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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT CO, Presidente
CA AB, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4475/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4143/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA e pubblicata il 24/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181402717 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102720 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti concludono come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 riassume il giudizio, a seguito di ordinanza di annullamento e di rinvio della Suprema Corte n.8811/2024, relativo agli avvisi di accertamento n. 2 TK30181402717 e n.
TK3018102720, con i quali l'Ufficio procedeva alla rideterminazione, in via sintetica, del reddito dichiarato dal contribuente ai fini Irpef, rispettivamente per i periodi di imposta 2007 e 2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 4143/45/15, depositata il 24/02/2015, accoglieva le doglianze sollevate dal contribuente a fronte della pacifica regolarizzazione, nell'anno 2010, delle proprie attività finanziarie detenute all'estero e della conseguente applicazione della norma contenuta nell'art. 13 del DL 78/09, convertito in L. 102/09.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. I, con sentenza n. 2879/2016, confermava la sentenza di primo grado rilevando che “il contribuente aveva aderito allo scudo fiscale, nell'anno 2010, con il rimpatrio di somme di denaro ed il versamento di imposta sostitutiva, e che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dl n. 350 del 2001, era preclusa all'Amministrazione qualsivoglia attività di accertamento, nel limite dell'importo delle somme regolarizzate per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del dl n. 78/09 e cioè, all'1.7.2009, non risultava ancora decorso il termine dell'accertamento”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8811/2024, censurava “la sentenza impugnata per essersi discostata dall'indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi, nelle more del giudizio di cassazione, in punto di accertamento sintetico e scudo fiscale, ed avere, a dispetto del suddetto indirizzo, ritenuto sufficiente, al fine di fare valere gli effetti premiali dello scudo fiscale “solo una relazione quantitativa tra l'importo scudato e importo accertato”.
Svolgimento del processo
1 Con l'odierno ricorso il contribuente rileva, con il primo motivo di impugnazione, la “palese connessione tra il maggior reddito sinteticamente accertato e le disponibilità finanziarie direttamente interessate dalla procedura dello scudo fiscale” tenuto conto che “nel 2010, nel momento in cui è stata presentata la domanda di scudo fiscale, la disponibilità finanziaria sul conto estero, come risultante dalla richiesta di sanatoria, era pari a euro 333.667” essendosi, nel corso degli anni interessati dall'accertamento sintetico (2007 e 2008) e fino alla presentazione della richiesta dello scudo fiscale (2010), via via ridotta passando da euro 407.843 agli inizi del 2007 a euro 361.432 alla fine del 2008, fino a euro 333.667, al momento della presentazione della richiesta di scudo fiscale.
1.1 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente reitera le proprie contestazioni relative al merito della determinazione sintetica del reddito operata dall'Ufficio, in base agli indici di capacità contributiva di cui al
DM 10/09/1992, a fronte della inattendibilità degli indici a tal fine utilizzati, avuto particolare riguardo alla rilevata disponibilità, nel periodo in esame, dell'automobile, modello Jaguar, acquistata nel 2006 e confermativa, secondo l'Ufficio, dell'esistenza di un reddito pari a euro 44.730,24 per ognuno degli anni verificati.
Secondo il contribuente, la disponibilità di tale vettura non potrebbe corrispondere al maggior reddito risultante dal calcolo redditometrico utilizzato dall'Ufficio posto che l'auto veniva acquistata, nel corso del 2006, per l'importo di euro 48.000, interamente corrisposto all'atto dell'acquisto, e che, nel corso del 2007 e 2008, DI Ricorrente_1 sosteneva i soli costi ordinari connessi al mantenimento e all'utilizzo dell'automobile – pari a euro 270,05 corrisposti per il tagliando auto effettuato nel 2007 - essendogli i costi del carburante stati rimborsati dall'azienda presso la quale era dipendente.
A fronte di quanto esposto, secondo la tesi difensiva, verrebbe pertanto meno il requisito dello scostamento del quarto rispetto al reddito dichiarato.
Anche in riferimento alla disponibilità dell'autoveicolo Ford Fiesta, immatricolata nel 1998 ed acquistata nel
2005, viene rappresentato che “la capacità reddituale espressa dall'autovettura in ragione delle spese di utilizzo presunte pari a euro 3.340,52 non potrebbe giammai corrispondere a quella risultante dal calcolo redditometrico”, a fronte degli effettivi costi sostenuti per il suo mantenimento e del limitato impiego dell'auto nel periodo di riferimento ( l'auto veniva ceduta il 25/11/2008).
Analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento alla moto Guzzi mentre, per quanto riguarda l'abitazione principale, sita in Roma, alla Indirizzo_1, ed acquistata nel 2002, si evidenzia che la stessa “è stata gestita anche con somme di denaro messe a disposizione del sig. Ricorrente_1 dalla madre
— vivente — sig.ra Nominativo_1” e, con riferimento alle spese connesse alla disponibilità delle abitazioni secondarie (si tratta, nello specifico, dell'immobile sito in Arzachena, provincia di Sassari, di mq. 65, acquisito per donazione da parte del sig. Nominativo_2 (padre) e della multiproprietà per la quota di 6300/210000, del complesso turistico alberghiero denominata Denominazione1 in Località Madonna di Campiglio, Comune di Pinzolo (Tn), disponibile per una settimana all'anno e acquisita dal ricorrente per successione del padre), che esse venivano valorizzate dall'Ufficio, rispettivamente, per euro 734,18 e per euro 23,21, concorrendo in maniera del tutto esigua al calcolo del maggior reddito presunto.
1.2 Viene, da ultimo, contestata la legittimità delle sanzioni irrogate a fronte della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza della fattispecie in esame, relativa agli effetti preclusivi dello scudo fiscale in caso di accertamento sintetico, ampiamente dibattuta in giurisprudenza anche presso la Suprema Corte che, dopo aver inizialmente ritenuto che l'adesione allo scudo fiscale ter di cui all'art. 13 bis del Dl 781/09 determinasse l'inibizione dei poteri di accertamento sintetico dell'Agenzia delle entrate per tutti gli imponibili correlati alle somme e alle attività oggetto della sanatoria per i periodi di imposta che avevano termine al 31 dicembre
2008, cambiava successivamente orientamento.
1.3 Con successiva memoria la Difesa richiama le proprie precedenti difese e controbatte che:
- il proprio assistito risultava l'unico titolare del conto bancario Nominativo_3 n. numero, in essere presso l'Istituto di credito Banca1, con sede a Zurigo pervenutogli, in via ereditaria, dal padre;
- “una volta aderito allo scudo fiscale, il Sig. Ricorrente_1 ne ha traferito l'importo in Italia, come da richiesta inoltrata alla banca svizzera in data 25/03/2010” con conseguente ragionevole plausibilità, secondo la logica indicata dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione, della “correlazione fra capitali "scudati" ed il maggior reddito presunto oggetto degli avvisi di accertamento in contestazione”;
- in relazione ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dai primi giudici, “l'Agenzia delle Entrate, sulla base degli indici di capacità contributiva di cui al Dm 10/9/92 e Provv. Dir. Ag Entrate 14/2/2007, ha determinato il maggior reddito presunto del contribuente, per gli anni 2007 e 2008, sostanzialmente sulla base della disponibilità dell'automobile, modello Jaguar, acquistata nel 2006”;
- “la capacità reddituale espressa dall'autovettura Società_1 non potrebbe giammai corrispondere a quella risultante dal calcolo redditometrico”, per le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo, tenuto anche conto che il prezzo convenuto, “pari a euro 48.000, è stato interamente corrisposto all'atto dell'acquisto” in data, cioè, antecedente il 2007, con disponibilità finanziarie già nella disponibilità del ricorrente. per il rigetto del ricorso.
Viene, a tal fine, rilevato che:
- nel caso di specie “il rimpatrio, avvenuto nel 2010, aveva reso disponibili in Italia le somme scudate a partire da tale annualità e, pertanto, le stesse potevano eventualmente essere indicate come giustificativi delle spese sostenute dal 2010 in poi, non per i periodi 2007 e 2008, oggetto di accertamento, in cui tali somme non erano disponibili nel territorio dello Stato”;
- “non è (pertanto) configurabile alcuna connessione tra il rimpatrio ed una determinata manifestazione di spesa avvenuta prima della data del rimpatrio e posta a base di un accertamento sintetico”;
- gli allegati prodotti dal contribuente sub. nn. 9, 10, 11, 16, 17 e 18 del ricorso per riassunzione sono inammissibili, in quanto violativi di quanto previsto dal novellato art. 58 D. Lgs. n. 546/1992.
La Corte, all'udienza del 28.1.2026, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione in esame appare solo in parte fondato.
In via preliminare di rito va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente ai sensi del novellato art. 58 D.lgss. tenuto conto che, a seguito della sentenza resa dalla Corte Costituzionale al n. 36/2025, tale norma va applicata ai soli giudizi introdotti in epoca successiva il 4.1.2024 - il presente procedimento veniva pacificamente incardinato in epoca anteriore- e che i documenti prodotti dal contribuente sono, in ogni caso, rilevanti al fine del decidere, avuto specifico riguardo alla contestata congruità, in concreto, della capacità reddituale manifestata dal contribuente nel periodo in esame.
Nel merito il ricorrente ha solo in parte dimostrato una concreta correlazione oggettiva e, in ogni caso, una effettiva compatibilità fra il maggiore reddito accertato dall'Ufficio e le somme presenti, fino a tutto il 2008, nel conto bancario Nominativo_3 n. 625117 - in essere presso l'Istituto di credito HSBC Guyerzeller Bank, con sede a Zurigo- oggetto di scudo fiscale.
In particolare, nel corso degli anni interessati dall'accertamento sintetico (2007 e 2008), l'ammontare del capitale presente sul conto estero intestato a Ricorrente_1 si è via via ridotto passando da euro 407.843 agli inizi del 2007 a euro 361.432 alla fine del 2008.
A fronte della richiamata progressiva riduzione del capitale presente sul predetto conto nel periodo in esame appare, pertanto, plausibile, sotto un profilo, oltrechè quantitativo e temporale anche oggettivo, ritenere una diretta correlazione o, quantomeno, una compatibilità tra la maggiore somma presente su tale conto fino a tutto il 2008 e una parte del reddito presunto oggetto degli avvisi di accertamento in esame posto che il ricorrente, nello stesso periodo, come intestatario esclusivo del conto, ha evidentemente utilizzato e fruito di una somma pari a 46411,00 euro.
Sottraendo dal maggior reddito accertato dall'Ufficio per il biennio in esame, pari a 76133,72 euro, i 46411,00 euro prelevati nel medesimo periodo dal contribuente dal citato fondo svizzero, lo scostamento tra quanto dichiarato dal ricorrente e quanto complessivamente accertato dall'Ufficio si riduce a euro 29722,72, pari a euro 14861,36 per ciascuna annualità.
Ritiene la Corte che tali maggiori redditi imputabili al contribuente siano del tutto congrui e giustificati e che gli indici di capacità contributiva impiegati dall'Ufficio siano almeno in parte attendibili posto che: -il ricorrente non dimostra di aver effettivamente utilizzato non meglio precisate somme di denaro della madre per la manutenzione dell'immobile romano di sua proprietà;
- la Ford Fiesta veniva venduta solo a fine novembre 2008, con conseguente modestissima incidenza, rispetto al calcolo effettuato dall'Ufficio per il 2008, delle spese non sostenute per la vettura nel solo mese di dicembre 2008;
- le somme imputate dall'Ufficio per le spese relative agli immobili di vacanza di proprietà del contribuente e per la manutenzione e l'utilizzo della moto Guzzi appaiono del tutto congrue e non sono state neppure specificamente contestate;
-il reddito annuale presunto dall'Ufficio in relazione a tali beni ammonta a complessivi euro 11827,58;
- la restante somma annualmente imputabile, a titolo di reddito presunto, alla disponibilità della vettura
Jaguar, pari a euro 3033,78 ( euro 14861,36 - 11827,58), appare del tutto congrua con le spese di mantenimento e di utilizzo proprie di una vettura di tale categoria, tenuto conto delle rilevanti spese di bollo e assicurazione di vetture con analoghe caratteristiche e dell'indimostrato effettivo sostentamento delle spese di carburante da parte della società per cui il contribuente, nel medesimo periodo, lavorava, a fronte della genericità della dichiarazione rilasciata sul punto dalla Presidente del cda, Nominativo_1, a distanza peraltro di oltre 15 anni, priva di riferimenti concreti a specifici importi e di idoneo supporto documentale;
- in ogni caso, una vettura di tal tipo non necessita, notoriamente, solo di un tagliando auto biennale ma, generalmente, di ulteriori e costosi interventi di manutenzione, generalmente legati al kilometraggio percorso che, nel caso di specie, non risulta mai inferiore ai 15000,00 Km annui;
- il contribuente provvedeva, altresì, al mantenimento della moglie e dei due figli.
L'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Ufficio limitato, per le ragioni esposte, a complessivi euro
29722,72 per il biennio in esame, pari a euro 14861,36 per ciascuna annualità, appare, pertanto, del tutto congruo e attendibile.
Appare infine fondata l'eccezione sollevata dal contribuente in merito al trattamento sanzionatorio irrogato dall'Ufficio, a fronte dell'obiettiva complessità della materia trattata, della mancata formazione, nel periodo in esame, di un consolidato orientamento giurisprudenziale, come anche dimostrato dall'esito dei due primi gradi di giudizio, e del sopravvenuto mutamento, da parte dello stesso Ufficio, con circolare 52/2010, del precedente orientamento adottato con circolare n. 43/2009, secondo cui la preclusione in esame operava automaticamente.
Le sanzioni irrogate vanno, pertanto, annullate.
Spese del presente grado di giudizio e di quelle dei precedenti gradi compensate, in ragione di 1/2 tra le parti, a fronte del solo parziale accoglimento dei rilievi del contribuente e liquidate, per la restante parte, a favore di quest'ultimo, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte,
in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati limitatamente alla determinazione di un maggior reddito presunto a carico del contribuente pari, per ciascuna delle due annualità verificate, a euro 14861,36;
annulla le sanzioni irrogate;
compensa in ragione di 1/2 tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e dei precedenti gradi di giudizio e condanna Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Roma, a rimborsare a Ricorrente_1
le restanti spese liquidate in complessivi euro 8500,00 ( euro 1800,00 per il giudizio di I grado, euro 2200,00 per il presente grado e per il precedente giudizio di II grado ed euro 2300,00 per il giudizio di legittimità), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28.1.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Si è ritualmente costituito in giudizio Agenzia delle Entrate contestando le avverse pretese e insistendo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT CO, Presidente
CA AB, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4475/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4143/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA e pubblicata il 24/02/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30181402717 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102720 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti concludono come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 riassume il giudizio, a seguito di ordinanza di annullamento e di rinvio della Suprema Corte n.8811/2024, relativo agli avvisi di accertamento n. 2 TK30181402717 e n.
TK3018102720, con i quali l'Ufficio procedeva alla rideterminazione, in via sintetica, del reddito dichiarato dal contribuente ai fini Irpef, rispettivamente per i periodi di imposta 2007 e 2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 4143/45/15, depositata il 24/02/2015, accoglieva le doglianze sollevate dal contribuente a fronte della pacifica regolarizzazione, nell'anno 2010, delle proprie attività finanziarie detenute all'estero e della conseguente applicazione della norma contenuta nell'art. 13 del DL 78/09, convertito in L. 102/09.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. I, con sentenza n. 2879/2016, confermava la sentenza di primo grado rilevando che “il contribuente aveva aderito allo scudo fiscale, nell'anno 2010, con il rimpatrio di somme di denaro ed il versamento di imposta sostitutiva, e che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dl n. 350 del 2001, era preclusa all'Amministrazione qualsivoglia attività di accertamento, nel limite dell'importo delle somme regolarizzate per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del dl n. 78/09 e cioè, all'1.7.2009, non risultava ancora decorso il termine dell'accertamento”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8811/2024, censurava “la sentenza impugnata per essersi discostata dall'indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi, nelle more del giudizio di cassazione, in punto di accertamento sintetico e scudo fiscale, ed avere, a dispetto del suddetto indirizzo, ritenuto sufficiente, al fine di fare valere gli effetti premiali dello scudo fiscale “solo una relazione quantitativa tra l'importo scudato e importo accertato”.
