Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2026, proposto da
LU KO, EL CH, NE IG, HE CA, EP IU, NA SI EL TI, MA EN, RT Dellachà, DR RÒ, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Biella, Giudice Dott.ssa Francesca Marchese, n. 45/2025 del 6.03.2025, pronunciata nel giudizio n. R.G.L. 99/2024, notificata in data 17.03.2025, non impugnata e passata in giudicato in data 17.04.2025, con la quale è stato accertato il diritto dei ricorrenti “a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici indicati”, come determinati nella sentenza stessa in favore di ciascun ricorrente e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il suddetto beneficio, “mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo”.
“Il tutto con interessi legali dal dovuto al saldo” ed oltre al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del legale antistatario, come liquidate nella sentenza stessa, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere al pagamento del risultante dovuto in favore dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in vista dell’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta corresponsione in favore di LU KO, EL CH, NE IG, HE CA, EP IU, MA EN, RT Dellachà, delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda proposta da NA SI EL TI e DR RÒ, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di tutti i ricorrenti (anche in forza del principio della soccombenza virtuale);
Ritenuto pertanto che, nei confronti di LU KO, EL CH, NE IG, HE CA, EP IU, MA EN, RT Dellachà, la materia del contendere è cessata e dunque in relazione ad essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre, per il rimanente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore di NA SI EL TI e DR RÒ, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali;
Ritenuto che sia infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto di provvedere, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge;
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei TI per il Lazio per gli accertamenti di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe in favore di NA SI EL TI e DR RÒ nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
5) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 (milletrecento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge;
6) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei TI per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
DR Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO