Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1281/2020
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1281/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 26.03.2025 e vertente tra
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Barile ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Castellammare di Stabia, alla Via Marconi n. 95, giusta procura in atti;
appellante e
, assistito e difeso dall'avv. Pasquale Milo del Foro di Avezzano (AQ) ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ) via Nazario Sauro n.81, giusta procura in atti;
appellato nonchè in persona del procuratore speciale pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Ovidio del Foro di Pescara, con studio in Pescara al C.so Manthonè n. 98, dove elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellato ed appellante incidentale
CP_3 appellato non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 218/2020 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 24.11.2020 e notificata in pari data, resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 429/2016, avente ad oggetto responsabilità medica.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenendo il proposto gravame ragionevolmente meritevole di accoglimento, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
-In accoglimento delle censure di cui al punto A di cui al presente appello, in totale riforma della Sentenza n. 218/2020 del Tribunale di Avezzano, siccome viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, rigettare integralmente la domanda risarcitoria proposta dal sig. , in quanto carente di prova;
Controparte_1
In via subordinata, in accoglimento della censura di cui ai punti” B” e “C” della suestesa motivazione, in parziale riforma della Sentenza n. 218/2020 del Tribunale di Avezzano, così provvedere:
- Quanto al danno biologico riconosciuto al , ridurre lo stesso ad € Controparte_1
58.072,00 riconoscendo come errata ed ingiustificata la personalizzazione applicata dal giudice di prime cure, e pertanto decurtarla integralmente;
- In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione di una personalizzazione del danno, ridurre la percentuale applicata dal
Magistrato di prime cure, e, in ogni caso, applicare la detta maggiorazione esclusivamente all'equivalente monetario del risarcimento per l'Invalidità permanente subita e non anche a quello relativo all'invalidità temporeanea, e per l'effetto, rideterminare gli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal ferma restando la detrazione CP_1 CP_ di quanto percepito dall'
Quanto al danno patrimoniale riconosciuto al , rigettare la relativa domanda Controparte_1 risarcitoria avanzata dall'istante per insussistenza dei presupposti e carenza di prova;
- In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, dichiarare che l'importo spettante a tale titolo ammonta ad € 100.017,79 e non a 297.554,00;
- In ogni caso, decurtare dal monte complessivo dei risarcimenti riconosciuti l'importo di € CP_ 128.144,31 quale indennizzo già erogato al danneggiato da parte dell'
Quanto agli interessi legali sulla somma riconosciuta accertare e dichiarare che gli CP_1 stessi vanno conteggiati non sulla somma di € 261.427,00 bensì sulla minor cifra risultante dalla detrazione degli importi non dovuti come indicati nell'atto di appello. Quanto alle spese di lite, ridurre l'importo riconosciuto in primo grado e riliquidare le stesse avendo come riferimento lo scaglione dei parametri relativo alla minor cifra effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento complessivo, e porre a carico dell'attore le spese di CTU. Con vittoria del compenso professionale per il doppio grado di giudizio, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adìta, contrariis CP_1 reiectis :
- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto in via principale e di quello proposto in via incidentale, con ogni consequenziale statuizione come per legge;
- nel merito, ritenutane la infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte, rigettare gli appelli proposti sia in via principale che in via incidentale e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- condannare gli appellanti alle spese di lite del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
pag. 2/16 per parte appellata ed appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, CP_5 riformare la sentenza impugnata e, pertanto, per tutti i motivi suesposti, in accoglimento delle richieste formulate anche in via incidentale, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto vantato dal Sig.
[...]
, e per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal Sig. nei Controparte_1 Controparte_1 confronti del Dott. e conseguentemente rigettare anche la domanda di manleva CP_3 formulata nei confronti di (già ); Controparte_2 Controparte_6 accertare e dichiarare, la carenza di titolarità̀ attiva del Sig. rispetto alla Controparte_1 domanda di risarcimento per “danno al coniuge” e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda formulata dal predetto Sig. ; Controparte_1 CP_
- rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Dott. in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prova, e conseguentemente rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di (già Controparte_2 [...]
); CP_6 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità̀ in CP_ capo al Dott. per le ragioni espresse in narrativa, rideterminare il quantum debeatur del risarcimento non patrimoniale riducendolo ad € 57.772,00, escludendo ogni personalizzazione, rigettare la richiesta di danno patrimoniale per diminuita capacità lavorativa specifica poiché infondata e/o non provata, in subordine, contenere il risarcimento del danno patrimoniale nella misura massima di € 100.017,79, dichiarare che dall'importo globale che sarà eventualmente riconosciuto in capo al Sig. va decurtato quello di € 128.144,31 già CP_1 CP_ corrisposto dall' e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento totale quello già corrisposto CP_ dall' escludere, determinare, limitare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile e dedotte le franchigie previste ai sensi di Polizza (ovvero qualsivoglia ulteriore contratto assicurativo intercorso con Controparte_2
(già ), subordinando, altresì̀, il pagamento dell'indennizzo come
[...] Controparte_6 CP_ sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte del Dott. nei confronti del Sig. CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza la sentenza impugnata n. 218/2020, pubblicata il 24.11.2020, il Tribunale di
Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
1- accoglie la domanda di parte attrice;
2- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
3- condanna la convenuta e la terza chiamata in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 261.427,00 all inclusive oltre interessi legali dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali;
4- condanna la convenuta e la terza-chiamata in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giustizia liquidate in euro 15.800,00 di cui euro 800,00 per spese vive ed euro
15.000,00 per onorari professionali oltre accessori come per legge;
5- compensa integralmente le spese tra il convenuto e la terza-chiamata;
pag. 3/16 6- condanna la convenuta e la terza-chiamata in solido al pagamento degli oneri della CTU;
7- dichiara la presente sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ex lege”.