Svolgimento del processo
1 Con l'odierno ricorso il contribuente rileva, con il primo motivo di impugnazione, la “palese connessione tra il maggior reddito sinteticamente accertato e le disponibilità finanziarie direttamente interessate dalla procedura dello scudo fiscale” tenuto conto che “nel 2010, nel momento in cui è stata presentata la domanda di scudo fiscale, la disponibilità finanziaria sul conto estero, come risultante dalla richiesta di sanatoria, era pari a euro 333.667” essendosi, nel corso degli anni interessati dall'accertamento sintetico (2007 e 2008) e fino alla presentazione della richiesta dello scudo fiscale (2010), via via ridotta passando da euro 407.843 agli inizi del 2007 a euro 361.432 alla fine del 2008, fino a euro 333.667, al momento della presentazione della richiesta di scudo fiscale.
1.1 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente reitera le proprie contestazioni relative al merito della determinazione sintetica del reddito operata dall'Ufficio, in base agli indici di capacità contributiva di cui al
DM 10/09/1992, a fronte della inattendibilità degli indici a tal fine utilizzati, avuto particolare riguardo alla rilevata disponibilità, nel periodo in esame, dell'automobile, modello Jaguar, acquistata nel 2006 e confermativa, secondo l'Ufficio, dell'esistenza di un reddito pari a euro 44.730,24 per ognuno degli anni verificati.
Secondo il contribuente, la disponibilità di tale vettura non potrebbe corrispondere al maggior reddito risultante dal calcolo redditometrico utilizzato dall'Ufficio posto che l'auto veniva acquistata, nel corso del 2006, per l'importo di euro 48.000, interamente corrisposto all'atto dell'acquisto, e che, nel corso del 2007 e 2008, DI Ricorrente_1 sosteneva i soli costi ordinari connessi al mantenimento e all'utilizzo dell'automobile – pari a euro 270,05 corrisposti per il tagliando auto effettuato nel 2007 - essendogli i costi del carburante stati rimborsati dall'azienda presso la quale era dipendente.
A fronte di quanto esposto, secondo la tesi difensiva, verrebbe pertanto meno il requisito dello scostamento del quarto rispetto al reddito dichiarato.
Anche in riferimento alla disponibilità dell'autoveicolo Ford Fiesta, immatricolata nel 1998 ed acquistata nel
2005, viene rappresentato che “la capacità reddituale espressa dall'autovettura in ragione delle spese di utilizzo presunte pari a euro 3.340,52 non potrebbe giammai corrispondere a quella risultante dal calcolo redditometrico”, a fronte degli effettivi costi sostenuti per il suo mantenimento e del limitato impiego dell'auto nel periodo di riferimento ( l'auto veniva ceduta il 25/11/2008).
Analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento alla moto Guzzi mentre, per quanto riguarda l'abitazione principale, sita in Roma, alla Indirizzo_1, ed acquistata nel 2002, si evidenzia che la stessa “è stata gestita anche con somme di denaro messe a disposizione del sig. Ricorrente_1 dalla madre
— vivente — sig.ra Nominativo_1” e, con riferimento alle spese connesse alla disponibilità delle abitazioni secondarie (si tratta, nello specifico, dell'immobile sito in Arzachena, provincia di Sassari, di mq. 65, acquisito per donazione da parte del sig. Nominativo_2 (padre) e della multiproprietà per la quota di 6300/210000, del complesso turistico alberghiero denominata Denominazione1 in Località Madonna di Campiglio, Comune di Pinzolo (Tn), disponibile per una settimana all'anno e acquisita dal ricorrente per successione del padre), che esse venivano valorizzate dall'Ufficio, rispettivamente, per euro 734,18 e per euro 23,21, concorrendo in maniera del tutto esigua al calcolo del maggior reddito presunto.
1.2 Viene, da ultimo, contestata la legittimità delle sanzioni irrogate a fronte della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza della fattispecie in esame, relativa agli effetti preclusivi dello scudo fiscale in caso di accertamento sintetico, ampiamente dibattuta in giurisprudenza anche presso la Suprema Corte che, dopo aver inizialmente ritenuto che l'adesione allo scudo fiscale ter di cui all'art. 13 bis del Dl 781/09 determinasse l'inibizione dei poteri di accertamento sintetico dell'Agenzia delle entrate per tutti gli imponibili correlati alle somme e alle attività oggetto della sanatoria per i periodi di imposta che avevano termine al 31 dicembre
2008, cambiava successivamente orientamento.
1.3 Con successiva memoria la Difesa richiama le proprie precedenti difese e controbatte che:
- il proprio assistito risultava l'unico titolare del conto bancario Nominativo_3 n. numero, in essere presso l'Istituto di credito Banca1, con sede a Zurigo pervenutogli, in via ereditaria, dal padre;
- “una volta aderito allo scudo fiscale, il Sig. Ricorrente_1 ne ha traferito l'importo in Italia, come da richiesta inoltrata alla banca svizzera in data 25/03/2010” con conseguente ragionevole plausibilità, secondo la logica indicata dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione, della “correlazione fra capitali "scudati" ed il maggior reddito presunto oggetto degli avvisi di accertamento in contestazione”;
- in relazione ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dai primi giudici, “l'Agenzia delle Entrate, sulla base degli indici di capacità contributiva di cui al Dm 10/9/92 e Provv. Dir. Ag Entrate 14/2/2007, ha determinato il maggior reddito presunto del contribuente, per gli anni 2007 e 2008, sostanzialmente sulla base della disponibilità dell'automobile, modello Jaguar, acquistata nel 2006”;
- “la capacità reddituale espressa dall'autovettura Società_1 non potrebbe giammai corrispondere a quella risultante dal calcolo redditometrico”, per le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo, tenuto anche conto che il prezzo convenuto, “pari a euro 48.000, è stato interamente corrisposto all'atto dell'acquisto” in data, cioè, antecedente il 2007, con disponibilità finanziarie già nella disponibilità del ricorrente. per il rigetto del ricorso.
Viene, a tal fine, rilevato che:
- nel caso di specie “il rimpatrio, avvenuto nel 2010, aveva reso disponibili in Italia le somme scudate a partire da tale annualità e, pertanto, le stesse potevano eventualmente essere indicate come giustificativi delle spese sostenute dal 2010 in poi, non per i periodi 2007 e 2008, oggetto di accertamento, in cui tali somme non erano disponibili nel territorio dello Stato”;
- “non è (pertanto) configurabile alcuna connessione tra il rimpatrio ed una determinata manifestazione di spesa avvenuta prima della data del rimpatrio e posta a base di un accertamento sintetico”;
- gli allegati prodotti dal contribuente sub. nn. 9, 10, 11, 16, 17 e 18 del ricorso per riassunzione sono inammissibili, in quanto violativi di quanto previsto dal novellato art. 58 D. Lgs. n. 546/1992.
La Corte, all'udienza del 28.1.2026, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione in esame appare solo in parte fondato.
In via preliminare di rito va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente ai sensi del novellato art. 58 D.lgss. tenuto conto che, a seguito della sentenza resa dalla Corte Costituzionale al n. 36/2025, tale norma va applicata ai soli giudizi introdotti in epoca successiva il 4.1.2024 - il presente procedimento veniva pacificamente incardinato in epoca anteriore- e che i documenti prodotti dal contribuente sono, in ogni caso, rilevanti al fine del decidere, avuto specifico riguardo alla contestata congruità, in concreto, della capacità reddituale manifestata dal contribuente nel periodo in esame.
Nel merito il ricorrente ha solo in parte dimostrato una concreta correlazione oggettiva e, in ogni caso, una effettiva compatibilità fra il maggiore reddito accertato dall'Ufficio e le somme presenti, fino a tutto il 2008, nel conto bancario Nominativo_3 n. 625117 - in essere presso l'Istituto di credito HSBC Guyerzeller Bank, con sede a Zurigo- oggetto di scudo fiscale.
In particolare, nel corso degli anni interessati dall'accertamento sintetico (2007 e 2008), l'ammontare del capitale presente sul conto estero intestato a Ricorrente_1 si è via via ridotto passando da euro 407.843 agli inizi del 2007 a euro 361.432 alla fine del 2008.
A fronte della richiamata progressiva riduzione del capitale presente sul predetto conto nel periodo in esame appare, pertanto, plausibile, sotto un profilo, oltrechè quantitativo e temporale anche oggettivo, ritenere una diretta correlazione o, quantomeno, una compatibilità tra la maggiore somma presente su tale conto fino a tutto il 2008 e una parte del reddito presunto oggetto degli avvisi di accertamento in esame posto che il ricorrente, nello stesso periodo, come intestatario esclusivo del conto, ha evidentemente utilizzato e fruito di una somma pari a 46411,00 euro.
Sottraendo dal maggior reddito accertato dall'Ufficio per il biennio in esame, pari a 76133,72 euro, i 46411,00 euro prelevati nel medesimo periodo dal contribuente dal citato fondo svizzero, lo scostamento tra quanto dichiarato dal ricorrente e quanto complessivamente accertato dall'Ufficio si riduce a euro 29722,72, pari a euro 14861,36 per ciascuna annualità.
Ritiene la Corte che tali maggiori redditi imputabili al contribuente siano del tutto congrui e giustificati e che gli indici di capacità contributiva impiegati dall'Ufficio siano almeno in parte attendibili posto che: -il ricorrente non dimostra di aver effettivamente utilizzato non meglio precisate somme di denaro della madre per la manutenzione dell'immobile romano di sua proprietà;
- la Ford Fiesta veniva venduta solo a fine novembre 2008, con conseguente modestissima incidenza, rispetto al calcolo effettuato dall'Ufficio per il 2008, delle spese non sostenute per la vettura nel solo mese di dicembre 2008;
- le somme imputate dall'Ufficio per le spese relative agli immobili di vacanza di proprietà del contribuente e per la manutenzione e l'utilizzo della moto Guzzi appaiono del tutto congrue e non sono state neppure specificamente contestate;
-il reddito annuale presunto dall'Ufficio in relazione a tali beni ammonta a complessivi euro 11827,58;
- la restante somma annualmente imputabile, a titolo di reddito presunto, alla disponibilità della vettura
Jaguar, pari a euro 3033,78 ( euro 14861,36 - 11827,58), appare del tutto congrua con le spese di mantenimento e di utilizzo proprie di una vettura di tale categoria, tenuto conto delle rilevanti spese di bollo e assicurazione di vetture con analoghe caratteristiche e dell'indimostrato effettivo sostentamento delle spese di carburante da parte della società per cui il contribuente, nel medesimo periodo, lavorava, a fronte della genericità della dichiarazione rilasciata sul punto dalla Presidente del cda, Nominativo_1, a distanza peraltro di oltre 15 anni, priva di riferimenti concreti a specifici importi e di idoneo supporto documentale;
- in ogni caso, una vettura di tal tipo non necessita, notoriamente, solo di un tagliando auto biennale ma, generalmente, di ulteriori e costosi interventi di manutenzione, generalmente legati al kilometraggio percorso che, nel caso di specie, non risulta mai inferiore ai 15000,00 Km annui;
- il contribuente provvedeva, altresì, al mantenimento della moglie e dei due figli.
L'accertamento del maggior reddito effettuato dall'Ufficio limitato, per le ragioni esposte, a complessivi euro
29722,72 per il biennio in esame, pari a euro 14861,36 per ciascuna annualità, appare, pertanto, del tutto congruo e attendibile.
Appare infine fondata l'eccezione sollevata dal contribuente in merito al trattamento sanzionatorio irrogato dall'Ufficio, a fronte dell'obiettiva complessità della materia trattata, della mancata formazione, nel periodo in esame, di un consolidato orientamento giurisprudenziale, come anche dimostrato dall'esito dei due primi gradi di giudizio, e del sopravvenuto mutamento, da parte dello stesso Ufficio, con circolare 52/2010, del precedente orientamento adottato con circolare n. 43/2009, secondo cui la preclusione in esame operava automaticamente.
Le sanzioni irrogate vanno, pertanto, annullate.
Spese del presente grado di giudizio e di quelle dei precedenti gradi compensate, in ragione di 1/2 tra le parti, a fronte del solo parziale accoglimento dei rilievi del contribuente e liquidate, per la restante parte, a favore di quest'ultimo, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte,
in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati limitatamente alla determinazione di un maggior reddito presunto a carico del contribuente pari, per ciascuna delle due annualità verificate, a euro 14861,36;
annulla le sanzioni irrogate;
compensa in ragione di 1/2 tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e dei precedenti gradi di giudizio e condanna Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Roma, a rimborsare a Ricorrente_1
le restanti spese liquidate in complessivi euro 8500,00 ( euro 1800,00 per il giudizio di I grado, euro 2200,00 per il presente grado e per il precedente giudizio di II grado ed euro 2300,00 per il giudizio di legittimità), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28.1.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Si è ritualmente costituito in giudizio Agenzia delle Entrate contestando le avverse pretese e insistendo