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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Opposizione a intimazione Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, di pagamento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
Registro Generale
SENTENZA (con motivazione contestuale) N. 5732/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5732/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso nel termine fissato del giorno CRONOLOGICO
N. _______________ 27.05.2025, avente ad oggetto: “Opposizione a intimazione di pagamento”; REPERTORIO
e vertente N. ______________
n. 070/2025 R.B. Prev. tra
rappresentato e difeso dall'avv. C. Mancino
Parte_1
del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, Discusso nel termine del 27.05.2025 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in con scambio di note scritte
Battipaglia (Sa), Via Briga e Tenda, n. 6; ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona Controparte_1 _________________
del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5732/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 27.05.2025, la parte ricorrente non ha depositato note scritte ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.11.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento notificata dall' Controparte_2
in data 28.10.2024 e ne chiedeva l'annullamento, con condanna della parte resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno 27.05.2025 la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente, non costituita in giudizio (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente e il fascicolo telematico di ufficio), non avendo la parte ricorrente nemmeno depositato le note scritte per l'odierna udienza. Peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza né tantomeno ha provveduto a richiedere un termine per l'eventuale rinotifica del ricorso alla parte resistente (cfr. fascicolo telematico) ovvero per procedere al deposito del ricorso notificato, nonostante la rituale notifica da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec in data 23.11.2024).
Giudizio n. 5732/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_1
08.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 27.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5732/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1