1.I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così riassunti da parte del
Tribunale:
“ con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi a Controparte_1 questa magistratura, la ed il dott. per ivi sentirli condannare, in solido, al Pt_1 CP_3 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali quantificati in euro 250.000,00 cagionatigli per responsabilità professionale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, mediante comparsa di costituzione e risposta, la Par la quale preliminarmente, eccepiva la prescrizione dell'azione, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, salvezze illimitate. Si costituiva, altresì, il dott. il quale, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità CP_3 della domanda, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, salvis juribus. Questo giudice autorizza la chiamata in causa della terza Am Trust Europe, compagnia di assicurazione del convenuto per essere da questa manlevata in caso di condanna. Si costituiva la Am Trust Europe la quale aderiva alla difesa del convenuto, proprio assicurato chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento dei danni dell'attore. L'istruzione probatoria consisteva nell'interpello dell'attore, nella prova testimoniale e nella prova documentale.
All'esito dell'istruttoria veniva disposta CTU medico-legale nella persona del dott.
[...]
di Roma. Per_1
All'udienza del 21 luglio 2020, precisate le conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione previa concessione del doppio termine ex art. 190 cpc”.
2. Ai fini che qui rilevano, va premesso che, a sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava che:
- in data 29.10.2010, a seguito di sinistro stradale, veniva trasportato presso il P.O. SS. CP_7
di Avezzano con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria metadiafisaria ulna sinistra.
[...]
Ferita l.c. volto e braccio destro” e ricoverato in pari data. Durante la degenza venivano eseguiti accertamenti, terapia medica e posizionamento di apparecchio gessato, venendo dimesso in data 06.11.2010 e nuovamente ricoverato il 11.11.2010 presso il medesimo nosocomio ove veniva successivamente sottoposto ad
“intervento di osteosintesi con placca e viti a carico della frattura più frammenti dell'ulna sinistra”. Dimesso in data 16.11.2010 con diagnosi di “frattura esposta dell'Ulna sinistra” e prescrizione di terapia antibiotica, veniva successivamente visitato in data 01.12.2010 presso la medesima struttura, ove veniva eseguita medicazione e prescritta nuova terapia antibiotica.
Seguivano ulteriori controlli clinici e radiografici con prescrizione di farmaci e la visita presso il P.S. del 20.01.2011, il cui esame ecografico faceva rilevare “diffusa imbibizione edematosa dei tessuti molli della regione dell'avambraccio con presenza di versamento liquido in adiacenza dell'inserzione prossimale dei tendini flessori delle dita”, evidenziando una “pregressa frattura del III prossimale dell'ulna ridotta con mezzi di sintesi metallici”.
In data 9.2.2011 veniva nuovamente ricoverato presso la medesima struttura con diagnosi di
“osteomielite post traumatica ulna sinistra” e in tale sede sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, nuova sintesi con viti ed innesto osseo.
pag. 4/16 In data 12.02.2011 veniva dimesso con la diagnosi di “ritardo di consolidazione frattura pluriframmentaria esposta ulna sinistra” con prescrizione di terapia a base di TA ed Oki, mentre in data 20.05.2011 veniva riscontrata una tumefazione all'avambraccio ed effettuata terapia cortisonica e, a seguito di nuove visite avvenute nei successivi due giorni, veniva prescritta, rispettivamente, terapia antibiotica e cortisonica. Il 6.7.2011 veniva effettuata una scintigrafia che evidenziava un focolaio flogistico in corso a carico dell'avambraccio, mentre in data 19.07.2011 seguiva ricovero presso il medesimo nosocomio con la diagnosi di “osteomielite ulnare sinistra”. Seguivano altri innumerevoli ed ulteriori controlli, nonchè due ricoveri effettuati presso l'Ospedale di Chieti. L'ultimo esame radiografico, eseguito in data 08.01.2015 presso la , mostrava “esiti Controparte_8 chirurgici osteotomici a livello di ulna, mezzo di sintesi in sede. Artrosi del gomito”. Pervenuta la causa a decisione, Il Tribunale, dunque, dopo aver preliminarmente rigettato le eccezioni sollevate da parte della convenuta e della terza chiamata, decideva come sopra accogliendo la domanda attorea, volta a reclamare danni in quanto, anche in base alla espletata CTU, “a seguito dell'incidente del 29.10.2010, il Sig. riportava frattura CP_1 pluriframmentaria ulna sinistra, trattata in seguito con osteosintesi. Il decorso postoperatorio ebbe una complicanza settica che si è evoluta in osteomielite, il paziente si sottoponeva perciò
a un nuovo intervento chirurgico anche per il ritardo di consolidazione della frattura. E' qui da evidenziare come la complicanza settica fu sì, evidenziata ma non furono eseguiti esami culturali né fu prescritta una relativa antibioticoterapia mirata. E' di tutta evidenza quindi che a carico dei sanitari responsabili del decorso post-operatorio sia da considerare responsabilità professionale per negligenza dalla quale è derivato un maggior danno che può essere valutato nella misura del 16% (sedici per cento) della totale ed una ITA di gg. 60 (sessanta) ed una ITP al 50% di gg. 60 (sessanta)”.
