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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 666/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] H, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Michela Rizza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, giusta procura alle liti in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato dall'Avv. Donatella
Forcina e nel suo studio elettivamente domiciliato in Latina, in V.le dello Statuto n. 41
per delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.3.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del regime di affido e mantenimento CP_1
dei figli (nata il [...]) e (nata il [...]) nel Persona_1 Persona_2
senso di disporne l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile complessiva di € 1.200,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di affido condiviso ma chiedendo la collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, ponendo a suo carico un contributo al mantenimento di ciascuna figlia non superiore ad € 200,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.12.2024 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) le minori e resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento pressoché paritetico presso l'abitazione materna sita in San Mauro
T.se (TO) Via Settimo 190 H, nonché nei giorni di spettanza paterna presso l'indirizzo in Torino
in Strada di San Mauro n. 212;
2) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire
ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario
di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche, purché sempre concordate tra i
genitori tenuto conto della volontà dei minori nonché delle esigenze lavorative delle parti:
- Due week –end mensili con inizio dal venerdì alle ore 16,30 (dall'uscita da scuola) sino al
lunedì mattina con accompagnamento a scuola, per un totale a mesi alterni (in base al genitore
che inizia la turnazione nel mese) di n. 6 giorni mensili nei mesi con 4 fine settimana, n. 9 giorni
mensili nei mesi con 5 fine settimana;
- Le settimane ove le minori non trascorreranno il week –end presso la residenza paterna
trascorreranno con lo stesso le giornate del mercoledì dal termine della scuola (con pernotto) sino
al venerdì mattina al rientro nei rispettivi istituti, per un totale di n. 2 giorni mensili;
pagina 2 di 6 3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento un contributo al mantenimento delle minori di euro 250,00 cadauno, da versare
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) l'assegno unico per i minori verrà incassato interamente dalla IGnora Parte_1
attualmente detto assegno è quantificato nella somma di € 217,00: in caso di annullamento e/o
modifica di detta forma di sostegno economico alle famiglie, l'importo dell'assegno di
mantenimento dovrà essere riparametrato tra le parti in proporzione al minor apporto percepito
dalla IGnora Parte_1
5) si dà atto che la IG.ra ha beneficiato in via esclusiva del bonus nido in favore della Parte_1
figlia minore;
il residuo ancora da corrispondere verrà versato al 50 % dai genitori;
Persona_2
6) cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di istruzione,
mediche, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate e/o che eventualmente si
renderanno necessarie per la prole;
in particolare le spese di istruzione della retta scolastica degli
istituti privati frequentati dalle minori saranno a carico di entrambi i genitori al 50 %.
Il genitore che dovrà rimborsare le spese straordinarie all'altro genitore che le ha anticipate avrà
termine entro il mese successivo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta;
per ogni
individuazione circa la natura delle spese le parti fanno espresso richiamo ed accettazione del
protocollo del tribunale di Ivrea sottoscritto dalle parti, di cui è stata fornita copia;
7) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri
documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio,
nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
8) le somme giacenti sul libretto postale attualmente in essere in favore delle minori verranno
prelevate dalle parti, le quali concorderanno una nuova forma di risparmio in favore delle minori,
con vincolo di firma congiunta per ogni operazione;
9) per tutto quanto non previsto nell' accordo sottoscritto dalle parti verranno applicate le norme
vigenti in materia;
10)Spese legali compensate tra le parti.”
il Tribunale,
pagina 3 di 6
CONSIDERATO che
sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito, nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”, pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) le minori e resteranno affidate in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento pressoché paritetico presso l'abitazione materna sita in San Mauro T.se (TO) Via Settimo 190 H, nonché nei giorni di spettanza paterna presso l'indirizzo in Torino in Strada di San Mauro n. 212;
pagina 4 di 6 2) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche,
purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà dei minori nonché
delle esigenze lavorative delle parti:
- Due week –end mensili con inizio dal venerdì alle ore 16,30 (dall'uscita da scuola) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, per un totale a mesi alterni (in base al genitore che inizia la turnazione nel mese) di n. 6 giorni mensili nei mesi con 4 fine settimana, n. 9 giorni mensili nei mesi con 5 fine settimana;
- Le settimane ove le minori non trascorreranno il week –end presso la residenza paterna trascorreranno con lo stesso le giornate del mercoledì dal termine della scuola
(con pernotto) sino al venerdì mattina al rientro nei rispettivi istituti, per un totale di n.
2 giorni mensili;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento un contributo al mantenimento delle minori di euro 250,00 cadauno, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) l'assegno unico per i minori verrà incassato interamente dalla IGnora Parte_1
attualmente detto assegno è quantificato nella somma di € 217,00: in caso di annullamento e/o modifica di detta forma di sostegno economico alle famiglie,
l'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere riparametrato tra le parti in proporzione al minor apporto percepito dalla IGnora Parte_1
5) i genitori hanno dato atto che la IG.ra ha beneficiato in via esclusiva del Parte_1
bonus nido in favore della figlia minore;
il residuo ancora da corrispondere Persona_2
verrà versato al 50 % dai genitori;
6) cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate e/o pagina 5 di 6 che eventualmente si renderanno necessarie per la prole;
in particolare le spese di istruzione della retta scolastica degli istituti privati frequentati dalle minori saranno a carico di entrambi i genitori al 50 %.
Il genitore che dovrà rimborsare le spese straordinarie all'altro genitore che le ha anticipate avrà termine entro il mese successivo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta;
per ogni individuazione circa la natura delle spese le parti fanno espresso richiamo ed accettazione del protocollo del tribunale di Ivrea sottoscritto dalle parti, di cui è stata fornita copia;
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le somme giacenti sul libretto postale attualmente in essere in favore delle minori verranno prelevate dalle parti, le quali concorderanno una nuova forma di risparmio in favore delle minori, con vincolo di firma congiunta per ogni operazione;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per tutto quanto non previsto nell' accordo sottoscritto dalle parti verranno applicate le norme vigenti in materia;
10) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 666/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] H, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Michela Rizza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, giusta procura alle liti in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato dall'Avv. Donatella
Forcina e nel suo studio elettivamente domiciliato in Latina, in V.le dello Statuto n. 41
per delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.3.2024, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del regime di affido e mantenimento CP_1
dei figli (nata il [...]) e (nata il [...]) nel Persona_1 Persona_2
senso di disporne l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile complessiva di € 1.200,00.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di affido condiviso ma chiedendo la collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, ponendo a suo carico un contributo al mantenimento di ciascuna figlia non superiore ad € 200,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.12.2024 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) le minori e resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento pressoché paritetico presso l'abitazione materna sita in San Mauro
T.se (TO) Via Settimo 190 H, nonché nei giorni di spettanza paterna presso l'indirizzo in Torino
in Strada di San Mauro n. 212;
2) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire
ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario
di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche, purché sempre concordate tra i
genitori tenuto conto della volontà dei minori nonché delle esigenze lavorative delle parti:
- Due week –end mensili con inizio dal venerdì alle ore 16,30 (dall'uscita da scuola) sino al
lunedì mattina con accompagnamento a scuola, per un totale a mesi alterni (in base al genitore
che inizia la turnazione nel mese) di n. 6 giorni mensili nei mesi con 4 fine settimana, n. 9 giorni
mensili nei mesi con 5 fine settimana;
- Le settimane ove le minori non trascorreranno il week –end presso la residenza paterna
trascorreranno con lo stesso le giornate del mercoledì dal termine della scuola (con pernotto) sino
al venerdì mattina al rientro nei rispettivi istituti, per un totale di n. 2 giorni mensili;
pagina 2 di 6 3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento un contributo al mantenimento delle minori di euro 250,00 cadauno, da versare
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) l'assegno unico per i minori verrà incassato interamente dalla IGnora Parte_1
attualmente detto assegno è quantificato nella somma di € 217,00: in caso di annullamento e/o
modifica di detta forma di sostegno economico alle famiglie, l'importo dell'assegno di
mantenimento dovrà essere riparametrato tra le parti in proporzione al minor apporto percepito
dalla IGnora Parte_1
5) si dà atto che la IG.ra ha beneficiato in via esclusiva del bonus nido in favore della Parte_1
figlia minore;
il residuo ancora da corrispondere verrà versato al 50 % dai genitori;
Persona_2
6) cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di istruzione,
mediche, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate e/o che eventualmente si
renderanno necessarie per la prole;
in particolare le spese di istruzione della retta scolastica degli
istituti privati frequentati dalle minori saranno a carico di entrambi i genitori al 50 %.
Il genitore che dovrà rimborsare le spese straordinarie all'altro genitore che le ha anticipate avrà
termine entro il mese successivo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta;
per ogni
individuazione circa la natura delle spese le parti fanno espresso richiamo ed accettazione del
protocollo del tribunale di Ivrea sottoscritto dalle parti, di cui è stata fornita copia;
7) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri
documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio,
nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
8) le somme giacenti sul libretto postale attualmente in essere in favore delle minori verranno
prelevate dalle parti, le quali concorderanno una nuova forma di risparmio in favore delle minori,
con vincolo di firma congiunta per ogni operazione;
9) per tutto quanto non previsto nell' accordo sottoscritto dalle parti verranno applicate le norme
vigenti in materia;
10)Spese legali compensate tra le parti.”
il Tribunale,
pagina 3 di 6
CONSIDERATO che
sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito, nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”, pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) le minori e resteranno affidate in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento pressoché paritetico presso l'abitazione materna sita in San Mauro T.se (TO) Via Settimo 190 H, nonché nei giorni di spettanza paterna presso l'indirizzo in Torino in Strada di San Mauro n. 212;
pagina 4 di 6 2) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche,
purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà dei minori nonché
delle esigenze lavorative delle parti:
- Due week –end mensili con inizio dal venerdì alle ore 16,30 (dall'uscita da scuola) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, per un totale a mesi alterni (in base al genitore che inizia la turnazione nel mese) di n. 6 giorni mensili nei mesi con 4 fine settimana, n. 9 giorni mensili nei mesi con 5 fine settimana;
- Le settimane ove le minori non trascorreranno il week –end presso la residenza paterna trascorreranno con lo stesso le giornate del mercoledì dal termine della scuola
(con pernotto) sino al venerdì mattina al rientro nei rispettivi istituti, per un totale di n.
2 giorni mensili;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento un contributo al mantenimento delle minori di euro 250,00 cadauno, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) l'assegno unico per i minori verrà incassato interamente dalla IGnora Parte_1
attualmente detto assegno è quantificato nella somma di € 217,00: in caso di annullamento e/o modifica di detta forma di sostegno economico alle famiglie,
l'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere riparametrato tra le parti in proporzione al minor apporto percepito dalla IGnora Parte_1
5) i genitori hanno dato atto che la IG.ra ha beneficiato in via esclusiva del Parte_1
bonus nido in favore della figlia minore;
il residuo ancora da corrispondere Persona_2
verrà versato al 50 % dai genitori;
6) cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative, previamente concordate e documentate e/o pagina 5 di 6 che eventualmente si renderanno necessarie per la prole;
in particolare le spese di istruzione della retta scolastica degli istituti privati frequentati dalle minori saranno a carico di entrambi i genitori al 50 %.
Il genitore che dovrà rimborsare le spese straordinarie all'altro genitore che le ha anticipate avrà termine entro il mese successivo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta;
per ogni individuazione circa la natura delle spese le parti fanno espresso richiamo ed accettazione del protocollo del tribunale di Ivrea sottoscritto dalle parti, di cui è stata fornita copia;
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le somme giacenti sul libretto postale attualmente in essere in favore delle minori verranno prelevate dalle parti, le quali concorderanno una nuova forma di risparmio in favore delle minori, con vincolo di firma congiunta per ogni operazione;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per tutto quanto non previsto nell' accordo sottoscritto dalle parti verranno applicate le norme vigenti in materia;
10) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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