Art. 4. Onere finanziario
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 550 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 550 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.