona con sentenza n.161 dell'11.06.2021 in cui ha asserito che: “
In tema di calcolo della pensione per i lavoratori agricoli, il comma 1 ed il comma
3 dell'art. 15 della Legge n. 153/69 vanno letti congiuntamente ed in stretta connessione l'uno con l'altro, sicché, laddove non trovi applicazione l'elevazione contributiva di cui al comma 3 non può neppure considerarsi fittiziamente lavorato l'intero anno mediante la ripartizione di cui al comma 1. Laddove, infatti, venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi giornalieri versati, dovrebbe necessariamente operarsi anche l'elevazione della retribuzione annuale, onde evitare che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione.”
In particolare il Tribunale ha così motivato: “In pratica, mentre nel conteggio del CTU negli anni in cui il ricorrente ha fatto registrare solo poche giornate lavorate come bracciante agricolo, il numero di settimane utili è stato rapportato proporzionalmente a tali giornate (ad esempio per l'anno 2010 in cui ci sono versamenti contributivi per 28 giorni si sono calcolate 9 settimane), nel conteggio dell' invece, il numero di settimane è stato elevato sempre a 52 (anche, Pt_1 dunque, nel caso dell'anno 2010). Ciò è stato confermato dalla teste escussa in giudizio, ossia dalla funzionaria dell la quale ha dichiarato che “Il Controparte_3 sistema prende la retribuzione annuale come bracciante agricolo riferito alle giornate indicate e poi eleva tale date alle settimane massime consentite nell'anno ossia 52 per cui il totale della retribuzione annuale rivalutata diviso le settimane dà come risultato la retribuzione settimanale poi posta a base del calcolo della pensione. Tale calcolo viene fatto sia su una quota a, relativo agli ultimi cinque anni, e su una quota b, relativo agli ultimi dieci anni”. Secondo la tesi dell' Pt_1
pag. 17 di 25 sviluppata nelle più recenti note, tale elevazione delle settimane a 52 troverebbe ragione non nel terzo comma dell'art. 15 L. n. 153/1969, come sostenuto da parte ricorrente, ma nella disposizione di cui al comma 1…Ebbene, la tesi dell' Pt_1 secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate. È ben vero che tale previsione che, come affermato dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, introduce una sorta di contribuzione figurativa, al fine di far conseguire ai lavoratori agricoli dipendenti un incremento della prestazione pensionistica, non si applica nel caso, come il presente, in cui il lavoratore, per le medesime giornate, possa far valere contribuzione diversa da quella agricola giornaliera, tuttavia, in tale ultimo caso, se non si dà luogo alla contribuzione figurativa non si può neppure indebitamente e fittiziamente frazionare la contribuzione versata per l'intero anno. In altre parole, il comma 1 ed il comma 3 vanno letti congiuntamente ed in stretta connessione l'uno con l'altro, sicché, laddove non trovi applicazione l'elevazione di cui al comma 3 non può neppure considerarsi fittiziamente lavorato l'intero anno, mediante la ripartizione di cui al comma 1. Ha, dunque, ragione parte ricorrente laddove lamenta che, per gli anni dal 2010 al 2002, le settimane utili sono state fittiziamente elevate a 52 senza riconoscere pari elevazione retributiva. Laddove, infatti, venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi giornalieri versati, necessariamente dovrebbe anche operarsi l'elevazione della retribuzione annuale. pag. 18 di 25 D'altronde, è evidente che il meccanismo adottato dall danneggia Pt_1 notevolmente il pensionato il quale, laddove non avesse prestato qualche giornata di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe visto liquidare una pensione ben più sostanziosa, venendo conteggiate solo le retribuzioni degli anni precedenti al 2000. Si tratta, dunque, di un'interpretazione della norma che porta a risultati irragionevoli e lesivi per i diritti del lavoratore. Si ricorda, in proposito, che normative che portavano a simili effetti sono già state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale
(v. sentenza n. 264 del 1994 che si è pronunciata sull'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297; v. anche la recente sentenza n. 82/2017).
La Corte ha, infatti, affermato che “è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del
1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito pag. 19 di 25 della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo aso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione”. È interessante notare come in tale pronuncia, la Corte, alla luce di quanto sopra affermato, ha ritenuto superata la censura proposta relativamente all'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata in relazione al caso di un lavoratore che era stato per 30 anni dipendente di una Cassa di risparmio, in qualità di impiegato di concetto e, dopo la cessazione di tale rapporto, aveva prestato attività lavorativa molto limitata (pari a 16/20 giornate lavorative) alle dipendenze di un'azienda agricola (in quel caso l'azienda aveva per lui corrisposto i contributi previdenziali ragguagliati alla misura convenzionale annua stabilita dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che prevede una sorta di integrazione contributiva a favore dei lavoratori agricoli ai quali risulti accreditato un numero di contributi inferiore ad un anno. Per effetto dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, l' aveva calcolato la Pt_1 pensione dovuta al ricorrente assumendo come retribuzione dell'ultimo quinquennio lavorativo sia la retribuzione percepita in qualità di impiegato bancario (per un biennio) sia la retribuzione media di un bracciante agricolo avventizio (per l'ultimo triennio). In tal modo il ricorrente aveva subìto una macroscopica diminuzione del trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane lavorative fosse stata calcolata, secondo la richiesta del ricorrente, facendo esclusivo riferimento al suo rapporto di lavoro con la Cassa di risparmio).”