3.Con particolare riferimento alla eccezione di prescrizione, il primo giudice, sulla premessa che i fatti di causa fossero antecedenti sia rispetto all'entrata in vigore del d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012 (Legge Balduzzi), sia rispetto alla successiva l. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), si limitava ad evidenziare come le norme sostanziali ivi contenute non avessero efficacia retroattiva e non potessero dunque trovare applicazione in riferimento a fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.
4.Quanto al merito, il giudicante, previamente ricondotta la fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. e ricostruiti i principi normativi e giurisprudenziali applicabili in tema di responsabilità medica anteriormente all'entrata in vigore della c.d. Legge Balduzzi, richiamava gli esiti dell'istruttoria espletata e faceva propri gli accertamenti tecnici emersi in Par CP_ sede di CTU medico legale, affermando la responsabilità della e del dott. per i danni derivanti dall'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità.
In particolare, la motivazione esplicitata in sentenza evidenziava come:
“la CTU medico-legale disposta ed esperita in corso di causa, da intendersi qui di seguito integralmente trascritta, pienamente condivisibile per gli ineccepibili criteri logico-scientifici utilizzati, ha appurato che, tenuto conto della documentazione versata in atti e delle indicazioni contemplate nelle Linee Guida Ufficiali, il decorso post-operatorio successivo a due interventi chirurgico di osteosintesi con placca e viti LCP a carico della frattura a più frammenti dell'ulna sinistra, ha avuto una complicanza settica che si evoluta in osteomielite, con necessità di un secondo intervento anche per il ritardo di consolidazione della frattura. Sempre secondo il perito tale complicanza settica necessitava di relativa antibioticoterapia mirata. Oltre a ciò, la pag. 5/16 diagnosi non è stata tempestiva per incompletezza di esami clinici, le terapie effettuate non sono state adeguate né tempestive tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attore.
La struttura sanitaria era dotata di attrezzature e organizzazione idonee per l'esecuzione dei trattamenti medico-chirurgici necessari per le cure del paziente”. Sulla base di tali premesse, dunque, il Tribunale affermava che:
“È di tutta evidenza, quindi, che a carico dei sanitari dell' , responsabili Controparte_9 del decorso post operatorio del paziente, sia da considerare una sicura responsabilità professionale per negligenza dalla quale è derivato un maggior danno non patrimoniale e patrimoniale all'odierno attore”.
In relazione al quantum da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, la motivazione rinviava alla stima effettuata dai consulenti nella misura del 16% danno biologico permanente (pari ad
€ 49.252,00), una ITA di 60 giorni (pari ad € 5.880,00) ed una ITP al 50% di 60 giorni (pari ad €
2.640,00), ritenendo altresì equo personalizzare il danno subito dall'attore aumentando la somma de qua di € 23.108,00 (pari al 40% dal 10% al 34% aumenti dal 26% al 50%) per un totale complessivo pari ad € 80.880,00. Quanto al danno patrimoniale, invece, il giudicante evidenziava la circostanza che i postumi, da un lato avessero impedito l'attività lavorativa specifica per giorni 60 e, dall'altro, fossero incidenti sulla capacità lavorativa specifica svolta dal danneggiato nella misura del 20%. Pertanto, nel caso di specie il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica subita dall'attore veniva determinato in misura pari ad € 297.554,00 (importo ottenuto moltiplicando il danno di accertata incapacità lavorativa specifica 46 x la retribuzione media annua pari ad € 24.000,00 x il coefficiente di capitalizzazione quaderno CSM incontro Trevi pari CP_ ad euro 26.954 diviso 100), da decurtare delle somme già erogata da parte dell' pari ad €
117.127,74, a cui si aggiungevano spese mediche documentate per € 120,00. CP_ Quanto, infine, all'accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal dott. nei confronti della terza chiamata, il Tribunale riteneva incontroversa la validità ed efficacia della CP_ polizza per la responsabilità professionale sottoscritta dal dott. con l'Assicuratrice
, tutte le eccezioni relative all'inoperatività della polizza sollevate dalla Controparte_6 compagnia assicuratrice risultando infondate.
5.Avverso tale sentenza proponeva appello la sulla base di Parte_2 tre motivi.
5.1 In particolare, il primo motivo è volto a lamentare la erroneità della decisione per aver il primo giudice acriticamente recepito in sentenza le conclusioni del CTU, limitandosi a riportarne le relative argomentazioni ed omettendo di verificare la congruità di quanto accertato dal consulente con gli addebiti mossi da parte attrice nei confronti della struttura ospedaliera, oltre che con quanto previsto dalle linee guida applicabili all'epoca degli eventi.
Nell'evidenziare come l'attendibilità della CTU risulterebbe compromessa da evidenti errori di valutazione cagionati dall'assenza del necessario contributo di una figura specialistica, la cui assenza nello svolgimento delle operazioni peritali integrerebbe altresì una violazione dell'art. 15 della L. 24/2017, l'appellante ha dunque chiesto il rigetto della domanda risarcitoria in quanto carente sotto il profilo probatorio e, in via gradata ha chiesto di disporre il rinnovo della stessa affidando l'incarico ad un collegio peritale.
5.2 Il secondo motivo è invece volto a censurare la liquidazione del danno biologico operata dal Tribunale per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di una pag. 6/16 personalizzazione del 40% del pregiudizio patito da parte dell'attore, con contestuale riconoscimento ingiustificato, in favore del danneggiato, di una cifra ulteriore.
5.3 Con il terzo motivo, infine, viene censurata la erroneità della decisione nella parte in cui, in assenza del necessario supporto probatorio, era stata ritenuta la sussistenza di una perdita di capacità lavorativa specifica in capo al danneggiato, con relativa liquidazione del danno non patrimoniale. A ciò si aggiungerebbe, in ogni caso, l'erroneità insita nel procedimento di calcolo, essendo il primo giudice erroneamente pervenuto a monetizzare i relativi importi utilizzando un valore pari al 46% di perdita della capacità lavorativa, anziché quello del 20% accertato dal CTU. La liquidazione del danno patrimoniale, così come la personalizzazione del danno non patrimoniale, avrebbero infine condotto a liquidare le spese di lite in misura altrettanto eccessiva, in quanto rapportate ad un risarcimento erroneamente quantificato.
6. Si costituiva la (già ), la quale proponeva Controparte_2 Controparte_6 appello incidentale sulla base di 4 motivi.
6.1 Il primo motivo è volto a censurare la decisione per vizio motivazionale in quanto non sarebbe percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione. In particolare, l'appellante, sulla premessa della applicabilità delle disposizioni della l. n. 24/17 anche in relazione alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore - avendo la stessa valore interpretativo anche in merito alla natura della responsabilità configurabile in capo all'esercente la professione sanitaria – e del conseguente inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c, ha reiterato la richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte dell'appellato, atteso lo spirare del termine quinquennale.
6.2 Con un secondo motivo viene censurata la ritenuta responsabilità in capo al sanitario, posto che dalla lettura della CTU non emergerebbero elementi tali da far ritenere che il CP_ consulente abbia ravvisato una responsabilità diretta in capo al dott. né la sussistenza di un nesso causale tra la di lui condotta e i danni riscontrati nel paziente.
6.3 Il terzo motivo lamenta la inesatta quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale in quanto il primo giudice si sarebbe discostato dalle risultanze peritali, accordando la personalizzazione del danno senza che il danneggiato avesse fornito prova in merito all'esistenza di circostanze a supporto dell'accrescimento tabellare.
6.4 Il quarto motivo infine è volto a censurare la omessa valutazione delle risultanze istruttorie, oltre al mancato impiego dei criteri predisposti con i Quaderni del CSM, 1990, n. 41 in merito alla quantificazione del danno patrimoniale per la perdita della c.d. capacità specifica, la cui prova non sarebbe in ogni caso stata fornita dal danneggiato. In relazione al quantum debeatur, il giudicante, contraddicendo alle stesse risultanze peritali che individuavano una diminuita capacità lavorativa nella misura del 20%, avrebbe monetizzato il danno applicando il valore corrispondente al 46% di perdita della capacità lavorativa, CP_ attingendo agli accertamenti anziché a quelli indicati nella perizia, omettendo di sottrarre lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa (fattore “S”) ed applicando un coefficiente di capitalizzazione riferito ad un soggetto di età differente rispetto al dannegiato. In ogni caso, CP_ costituirebbe circostanza pacifica che, per il medesimo fatto, l' avesse già corrisposto all'attore la somma di € 128.144,31 la quale, in ossequio al consolidato principio della compensatio lucro cum damno, andrebbe sottratta dal risarcimento totale che eventualmente riconosciuto.
pag. 7/16 7.Si costituiva , il quale resisteva all'appello principale e a quello incidentale, Controparte_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito in quanto infondati in fatto e in diritto.
Restava contumace il dott. CP_3
8. Con ordinanza del 22.06.2023, questa Corte rimetteva la causa in istruttoria e disponeva lo svolgimento di nuova CTU dando incarico ad un collegio di periti, nelle persone del dott. Per_2
(medico legale) e del dott. (infettivologo).
[...] Persona_3
9. In occasione dell'udienza del 26.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c., con concessione di termini ridotti (20+20).
10. Preliminarmente all'esame dei motivi, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. atteso che le svolte argomentazioni difensive attengono a questioni certamente controvertibili sulle quali la valutazione da compiersi attiene alla fondatezza o meno nel merito, sì da escludersi una aprioristica “non ragionevole probabilità” di accoglimento del gravame.
11.Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione, in questa sede riproposta da parte della con il primo motivo di Controparte_2 appello incidentale il quale, pur cogliendo effettivi profili di criticità insiti nella motivazione sottesa al rigetto della relativa eccezione, non appare idoneo a condurre ad una riforma della decisione sul punto. Occorre, innanzitutto, inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura per le cure e l'assistenza sanitaria comporta la conclusione di un contratto di spedalità (cfr. Cass. SS.UU. n. 577/08; Cass. n. 5590/2015). La struttura sanitaria, quindi, risponde sia per fatto proprio di cattiva o carente organizzazione (assenza di presidi terapeutici;
carenze organizzative;
coordinamento tra servizi e reparti;
locali idonei ed attrezzati;
apparecchiature moderne e funzionanti;
somministrazione di farmaci, vaccini ed emoderivati;
igiene della struttura e dei presidi), sia, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose e colpose degli operatori sanitari (personale medico, paramedico e infermieristico), di cui si avvale per l'adempimento della propria obbligazione. La responsabilità dell'istituto sanitario per inesatto adempimento della prestazione ha, dunque, natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa, ai sensi degli artt. 1176, comma II, e 2236 c.c. Va, peraltro, osservato come tale orientamento tradizionale della giurisprudenza in tema responsabilità medica della struttura sanitaria abbia trovato conferma nell'art. 7 della Legge Gelli-Bianco n. 17/24, peraltro, non applicabile al caso in esame, ratione temporis.
Va del pari condotta nell'ambito contrattuale (da contatto sociale), la dedotta responsabilità del sanitario di cui si è avvalsa la struttura sanitaria per l'espletamento delle prestazioni in pag. 8/16 favore del secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi prima CP_1 dell'introduzione della Legge Balduzzi e della Legge Gelli-Bianco (cfr. Cass. n. 589/1999). Ed invero, la L. n. 24/2017, comma 3, prima parte, qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; sicché il sanitario risponde, in quest'ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale. La l. n. 24/2017 ha, quindi, operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, per altro verso (quello del sanitario operante nell'ambito della struttura, salvo l'ipotesi residuale dell'obbligazione assunta contrattualmente da quest'ultimo), discostandosi nettamente dal “diritto vivente”, che, a far data dal 1999 (Cass. n. 589/1999), aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Il legislatore ha compiuto tale operazione in base alle disposizioni codicistiche, senza che dunque vi sia stata alcuna successione di leggi nel tempo che abbiano dettato, tra loro, una disciplina sostanziale (almeno in parte) differente. Ciò premesso, la Suprema Corte ha di recente escluso che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla l. n. 189/2012, e in concreto dalla l. n. 24/2017, sia suscettibile di efficacia retroattiva (cfr. Cass.
n.28994/2019). Ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con assoluta certezza. Nella specie, se da un lato alcuna declaratoria di retroattività può essere individuata nelle disposizioni normative, dall'altro deve considerarsi indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con evidente lesione dell'affidamento di quanti abbiano intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, quali quelle che qualificano come contrattuale la responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al “diritto vivente”: ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo aprile 2017, non potendosi ritenere che il c.d. decreto Balduzzi e la successiva legge di conversione abbiano inciso sul regime di responsabilità del medico che opera in una struttura sanitaria in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Si configura ancora come indice contrario alla retroattività anche l'ulteriore circostanza, correlata a quanto appena posto in rilievo, della sua incidenza diversificata a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano, cosicché, in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da creare disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, ma anche all'interno del medesimo processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia.
pag. 9/16 Deve concludersi, pertanto, nel senso che le norme sostanziali contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr., Cass. n.28994/2019). Nel caso in esame, quindi, contrariamente a quanto sostenuto da parte della difesa di essendo i fatti di causa relativi agli anni 2010-2012, deve escludersi che essi possano CP_6 ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, dalla legge Gelli-Bianco, entrata in vigore il primo aprile 2017, con riferimento al regime della responsabilità. Tali rilievi, sottendendo che sia la struttura sanitaria che il medico rispondano a titolo di responsabilità contrattuale, devono dunque condurre all'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale. In ogni caso, anche a voler per ipotesi ritenere applicabile il più breve termine prescrizionale previsto all'art. 2947 c.c., neppure potrebbe ritenersi l'avvenuto decorso del termine di cinque anni dal giorno di verificazione del fatto.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, in nessun caso potrebbe individuarsi il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione nella data del ricovero presso la struttura. Sul punto, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.” (Cass. n. 24164/2019, nel quale è stato altresì precisato che “Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione”; cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008).
Ciò premesso, non appare dubitabile che nel caso di specie il termine di prescrizione debba correttamente essere individuato nella data in cui la manifestazione del danno veniva in tali termini percepita da parte del paziente, la quale non potrebbe in ogni caso essere ragionevolmente antecedente a quella del 20.01.11, data in cui, all'esito di una visita presso il P.S. del nosocomio di Avezzano, veniva eseguito esame ecografico dal quale emergevano le prime complicanze post-operatorie (cfr. cartella clinica, doc. 2, fasc, di I grado di parte attrice). Pertanto, anche considerando tali ottimistiche tempistiche, va da sè che essendo stato il primo atto interruttivo posto in essere dal in data 22.09.2015 mediante la comunicazione CP_1 dell'istanza di mediazione civile, nemmeno potrebbe ritenersi il decorso del più breve termine quinquennale.
12. Venendo al merito del gravame, con il primo motivo di doglianza l'appellante principale ha, tra l'altro, eccepito la nullità della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado per l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 L.24/2017.
L'art. 15 della Legge 24/17 al comma 1 dispone che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o pag. 10/16 più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Giova rammentare come tale norma, introducendo l'obbligo del Giudice di nominare nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, uno medico legale ed uno specialista della materia oggetto del procedimento, ha chiaramente manifestato la sua ratio, che è quella di dare la possibilità al giudice di usufruire sia di competenze provenienti dalla medicina legale, sia di competenze provenienti dalla specifica branca sanitaria inerente alla fattispecie oggetto del procedimento, attribuendo un ruolo di primaria importanza allo specialista della disciplina interessata nel verificare il rispetto dello buone pratiche mediche applicate e nell'accertare eventuali profili di inadempienza e responsabilità dei sanitari coinvolti. Tale finalità risulta essere chiaramente vanificata quando l'Autorità procedente non provvede alla nomina del collegio, secondo i dettami di cui alla norma citata.
In primo grado l'incarico peritale risulta essere stato conferito in data 16.02.2018 ad un CTU unico, il dott. di Roma, e non ad un collegio di consulenti, cosicchè con il primo Persona_1 motivo di appello principale, la parte riteneva violato l'art. 15 L. 24/2017 con conseguente nullità dell'espletata CTU.
La Corte ritiene il motivo fondato per le ragioni che seguono. La questione principale concerne l'applicabilità o meno della disposizione normativa richiamata alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento già pendente all'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 24/2017, ma di conferimento di incarico formulato in data successiva alla sua entrata in vigore.
Occorre al riguardo distinguere tra norme sostanziali e norme processuali. Ed invero, sul tema dell'ambito di applicazione e sui profili di diritto temporale della l. n. 24 del
2017 (cd. legge Gelli-Bianco), la Suprema Corte ha chiarito che le sole norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Infatti, secondo la preferibile interpretazione fornita sul tema dal Giudice di legittimità, cui questa Corte d'Appello ritiene di aderire, “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. Sez. III sentenza del 11 novembre 2019 n. 28994). Nell'esaminare il caso in oggetto, la S.C. ha precisato che la disciplina della responsabilità medica, attualmente regolata, dalla Legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco), nella parte in cui prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente, non ha efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore. Invece, “nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 3688 del
15/02/2011).
pag. 11/16 Tale interpretazione fa leva sul principio “tempus regit actum”, impiegato in questo caso al fine di affermare che la regola cardine delle logiche temporali del processo si fonda sul principio in base al quale un atto deve seguire le norme vigenti nel momento in cui viene compiuto, dovendosi dunque, applicarsi le regole esistenti nel momento in cui l'atto ha origine. Il principio tempus regit actum, invero, si applicherebbe solo alle regole processuali (che mutano la procedura) ma non invece a quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali la modifica della normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa.
Ed invero, nel caso di specie si rileva che, sebbene (come dedotto dall'appellante principale) la controversia sia stata instaurata prima dell'entrata in vigore di detta legge ed è relativa a fatti precedenti alla sua entrata in vigore, tuttavia la nomina del CTU dott. ed il relativo Per_1 conferimento dell'incarico sono avvenuti in data 16.02.2018, ovvero successivamente all'entrata in vigore della richiamata normativa e, pertanto, l'art. 15 L. 24/2017 sull'obbligo di collegialità della CTU in subiecta materia, trattandosi chiaramente di norma processuale, non può che trovare applicazione, per le considerazioni di cui sopra, alla fattispecie de qua.
Quanto alle conseguenze della mancata applicazione delle norme di cui all'art. 15 L. 24/2017 sulla nomina di collegio peritale la giurisprudenza è del tutto conforme nel ritenere che tale violazione comporti la nullità della consulenza svolta dal singolo consulente nominato. Alla luce delle suddette considerazioni, in accoglimento di tale motivo di appello, va dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado dal dott. . Persona_1
13. In esito alla ritenuta nullità della CTU di primo grado, questa Corte deve prendere in considerazione i risultati raggiunti dal Collegio di consulenti nominato in sede di giudizio di secondo grado nelle persone del medico legale dott. e del medico infettivologo Persona_2 dott. , esposti nella relazione depositata in data 12.02.2025 ed in ogni caso Persona_3 maggiormente condivisibili, in quanto raggiunti all'esito di approfondite valutazioni e precisi accertamenti, privi di contraddizioni logiche e spiegati in modo esaustivo, peraltro non risultando mosse osservazioni critiche da parte dei rispettivi CTP. In particolare, il collegio di consulenti, all'esito degli accertamenti svolti, ha raggiunto le seguenti conclusioni:
“1- Non sono ravvisabili profili specifici di criticità nell'operato dei sanitari del P.O. di Avezzano che prestarono assistenza al sig. a seguito dell'occorso sinistro stradale Controparte_1 relativamente alle lesioni patite nell'incidente del 29/10/2010 con riscontro di “politrauma con frattura esposta avambraccio sin”; ciò anche con precipuo riferimento alle scelte terapeutiche effettuate, ai tempi delle stesse e all'efficacia del monitoraggio, nonché ai tempi e modi delle dimissioni ed alla terapia prescritta.
2- Nonostante talune carenze documentali (da noi segnalate ut supra) si può affermare che in tutto il percorso clinico vi è stata sostanziale correttezza delle scelte terapeutiche effettuate e del relativo monitoraggio, e la diagnosi posta nel ricovero del mese di luglio del 2011 nell'Ospedale civile di L'Aquila (“osteomielite ulnare sin…”) non trova alcuna corrispondenza clinico-laboratoristica-strumentale.
3- Anche nel corso del 2012 non risultano segni clinici di infezione osteomielitica. Si ribadisce, infatti, che una osteomielite NON è mai stata provata in tutto il percorso clinico ed anzi è smentita decisamente dalla clinica, dagli esami di laboratorio, dalla radiologia e, indirettamente, dai tre innesti ossei praticati nel tempo (impossibili in presenza di una osteomielite)”. Peraltro, nella medesima relazione peritale, si dà atto che:
pag. 12/16 “in tutta la vicenda clinica sopra riportata NON vi è stata MAI la prova di una osteomielite in atto, né clinica (non vi era formazione di una fistola), né colturale (non allegata alcuna refertazione in tal senso), né indiretta attraverso esami di laboratorio (sono sempre risultati normali i segni di infezione: globuli bianchi, VES, alfa-2 globulina e proteina C reattiva). Di tali evidenze è stato dato sintetico commento nella precedente sezione del presente elaborato, nelle parti evidenziate in giallo.
Pare, tuttavia, utile ritornare su taluni specifici passaggi clinici. In occasione del ricovero del 09.2.2011 il 'sospetto' in ingresso è di: “Osteomielite post- traumatica ulna sinistra”. Viene eseguito intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, nuova sintesi con viti ed innesto osseo: è assolutamente noto in clinica ortopedica che è impossibile eseguire un innesto osseo in corso di un'infezione locale per il semplice motivo che non attecchirebbe. All'intervento espletato, poi, non è descritto alcun segno di infezione.
Alla dimissione del 12.02.2011 la diagnosi è stata: “Ritardo di consolidazione frattura pluriframmentaria esposta ulna sinistra prossimale”, cioè un ritardo nella formazione del callo osseo non dipendente da fatti infettivi e pur sempre possibile in fratture complesse come quella in oggetto.
La terapia alla dimissione era di TAVANIC 1 cps x 2 per 6, giorni ed OKI 1 cps al dì. In sostanza, il sospetto di osteomielite presente al momento del ricovero viene smentito nella diagnosi di dimissione.
Il 6.07.2011 una scintigrafia con leucociti marcati evidenzia una captazione a livelli del focolaio focolaio flogistico-infettivo: questo è l'unico accertamento, tra i molti eseguiti, che pone il sospetto di una osteomielite. Ma lo stesso giorno ad Avezzano gli indici ematici di infezione sono negativi - VES 11, prot C reatt 0,8 (vn < 5) - e quindi incompatibili con la postulata infezione in atto. Il 23.10.2012 alla Rx evidenza di pseudoartrosi, cioè sempre del ritardo di consolidazione ma senza segni di infezione.
Il 12.11.2012 durante il ricovero nell'ospedale di Chieti. Si conferma la negatività dei segni bio- umorali di infezione: VES 10, prot C < 0,29 ( vn < 2,8), procalcitonina normale.
Il giorno 13.11.2012 all'intervento di courrettage viene apparentemente fatto un esame colturale, che tuttavia - stando ai documenti visionati - NON verrà MAI refertato. Alla dimissione la diagnosi è di: “Pseudoartrosi 3° prossimale ulna sinistra sospetta infetta”. Tale 'sospetto', invero, NON verrà mai confermato .. Infatti, dal 22.11.2012 al 05.01.2013 numerosi esami di laboratorio + videat infettivologico saranno TUTTI costantemente negativi, nel senso che smentiscono la presenza di una osteomielite.
Il 19.01.2013, durante il ricovero a Chieti, il paziente è in terapia con Ciproxin 40 mg x 2 + Rifadin 600 mg. da data imprecisata. VES 8, prot C reatt 0,64 (vn < 0,5). Ebbene, il 22.01.2013 i parametri ematologici come VES 12, prot C reatt 0,61 (vn < 0,5), confermano la negatività per infezione in atto. Lo stesso giorno era eseguito intervento con apposizione di innesto osseo che, come detto, è impossibile da effettuare in caso di osteomielite (peraltro non viene indicato alcun processo infettivo tissutale). Il 25.01.2013 dimesso con diagnosi: “Pseusoartrosi infetta ulna prossimale sinistra in trattamento”. Tale diagnosi è, alla luce di tutto quanto espresso, incomprensibile. Il 28.05.2013 nuovo intervento per rottura dei mezzi di sintesi con esecuzione di nuovo innesto osseo (anche qui intervento impossibile in caso di osteomielite).
pag. 13/16 In definitiva, la terapia antibiotica empirica prescritta ad Avezzano ad ottobre e novembre
2010 era del tutto adeguata in presenza di una frattura esposta da incidente stradale che, in quanto tale (esposta), è sempre a rischio infettivo e va quindi bonificata al meglio.
