Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 114/2024 del Tribunale di Imperia promossa da:
già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 2/7, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Chieffallo
e Roberta Tracciano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Genova, via G. D'Annunzio n. 76, come da mandato in atti
Appellato
e contro
Appellato nonché contro
Avv. Matteo Morini, in proprio ex art. 86 c.p.c.
Interveniente volontario e contro
, Controparte_3
Appellata TU
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia Alla Ecc.ma Corte D'appello Di Genova, previe le declaratorie tutte del caso ed in accoglimento dell'appello proposto, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte in sede di primo grado ed in via di riforma parziale della sentenza n. 114/2024 emessa in sede di primo grado dal tribunale di imperia in composizione monocratica in via principale nel merito: in accoglimento del presente gravame riformare l'impugnata sentenza n.
114/2024 del Tribunale di Imperia pubblicata il 16/2/2024 notificata in data 24/5/2024, previo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta in sede di primo grado, per l'effetto dichiarare ed accertare la sussistenza di un concorso di colpa in capo al sig. Controparte_2 nella misura non inferiore al 30% o in quella diversa percentuale ritenuta dalla Ecc.ma Corte
d'Appello, nella causazione del sinistro avvenuto in data 28/9/2019 in CR e per ulteriore effetto per ciò che riguarda il sig. con conseguente Controparte_2 condanna di quest'ultimo alla restituzione a favore di già Parte_1 dell'importo di € 186.633,58= corrispondente al 30% di quanto Parte_2 allo stesso erogato da parte dell'allora in eccedenza rispetto Parte_2
a quanto dovuto o di quel diverso importo corrispondente alla percentuale di responsabilità che la Ecc.ma Corte riterrà di attribuire in capo al sig. con le Controparte_2 maggiorazioni per gli accessori del caso;
per ciò che riguarda l' qualora la CP_1 percentuale di responsabilità in capo al sig. fosse ritenuta di Controparte_2 almeno il 30%, per l'effetto ritenere che le somme già versate da parte dell'allora
[...] all per la quota del 70% di responsabilità attribuita al sig. Parte_2 CP_1
sono satisfattive. Qualora dovesse risultare che la percentuale Controparte_2 di responsabilità in capo al sig. fosse di percentuale superiore Controparte_2 al 30%, allora per l'effetto condannare l a restituire a già CP_1 Parte_1 quanto da quest'ultima versato in eccedenza rispetto alla Parte_2 percentuale responsabilità del sig. ❖ con vittoria delle spese Controparte_2 di lite, anche delle eventuali cc.tt.uu. di entrambi gradi di giudizio. In ogni caso, limitare
l'entità economica degli esborsi dell'allora ora Parte_2 [...] entro e non oltre i limiti del massimale di polizza prodotto ed eccepito Parte_1 agli atti del giudizio di primo grado (che qui si intendono ribaditi), che è comprensivo di capitale, accessori e spese, tenuto conto dell'importo € 622.111,94= già versato a favore del sig. di quello di € 1.322.534,00= versato a favore dell' Controparte_2 CP_1 per complessivi € 1.948.645,94= già erogati in esecuzione della sentenza di primo grado in oggi impugnata, quali dedotti in atti e documentati nonché delle ulteriori somme eventualmente erogande. sempre in ogni caso, nei limiti dei contraddittori instaurati, con rigetto di quelle domande che risultassero infondate e/o tardive e/o irrituali. In via istruttoria, senza voler in alcun modo invertire l'onere probatorio, in via istruttoria si ribadisce anche in questa sede la richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183
Comma VI n. 2 C.p.c. reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado per interrogatorio formale del Sig. e per testi, che qui di seguito si CP_2 CP_2 ritrascrivono: 1) vero che in data 28 settembre 2019 verso le ore 11,45 in CR il sig. percorreva via romana, alla guida del proprio scooter piaggio Controparte_2
Beverly targato ej85777, con direzione verso ponente;
2) vero che il tratto percorso dal sig. prima di giungere all'intersezione con via poggio ponente è in Controparte_2 discesa;
3) vero che il sig. nel tratto che precedeva Controparte_2
l'intersezione con via poggio ponente procedeva a velocità superiore ai 50 km/h; 4) vero che il sig. dopo essere uscito dalla curva che precede l'intersezione Controparte_2 con via poggio ponente, si avvedeva della presenza della vettura Seat IB targata dm540ph di proprietà e condotta dalla sig.ra che procedeva in Controparte_3 senso opposto di marcia e che stava compiendo la manovra di svolta a sinistra per immettersi in via poggio ponente;
5) vero che tra l'uscita della curva e l'intersezione di cui sopra vi è una distanza di circa una ventina di metri;
6) vero che la vettura Seat IB compiva la manovra di svolta procedendo a velocità definibile come 'bassa' o comunque moderata;
7) vero che la manovra di svolta della Seat IB di cui sopra era segnalata con
l'indicatore di direzione;
8) vero che il sig. avvedutosi della Controparte_2 presenza della vettura si postava verso la propria destra cercando comunque di passare davanti alla vettura per proseguire oltre;
9) vero che il sig. si Controparte_2 avvedeva della presenza della vettura in fase di svolta solo in prossimità dell'intersezione;
10) vero che allorquando la Seat IB iniziò la manovra di svolta per immettersi in via poggio ponente, la zona dell'intersezione e comunque la corsia di marcia percorsa dal sig.
opposta a quella percorsa dalla Seat IB - dalla curva sino all'intersezione CP_2 di cui sopra, si presentava libera e sgombra da veicoli provenienti da Bordighera;
11) vero che l'urto riguardava la parte anteriore lato sinistro della vettura Seat IB e la parte laterale sinistra dello scooter, nella zona compresa tra la forcella e la pedalina dello scooter stesso;
12) vero che la velocità tenuta dallo scooter impediva al sig. di Controparte_2 evitare l'urto; 13) vero che al momento del sinistro di cui sopra, il sig. Controparte_2 procedeva trasportando dei sacchetti della spesa appesi anche al manubrio dello
[...] scooter dallo stesso condotto. Si indica a testimone sui sopra dedotti capitoli di prova numero 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 il Sig. residente in [...]. Testimone_1
Sebbene sia uno strumento processuale rimesso valutazione del Giudicante Ecc.mo, si chiede il licenziamento di una c.t.u. dinamico ricostruttiva per accertare in via asseverativa la dinamica del sinistro e le forze cinetiche in atto per risalire alla velocità dello scooter al momento del sinistro ed alla sua posizione sulla corsia. Ciò per verificare su base scientifica ed asseverativa - la condotta del Sig. e la sussistenza di profili Controparte_2 rilevanti ex art. 1227 Cod. Civ. ai fini della riduzione delle poste risarcitorie richieste;
con riserva di indicazione del C.T.P. Si reiterano, comunque, tutte le difese ed istanze anche istruttorie avanzate in sede di primo grado e non ammesse, da intendersi quivi integralmente ritrascritte. Con espressa formale riserva di ogni diritto nelle sedi deputate dal Codice di
Rito”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Genova, adversis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla non sussistendone i presupposti e confermare la Parte_2 decisione impugnata condannando inoltre le parti convenute e Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., in via solidale o come meglio Controparte_4 ritenuto, a rimborsare all' l'ulteriore valore degli esborsi sostenuti per le prestazioni CP_1 erogate ed erogande che ammontano ad € 98.138,60 oltre interessi calcolati sui ratei erogati per un totale di € 101.968,74, oltre gli interessi nel frattempo maturati. Spese come per legge.” Per l'appellato Controparte_2
“- nel merito: richiamata espressamente ed integralmente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione anche in forma di note cartolari, ogni deduzione, argomentazione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le Corte adita adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in esposizione e conseguentemente confermare (con riferimento alle parti ex adverso impugnate) la sentenza n. 114/2024 emessa dal Tribunale di Imperia del 15.02.2024, e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dall'appellante (anche in punto restituzione) e, per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata e non provata, spese e competenze di lite rifuse;
in ogni caso, accogliere tutte le conclusioni proposte in primo grado, nessuna esclusa, insistendo, altresì, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, ribadendo, altresì, le conclusioni del primo grado;