Da quanto sopra esposto deriva che la decisione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado sul punto deve, comunque, considerarsi corretta (anche laddove si pag. 20 di 25 ritenga di seguire un diverso iter argomentativo, quello da ultimo descritto) e ciò considerato anche che l' in grado di appello non ha contestato il quantum Pt_1 indicato nella sentenza gravata.
In correlazione a tale disposizione, il Tribunale di Ravenna ha osservato: “(…) In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del
3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.). Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Il conteggio del ricorrente, come detto, è confermato (in linea teorica) da Pt_1
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 544,82 lordi. (…)”.
Queste considerazioni possono essere comunque ritenute utili alla confutazione delle censure sollevate dall' appellante con il secondo motivo di gravame Pt_1
(con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015), come peraltro già ritenuto da questa Corte di Appello, in analoghe controversie, nelle quali, richiamato il disposto dell'art. 15 della L. n. 153/1969, si è già avuto modo di osservare che: “(…) Ne consegue che in base al disposto del primo comma l'anno agrario costituito da 52 settimane contributive viene accreditato ripartendo in modo uniforme nelle 52 settimane il valore retributivo dei contributi giornalieri accreditati in corso d'anno e che, anche in costanza di pag. 21 di 25 un'unica giornata di lavoro, si determina l'accredito di 52 settimane contributive ai fini della misura pensionistica ripartendo la relativa retribuzione su tutte le 52 settimane.
L'applicazione di tale criterio al che annovera negli ultimi anni prestazioni Per_1 lavorative di modesta entità, determina, a seguito della ripartizione della retribuzione percepita secondo il suddetto parametro, la percezione di un trattamento pensionistico sensibilmente inferiore a quello che gli sarebbe spettato se si fossero esclusi dal calcolo gli ultimi cinque anni.
Nell'ambito di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata onde prevenire una possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
e dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost. già individuata come ricorrente rispetto alla norma di cui art. 3, comma 8, l. 29 maggio 1982 n. 297 scrutinata con la sentenza della Corte Cost. 264/94, ritiene il Collegio di condividere l'interpretazione della norma in questione fornita dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 208/11 prodotta in atti che ha individuato l'applicabilità a fattispecie analoga a quella all'odierna valutazione del disposto dell'art. 15 comma 3 legge 153/69.
Evidenzia il Tribunale in motivazione “Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 legge 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall a sostegno Pt_1 dell'inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola” sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto.
E' vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicabilità del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema pag. 22 di 25 di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni da lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ciò appare avvalorato dal tenore letterale dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo su contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' comprendendo nella Pt_1 dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni.
L'intera disposizione di cui all'art. 15 sembra rifarsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico,
e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4, è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”. Il primo motivo d'appello come proposta deve pertanto essere disatteso essendo l'interpretazione come fornita dal giudice di primo grado da reputarsi corretta. (…)” [tanto si legge nella sentenza di questa Corte di Appello emessa il 15/09/2020, in causa n. 585-2019 R.G.; in senso conforme si vedano: sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa 241/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa n. 264/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 16/11/2011 in causa n. 121/2021 R.G. e sentenza emessa il 14/06/2022 in causa n. 763/2021 RG].
Non avendo l' offerto dirimenti spunti interpretativi di segno contrario, Pt_1 questo Collegio non ritiene di discostarsi dal costante orientamento già espresso pag. 23 di 25 da questa Corte in speculari controversie, innanzi richiamato e che, allo stato, non risulta esser stato superato da precedenti di legittimità in materia.
Né in senso contrario risulta dirimente la sentenza di questa Corte di Appello n.
553/2021 R.S., erroneamente citata dall' a sostegno delle proprie ragioni, Pt_1 trattandosi di precedente non pertinente rispetto alla fattispecie in esame.
A tanto consegue, la reiezione del secondo motivo di impugnazione proposto dall' . Pt_1
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , Pt_1 riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, va accertato e dichiarato che il sig. è decaduto dal diritto alla CP_1 riliquidazione dei ratei di pensione maturati in data antecedente al 02/02/2021.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate nella misura di 1/3 con condanna dell' appellante, prevalentemente Pt_1 soccombente, al pagamento della residua parte ex art. 91 c.p.c. che si liquida come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierna appellata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando sul punto Pt_1 la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, accerta e dichiara che il pag. 24 di 25 sig. è decaduto dal diritto alla riliquidazione dei ratei della CP_1 pensione Cat. VR N. 30026196 maturati in data antecedente al 02/02/2021.
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Pt_1 residua parte che si liquida, per il primo grado, in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge e, per questo grado, in € 2.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore della procuratrice dell'odierno appellato dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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