Sentenza breve 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/03/2023, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 00098/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022, proposto da
UR CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Castaldo, Francesca Venuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di cui all'art. 6 bis l. 387/1987, con conseguente rideterminazione dell’indennità;
previo annullamento
del provvedimento emesso da IN Trieste, in data 1.02.2022, n. fascicolo 200300060289TF n. pratica 002202100020431 che non ha riconosciuto i sei scatti e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, già Sovraintendente presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, agisce per l’accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472) e all’art. 21 della legge n. 232/1990 e quindi per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alle citate disposizioni;
rilevato che IN si è costituita in giudizio con memoria del 10.01.2023, argomentando per l’infondatezza del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’08.03.2023;
considerato che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
considerato, infatti, che la questione di cui al presente giudizio è stata oggetto di numerosi precedenti di questo Tribunale, che hanno riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda ( ex multis , Tar UL-EN GI, 13 aprile 2021, n. 124; 23 aprile 2021, n. 133, 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 17 dicembre 2021, n. 384; 19 marzo 2022, nn. 153, 154, 155, 156; 22 marzo 2022, n. 158) , alle cui motivazioni si fa integralmente rinvio;
considerato che sulla questione sono altresì intervenuti, nello stesso senso, altri Tribunali amministrativi ( ex multis, Tar Veneto, 4 gennaio 2022, nn. 2, 3 e 6; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183 e Tar Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962 ), il Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231) e, da ultimo, anche il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ( CGA, 28 giugno 2022, n. 770; 29 giugno 2022, n. 776; 27 luglio 2022, n. 864 e 19 agosto 2022, n. 929) ;
considerato che tali precedenti, pur avendo riguardo ad altre Forze di Polizia, esprimono principi senz’altro estendibili agli appartenenti alla Polizia di Stato, cui l’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 è applicabile in via diretta ( Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 146 );
ritenuto, per quanto sopra, di accogliere il ricorso;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, per la relativa novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL-EN GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO