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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 418/24 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), e in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. P.IVA_1 Controparte_1
), quest'ultima a mezzo della mandataria in persona del legale P.IVA_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), rappresentate e difese, unitamente e P.IVA_3
disgiuntamente, dall'avv. Fabrizio Illuminati e dall'avv. Leonardo Befera, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 23 in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Mazzini n. 156/b presso P.IVA_4
lo studio dell'avv. Stefano Francia, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 708 del 4-5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 708/2024 Tribunale di Ancona, respingere l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo n.
362/2020 del Tribunale di Ancona e, per l'effetto, confermare lo stesso in ogni sua parte o, in subordine, condannare l' con sede a Senigallia Controparte_3
(AN), via Marche n. 38, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_4
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante legale protempore, Controparte_1
per mezzo della mandataria o, in ulteriore subordine, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 339.130,79 o quella maggiore o minore che verrà accertata;
Controparte_4
oltre interessi ai tassi contrattualmente previsti, entro i limiti di cui alla L. 108/96, dal 12.02.2020 al saldo.
Si chiede che controparte venga condannata a rimborsare alle appellanti la somma di € 6.557,19 per ciascuna, dalle stesse pagata al TU di primo grado in adesione al provvedimento di liquidazione del giudice, come da fatture allegate.
Si chiede, in ogni caso, l'annullamento della condanna alla refusione delle spese relative alla consulenza di parte avversaria, in quanto controparte non ha mai spiegato alcuna domanda per ottenerne il rimborso, né ha prodotto documenti volti a provare la spesa sostenuta e a consentire al giudice di valutare la congruità della stessa rispetto all'opera svolta. pagina 2 di 23 Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto avverso la sentenza appellata n. 708/2024 del Tribunale di Ancona depositata il 05/04/2024 e notificata il 09/04/2024
perché infondato in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza appellata, con vittoria di spese ed onorario, e ulteriore condanna anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
in relazione al perdurante rifiuto a voler spontaneamente cancellare, in esecuzione delle statuizione di primo grado, l'iscrizione ipotecaria presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare Ufficio Provinciale di
Pesaro, Registro Generale n. 9922, Registro particolare n. 1654, Presentazione n. 18 dell'8 ottobre 2020
avente ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto.
In via gradata, per la sola ipotesi di accoglimento dei primi due motivi di appello:
-in via preliminare di rito dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 362/2020 del Tribunale di
Ancona, perché in relazione di litispendenza/continenza con il giudizio n. 2508/2019 R.G. Tribunale di
Ancona, relativamente al contratto di prestito n. 51047205 (già n. 10472205), e in subordine accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 362/2020 del Tribunale di Ancona, per carenza/
insufficienza di prova scritta o comunque per invalidità dello stesso rispetto ai requisiti di legge;
-in via principale, nel merito, in caso di rigetto delle richieste di cui sopra, accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova, la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità
del credito azionato ex adverso, con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfetario spese generali in ragione del 15%, oltre CAP e IVA come per legge, del presente giudizio;
-in via subordinata istruttoria: si chiede che venga disposta Consulenza tecnica d'ufficio, e, senza con ciò invertire l'onere della prova, che venga ordinata alla banca la produzione del contratto di apertura del conto n. 9119 e di tutte le variazioni contrattuali successive e di tutti gli estratti conto concernenti il suddetto corrente ordinario principale n. 9119 unitamente alle prove dell'avvenuto invio al cliente di tali estratti conto, nonché l'ammissione della seguente prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della parte avversaria sul capitolo specificamente riportato. pagina 3 di 23 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il DI n.362/2020, emesso nei suoi confronti ed in Controparte_3
favore di (fusa per incorporazione in per il Controparte_5 Controparte_4
pagamento della complessiva somma di € 339.130,79 (di cui € 236.775,45 quale saldo negativo del conto anticipi n. 21997 acceso presso ed € 102.355,34 quale residuo prestito Controparte_6
concesso da società alle quali era succeduta per fusione per incorporazione Controparte_7
, ha revocato la predetta ingiunzione e ha condannato la Banca opposta al pagamento Controparte_8
in favore dell'opponente della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpv c.p.c.
e a rimborso delle spese legali e di TU.
