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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 R.G. anno 2025, avente ad oggetto: prestazioni a carico del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Rillo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrecuso, Località Mercuri II n. 22,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Oreste Manzi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/03/2025 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_1 accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 2, d.lgs. 80/1992 per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...] CP_
nei confronti della quale era stata aperta procedura di liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Benevento n. 10/2023 del 13/04/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivamente maturati sino all'effettivo pagamento;
con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda, l'istante ha esposto che l'unica ragione del diniego espresso dall' , CP_1 ovvero una presunta difformità fra l'importo dei crediti di lavoro risultante dal modello SR52 e quello risultante dallo stato passivo, era completamente errata, in quanto gli importi erano identici.
Ritualmente costituitosi, l' ha rappresentato di avere riesaminato e accolto integralmente CP_1
l'istanza del ricorrente, e ha pertanto concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente ha proposto ricorso per vedersi riconoscere il diritto al pagamento, a carico del Fondo di garanzia, della retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^, dovuta per le ultime tre mensilità lavorate alle dipendenze della credito per il quale è stato ammesso allo stato CP_2
1 passivo dichiarato esecutivo con decreto del 6/07/2023 (come da stato passivo e modello SR52 compilato dal curatore della procedura di liquidazione giudiziale).
L' , nel costituirsi, non ha in alcun modo contrastato la pretesa dell'istante, e – come si evince CP_1 dalla documentazione allegata dallo stesso ricorrente alle note di trattazione scritta – ha provveduto, dopo la notifica del ricorso, alla liquidazione e al pagamento della prestazione.
Nelle note il ricorrente, preso atto di ciò, ha riconosciuto il pagamento delle somme spettanti e insistito per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese.
Nel merito va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, che come precisato in giurisprudenza “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva che la soccombenza dell' in ordine al merito della CP_1 controversia può ritenersi pacifica. Si ritiene tuttavia equo compensare le spese in ragione di un terzo, tenuto conto del comportamento collaborativo dell' , che si è attivato CP_1 immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo, nonché dell'assenza di prova che, prima della notifica del ricorso, il ricorrente abbia proposto ricorsi in via amministrativa o abbia avanzato in via stragiudiziale richieste di riesame della pratica. I restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione CP_1 di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse e la limitata attività processuale svolta, anche in considerazione della decisione all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in complessivi € 874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 R.G. anno 2025, avente ad oggetto: prestazioni a carico del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Rillo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrecuso, Località Mercuri II n. 22,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Oreste Manzi,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/03/2025 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_1 accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 2, d.lgs. 80/1992 per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...] CP_
nei confronti della quale era stata aperta procedura di liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Benevento n. 10/2023 del 13/04/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivamente maturati sino all'effettivo pagamento;
con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda, l'istante ha esposto che l'unica ragione del diniego espresso dall' , CP_1 ovvero una presunta difformità fra l'importo dei crediti di lavoro risultante dal modello SR52 e quello risultante dallo stato passivo, era completamente errata, in quanto gli importi erano identici.
Ritualmente costituitosi, l' ha rappresentato di avere riesaminato e accolto integralmente CP_1
l'istanza del ricorrente, e ha pertanto concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente ha proposto ricorso per vedersi riconoscere il diritto al pagamento, a carico del Fondo di garanzia, della retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^, dovuta per le ultime tre mensilità lavorate alle dipendenze della credito per il quale è stato ammesso allo stato CP_2
1 passivo dichiarato esecutivo con decreto del 6/07/2023 (come da stato passivo e modello SR52 compilato dal curatore della procedura di liquidazione giudiziale).
L' , nel costituirsi, non ha in alcun modo contrastato la pretesa dell'istante, e – come si evince CP_1 dalla documentazione allegata dallo stesso ricorrente alle note di trattazione scritta – ha provveduto, dopo la notifica del ricorso, alla liquidazione e al pagamento della prestazione.
Nelle note il ricorrente, preso atto di ciò, ha riconosciuto il pagamento delle somme spettanti e insistito per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese.
Nel merito va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere, che come precisato in giurisprudenza “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. sent. n. 10553 del 07/05/2009; ord. n. 5188 del 16/03/2015).
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale, si osserva che la soccombenza dell' in ordine al merito della CP_1 controversia può ritenersi pacifica. Si ritiene tuttavia equo compensare le spese in ragione di un terzo, tenuto conto del comportamento collaborativo dell' , che si è attivato CP_1 immediatamente dopo la notifica del ricorso introduttivo, nonché dell'assenza di prova che, prima della notifica del ricorso, il ricorrente abbia proposto ricorsi in via amministrativa o abbia avanzato in via stragiudiziale richieste di riesame della pratica. I restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione CP_1 di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse e la limitata attività processuale svolta, anche in considerazione della decisione all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in complessivi € 874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
2