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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 146 del Ruolo Generale affari contenziosi delle cause dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Altavilla Parte_1
Giuseppe.
[...]
[...]
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Trisolini Mirella.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza n. 2316/2023 pronunciata dal Tribunale di Taranto, l'accoglimento della opposizione o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, nonché la condanna al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
1 La parte appellata ha insistito nel rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto, con la conferma dell'ordinanza – ingiunzione n. 5 del 18.02.2015 del Controparte_2
; con spese di lite vinte o, ove ne ricorrano i presupposti, con spese compensate.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/03/2015, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5, emessa dalla
[...]
il 18/02/2015 e notificata il 20/02/2015, per la violazione Controparte_3 dell'art. 193, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 4 del decreto citato, chiedendone l'annullamento. Con il predetto atto, alla parte opponente è stato contestato di avere effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi, con formulario di identificazione rifiuti (c.d. F.I.R.), contenente dati inesatti ed erronei, come accertato dall'organo accertatore (Polizia di Stato – Sezione stradale di ), CP_1 con verbale di contestazione n. 700006202582, elevato il 19.02.2010 e successivamente notificato il 24.02.2010. Contestato l'illecito amministrativo de quo, e visto il mancato esercizio delle prerogative difensive di cui agli artt. 15 e 18 della legge n. 689/1981 da parte del sig. Parte_1
(presentazione scritti difensivi e richiesta di revisioni delle analisi, effettuate nell'immediatezza dalla , la resistente ha adottato l'ordinanza Parte_2 CP_1 ingiunzione opposta, intimando il pagamento di una sanzione amministrativa, per un importo pari a € 3.100,00 oltre spese di notifica.. L'opponente, nello specifico, ha eccepito l'illegittimità della ordinanza ingiunzione impugnata rilevando: 1) la violazione dell'art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, per incompetenza della ad irrogare la sanzione amministrativa in questione CP_1 essendo, invece, competente la Regione;
2) la violazione dell'art. 183 del suddetto decreto, in relazione alla qualità del rifiuto trasportato, trattandosi di acque di fogna chiarificate (cd. refluo urbano), come certificato da analisi biologiche a firma del Dr. ed eseguite in data 06.04.2010, e pertanto di rifiuti correttamente individuati nel Per_1 formulario con il codice corrispondente a quello che individua il c.d. refluo urbano;
3) la violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981, per l'eccessiva entità della sanzione amministrativa irrogata in relazione all'illecito contestato, della quale in subordine, si chiedeva la riduzione al minimo edittale. Ha concluso chiedendo in via principale, previa sospensione dell'ordinanza impugnata, l'annullamento degli atti opposti e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata nel minimo edittale stabilito per legge. Si è costituita in giudizio la , insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, per tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata discussa e
2 decisa dal Tribunale di Taranto, I Sez. Civ. con sentenza n. 2316/2023 (R.G.N.: 2116/2015), con la quale è stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermata l'ordinanza ingiunzione impugnata. Il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 810,00, oltre accessori di legge. Il giudice fondava il proprio decisum sulla base delle seguenti considerazioni di diritto: in via preliminare, rigettava il primo motivo di opposizione, ricorrendo la competenza della la , in materia di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi CP_1 pecuniari previsti nella quarta parte del T.U.A. (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ex artt. 177-266), ed essendo del tutto erroneo ed inconferente il richiamo normativo di parte opponente in tema di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi pecuniari previsti nella terza parte del T.U.A. (norme in materia di controllo degli scarichi e di tutela delle acque dall'inquinamento ex artt. 124-140). Quanto al secondo motivo di opposizione, il primo giudice riteneva assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in merito alla contestazione mossa con l'ordinanza impugnata, avendo la P.A. opposta, con la documentazione tempestivamente prodotta in atti (ossia con il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo coperto da fede privilegiata), provato tutti gli elementi integranti la violazione e la loro riferibilità all'intimato, essendo stato accertato che i liquami esistenti presso la civile abitazione da cui proveniva il carico trasportato dal , al Parte_1 momento del controllo, erano catalogati nel formulario come “acque di fogna chiarificate, c.d. reflui urbani”, pur non essendo tali, come accertato dalla Pt_2
Sotto il profilo del quantum debeatur il Giudice riteneva corretta e congrua l'entità della sanzione pecuniaria irrogata, poiché già determinata in misura ridotta in conformità a quanto statuito dall'art. 16 l. n. 689/1981, non ravvisandosi alcuna delle circostanze giustificative generali (ex art. 11 legge n. 689/1982) o speciali (ex art. 258 d. lgs. n. 152/2006) per un trattamento sanzionatorio più mite.