In data 09.2.2011 vi è un sospetto di “osteomielite post-traumatica ulna sinistra”, che viene però smentito all'intervento chirurgico, che comprende un innesto osseo. La diagnosi (corretta) di dimissione è “Ritardo di consolidazione frattura pluriframmentaria esposta ulna sinistra prossimale”. Fino a questo momento una osteomielite è del tutto da escludere. Tutto quanto avviene ad Avezzano dal febbraio 2012 al luglio 2012 NON è documentato in atti: risultano però il 06.07.2012 esami biochimici ad Avezzano che sono normali e contrastano evidentemente con una osteomielite in atto.
La diagnosi di dimissione del 25.07.2011 dall'ospedale dell'Aquila è di “Osteomielite ulnare sinistra”: trattasi di diagnosi non corrispondente alle evidenze cliniche ed è l'unica della lunga serie nella quale compare la diagnosi di osteomielite che, lo si ripete, NON è supportata da alcuna circostanza se non la scintigrafia con leucociti marcati di cui abbiamo già accennato alla non sempre elevata affidabilità.
Dal 23.10.2012 al 31.05.2013 TUTTI gli accertamenti biochimici e radiologici smentiscono recisamente una osteomielite in atto. Anche la tipologia degli interventi chirurgici eseguiti, entrambi con innesti ossei, è incompatibile con una osteomielite in atto. In sostanza una osteomielite NON è mai stata provata, ed è smentita decisamente dalla clinica, dagli esami di laboratorio, dalla radiologia e, indirettamente, dai tre innesti ossei praticati
(impossibili in presenza di una osteomielite)”. Queste le conclusioni, inequivocabili:
“1- Non sono ravvisabili profili specifici di criticità nell'operato dei sanitari del P.O. di Avezzano che prestarono assistenza al sig. a seguito dell'occorso sinistro stradale Controparte_1 relativamente alle lesioni patite nell'incidente del 29/10/2010 con riscontro di “politrauma con frattura esposta avambraccio sin”; ciò anche con precipuo riferimento alle scelte terapeutiche effettuate, ai tempi delle stesse e all'efficacia del monitoraggio, nonché ai tempi e modi delle dimissioni ed alla terapia prescritta.
2- Nonostante talune carenze documentali (da noi segnalate ut supra) si può affermare che in tutto il percorso clinico vi è stata sostanziale correttezza delle scelte terapeutiche effettuate e del relativo monitoraggio, e la diagnosi posta nel ricovero del mese di luglio del 2011 nell'Ospedale civile di L'Aquila (“osteomielite ulnare sin…”) non trova alcuna corrispondenza clinico-laboratoristica-strumentale.
3- Anche nel corso del 2012 non risultano segni clinici di infezione osteomielitica. Si ribadisce, infatti, che una osteomielite NON è mai stata provata in tutto il percorso clinico ed anzi è smentita decisamente dalla clinica, dagli esami di laboratorio, dalla radiologia e, indirettamente, dai tre innesti ossei praticati nel tempo (impossibili in presenza di una osteomielite).”
14. In considerazione delle incontestate conclusioni dei CC.TT.UU., che questa Corte condivide nella loro interezza, deve pertanto escludersi ogni profilo di responsabilità della struttura CP_ sanitaria, così come del medico dott. e pertanto, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza impugnata andrà riformata nel senso di rigettare la domanda risarcitoria avanzata Par nei confronti della da parte di . Controparte_1
pag. 14/16 15. In conclusione, assorbito ogni altro motivo di gravame, la Corte accoglie l'appello principale e in riforma della gravata sentenza dichiara infondata e rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte dell'originario attore, odierno appellato.
CP_ 16. Tale esito comporta, altresì, il rigetto della domanda di manleva svolta dal in primo grado nei confronti della terza chiamata in quanto logicamente Controparte_2 connessa al presupposto della condanna al risarcimento dei danni nei confronti del proprio assicurato dott. CP_3
Par 16. Discende da quanto sopra la condanna di alla restituzione alla Controparte_1 come da essa richiesto, di quanto allo stesso versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge dal pagamento al saldo.
17.Quanto alle spese di lite, le stesse, e con esse quelle di CTU nella misura liquidata in primo grado e, nel presente, con separato decreto in pari data, vanno compensate nella misura del
50%, per il resto dovendo gravare sull'appellato soccombente indottosi ad agire CP_1 sulla scorta della diagnosi effettuata nel ricovero del mese di luglio del 2011 nell'Ospedale civile di di osteomielite ulnare, ritenuta esatta dal CTU incaricato in prime cure e Pt_1 rivelatasi erronea solo a seguito della perizia collegiale disposta da questa Corte, il che costituisce grave ed eccezionale ragione per una compensazione parziale.
Esse vengono liquidate per l'intero, in ragione del valore di 261.000,00 euro, in euro 22.457,00 per compensi di primo grado ed in euro 20.119,00 per compensi di appello, cui aggiungere euro 1.165,50 per esborsi, con obbligo dell'appellato di corrisponderne la metà sia in favore del procuratore antistatario dell'appellante principale che della appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta ogni domanda proposta da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_3
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_3 Controparte_2
3) regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi in data 21.5.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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