In particolare, il Tribunale:
in relazione al saldo del conto anticipi ha ritenuto “pacifico” tra le parti “che il conto in esame era
destinato a confluire nel conto 9119 senza possibilità di operazioni autonome, e gli interessi e le valute
erano esclusivamente girocontate nel conto principale 9119”, sicché nella specie “il saldo passivo del
c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al
saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle
parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti”, risultando il rapporto tra i due conti inscindibile senza necessità di individuare necessariamente un collegamento negoziale;
sempre in relazione al saldo del conto anticipi ha altresì rilevato che “la fattura n 4 … potrebbe in
teoria essere valorizzata solo per il rapporto anticipato, pari ad euro 120.620,64; non per il rapporto
anticipabile, pari ad euro 242.694, 09; ma dallo stesso documento bene si evince che tutto va a
scomputo del fido riconosciuto nel conto principale, accordato per euro 785,000,00, ed oggetto di
separato giudizio. Ne consegue, non essendo stata limitata la domanda a quanto potrebbe risultare dal
documento n 4 depositato nel giudizio di opposizione ma a conferma del decreto ingiuntivo e non come pagina 4 di 23 oggetto di separata domanda riconvenzionale autonoma, che il decreto ingiuntivo in parte qua deve
essere sicuramente revocato”;
in relazione al finanziamento ha accertato: “con il taeg corretto a penna in quanto fu inserita, secondo
parte opposta erroneamente, la cauzione Confidi, una correzione così importante su un elemento
essenziale del contratto avrebbe avuto bisogno di una firma di approvazione del cliente;
così non si ha
alcuna garanzia che il contratto sia stato firmato e poi successivamente corretto, senza che il Cliente
ne abbia avuta contezza alcuna. Tanto più che nemmeno si ha contezza con quale tasso sia stata
effettuata la simulazione sotto evidenziata, in caso di applicazioni delle condizioni indicate e di
mantenimento del medesimo valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del finanziamento”;
inoltre, premesso che ove “il mutuo sia stato erogato solo per ripianare un passivo di c/c in realtà
inesistente perché frutto dell'applicazione di clausole illegittime, tale collegamento negoziale
comporterà che il contratto di mutuo risentirà della nullità derivata dall'applicazione di clausole
illegittime al contratto di c/c cui è collegato e quindi sarà nullo per difetto di causa”, ha rilevato che
“sulla validità del conto, sempre intestato al Cliente opponente, 8658, l'opposta non ha preso
posizione alcuna;
si è limitata ad affermare, negando qualsiasi collegamento negoziale, che sono
precluse qui l'esame di eccezioni relative al conto 8658”, per cui per tale motivo il decreto ingiuntivo doveva essere revocato anche in parte qua;
ha quindi condannato parte opposta al “risarcimento per responsabilità aggravata da iscrizione
ipotecaria, per decreti ingiuntivi richiesti nella consapevolezza che i rapporti principali erano in
discussione altrove, e così moltiplicando senza necessità titoli ed azioni, che si stima di poter
individuare in 10 mila euro”;
ed infine ha rigettato l'istanza di estromissione per “essendo la responsabilità Parte_1
aggravata genetica”.
e la cessionaria hanno proposto appello, impugnando: 1) il capo Controparte_4 Controparte_9
della sentenza con il quale il giudice ha affermato che il conto anticipi n. 21997 non sarebbe autonomo pagina 5 di 23 rispetto al conto corrente di regolamento n. 9119, quindi la banca non avrebbe potuto chiedere il rimborso delle somme anticipate prescindendo dal saldo di conto corrente: 2) il capo della sentenza con il quale il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo in relazione al credito derivante dal prestito n.
51047205 per essere stato corretto a penna il TAEG e per essere il muto finalizzato a ripianare uno scoperto nel conto corrente n. 8658, in relazione ai cui contestati addebiti illegittimi, la banca non avrebbe mai preso posizione;
3) il capo della sentenza di condanna alle spese e alla condanna ex art. 96
c.p.c., emessa a carico di e Reiterata la confutazione degli Controparte_4 Controparte_1
ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Tribunale, ha quindi concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando Controparte_3
specificamente tutte le eccezioni svolte in sede di opposizione a DI.
Il primo motivo di impugnazione, con i quale si censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda avanzata in via monitoria riferita al saldo negativo del conto anticipi, non appare meritevole di accoglimento.
Assumono parti appellanti la non corretta interpretazione della domanda proposta e la conseguente errata applicazione dei principi in materia di onere probatorio. In particolare, affermano che la CP_6
ha agito per “il recupero del solo importo facciale di una fattura anticipata alla propria cliente” e cioè
della fattura n. 25/2016 di € 363.314,51, emessa dalla società appellata nei confronti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Toscana – Marche – Umbria (cfr. doc. 4 nel fascicolo di quest'ultima), in relazione alla quale aveva anticipato (versandoli sul conto corrente n. 9119, cfr. doc. 7 ibidem) i seguenti importi: € 120.620,41 ed € 19.995,46, con valuta 26/02/2016; € 20.708,92, con valuta
17/03/2016; € 58.130,32, con valuta 24/03/2016, per un totale di € 219.445,11, maggiorato di interessi legali fino al 10/02/2020. Aggiungono che il conto corrente n. 9119 è estraneo al presente giudizio, non essendo stato azionato dalla e non avendo l'opponente proposto alcuna domanda CP_6
riconvenzionale (né di accertamento del saldo né di condanna alla ripetizione di indebito o di compensazione tra crediti contrapposti) omettendo anche di produrre il relativo contratto. In punto di pagina 6 di 23 diritto affermano inoltre che “il conto anticipi deve essere considerato autonomo, prevedendo una serie
articolata di clausole che ne regolano l'operatività e prescindono dal conto corrente di regolamento”
come si rileva in particolare dagli articoli 1 e 3.
L'assunto non è condivisibile.
In punto di diritto, il Collegio, in conformità a quanto già rilevato dal Tribunale, evidenzia che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato che i conti anticipi “sovente … non sono
normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per
anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, CP_6
l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in
occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in
"avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato
all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il
cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento
concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_6
rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni
affluiscono mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di
credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di
anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro so/vendo, oppure con mandato
all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali
evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale
ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti
eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le CP_6
anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito
sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile
atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal pagina 7 di 23 saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle
anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di
corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo
finale” (da ultimo vedi Cass. ord. n. 14321 del 05/05/2022). Compito del giudice di merito è per la
Suprema Corte verificare se “i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un
unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la cd.
compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui agli artt. 1241 e
ss. c.c., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti
delle parti (v., per talune prospettazioni analoghe, Cass. 15 giugno 2020, n. 11524)” ovvero se “la
linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando
l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo
del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale
posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche
giuridicamente, conto corrente di corrispondenza”. “Solo in detta seconda ipotesi il credito
insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di
un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo
altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non
funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”.
Nel caso di specie sono le stesse parti appellanti ad avere affermato che gli accrediti delle somme anticipate sono avvenuti tutti sul conto corrente ordinario, sul quale sono state altresì addebitate le commissioni e gli interessi. Risulta poi dall'esame degli estratti conto del conto anticipi prodotto dalle stesse parti appellanti che le anticipazioni concesse dalla si atteggiano come linee di credito CP_6
autoliquidanti, risultando le anticipazioni sistematicamente “girocontate” sul conto corrente ordinario.
Né sotto altro profilo appare corrispondente al vero l'affermazione per cui la avrebbe agito per la CP_6
restituzione delle sole somme anticipate, maggiorate di interessi legali. Ed infatti, tenuto conto che il pagina 8 di 23 credito per capitale è pari ad € 219.455,11 e che gli interessi legali maturati dalle singole dazioni fino alla data indicata del 10/2/2020 sono pari ad € 3.006,48, per un totale di € 222.461,59, evidentemente inferiore al credito certificato per i titoli in esame pari ad € 236.775,45, anche a voler considerare gli ulteriori interessi di mora contabilizzati per € 423,25. Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto posto a base della domanda monitoria (cfr. doc. 8 in allegato al ricorso) risulta con evidenza che risultano azionati sia il credito per capitale, che gli interessi moratori di cui si è dato atto, che l'importo di €
16.910,25 il cui titolo non risulta specificato dalla nel presente giudizio. CP_6
Le conclusioni raggiunte portano ad affermare il rigetto della domanda monitoria proposta dalla CP_6
per il titolo in esame, non avendo la stessa assolto l'onere probatorio posto a suo carico di produrre in giudizio copia dell'originario contratto di conto corrente di corrispondenza n. 9119 con i relativi estratti conto integrali.
In parte qua la sentenza del Tribunale deve pertanto essere confermata, con assorbimento delle ulteriori eccezioni reiterate in questa sede dall'appellata società.
Con il secondo motivo di impugnazione parti appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda monitoria relativa alla restituzione del prestito n. 01047205
(rinominato 51047205) concesso da in data 5/11/2013. Controparte_10
Assumono innanzitutto gli appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato la nullità
del finanziamento per essere stata corretta a penna la misura del TAEG stampigliata con scrittura meccanica senza specifica approvazione del cliente, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB non essendovi “contezza di con quale tasso sia stata effettuata la simulazione sotto evidenziata, in caso di
applicazioni delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo valore dei tassi ipotizzati per
tutta la durata del finanziamento”.
La doglianza appare fondata.
Premesso che la fattispecie in esame esula dall'ipotesi di credito al consumo (nel contratto si precisa inoltre che il cliente non è né consumatore né cliente al dettaglio), sul tema questa Corte non può che pagina 9 di 23 richiamare i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 39169
del 9/12/2021; ord. n. 4597 del 14/2/2023) per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del
costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di
gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.
117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (nello stesso senso Cass. ord
4597 de 14/2/2023). In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito,
o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi,
poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7 lett. a), T.U.B..
pagina 10 di 23 La modifica operata, ove anche non si ritenga applicabile il disposto di cui all'art. 1342 c.c. e quindi non espressamente approvata, non determina la nullità del contratto di finanziamento.
Lamentano in secondo luogo parti appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto la nullità del finanziamento, non avendo le stesse preso posizione sulla eccepita sua natura solutoria del saldo negativo del conto corrente n. 8658.
Anche il rilievo in esame deve ritenersi fondato.
Si legge a pag. 9 della comparsa di costituzione in relazione alla eccepita nullità del finanziamento per mancanza di causa (in quanto finalizzato a ripianare il saldo negativo del rapporto del predetto conto corrente) che “Il mutuo è stato chiesto dalla società per finanziarsi, non per coprire uno scoperto di
conto corrente: infatti nel contratto non c'è traccia dell'asserita operazione di ripianamento descritta
da controparte”. La circostanza di fatto posta a fondamento dell'eccezione sollevata dall'opponente società, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è stata quindi espressamente contestata dalla Banca opposta. Nella specie non può quindi ritenersi operante il principio di “non contestazione”
sancito dall'art. 115 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dal Tribunale;
al contrario era onere di parte opponente fornire prova delle proprie allegazioni difensive, onere nella specie non assolto. Anzi
dall'estratto conto prodotto dalla al fine di provare l'avvenuta erogazione del finanziamento CP_6
(cfr. doc.
8.3 allegato alla comparsa di costituzione), risulta che il conto corrente alla data del
31/10/2013 aveva un saldo attivo di € 282.139,91 (il contratto reca la data del 5/11/2013), ancorché
risultino per il mese di novembre diversi addebiti che hanno portato in negativo il saldo per €
176.751,82 al 27/11/2013.
In punto di diritto in ogni caso il Collegio ritiene di discostarsi anche dalle conclusioni raggiunte dal
Tribunale circa l'affermata nullità del finanziamento utilizzato per ripianare un saldo di conto corrente.
Nella delibazione della questione non può che prendersi le mosse dalla nota pronuncia della Cassazione
n. 1517 del 2021 con la quale vengono fissati precisi principi in relazione al cd. “mutuo di scopo”.
Orbene, la Corte preliminarmente chiarisce come “perché si possa discorrere di mutuo di scopo, pagina 11 di 23 occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel concreto, a
uno specifico interesse pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale. Ovvero ricomprenda o in
ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse non solo
del mutuatario ma anche proprio della persona del mutuante”. Ora, facendo applicazione dei detti principi, il mutuo in esame non può essere qualificato come mutuo di scopo legale, ma risulta essere un mutuo chirografario, senza alcuna indicazione di particolari finalità. Difettano quindi anche i presupposti per poterlo qualificare come mutuo di scopo convenzionale, essendo necessario che il mutuatario non si obblighi solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata. La destinazione delle somme mutuate risulta infatti parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto
(cfr. Cass. ord. n. 15929 del 18/06/2018). Si ribadisce che nella specie il contratto non stabilisce alcuno
“scopo” da realizzare e alcun “impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa”.
Da un lato, infatti, il contratto non prevede alcuna specifica destinazione delle somme mutuate,
dall'altro il mutuatario non si è assunto alcun obbligo ulteriore rispetto alla restituzione della somma mutuata, con i relativi interessi. Non è stata prevista infatti la realizzazione di alcuna attività
programmata nell'interesse comune delle parti, non risultando la destinazione delle somme (come detto non prevista) parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La destinazione delle somme in concreto attribuita dal mutuatario non ha pertanto assunto alcun rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. ord. n. 15929 del 18/06/2018). E' dunque del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio l'utilizzo che il mutuatario abbia voluto fare della somma ricevuta, in difetto di qualsivoglia pattuizione contrattuale idonea a determinare l'inserimento dello scopo nella fattispecie negoziale.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve concludersi come, a tutto voler concedere, bene potevano le somme oggetto di finanziamento essere destinate al ripianamento di una pregressa pagina 12 di 23 esposizione debitoria, senza che la conoscenza da parte della Banca della necessità per il mutuatario di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente possa ritenersi sufficiente a rendere lo scopo comune all'istituto di credito, la cui condotta negoziale è rimasta neutra rispetto a tale fine.
La legittimità del contratto di mutuo destinato in tutto o in parte ad estinguere pregresse poste debitorie
è stata poi espressamente affermata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 23149 del 25/7/2022), la quale, nel superare il proprio precedente orientamento che riconduceva detto negozio ad una ipotesi di
pactum de non petendo, ha ritenuto che il ricorso “ad un mutuo solutorio, ... costituisce un esercizio di
libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali
convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete. Dinanzi ad un
mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un
approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si
rassegni al principio pacta sunt servanda”.
A fronte dell'acceso dibattito giurisprudenziale insorto sull'argomento (in senso contrario all'orientamento sopra richiamato cfr. Cass. sent. 1517 del 25/1/2021) la Suprema Corte è di recente intervenuta con sentenza n. 5841 del 5/3/2025 resa a Sezioni Unite, con la quale i giudici di legittimità
hanno ribadito la validità del mutuo c.d. solutorio, in quanto l'accredito in conto corrente delle somme
è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (e quindi a conseguire la disponibilità
giuridica della res da parte del mutuatario). Afferma la Corte che “l'accredito sul conto corrente”, non
è una mera operazione contabile, ma rappresenta “una reale vicenda economica e giuridica, in
definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a
comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare ed avere con la banca mutuante … Come è stato
efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 22 …) <<sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla < i>
'natura tipologica' del contratto di mutuo, riducendosi ad una 'partita contabile', è affermazione che
prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una 'partita
contabile', come ad es. il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o pagina 13 di 23 PayPal>>. Tutti questi atti solutori si sostanziano in una mera annotazione contabile o, al limite, in
una delegatio solvendi. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è,
dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente
conseguita; e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale)
impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un
atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso
possibile”.
Quindi, “il sintagma mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal
contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare
utilizzo del mutuo”.
Devono a questo punto essere scrutinate le eccezioni di nullità non esaminate dal Tribunale e riproposte in questa sede dall'appellata società.
Assume l'appellata la nullità del contratto di cui si discute per violazione dell'art. 117, comma 3, TUB
e cioè per indeterminatezza del piano e delle condizioni economiche, non risultando sottoscritto il piano di ammortamento, recante data successiva alla stipulazione del contratto risalente al 5/11/2013.
L'eccezione non appare fondata.
Dall'esame del contratto de quo e in particolare dal documento di sintesi, specificamente sottoscritto dal legale rappresentante della società appellata (senza alcuna contestazione sul punto) anche mediante apposizione del timbro risultano pattuite le seguenti condizioni:
pagina 14 di 23 Quindi, il contratto contiene espressamente tutti gli elementi non solo per ricondurre il tipo di ammortamento nel novero del c.d. “ammortamento alla francese”, ma anche per lo sviluppo delle singole rate e della loro composizione. A fronte del rilievo che precede, la mancata sottoscrizione del prospetto contabile esplicativo del piano di ammortamento non incide sulla validità del contratto. Ed
infatti, con la sentenza n. 23972 del 15/11/2010, invocata dall'appellata, la Corte di Cassazione non ha affermato la necessaria sottoscrizione di detto piano ai fini della validità della clausola di determinazione dell'ammortamento, bensì che “avendo il piano di ammortamento natura di clausola
negoziale … rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre fare riferimento in via esclusiva al
fine del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al
pagamento degli interessi”. Secondo i giudici di legittimità, quindi lo sviluppo contabile del piano di pagina 15 di 23 ammortamento costituisce prova documentale delle somme dovute alle singole scadenze e della loro imputazione, ma non afferma la nullità per la mancata sottoscrizione del predetto sviluppo contabile.
Peraltro, avendo le parti pattuito un tasso di interesse variabile, è evidente che il prospetto di sviluppo contabile avrebbe potuto risentire nel tempo di scostamenti quale conseguenza delle variazioni del tasso di interesse come anche precisato nelle condizioni nelle clausole sopra riportate.
Le conclusioni raggiunte trovano conferma nelle pronunce dei giudici di legittimità che hanno ritenuto che “anche in mancanza del piano di ammortamento o, comunque, di uno specifico conteggio degli
interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice del merito non avrebbe dovuto
limitarsi a ritenere non provato il credito azionato dalla Banca, ma avrebbe dovuto procedere
all'applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo
di individuare la somma spettante al creditore istante quanto meno a titolo di capitale” (cfr. Cass. ord.
n. 19034 dell'11/7/2024).
Più in radice risulta ormai consolidato il principio di diritto per cui “la mancanza delle modalità di
ammortamento … non causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 18839 del
10/7/2025) in continuità con i principi già affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del
29/5/2024. Con tale ultima pronuncia si è infatti escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla
determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale,
cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli
interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare
luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando pagina 16 di 23 “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca
indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di
interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili dal prospetto riportato nella presente sentenza.
Ancora, l'appellata ripropone l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale basato sul tasso Euribor “per effetto della nullità del tasso Euribor consacrata dalla
Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013 che aveva sanzionato otto istituti di
credito che avevano raggiunto accordi illeciti sulla determinazione dei tassi di interessi in euro
collegati all'Euribor con conseguente restrizione e distorsione della concorrenza”.
Non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della
Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito
(non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che l'appellata, che ne era onerata, non ha prodotto nel presente giudizio detto provvedimento sanzionatorio, che in quanto promanante da un organismo di carattere amministrativo non è sottoposto al principio dello iura novit curia.
In secondo luogo si evidenzia che la violazione de qua ha riguardato i mercati dei prodotti finanziari derivati per favorirne la circolazione a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor e gli appellanti non hanno in alcun modo argomentato (e men che meno provato) che la condotta illecita degli istituti bancari abbia avuto riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.
Ancona questa Corte ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello
di Milano 29/9/2021) che esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle. Si è infatti correttamente affermato che “la
pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di pagina 17 di 23 finanziamento, passibili dì nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa
antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso”,
non si è cioè in presenza di un vizio genetico nel senso che l'intesa illecita non ha i imposto l'inserimento automatico nei contratti di finanziamento di clausole che sono frutto di pratiche anticoncorrenziali (come nell'ipotesi della fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema
ABI). Le parti hanno infatti liberamente convenuto di ancorare il tasso di interessi ad un parametro (la cui asserita manipolazione non è riconducibile alla banca mutuante), rispetto al quale è al più
discutibile un eventuale incremento del prezzo del denaro (ma nella specie non risulta svolta alcuna allegazione e non è stata offerta alcuna prova né che il valore dell'Euribor sarebbe stato inferiore né che il mutuatario avrebbe potuto accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle effettivamente pattuite). La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli effetti
prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura
degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio
sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto
dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole
potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”. Tali conclusioni sono state confermate anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 03/05/2024, ha ritenuto che
“I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse,
fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite
restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene
determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di pagina 18 di 23 almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento
di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o
pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti
contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del
TFUE”. Ebbene, l'appellata non ha neanche allegato (oltre a non avere provato) che la abbia CP_6
partecipato agli accordi de quibus o ne fosse a conoscenza ed abbia inteso conformare il regolamento contrattuale a dette pratiche.
In ogni caso, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte opponente oggi appellata, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo a maggio 2008.
L'eccezione di nullità deve pertanto essere rigettata.
Le conclusioni raggiunte, in riforma della sentenza impugnata, impongono la condanna della appellata società al pagamento in favore delle appellanti della complessiva somma di € 102.355,34, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 12/2/2020 al saldo in mancanza di ulteriori contestazioni a riguardo.
Con il terzo motivo di impugnazione parti appellanti censurano il capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Sotto tale ultimo profilo rilevano che alla data di presentazione del ricorso per DI era pendente davanti al Tribunale di Ancona il solo giudizio n. 2508/2019, avente ad oggetto “un'opposizione a cartella
esattoriale proposta dall'impresa che aveva ad oggetto un'apertura di credito in c/c 8658, CP_3
garantita dal Fondo Pubblico di Garanzia per le PMI”.
Dall'esame dell'atto di citazione in opposizione prodotto da parte appellata e della sentenza n. 523 del
15/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona (prodotta da parti appellanti) con il richiamato giudizio la società appellata aveva proposto “opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.Lgs. n. pagina 19 di 23 46/1999 avverso la cartella di pagamento n. 003 2019 00035142 87 000, notificata all'opponente a
mezzo p.e.c. in data 19.3.2019, mediante la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva
somma di € 315.049,85”, rappresentando come “la pretesa creditoria in questione afferisse,
presumibilmente, alla garanzia rilasciata, in data 3.1.2014, dal Fondo di garanzia ex Legge n.
662/1996 in favore della allora (successivamente )” ed Controparte_10 CP_8
eccependo, tra l'altro, “l'insussistenza del credito in capo alla banca relativamente al saldo del conto
corrente n. 8658 intestato alla società opponente stante l'illegittima applicazione, nell'ambito del
relativo rapporto, di interessi anatocistici ed ultralegali, oneri e commissioni di massimo scoperto non
pattuiti”.
Orbene, avendo pacificamente la agito in via monitoria per la restituzione del solo credito CP_6
derivante dal contratto di finanziamento e non anche del saldo del rapporto di conto corrente n. 8658
sul quale era stato accreditata la somma mutuata, e non avendo il giudizio già pendente ad oggetto il finanziamento qui in discussione (dall'esame dell'atto di citazione in opposizione alla cartella esattoriale emerge che il finanziamento lì in discussione non sarebbe stato mai concesso e comunque risalirebbe ad un periodo diverso -gennaio 2014- e avrebbe ad oggetto un importo diverso –
unmilioneduentomila euro), appare evidente come nessuna ipotesi di litis pendenza possa astrattamente configurarsi così come nessuna indebita “duplicazione di titoli” possa contestarsi alla a CP_6
prescindere dalla pur condivisibile affermazione di inammissibilità delle eccezioni proposte dall'odierna appellata nell'ambito della procedura di opposizione a cartella esattoriale.
L'appellata ha messo in evidenza altresì che il primo giudice ha posto a base della condanna anche la circostanza che la abbia proceduto ad una iscrizione ipotecaria in forza della concessa CP_6
provvisoria esecutività del DI opposto.
Orbene, tenuto conto della affermata fondatezza della domanda monitoria riferita al credito da finanziamento e del consolidato principio, per cui “Con riguardo all'accoglimento parziale
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al pagina 20 di 23 decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei
limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione,
ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base
dell'esecutività del decreto stesso, attesa la "ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra,
nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore” (cfr. Cass.
sent. n. 6935 del 08/04/2004; n. 21840 del 24/09/2013), la aveva pieno diritto ad assicurare la CP_6
tutela del vantato credito, poi riconosciuto sia pure in parte.
In modifica della sentenza impugnata la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla appellata società deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento sia pure parziale della domanda monitoria impone l'applicazione nel caso di specie del principio di diritto per cui “Nel regime normativo posteriore alle
modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso
di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto
o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure
parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza
reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è
consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura
non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. ord. n. 26918 del 24/10/2018;
n. 13212 del 15/05/2023).
Pertanto, in modifica della sentenza impugnata e tenuto conto al “decisum” e non del “disputatum” al fine di armonizzare la pronunciata condanna “con il principio generale di proporzionalità ed
adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata” in conformità
ai principi affermati dalla Suprema Corte a con sentenza n. 19014 dell'11/9/2007 e ribaditi dalle
Sezioni semplici con plurime decisioni cfr. da ultimo Cass. sent. n. 27871 del 23/11/2017; ord.
n. 18465 del 05/07/2024), le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½ e per il resto pagina 21 di 23 essere poste a carico di parte appellata e devono essere liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
Il parziale accoglimento della domanda determina ex se anche la modifica del capo di sentenza relativo alle spese della disposta TU, dovendosi comunque ricondurre le stesse alla generale categoria delle spese di lite (come riconosce di fatto parte appellata nella propria comparsa conclusionale); dette spese devono essere integralmente compensate tra le parti ponendo a carico di ciascuna nella misura del 50%
le spese come liquidate in primo grado. L'appellata società deve pertanto essere condannata alla restituzione della parte eccedente la disposta compensazione a fronte del documentato integrale pagamento da parte delle appellanti della somma liquidata dal Tribunale in favore del nominato TU
(cfr. contabili allegate alle note di precisazione delle conclusioni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 708 del 4-5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore delle appellanti della complessiva Controparte_3
somma di € 102.355,34, oltre interessi convenzionali di mora dal 12/2/2020 al saldo;
rigetta ogni altra domanda ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Controparte_3
[...]
dichiara compensate nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al rimborso in favore delle appellanti della restante parte, Controparte_3
liquidata nella misura di € 7.000,00 per il primo grado e di € 6.821,00, di cui € 1.821,00 per esborsi, per il secondo, oltre per ciascun grado spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pone a carico di entrambe le parti le spese della TU svolta in primo grado nella misura di ½ e condanna alla restituzione in favore delle appellanti della parte Controparte_3
eccedente la disposta compensazione. pagina 22 di 23 Così deciso nella camera di consiglio in data 24/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 23 di 23