Avverso la sentenza n. 2316/2023 (R.G.N.: 2116/2015), emessa il 05/10/2023 e depositata telematicamente in data 09/10/2023 (e non notificata), ha proposto tempestiva impugnazione, dinanzi a codesta Corte d'Appello, il sig. , il Parte_1 quale ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione per tutti i motivi proposti, ed in subordine, ha nuovamente insistito nella riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale, non avendo, il giudice di prime cure, fatto buon governo dei criteri di proporzionalità della sanzione. Si è costituita tempestivamente in giudizio la , insistendo nel rigetto Controparte_1 dell'appello, ritenendo che l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata fosse esente da vizi.
3 All'udienza collegiale del 10/01/2025, discussa la causa e precisate come in epigrafe le conclusioni, la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo, con riserva di redigere la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, le domande ed eccezioni che non siano state accolte nella sentenza di primo grado devono essere riproposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. Sez. U. n. 7940 del 2019). In mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (fra le tante, da ultimo Cass. n. 25840 del 2020 e n. 22311 del 2020). Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, deve comunque aversi riguardo alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto che la contiene, e non solo sulla base delle conclusioni, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (Cass. n. 18653 del 2004; n. 75 del 2010). Avuto riguardo a tali principi di diritto (riproposizione della domanda, in forma libera ma specifica, potendo l'interprete avvalersi, se del caso, dell'intero contegno processuale della parte), va evidenziato che la menzione, evidenziata a pag. 4 dell'atto di appello in base alla quale “per le ragioni indicate nell'atto di appello e per quelle di cui agli scritti difensivi tutti del primo grado che qui si devono intendere come interamente riproposte e ritrascritte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c….” è sufficiente a reputare come riproposte tutte le domande ed eccezioni in precedenza sollevate con il ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 e non accolte nella sentenza impugnata. In ragione di tanto, questo Collegio non può esimersi dall'esaminare tutti i motivi di opposizione. L'eccezione di incompetenza, così come ravvisato dal primo giudice, non è affatto condivisibile, dal momento che il riferimento normativo (art. 135 d.lgs. n. 152/2006) sulla scorta del quale l'odierna parte appellante fonda i propri assunti è del tutto erroneo ed inconferente.
4 Difatti, l'illecito amministrativo, contestato nel caso in esame (previsto dagli artt. 193/1 e 258/4, e cioè “trasporto professionale di rifiuti non pericolosi con f.i.r. - formulario identificativo rifiuti - contenente dati inesatti”) rientra nella quarta parte del T.U.A. (testo unico dell'ambiente), la cui disciplina normativa è contenuta nel d. lgs. n. 152/2006 e succ. mod. Inoltre, in ragione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 197 c. 1 lett. B) (rubricato “competenze delle province”) e 262 c. 1 del T.U.A. (rubricato
“competenza e giurisdizione”), la competenza all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del detto decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie spetta, incontrovertibilmente, alla nel cui territorio è stata CP_1 commessa la violazione. Invece, la competenza Regionale, prevista dall'art. 135 d.lgs. n. 152/2006 - sussisterebbe solo nella ipotesi di controllo degli scarichi e, quindi, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (ossia nelle sole fattispecie normative di cui agli artt. 124-140 del d. lgs. n. 152/2006).
Con il secondo motivo di doglianza, il lamenta, invece, la violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 183 del T.U.A. (d. lgs. n. 152/2006), dal momento che il rifiuto trasportato dallo stesso è stato erroneamente catalogato, dall'organo accertatore, come rifiuto speciale non pericoloso (cod. CER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature) anziché come rifiuto urbano (cod. CER 190899 rifiuti non specificati altrimenti) E tanto, sempre secondo la ricostruzione del pregresso opponente, emergerebbe, in maniera incontrovertibile, dal certificato di analisi n. 7357/FB del 06.04.2010 a firma del Dr. allegato in atti, che classificava come reflui urbani, Persona_2 rivenienti da civile abitazione, quelli trasportati dal al momento della Parte_1 contestazione dell'illecito amministrativo. Va respinto anche siffatto motivo di censura della ordinanza ingiunzione, con il quale, sostanzialmente, si invoca una rivisitazione dell'accertamento effettuato dagli agenti accertatori. A tal proposito, si deve, innanzitutto, osservare che nel giudizio di primo grado è stato ritualmente prodotto, dalla P.A. appellata, il verbale di accertamento di violazione in ottemperanza all'art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 150/2011. Posto che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, si può desumere che l'attività di classificazione del rifiuto da parte dell'organo accertatore secondo un metro obiettivo - e, cioè, mediante analisi compiute dall'ente pubblico preposto (ossia la ) - non implica alcuna attività di
5 valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore e, pertanto, è coperta da fede privilegiata. Peraltro, ulteriore indice sintomatico della fondatezza della contestazione mossa dall'organo accertatore risiede nel fatto che il non si sia mai avvalso, Parte_1 nell'immediatezza della contestazione dell'illecito amministrativo de quo, di tutte le prerogative difensive a sua disposizione (ex artt. 15 e 18 della legge n. 689/1981) quali, giustappunto, la richiesta di revisione delle analisi effettuate dalla di sul Pt_2 rifiuto da lui trasportato o la presentazione degli scritti difensivi che avrebbero consentito di vagliare, prontamente, la bontà e/o genuinità della detta doglianza difensiva. Conclusivamente, la condotta sanzionata ed illustrata nel verbale di accertamento impugnato, poteva essere contestata solo con l'esperimento di una querela di falso (mai proposta) o, al limite, con gli strumenti difensivi richiamati, sicché i motivi di doglianza, che negherebbero la fede privilegiata del verbale di accertamento, richiedendo, al contempo, l'apprezzamento di documentazione sopravvenuta (certificato di analisi del dr. datato 06.04.2010) Per_1 all'accertamento dell'illecito, sono inammissibili e del tutto destituiti di fondamento. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce una violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 da parte del primo giudice, il quale, con riferimento al caso oggetto di scrutinio, non ha fatto buon governo dei criteri di graduazione della sanzione, applicando una sanzione pecuniaria eccessiva e sproporzionata. Anche siffatto motivo di gravame non è condivisibile. È notorio che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misura della stessa, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità ed ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;
dalla motivazione deve emergere come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (ex multis, Cass. nn. 9126/2017; 6778/2015). Si afferma altresì che la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, ed il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la
6 sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 24127/2010). L'art. 11 l. n. 689/81 regola la determinazione della sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un minimo e un massimo. A tale scopo la norma prevede l'utilizzabilità dei seguenti parametri di valutazione: gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del presunto trasgressore, le sue condizioni economiche. Nel caso in esame i limiti della sanzione sono previsti dall'art. 258, comma 4, in euro 1.600,00 nel minimo e in euro 10.000,00 nel massimo. L'autorità amministrativa appellata ha determinato l'entità della sanzione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981 in misura di poco inferiore al quantum della sanzione in misura ridotta, ossia euro 3.100,00 anziché euro 3.200,00 (il doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione contestata). Ebbene, ad avviso di questo Collegio giudicante, per valutare la congruità della determinazione della sanzione nel caso in esame, non ci si può esimere di valorizzare i seguenti elementi: - il sig. non ha né allegato né provato, in corso di Parte_1 causa, la tenuità o irrilevanza del fatto contestato, la sussistenza di condizioni economiche disagiate, l'assenza di attitudine e/o proclività al compimento di azioni criminose come pure la messa in atto di condotte riparatorie;
- non ha altresì provato l'assenza di gravità della condotta contestata dal momento che l'art. 258 del T.U.A. equipara sotto il profilo sanzionatorio e, quindi, anche in punto di disvalore della condotta chi effettua il trasporto di rifiuti senza f.i.r. e chi riporta nel f.i.r. dati incompleti e inesatti (come nella fattispecie in esame). A fronte di tali elementi deve ritenersi giustificata e congrua l'applicazione della sanzione di euro 3.100,00 in misura di poco inferiore al doppio del minimo edittale (e, quindi, nella misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981). Peraltro, nel caso di specie, non ricorrono le scriminanti speciali contemplate dall'art. 258, c. 5, del TUA che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria più mite nell'ipotesi in cui i dati inesatti e/o incompleti contenuti nel F.I.R. possano essere ricavati e/o ricavabili aliunde (ossia dai dati riportati nei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti tenuti, per legge, dai soggetti coinvolti nel circuito di gestione dei rifiuti). Difatti, è un dato incontrovertibile il fatto che alcuna documentazione e/o comunicazione è stata mai prodotta in atti dalla difesa del , che Parte_1 consentisse di ricostruire e/o monitorare l'effettivo percorso del rifiuto dallo stesso trasportato (ad esempio il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti). Di talché, ritiene questo Collegio che il solo riferimento (tra l'altro non condivisibile) all'assenza di gravità della condotta contestata, senza l'allegazione e/o produzione di
7 alcun elemento utile alla graduazione della sanzione, non può giustificare alcuna diminuzione della pena pecuniaria irrogata. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al rigetto integrale dell'appello principale consegue altresì la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia, si liquidano, per la fase di studio ed introduttiva nonché decisionale, con esclusione della fase istruttoria, in euro 1.200,00 per compenso, in misura pertanto ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 146 delle cause dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, n. 2316/2023 (R.G.: 2116/2015), pubblicata in cancelleria in data 09/10/2023 e non notificata, proposta dal sig.
[...]
nei confronti della , in persona del Presidente pro Parte_1 Controparte_1 tempore, così provvede:
RIGETTA l'appello e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 5 del 18.02.2015 del
[...]
. Controparte_2
AN , al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 10.1.2025
Il Cons. estensore Il Presidente (Dr.ssa Claudia Calabrese) (Dr.ssa Anna Maria Marra)
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