- nel merito in via incidentale: accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti in narrativa, riformando la sentenza n. 114/2024 del Tribunale di Imperia nella parte in cui non riconosce alcun risarcimento per le spese di assistenza domiciliare (che, salvo errori e, come analiticamente riportato nei documenti allegati, è pari a € 49.764,02 per gli anni 2024
e 2025 nonchè a € 1.452.605,70, quale danno futuro, risultante dalla moltiplicazione dell'esborso annuo pari a € 40.930,00 - comprensivo degli stipendi corrisposti alle due badanti e dei contributi alle stesse versati - che l'appellato dovrà sostenere fino alla data del suo decesso, per il coefficiente di capitalizzazione di 35,49 estratto dalla Tabelle di Milano del 2023 sulla capitalizzazione della rendita) e il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale oltre il contributo unificato per il giudizio di merito e il sub procedimento del ricorso per la provvisionale, già corrisposte all'avv. Matteo Morini, pari a € 42.443,82, come da fattura allegata, e, per l'effetto – accertato e dichiarato il relativo diritto – condannare gli appellanti in solido fra loro, ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento in favore dell'odierno appellato di tutti i costi già sostenuti e sostenendi, come sopra riportati, per le spese di assistenza domiciliare, così come documentati ed eventualmente accertati con apposita CTU tecnico-contabile nonché condannarle al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale e para-giudiziale oltre al contributo unificato per il giudizio di merito e il sub procedimento del ricorso per la provvisionale, come sopra indicate, e, conclusivamente, condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento a favore di Controparte_2
i quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui
[...] in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e per tutte quelle formulate in primo grado (non ancora ammesse) nelle memorie depositate ex art. 183, VI comma, n.
1, 2 e 3 c.p.c., e nel foglio di precisazione delle conclusioni, con opposizione alle avverse istanze;
- si insiste, altresì, per l'amissione della prova per testi, indicandosi a teste Tes_2
, residente in [...]; residente in [...]al Corso Europa, 48,
[...] Testimone_3 tutte sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che in data 15.04.2024, la teste è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal sig. come da contratto Controparte_2 che si rammostra sub doc. n. 3; 2) vero che l'attività svolta consiste nella cura e assistenza del sig. per 54 ore settimanali, ovvero per circa 8 ore al giorno;
Controparte_2
3) vero che la retribuzione lorda mensile di e ammonta a € Testimone_2 Testimone_3
1.327,04 per 13 mensilità; 4) vero che l'attività lavorativa di cui sopra consiste nell'assistenza quotidiana (per le correlate esigenza diurne e notturne) di
[...]
e dunque, nel preparargli da mangiare, aiutarlo a vestirsi e provvedere alla CP_2 sua igiene personale (tra cui evacuazioni manuali) oltre che a tutte le necessità di cui lo stesso è bisognevole nonché provvedere alla cura della casa;
5) vero che
[...] versa alla teste con cadenza trimestrale i contributi previdenziali Inps;
- con CP_2 ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A., del presente grado di giudizio e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.”
Per l'interveniente volontario Matteo Morini:
“E' unicamente intervenuto per poter sapere se verrà riformata la Sentenza di primo grado in punto liquidazione spese di soccombenza liquidate dal Tribunale a favore dell'attore di primo grado. In tal caso, chiede che le ulteriori somme che dovessero essere liquidate al
Sig. titolo pagamento spese di lite di primo grado vengano liquidate a favore CP_2 dello scrivente, se tale richiesta dovesse essere ritenuta ammissibile da Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello e se non dovesse esservi opposizione al riguardo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_2 giudizio, dinanzi il Tribunale di Imperia, , quale proprietaria e Controparte_3 conducente della vettura Seat IB targata DM540PH, e Parte_2 quale Compagnia assicuratrice per la R.C. Auto della medesima vettura, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 28.09.2019.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -alle ore 11.45 circa, mentre era alla guida del suo scooter percorrendo via Romana sulla corsia di marcia, lato monte e con direzione levante/ponente, subiva un sinistro stradale per fatto e colpa esclusiva di
[...]
; -quest'ultima, infatti, alla guida del suo autoveicolo, percorreva l'opposta Controparte_3 corsia di marcia con direzione ponente/levante e all'improvviso intraprendeva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale, via Poggio Ponente, invadendo l'opposta corsia di marcia e così rendendo inevitabile lo scontro tra i due veicoli;
-a seguito dell'urto tra i due veicoli, l'attore veniva sbalzato dal mezzo e scaraventato a terra e si procurava gravissime lesioni personali, nello specifico “paraplegia di origine midollare irreversibile”.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando la dinamica del Controparte_3 sinistro descritta in citazione, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando la domanda Parte_2 attorea di cui chiedeva il rigetto. Invocava la chiamata in causa di in quanto l'infortunio CP_1 occorso all'attore si era verificato lungo il tragitto da casa al luogo di lavoro e l'assicuratore sociale aveva già chiesto il rimborso, ai sensi dell'art. 142 c.d.a., di tutte le prestazioni indennitarie già erogate o da erogare al danneggiato. In particolare, la società di assicurazione contestava che la responsabilità del sinistro fosse del tutto ascrivibile alla convenuta, allegando che l'attore aveva concorso a causare lo scontro tra i due veicoli, stante l'eccessiva velocità.
Interveniva volontariamente in giudizio al fine di esercitare l'azione di surroga ex artt. CP_1
1916 e 142 del D.Lvo. n. 209/2005, confermando come l'attore avesse subìto un infortunio in itinere, e chiedeva che i convenuti fossero appunto condannati a rimborsare ad esso
Istituto la somma di € 971.612,09, in parte già erogata all'infortunato a titolo indennitario, e comunque riservandosi una migliore precisazione della somma richiesta in corso di causa. Il Giudice di primo grado istruiva la causa documentalmente e mediante espletamento di
CTU medico legale, rigettava le ulteriori istanze istruttorie ed emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1. dichiara esclusiva responsabile del Controparte_3 sinistro per cui è causa;
2. condanna i convenuti - in solido tra loro - alla corresponsione, in favore di della complessiva somma di € 87.162,07, a Controparte_2 titolo di danno non patrimoniale (c.d. differenziale), oltre agli interessi nella misura legale sulla predetta somma via via rivalutata dalla data del fatto (28.9.2019) e sino al saldo;
3. condanna i convenuti - in solido tra loro – a rimborsare, in favore dell , la complessiva CP_1 somma di € 1.279.780,39, oltre agli interessi nella misura legale sulle somme erogate dalla data dei singoli esborsi da parte dell' in favore dell'attore (come indicati nel doc. 17 CP_1 fasc. parte intervenuta) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo;
4. condanna i convenuti - in solido tra loro - alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
10.686,00 di cui € 1.686,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna i convenuti - in solido tra loro - alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
25.632,00 di cui € 1.686,00 per spese ed € 23.946,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico dei convenuti.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, Parte_2 previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per le somme che eccedevano la percentuale del 70% di quanto riconosciuto, dichiarare e accertare la sussistenza di un concorso di colpa in capo a nella misura non Controparte_2 inferiore al 30% nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultimo alla restituzione a favore di di quanto allo stesso erogato in eccedenza rispetto a quanto dovuto. Parte_2
Qualora la percentuale di responsabilità in capo a osse ritenuta Controparte_2 di almeno il 30%, chiedeva ritenere satisfattive le somme già versate ad , mentre nel CP_1 caso di percentuale di responsabilità superiore al 30% domandava, per l'effetto, condannare a restituire a quanto da questa versato in eccedenza. In ogni caso, CP_1 Parte_2 domandava limitare l'entità economica degli esborsi di ntro e non oltre i limiti del Parte_2 massimale di polizza prodotto, tenuto conto sia dell'importo già versato di € 500.000,00, sia delle ulteriori somme già erogate in esecuzione della sentenza.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) violazione degli artt. 134 e 112 c.p.c.; 2) violazione e disapplicazione degli artt. 113, 116 c.p.c., 2043, 2054, 2697 e 1227 c.c.; 3) omesso accertamento della condotta danneggiato ex art. 1227 c.c.; 4) conseguente erronea statuizione in ordine alla somma liquidata.
Con decreto del 25.07.2024 questa Corta rigettava l'istanza della parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Imperia.
Si costituiva in giudizio chiedendo rigettare l'appello proposto da e CP_1 Parte_2 confermare la decisione impugnata, condannando le parti convenute Controparte_3
e in via solidale o come meglio ritenuto, a rimborsare ad l'ulteriore
[...] Parte_2 CP_1 valore degli esborsi sostenuti per le prestazioni erogate ed erogande per un totale di €
101.968,74.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo accertare e Controparte_2 dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello, con rigetto dello stesso e conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia.
Spiegava, altresì, appello incidentale censurando la statuizione di primo grado: 1) nella parte in cui nulla riconosceva a a titolo di danno patrimoniale per le Controparte_2 spese di assistenza che lo stesso sarà costretto a sostenere nel corso della vita, consistente nella necessità di dover retribuire personale dovuta alla condizione di grave invalidità 2) nella parte in cui ometteva di condannare controparte al rimborso a favore dell'appellato della somma di € 42.443,82 quali spese dovute al precedente patrocinatore Avv. Matteo
Morini per l'attività di assistenza legale relativa ad attività stragiudiziale e paragiudiziale e rimborso contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Interveniva volontariamente in giudizio Matteo Avv. Morini, in proprio ex art. 86 c.p.c., in qualità di ex difensore della parte durante il processo di primo Controparte_2 grado, il quale, in caso di riforma della sentenza di primo grado in punto quantificazione delle spese di soccombenza, chiedeva che le stesse venissero distratte in suo favore.
Con provvedimento del 04.12.2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_3
.
[...]
Con provvedimento del 21.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 20.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello si duole del fatto che Tribunale di Imperia ha ritenuto Pt_1 che l'odierna appellante abbia svolto 'generiche contestazioni' alla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuato dal danneggiato, ignorando le istanze istruttorie formulate
(neppure pronunciandone il rigetto) e limitandosi a licenziare C.T.U. medico legale.
Asserisce che il licenziamento della sola C.T.U. medico legale non può ritenersi come implicito rigetto delle suddette istanze istruttorie, ribadendo che le istanze venivano riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni;
che la sentenza appellata ha violato il diritto di difesa dei convenuti, nonché il principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc. assume l'avvenuta contestazione in ordine alla dinamica del sinistro fino dalla Pt_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, evidenziando di avere prospettato una diversa ricostruzione dello stesso, nella quale indicava che, mentre la stava Controparte_3 compiendo una svolta a lenta e prudente velocità per immettersi in Via Poggio, sopraggiungeva. che, al centro della propria corsia e non avendo il controllo CP_2 del proprio scooter per la velocità non adeguata, non si arrestava in tempo e deviava verso destra, finendo davanti alla vettura della . Controparte_3
Insiste quindi affinchè venga licenziata C.T.U. dinamico ricostruttiva al fine di comprovare il proprio assunto e per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in ordine a tale dinamica, indicando quale teste . Testimone_1 si duole quindi della violazione e disapplicazione degli artt. 113, 116 c.p.c., 2043, Pt_1
2054, 2697, 1227 c.c. , essendosi il Tribunale basato per la ricostruzione del sinistro solo sul rapporto d'incidente, omettendo di esaminare la condotta del CP_2
Aggiunge che la sentenza erra nell'interpretare la manovra con la quale lo stesso ha deviato verso destra come 'manovra di emergenza' necessitata dalla manovra della CP_3
, mentre invece si trattava di porre rimedio ad una velocità non adeguata del mezzo
[...] condotto dal nonché alla sua posizione irregolare al centro della corsia, CP_2 sottolineando che non sono stati rilevati segni di frenata riconducibili allo scooter.
L'appellato evidenzia che la sentenza aveva correttamente valutato gli CP_2 elementi consistenti: nel rilievo del punto d'urto, nello stato di quiete dei veicoli dopo l'impatto; nell'anticipata svolta a sinistra della conducente dei veicolo. In base ai rilievi eseguiti dalle autorità intervenute, il punto d'urto è collocabile a circa 1,50 metri dalla linea di mezzeria, sulla corsia del motociclo;
il che dimostrerebbe l'invasione da parte della conducente del veicolo, mentre non vi era prova che l'appellato avesse tenuto una condotta di guida non adeguata.
Orbene, il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo.
Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 14611 del 2005). In tal senso, l'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte (cfr.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11176 del
08/05/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6570 del 02/04/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
4718 del 29/08/1984).
Va esclusa altresì la possibilità della configurazione di un vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il quale ha rilievo esclusivamente rispetto alle domande di merito che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non anche in relazione alle richieste istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto per vizi di motivazione (si v. Cass. Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013).
Venendo al merito, va anzitutto chiarito che la sentenza appellata, seppure ha individuato una generica contestazione da parte della compagnia in allora convenuta alla ricostruzione operata dall'attore, ha esaminato le risultanze processuali affermando che le stesse consentono di formulare, in ogni caso, un giudizio di responsabilità esclusiva nei confronti di quale conducente dell'autovettura antagonista. Controparte_3
In particolare, ha escluso la condotta di giuda del danneggiato fosse connotata da eccessiva velocità.
Va premesso che la presunzione di corresponsabilità ha natura sussidiaria e trova applicazione: nel caso in cui non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti, oppure risulti impossibile ricostruire la dinamica del sinistro (Cass. 9528/2012;
Cass. 21130/2013). Tale presunzione viene meno allorché sia accertato che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto un'efficacia causale assorbente nella produzione dell'incidente (Cass. 11143/2003). L'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, «libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno»
(Cass. 648/1999; Cass. Ord. 13672/2019). Infatti, la prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza non deve necessariamente essere fornita in via diretta, ossia dimostrando di non aver dato un apporto causale all'incidente, ma anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009; Cass.
Ord. 13672/2019).
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, giova richiamare le dichiarazioni già rese da alla Polizia Locale di CR (si tratta del teste indicato Testimone_1 dall'appellante) Egli, che seguiva la vettura, ha visto questa iniziare la svolta “ senza fermarsi” seppur a bassa velocità “occupando la corsia opposta” e nel contempo, notava un motociclo, anch'esso circolante a velocità normale, e proveniente in senso opposto che , accortosi dell'autovettura, tentava di evitarla piegando verso destra, ma non riusciva ad evitare l'impatto con l'anteriore sinistro della autovettura. Il conducente del motoveicolo veniva proiettato in aria e sbatteva prima contro una ringhiera, poi contro il muro, per poi cadere a terra. Subito dopo l'urto, l'autovettura ha fatto ancora circa 1/1,5 metri in avanti”.
Non è in alcun modo quindi effettivamente emersa la velocità eccessiva del danneggiato dalle dichiarazione rese da chi ha assistito al sinistro. Inoltre, come rilevato dalla sentenza appellata, le gravi lesioni riportate dalla vittima del sinistro, derivano dal fatto che, dopo l'impatto, il motociclista “veniva sbalzato in aria, andando ad urtare prima le protezioni in metallo poste su un muretto soprastante la carreggiata, poi il muro di contenimento succitato
… ricadendo infine a terra” .
Dalle fotografie allegate al verbale e dalla planimetria redatta dai verbalizzanti, inoltre, si ricava l'invasione di corsia del mezzo assicurato con l'odierna appellante, seppure tenuto conto della spostamento del mezzo dopo l'impatto. Circa la mancanza di tracce di frenata,
è stato accertato che il motociclo è dotato di ABS.
Va quindi confermato che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta interamente alla conducente dell'autovettura, che nell'effettuare la svolta a sinistra, impattava contro il motociclo che sopraggiungeva nella corsia opposta, che tentava di evitare l'urto ponendo in essere una manovra d'emergenza.
Ne consegue la reiezione dell'appello di , solo per completezza Parte_1 sottolineandosi che, come sostenuto da , comunque “in caso di accertato concorso di
CP_1 colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall' in via di rivalsa nei confronti del responsabile
CP_1 dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi, verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell' procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale
CP_1 accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all' per le prestazioni erogate
CP_1 all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante” (
Cassazione civile, III sez. civ., 7 settembre 2023, n. 26101).
Si passa ad esaminare l'appello incidentale formulato dal danneggiato relativo al mancato riconoscimento a a titolo di danno patrimoniale delle spese di Controparte_2 assistenza personale dovutagli, quale un soggetto gravemente invalido.
La sentenza di primo grado aveva rigettato la richiesta di tale voce di danno così pronunciando: Nel caso in questione, per il danno passato nulla l'attore ha allegato e provato, mentre per il danno futuro va rilevato che, ai sensi dell'art. 66 del T.U. n. 1124/1965, tra le prestazioni indennitarie di competenza dell' rientrano, oltre le cure mediche e CP_1 chirurgiche (compresi gli accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi di protesi) anche quelle relative all'erogazione di “un assegno per l'assistenza personale continuativa”: pertanto, nulla potrà essere ulteriormente liquidato a tale titolo”.
Con riferimento al passato l'appellante incidentale deduce: Le ricevute di tali spese di assistenza - all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado - non sono state prodotte per il semplice fatto che esse non erano state (ancora) sostenute, non avendo ancora
l'attore la disponibilità economica necessaria a tale esborso e, soprattutto, non avendo ancora individuato e reperito i soggetti disponibili e idonei all'uopo. Proprio per questo, nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attore aveva chiesto di provare il danno con l'ammissione di una CTU contabile. Ha quindi allegato documenti attestanti l'avvenuta assunzione di due badanti/colf a far data dal mese di Aprile 2024 , con una retribuzione lorda media di € 1.327,00 e di € 1.480,00 . (Per ognuna di esse, il sig. versa i contributi previdenziali trimestrali come da allegate ricevute. Il costo CP_2 annuo, capitalizzato, comprensivo di contributi previdenziali è stato indicato in i €
1.561.851,34). ha dedotto la tardività dell'allegazione, ma in realtà di tratta di documentazione Pt_1 venuta in essere successivamente, in quanto il rapporto lavorativo stesso è successivo.
Proprio per tale ragione non può che confermarsi la statuizione di primo grado in ordine all'assenza di prova per quanto concerne il pregresso, ciò a prescindere dalla considerazione delle ragioni allegate (del tutto condivisibili), inerenti la difficoltà – non solo economica – di reperire il personale.
Per quanto concerne le spese future la doglianza alla motivazione della sentenza appellata
è così svolta: Infine - se è vero che va defalcato la quota corrisposta dall' (come riportato CP_1 in sentenza a pag.23: “Tra le prestazioni indennitarie di competenza dell' rientrano, oltre CP_1 le cure mediche e chirurgiche…anche quelle relative all'erogazione di un assegno per l'assistenza personale continuativa”) – è altresì vero che tale diffalco (già, peraltro, effettuato dal giudice di prime cure in sentenza) va tuttavia operato su un conteggio congruo e completo.
Orbene, la genericità della doglianza a fronte della pacifica l'erogazione da parte di di CP_1
“un assegno per l'assistenza personale continuativa”, non consente di effettuare un calcolo che determini la fondatezza dell'assunto del danneggiato, non risultando peraltro operato alcun “diffalco “ in quanto l'importo non è stato riconosciuto.
Il secondo motivo di appello incidentale attiene all'impugnazione della sentenza nella parte in cui omette la condanna al rimborso a favore dell'appellato della somma di € 42.443,82 quali spese dovute al precedente patrocinatore avv. Matteo Morini “per l'attività di assistenza legale relativa ad attività stragiudiziale e paragiudiziale e rimborso contributo unificato per
l'iscrizione a ruolo del procedimento”.
L'esame del motivo si esamina congiuntamente alle conclusioni di cui all'intervento volontario dell'avv. Morini, il quale, premesso di non avere formulato alcuna domanda nei confronti di alcuna delle altre parti, ha affermato di essere unicamente intervenuto per poter sapere se verrà riformata la Sentenza di primo grado in punto liquidazione spese di soccombenza liquidate dal Tribunale a favore dell'attore di primo grado. In tal caso, chiede che le ulteriori somme che dovessero essere liquidate al Sig. a titolo CP_2 pagamento spese di lite di primo grado vengano liquidate a favore dello scrivente, se tale richiesta dovesse essere ritenuta ammissibile da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello e se non dovesse esservi opposizione al riguardo.
Orbene, una tale domanda non può trovare accoglimento, dal momento che il difensore intervenuto non aveva chiesto la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di primo grado. Del resto, si osserva che tale intervento è del tutto in contrasto con l'assunto del danneggiato che assume, come si evince dal doc 27 allegato alla memoria ex art. 183 V I
c n 2 cpc, l'avvenuto pagamento della fattura emessa dal precedente legale con riferimento proprio al titolo dedotto. Ne consegue la mancanza di prova della fondatezza del secondo motivo di appello incidentale.
Da ultimo, si esamina la richiesta di la quale deduce che il costo indennitario gravante CP_1 sull' ha subito un incremento per l'operare dei meccanismi di legge, secondo quanto CP_1 indicato nell'attestazione del 4/11/2024 prodotta. In particolare si fa riferimento alla corresponsione di nuovi ratei mensili di rendita, al fatto che sono stati forniti nuovi ausili, protesi, presidi, ecc. ed è aumentato il valore capitale e della rendita in base ad aggiornamenti normativi. In particolare deduce che dal momento della emanazione della sentenza ad oggi il CP_1 credito dell' è aumentato nella misura di € 101.968,74, in quanto “il costo sostenuto CP_1 dall' per l'indennizzo dell'infortunio ammonta ad oggi ad € 1.371.286,78 ( € CP_1
1.381.749,12 se comprendiamo anche gli interessi sui ratei già erogati - € 10.462,34) così ripartito: € 17.776,69 per indennità per inabilità temporanea assoluta di giorni 648; €
187.471,71 per ratei erogati calcolati al 31.10.2024 oltre interessi sugli stessi pari ad €
10.462,34; € 1.027.171,59 quale Valore Capitale della Rendita eroganda per postumi del
90% calcolata al 31.10.2024; € 138.866,79 per spese mediche, protesi, ausili, presidi , ecc.”)
Secondo la difesa di la domanda di sarebbe infondata, in quanto altrimenti Pt_1 CP_1 verrebbe meno la ratio della capitalizzazione, con la conseguenza che le somme da rimborsare all' non sarebbero mai certe. CP_1
Orbene, "In tema di azione di regresso dell' nei confronti del datore di lavoro CP_1 responsabile dell'Infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell' conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in CP_1 generale, delle prestazioni erogate dall' ) non costituiscono domande nuove ma mere CP_1 precisazioni del "petitum" originario;
detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio" (Cass.
3704/2012; e, con riferimento all'azione di rivalsa, da ultimo anche Cass. n. 5594/2015).
Ne consegue, ad integrazione della somma di € 1.279.780,39, della quale era stato disposto il rimborso in favore di con la sentenza appellata, il rimborso dell'ulteriore somma CP_1 azionata dall' in forza della documentazione prodotta, pari ad € 101.968,74, oltre CP_1 interessi come per legge.
In applicazione del principio della soccombenza, va condannata a Parte_1 rifondere le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 - tenuto conto del valore della causa - nella totalità in favore di e nella misura di tre CP_1 quarti in favore di con distrazione in favore del procuratore Controparte_2 dichiaratosi antistatario, restando compensato il restante quarto in ragione del rigetto dell'appello incidentale del danneggiato. Nulla per le spese dell'avv. Morini, interveniente in proprio, e della appellata TU
. Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale
[...]
ed incidentale Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'appello formulato da avverso la sentenza N. 114/2024 del Pt_1 Parte_1
Tribunale di Imperia, rigetta l'appello incidentale formulato da Controparte_2
Condanna in solido con a rimborsare Parte_1 Controparte_3 all' l'ulteriore importo di € 101.968,74, oltre gli interessi maturati. CP_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 in € 18.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge
Compensa nella misura di un quarto le spese di lite tra e Parte_1
condannando alla refusione dei Controparte_2 Parte_1 restanti tre quarti in favore di che liquida in € 13.500,00 per Controparte_2 competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nulla per le spese dell'interveniente in proprio avv. Matteo Morini e della appellata TU . Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale
[...]
ed incidentale Parte_1 Controparte_2
Genova, 23.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno