Art. 5.
Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilita' e sono altresi' dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonche' gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilita' e sono altresi' dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonche' gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .