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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 987/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STABILE PIERA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data CP_1
22.10.1998, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Laureana di Borrello (RC), al n. 2, parte I, anno 1998, e che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Non formulava domande di contenuto patrimoniale.
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito alla moglie, imputandole di avere improvvisamente abbandonato la casa coniugale.
Negava che i figli, benché maggiorenni, fossero autosufficienti dal punto di vista economico: infatti, frequentava una scuola di Per_2
formazione professionale, mentre era percettore di un reddito Per_1 minimo (€ 5.000,00 annui).
Aggiungeva di convivere con entrambi i figli presso un appartamento condotto in locazione.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione alla ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli e Per_2 nella misura, rispettivamente, di € 300,00 ed € 150,00. Per_1
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti, con ordinanza del
26.12.2022, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, gravava la Pt_1
dell'obbligo di versare mensilmente a l'importo di € 150,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie.
Dato ulteriore corso al procedimento, le parti venivano vanamente invitate alla conciliazione nei termini di cui all'ordinanza presidenziale.
pagina 2 di 5 Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, risulta essere venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, udite le dichiarazioni delle medesime. La domanda di separazione va, dunque, accolta ai sensi dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso in esame, all'evidenza disponibile, la domanda di addebito non può essere accolta, giacché non consta prova certa in ordine all'allegato abbandono della casa coniugale da parte della per “andare a Pt_1 convivere con il nuovo compagno”, non essendo stato possibile né collocare in un periodo di serenità matrimoniale la presunta relazione adulterina che pagina 3 di 5 avrebbe indotto la ricorrente a lasciare il tetto coniugale, né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'asserito abbandono del coniuge, anche per la rinuncia alla prova testimoniale all'uopo pure ammessa.
*****
Passando al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa, unitamente a quella dei figli maggiorenni), alla luce della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del
26.12.2022 (obbligo della madre di versare mensilmente al padre l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie).
Infatti, premesso che è incontestato che entrambi i figli maggiorenni siano tuttora conviventi con il padre, le loro posizioni si attestano differenti, in quanto risulta impiegato (come da c.u. allegata), benché Per_1 percettore di redditi, sebbene non ingenti.
Al riguardo va richiamato il consolidato insegnamento a tenore del quale “lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., ord. n. 19696/2019); di talchè considerati l'età del giovane ed il doveroso ossequio al principio di autoresponsabilità, la domanda non può essere accolta.
Invece è attualmente impegnata in un corso di formazione Per_2
professionale, che seppur improduttivo di redditi, rende conto dell'impegno profuso dalla giovane per affermarsi nel mondo del lavoro e per raggiungere pagina 4 di 5 un apprezzabile grado di autonomia economica. Pertanto il modesto contributo riconosciuto in suo favore deve ritenersi ancora dovuto.
Infine, nulla dovrà disporsi in ordine alla casa coniugale, condotta in locazione e pacificamente abitata dal padre con i giovani.
*****
Le spese possono essere compensate avuto riguardo al tenore delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in data 22.10.1998, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Laureana di Borrello (RC), al n.
2, parte I, anno 1998;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di €
150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del
50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 987/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STABILE PIERA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. VIVONA GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data CP_1
22.10.1998, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Laureana di Borrello (RC), al n. 2, parte I, anno 1998, e che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Non formulava domande di contenuto patrimoniale.
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, ne chiedeva l'addebito alla moglie, imputandole di avere improvvisamente abbandonato la casa coniugale.
Negava che i figli, benché maggiorenni, fossero autosufficienti dal punto di vista economico: infatti, frequentava una scuola di Per_2
formazione professionale, mentre era percettore di un reddito Per_1 minimo (€ 5.000,00 annui).
Aggiungeva di convivere con entrambi i figli presso un appartamento condotto in locazione.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione alla ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli e Per_2 nella misura, rispettivamente, di € 300,00 ed € 150,00. Per_1
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti, con ordinanza del
26.12.2022, nell'autorizzare i coniugi a vivere separati, gravava la Pt_1
dell'obbligo di versare mensilmente a l'importo di € 150,00 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie.
Dato ulteriore corso al procedimento, le parti venivano vanamente invitate alla conciliazione nei termini di cui all'ordinanza presidenziale.
pagina 2 di 5 Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, risulta essere venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, udite le dichiarazioni delle medesime. La domanda di separazione va, dunque, accolta ai sensi dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., Sez. I,
27/06/2006, n. 14840).
Nel caso in esame, all'evidenza disponibile, la domanda di addebito non può essere accolta, giacché non consta prova certa in ordine all'allegato abbandono della casa coniugale da parte della per “andare a Pt_1 convivere con il nuovo compagno”, non essendo stato possibile né collocare in un periodo di serenità matrimoniale la presunta relazione adulterina che pagina 3 di 5 avrebbe indotto la ricorrente a lasciare il tetto coniugale, né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'asserito abbandono del coniuge, anche per la rinuncia alla prova testimoniale all'uopo pure ammessa.
*****
Passando al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa, unitamente a quella dei figli maggiorenni), alla luce della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del
26.12.2022 (obbligo della madre di versare mensilmente al padre l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie).
Infatti, premesso che è incontestato che entrambi i figli maggiorenni siano tuttora conviventi con il padre, le loro posizioni si attestano differenti, in quanto risulta impiegato (come da c.u. allegata), benché Per_1 percettore di redditi, sebbene non ingenti.
Al riguardo va richiamato il consolidato insegnamento a tenore del quale “lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., ord. n. 19696/2019); di talchè considerati l'età del giovane ed il doveroso ossequio al principio di autoresponsabilità, la domanda non può essere accolta.
Invece è attualmente impegnata in un corso di formazione Per_2
professionale, che seppur improduttivo di redditi, rende conto dell'impegno profuso dalla giovane per affermarsi nel mondo del lavoro e per raggiungere pagina 4 di 5 un apprezzabile grado di autonomia economica. Pertanto il modesto contributo riconosciuto in suo favore deve ritenersi ancora dovuto.
Infine, nulla dovrà disporsi in ordine alla casa coniugale, condotta in locazione e pacificamente abitata dal padre con i giovani.
*****
Le spese possono essere compensate avuto riguardo al tenore delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in data 22.10.1998, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Laureana di Borrello (RC), al n.
2, parte I, anno 1998;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno dell'importo di €
150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del
50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice estensore Arianna Lo Vasco
Il Presidente Michele Ruvolo
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