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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4239/2023 R.G. vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 29/08/1966, ivi res.te alla Via F. Russo n. 6, elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA), alla Via G. C. ABBA n°3, presso lo studio dell'Avv. Luigi FRASCOGNA (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso in virtù di C.F._2 mandato rilasciato su separato foglio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:
oppure al numero di fax Email_1
0815796617 APPELLANTE
E
(C.F.: P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del suo procuratore speciale Dott. , con sede in CP_2
Milano alla via Cassinis n. 21, rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello, dall' Avv. Domenico Caiafa - C.F.: C.F._3
- (che, con dichiarazione ai sensi dell'art. 176 II co. c.p.c., dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
.salerno.it) e con questi elettivamente Email_2 CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito in Napoli Via P.
Castellino n. 179 APPELLATO NONCHE'
(CF. ), res.te in Mugnano di Napoli, Controparte_4 C.F._4 alla via S. Giovanni, 80/C APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3470/2023, emessa, dal Tribunale di Napoli Nord, II Sez. Civile, in data 26.07.2023 e notificata l'1.09.2023, in tema di lesioni personali.
CONCLUSIONI: l'avv. Frascogna per l'appellante: “voglia la Ecc.ma Corte in riforma della sentenza n° 3470/2023 emessa in data 27/07/2023 dal Tribunale di Napoli Nord 2 Sez. Dott.ssa Carmela Esposito, dichiarare la responsabilità
1 esclusiva di esso , quale proprietario del motociclo tg. Controparte_4
DN45577, nella produzione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare essa intimata in proprio e/o in solido con le altre parti e Controparte_5 nelle rispettive qualità di legge, al pagamento in favore dell'appellante sulla scorta della espletata CTU medico legale, della complessiva somma di € 54631,00 di cui 50176,00 per danno biologico permanete, € 4455,00 per danno biologico temporaneo;
andrà pertanto essa intimata, in proprio e/o in solido al pagamento della complessiva somma di € 54631,00 o al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Giudice oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
condannare, altresì, esso appellato CP_4
, in proprio e/o in solido con la alle spese e
[...] Controparte_6 CP_7 competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo ivi compreso spese di Ctu.”.
L'avv. Caiafa per l'appellata: “Ci si riporta alle conclusioni già rassegnate, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”. Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata, il Sig. conveniva, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli Nord, ed Controparte_4 Controparte_5 esponendo quanto segue: “A) in data 29/04/2013, alle ore 20,10 circa, in Mugnano di Napoli (NA), all'interno del cortile dello stabile ubicato alla Via F. Russo n. 6, lo istante Sig. subiva lesioni personali ad opera del motociclo Parte_1
Honda Sh tg. DN45577 di proprietà di esso intimato Sig. CP_4
ed assicurato per la garanzia RCA presso essa
[...] intimata compagnia assicuratrice B) in Controparte_1 particolare, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, nel mentre lo istante era intento a raggiungere la propria abitazione, giunto nei pressi della scala veniva colpito dal motociclo tg. DN45577, che era ivi fermo parcheggiato sul cavalletto, il quale improvvisamente si piegava su se stesso per un cedimento del cavalletto, facendo rovinare il motociclo sul corpo dello istante;
C) più precisamente, il cavalletto su cui era parcheggiato il motociclo, improvvisamente cedeva piegandosi su se stesso, causando la caduta del motociclo, il quale andava ad urtare con il parabrezza rotto il braccio destro dello istante;
D) per effetto dell'impatto, lo istante Sig. riportava gravi lesioni personali Parte_1 al braccio destro, tanto da rendersi necessario l'immediato soccorso presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano.”.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di: ”dichiarare il proprietario del motociclo tg.DN45577, per le causali di cui innanzi, unico responsabile delle lesioni personali subite dallo istante e per l'effetto condannare essa intimata
2 , già in persona del legale Controparte_1 Controparte_8 rapp.te p.t., al ristoro delle lesioni personali subite dallo istante, ivi compreso danno biologico I.T.T, I.T.P., danno morale, spese mediche documentate, danni tutti che saranno quantificati in corso di causa anche con l'ausilio di C.t.u. medico legale che sin da ora si chiede nominarsi, il tutto comunque, ad oggi, compreso di interessi e svalutazioni nei limiti di € 52.000,00, vinte spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di averne fatto anticipo.”.
Si costituiva la la quale eccepiva la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva per inammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore stante la formulazione letterale dell'art. 122 C.d.A.; l'improponibilità della domanda attrice poiché l'atto di costituzione in mora sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 148 C.d.A.; l'infondatezza delle pretese attoree sia nell'an che nel quantum debeatur per l'esistenza di seri dubbi circa l'effettiva verificazione del sinistro;
l'inammissibilità della richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
pertanto, concludeva: “voglia l'adito Tribunale di Napoli dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per CP_9 mancanza dei presupposti per l'evocazione diretta in giudizio. Voglia dichiarare la domanda attrice improponibile nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla per i motivi suesposti. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese, funzioni, ed onorario del presente giudizio.”.
Disposta la rinotifica della citazione al , ammessa ed espletata la CP_4 prova testimoniale richiesta dall'attore, disposta CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.2.2023 e, in tale data, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 3470/2023, emessa in data 26.7.2023 e notificata l'1.9.2023, il Tribunale di Napoli Nord così statuiva: “a) dichiara la contumacia di CP_4
; b) rigetta la domanda;
c) condanna alla rifusione, in
[...] Parte_1 favore della al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 giudizio che liquida in €. 3.809,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU liquidate come in atti.”.
Avverso tale sentenza, con citazione del 26.9.23, proponeva appello Pt_1 per sua riforma, alla stregua dei seguenti motivi:
[...]
I- Violazione dell'art. 252 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. I comma. La contestazione mossa dall'appellante concerne in particolare la circostanza che il giudice di primo grado abbia ritenuto generiche le deposizioni rese dai testi
3 escussi. Questi ultimi, al contrario, secondo l'appellante, avrebbero confermato in toto e con dovizia di particolari il fatto storico oggetto della domanda ed i capi di prova limitandosi a riferire sulle circostanze che il Giudice ha ritenuto utili ai fini della decisione e non su altre del tutto superflue, irrilevanti o valutative. Semmai, il Giudice avrebbe dovuto formulare ai testi ulteriori domande atte a chiarire i fatti o a vagliarne l'attendibilità.
II- Violazione dell'art 2700 cc –sulla valenza probatoria del referto di p.s.
Tale contestazione attiene all'esame delle conclusioni cui perviene il Ctu nel suo elaborato peritale rapportate alle dichiarazioni del danneggiato come trascritte nel referto di PS. Precisamente, l'appellante evidenzia come il Ctu abbia ammesso la compatibilità del nesso causale tra le lesioni lamentate ed i fatti di causa pur riconoscendo due criticità: in primo luogo, nel primo referto di p.s., la causa della lesione viene indicata come “accidentale” e non come “incidente stradale”; in secondo luogo, nell'anamnesi raccolta al ricovero di p.s., viene indicato come luogo del sinistro la
“propria abitazione”. Ebbene, con riguardo alla prima criticità, è lo stesso elaborato peritale redatto dal dott. fiduciario medico nominato Persona_1 dall'appellata, a spiegare come la modalità dell'evento si presti ad essere inquadrata, dal sanitario di turno, quale conseguenza del caso fortuito (inteso come caduta “accidentale del motociclo” da una posizione statica) invece che come sinistro stradale. Con riguardo alla seconda criticità, cioè il luogo di accadimento del sinistro, questa, secondo parte appellante, sarebbe superata dalla escussione dei testi e dai fatti come prospettati dall'attore che avvenivano proprio presso l'abitazione del danneggiato o, meglio, presso il condominio ove questi abitava. Il Giudice di prime cure, invece, avrebbe ritenuto insuperabili le incongruenze appena descritte motivando il rigetto della domanda attorea sul presupposto che le dichiarazioni rese al sanitario di turno, nella veste di Pubblico Ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso. Ebbene, l'appellante contesta come, a norma dell'art 2700 c.c., “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Il valore di prova legale, pertanto, non si estende alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate nel referto. Nel caso in esame, parte appellante non contesta che queste ultime provengano dal danneggiato ma afferma unicamente che le stesse vadano interpretate nel senso che il sinistro, per le modalità del suo accadimento, vada inteso quale “evento accidentale” e che la
4 dicitura fatto avvenuto “nella propria abitazione” non sia inconciliabile con l'evento lesivo avvenuto effettivamente nel cortile condominiale della stessa.
Pertanto, concludeva, chiedendo di: “1. Riformare, per i motivi sopra specificati, la sentenza n° 3470/2023 emessa in data 27/07/2023 dal Tribunale di Napoli Nord 2 Sez. Dott.ssa Carmela Esposito, e previa declaratoria di responsabilità di esso
[...]
, proprietario del motociclo tg. DN45577, nella parte in cui il Controparte_4
Giudice afferma “il Giudice rigetta la domanda attorea…” con la dicitura “il Giudice accoglie in toto la domanda attorea perché provata e quindi fondata”;
2. In accoglimento della domanda attorea, condannare in favore dell'attore, essa intimata in proprio e/o in Controparte_5 solido con le altre parti e nelle rispettive qualità di legge, sulla scorta della espletata CTU medico legale, al pagamento della complessiva somma di € 52.000,00 comprensiva di € 4555,00 per Danno biologico temporaneo o comunque al pagamento di quella maggior o minore somma che risultasse dagli atti di causa oltre interessi e svalutazioni;
3. Riformare, per i motivi sopra specificati, la sentenza n° 3470/2023 emessa in data 27/07/2023 dal Tribunale di Napoli Nord 2 sez Dott. Carmela Esposito, nella parte in cui il Giudice di primo grado dichiara “condanna alla rifusione in favore della Parte_1
con la dicitura” condanna, esso convenuto Controparte_5 [...]
in solido con la , al pagamento delle Controparte_4 Controparte_5 spese e competenze del primo grado di giudizio con clausola di attribuzione in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di averne fatto anticipo e di nulla aver percepito per spese ed onorari di causa;
4. condannare, altresì, esso appellato , in proprio e/o in solido con la Controparte_4 Controparte_6
alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione
[...] CP_7 al sottoscritto procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo;
5. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
Si costituiva il 15.1.24 (udienza fissata in citazione per il 20.2.2024), la
[...]
la quale chiedeva all'adita Corte di: rigettare l'appello in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondato, integralmente confermando la sentenza n. 3470/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e l'improponibilità Controparte_1 della domanda;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
restava contumace. Controparte_4
La causa veniva rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 352 c.p.c., del 3.10.2025, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
5 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023),
“L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”.
Analogamente, devono essere respinte anche le eccezioni di improponibilità della domanda e di inammissibilità dell'appello per carenza della legittimazione passiva formulate dall'appellata.
Con riguardo alla prima eccezione, la domanda è procedibile in quanto preceduta da lettere di messa in mora (del 14/06/2013, 14/10/2013 e del 28/03/2017) conformi al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148 C.D.A. e tali da consentire alla parte appellata di far sottoporre l'infortunato a visita medico-legale del proprio medico fiduciario (il dr. in data 3.10.2013. Persona_1
Con riguardo alla seconda eccezione, la legittimazione passiva dell'appellata sussiste in quanto il sinistro avveniva in un cortile condominiale aperto al transito veicolare. Come chiarito dalla Corte di cassazione, nel fornire un'interpretazione dell'art. 122 C.D.A. conforme alla giurisprudenza eurounitaria, “Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.”. È quest'ultima “ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 21983 del 30/07/2021). La nozione di “funzione abituale” certamente include anche la sosta, oltre che le operazioni propedeutiche alla partenza e alla fermata, trattandosi pur sempre di utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto (Cfr. Cass., sez. III, 14/02/2012, n. 2092 e 19/10/2022, n. 30723). Nel merito, entrambi i motivi di impugnazione sono fondati. Il Tribunale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “Il teste
, cognato del escusso all'udienza del 20/09/2021, ha Testimone_1 Pt_1 dichiarato: “ Il fatto è accaduto a fine aprile dell'anno 2013; mi trovavo con mio cognato e stavamo facendo rientro presso l'abitazione atteso Parte_1 che entrambi abitiamo nel medesimo condominio sito in Mugnano di Napoli alla via F.Russo; era sera verso le 20,00/20,30; siamo entrati nell'androne del palazzo
6 per salire sopra ognuno presso le rispettive abitazioni, ovvero io al primo piano e lui al secondo piano;
entrando sulla destra era parcheggiato un motorino modello SH e siamo andati verso la scala per salire;
mio cognato mi precedeva e all'improvviso vedevo che questo motorino di cui parlavo è caduto sul lato sinistro ed è andato a finire addosso a mio cognato;
posso precisare che il paravento di cui era dotato il motorino era rotto ovvero mancava un pezzo dal lato sinistro;
proprio mentre passava mio cognato il motorino cadeva andando addosso a mio cognato il quale si presentava pieno di sangue sul braccio destro e precisamente all'avambraccio; io ho prestato soccorso immediato, sono accorsi il fratello del di nome Pt_1
il quale lo conduceva all'ospedale più vicino, e un imbianchino intento Per_2 alla pitturazione sullo stesso piano in cui ci trovavamo. L'androne del palazzo non era dotato di portoncino di ingresso;
di solito altri condomini sono soliti parcheggiare altri motocicli.” All'esito il giudice dava atto che le parti processuali non avevano domande da porgere al teste. Il teste , escusso alla Testimone_2 medesima udienza, ha dichiarato: “ io stavo ultimando dei lavori presso il condominio in parola alla via Russo di Mugnano;
stavo pitturando all'interno dell'androne del palazzo;
era aprile del 2013; stavo su uno scaletto intento a pitturare;
ho visto che stavano entrando delle persone nel palazzo e mi sono dovuto spostare dalla mia postazione per far passare e vidi che un motorino che stava parcheggiato nell'androne andava a cadere addosso a uno dei due signori che passavano ovvero Pt_1
posso precisare che conosco tutti i condomini atteso che spesso svolgo
[...] lavoretti nel condominio in parola. Posso precisare che ho avuto modo di vedere che anche in altre occasioni nell'androne erano parcheggiati altri motorini e autovetture. Era sera e posso precisare che mi ero trattenuto oltre il consueto orario al fine di terminare quanto prima. Ponendosi nella prospettiva di chi entra, posso precisare che il motorino era parcheggiato sul lato destro ed è caduto sul lato sinistro.” Le rese dichiarazioni testimoniali sono estremamente generiche, il teste , si è limitato a riferire della caduta del motorino sul malcapitato Tes_1
senza nulla specificare, non emerge, ad esempio perché il motociclo si Pt_1 trovasse parcheggiato nell'androne del condominio di F. Russo, 6, pur risiedendo il proprietario alla Via San Giovanni, 60 (come si evince dalla visura e dalla notifica della citazione), a che distanza si trovava il dal motorino, come Pt_1 era vestito il se a seguito dell'urto cadeva, quanto è grande l'androne Pt_1 visto che il teste doveva spostarsi con la scala per consentire il Tes_2 passaggio all'attore e al;
infine, non sono stati allegati rilievi fotografici Tes_1 circa il luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente e del motociclo in questione. Le menzionate lacune e incongruenze, i rilievi del CTU in merito alle lesioni subite
7 dall'attore, unitamente alle dichiarazioni rese dal al P.S. inducono a Pt_1 ritenere la domanda infondata. Difatti, all'esito della consulenza tecnica il CTU dott.ssa ha espresso perplessità in merito alla riconducibilità Persona_3 delle lesioni all'evento come indicato. Difatti, la stessa nella relazione peritale afferma: “Per quanto riguarda il nesso di causa tra l'evento così descritto e le lesioni, bisogna sottolineare che vengono notate delle incongruità. Infatti, mentre nell'atto di citazione di parte attrice viene riportata come dinamica in cui il sig. veniva colpito da un motociclo parcheggiato sul cavalletto che Pt_1 improvvisamente cedeva su se stesso causando la caduta del motociclo il quale andava ad urtare con il parabrezza rotto il braccio destro dell'istante, nel referto di PS viene riportata la dizione “accidentale”, ed ancora nell'anamnesi raccolta al ricovero presso il PO di Giugliano in Campania viene trascritto “in data odierna ora 20:10 nella propria abitazione”. .. non si può non rilevare, che le “ferite da taglio” sono classicamente definite come soluzioni di continuo recidenti tessuti molli etiopatogeneticamente correlate con l'impiego di un qualche strumento tagliente, ossia di strumenti che constano di una lama provvista di uno spigolo o margine affilato, capace di esercitare un'azione tagliente intesa quale recisione netta dei tessuti in conseguenza di un meccanismo combinato di pressione che fa affondare la lama e di scorrimento che fa progredire la recisione nella direzione dell'affilatura, mentre invece le “ferite da fendente” sono definibili come discontinuazioni recidenti i tessuti molli e le sottostanti strutture scheletriche etiopatogeneticamente correlate con l'impiego di strumenti taglienti caratterizzantisi per notevole peso e dimensione della lama, dotata di filo e che agiscono combinando un meccanismo di tagliente con quello contundente della massa dello strumento azionato con notevole forza viva. Le lesioni da fendente presentano caratteristiche similari a quelle da taglio di cui sono una variante differenziandosene per la quasi assenza di codette, estensione superficiale ed in profondità, fino ad interessare le parti scheletriche anch'esse discontinuate con fratture poliframmentate o intaccature a stampo, sino alla franca amputazione, la costante presenza di contusione dei margini che si caratterizzano per essere divaricati ed ecchimotici. Vero è che la descrizione della ferita da taglio eseguita presso il PS del PO di Giugliano si presenta monca di qualsiasi altro tipo di descrizione. Null'altro è possibile aggiungere sulla base di quanto esaminato”.”. L'affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni testimoniali sono estremamente generiche è del tutto infondata poiché i testi hanno precisamente riferito sulle circostanze di tempo e luogo del sinistro e sulla relativa dinamica, in modo perfettamente coerente con quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione. Non si comprende quali altre precisazioni, peraltro non richieste dall'interrogante, avrebbero dovuto riferire i testi. Del tutto irrilevante risulta
8 anche l'argomento circa la mancata spiegazione del perché il motociclo si trovasse parcheggiato nell'androne del condominio pur risiedendo il proprietario altrove o, ancora, la mancata descrizione dell'abbigliamento dell'attore o dell'ampiezza del cortile condominiale.
Neppure il riferimento ai rilievi del CTU appare dirimente nel senso di escludere l'attendibilità della ricostruzione del fatto come prospettata dall'odierno appellante e dai testi escussi in primo grado. A ben vedere, infatti, le incongruità rilevate dal CTU, che comunque non ha escluso il nesso di causa tra l'evento e le lesioni, appaiono superabili dalla considerazione che la dizione “accidentale”, riportata nel referto di PS in luogo di
“sinistro stradale”, ben si presta ad essere intesa come caduta accidentale (cioè effetto del caso fortuito) del veicolo in sosta. Analogamente, l'espressione “nella propria abitazione” non è incompatibile con la prospettazione del cortile del condominio in cui il danneggiato risiedeva al momento del fatto quale luogo del sinistro. Con riguardo, infine, all'impiego della dicitura “ferita da taglio” in luogo di “ferita da fendente”, lo stesso CTU, nel rilevare l'incongruenza, evidenzia, al contempo, come la descrizione della ferita eseguita presso il PS del PO di Giugliano si presenti “monca di qualsiasi altro tipo di descrizione”, concludendo che “Null'altro è possibile aggiungere sulla base di quanto esaminato;
pertanto, si rimette al magistrato preposto qualsiasi ulteriore valutazione di merito.”.
Alla luce di tali considerazioni, non è ostativa all'accoglimento della pretesa dell'odierno appellante la circostanza che il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. abbia valore di prova legale. Sul punto, il Tribunale afferma: “In merito alle dichiarazioni rese al personale medico dal effettivamente in sede di primo accesso al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale S. Giuliano di Giugliano lo stesso riferiva che trattavasi di lesione
“accidentale” e dalla cartella clinica emerge: “Il paziente giunge in P.S. con mezzo proprio riferisce lesione accidentale avambraccio dx in data odierna intorno alle
20,10 nella propria abitazione”… va da sé che il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n. 5000/1999) … Deve, quindi, ritenersi provato che l'attore abbia dichiarato al personale medico che le lesioni siano di natura accidentale e avvenute nella propria abitazione. Pertanto, i fatti narrati dal al personale medico del S.S.N. risultano incompatibili con il quadro Pt_1 fattuale ricostruito in citazione (dove si afferma che il sinistro si è verificato per la caduta accidentale di un motociclo).”. Tale affermazione è infondata. L'efficacia di prova legale dell'atto pubblico, infatti,
9 non si estende all'intrinseco, cioè alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (che resta liberamente valutabile dal giudice) ma concerne unicamente l'estrinseco e, precisamente, la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, la data e il luogo della sua formazione nonché tutto ciò che è stato detto o fatto dinanzi al pubblico ufficiale (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 13/06/2025, n.15805 e sez. VI, 25/07/2019, n.20214). Nella controversia in esame, non si contesta che le dichiarazioni riportate nel referto di pronto soccorso siano state effettivamente rese ma, al contrario, si discute del loro contenuto intrinseco o, meglio, della loro corretta interpretazione che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Passando alla liquidazione dei danni, devono trovare applicazione le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, sia nella componente dinamico- relazionale che di sofferenza morale, elaborate dal Tribunale di Milano: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni Percentuale di invalidità permanente 14% Punto danno biologico € 3.091,34 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40 Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 33.325,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 43.322,00 Invalidità temporanea totale € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale: € 48.497,00
Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata
10 tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. I, 23/07/2024, n. 20433). Quindi bisogna devalutare il predetto importo all'epoca del sinistro secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 48.497,00
Dal mese di: Settembre 2025 Al mese di: Aprile 2013
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Settembre 2025: 121,7
Indice Aprile 2013: 106,9 Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,82
Totale Devalutazione: € 8.712,75 Importo Devalutato: € 39.784,25 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 39.784,25 Data Iniziale: 29/04/2013 Data Finale: 30/09/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2013 Scadenza Rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 106,9
Indice alla Scadenza: 121,7 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,219 Totale Rivalutazione: € 8.712,75 Capitale Rivalutato: € 48.497,00 Totale Colonna Giorni: 4537 Totale Interessi: € 6.743,41
Rivalutazione + Interessi: € 15.456,16 Capitale Rivalutato + Interessi: € 55.240,41 Non sono state documentate spese mediche sostenute dall'appellante.
11 Pertanto, la e il vanno Controparte_1 Controparte_4 condannati in solido al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di € 55.240,41, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.10.2025 sino al soddisfo. Le spese del giudizio di primo e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 52.000,00, seguono la soccombenza degli appellati e vanno distratte in favore dell'avv. Luigi Frascogna che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 3470/2023 del Tribunale di Napoli Nord, così
[...] provvede: a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_4 favore di della somma di euro 55.240,41 oltre interessi al tasso Parte_1 legale a decorrere dall'1.10.2025; condanna, altresì, Controparte_1
e , in solido, al pagamento delle spese e competenze del
[...] Controparte_4 giudizio di primo grado che liquida in € 545,00 per c.u. ed oltre le spese di consulenza così come liquidate in primo grado, € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Luigi Frascogna;
b) Condanna e , in solido, Controparte_1 Controparte_4 al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, che liquida in € 777,00 per spese, € 9.991,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Luigi Frascogna. Così deciso in Napoli, 16.10.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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