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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 27155 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. BISCARDO SABRINA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio
48/A;
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ZARRELLI ILARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla p.zza San Domenico Maggiore,
9;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.12.2023, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio a NAPOLI il 01.10.1994, con la resistente e CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli: (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) - entrambi maggiorenni -, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 18.08.2018 era intervenuta separazione in forza di sentenza cron. n. 8820/2021 resa nel procedimento RG 8647/2018 e per la quale era attestato il passaggio in giudicato, concludeva chiedendo: “Emettere ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 898/70 e succ. modifiche, sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e celebrato in Napoli in data Parte_1 CP_1
01/10/1994 atto n. 114 parte 2 serie A anno 1994 – Ufficio 13 con richiesta di trasmissione al Competente Ufficio dello Stato Civile. Nel merito: Revocarsi l'assegno di mantenimento a favore dei figli e , a seguito della variazione dei Per_1 Per_2 presupposti stabiliti in sede di separazione, ciò a decorrere dalla data di deposito del ricorso. In via istruttoria: si chiede: ammettere l'interrogatorio formale di tutte le parti, ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli delle premesse di fatto, da intendersi integralmente riprodotti dal n. 1 a 7 epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione preceduti dalla locuzione “Vero che” Si indicano a testi i sigg.
[...] nata a [...] il [...] e domt.a in Acerra (NA) alla via Piave n.39; Tes_1
nato a [...] il [...] dom.to in Acerra (NA) alla via Piave Controparte_2
n. 39”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2024 si costituiva CP_1 che impugnava e contestava ogni circostanza di fatto e di diritto di cui al ricorso e concludeva chiedendo: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in Napoli il 01/10/94, Parte_1 CP_1
Atto n.114, parte 2, Serie A, Anno 1994-Ufficio 13, con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello Stato Civile.
2. Disporre a carico dell' previa Parte_1 valutazione del suo comportamento e preso atto della circostanza che il predetto dispone di una retribuzione mensile media di importo pari ad € 2.000,00, un assegno di mantenimento a favore dei due figli e , maggiorenni ma Persona_3 Per_2 non economicamente autosufficienti, pari ad € 436,88 mensili ciascuno (somma corrispondente a quella di € 375,00, come stabilito nella sentenza di separazione giudiziale, rivalutata secondo gli indici ST dal mese di ottobre 2019), nonchè tutte
2 le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive).
3. Disporre a carico dell' un assegno divorzile in favore della pari ad € 400,00 mensili Parte_1 CP_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua secondo gli indici ST dalla domanda.
4. In via istruttoria si chiede interrogatorio formale delle parti, inchiesta testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli da II a VI della presente comparsa, epurati da eventuali valutazioni, e si indicano a testimoni: -
, via Bernardo Quaranta, 11 - Napoli;
via Testimone_2 Persona_3
Pazzigno, 1 - Napoli;
, via Pazzigno, 1 - Napoli;
-dr.ssa Claudia Testimone_3
Cuollo, c.so Garibaldi, 185 - Portici (NA).”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e bis 21 cpc e all'udienza del 16.04.2024, venivano sentite le parti presenti personalmente, le quali non aderivano alla proposta conciliativa, confermando la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale, si riservava, rimettendo in termini parte ricorrente per il deposito di quanto previsto dall'art. 473 bis 17 ultimo comma cpc.
Sciolta la riserva il Tribunale, dichiarava inammissibili le richieste di prova orale formulate dalle parti, ad eccezione di quella formulata da parte resistente relativa alle circostanze sub J , K , L, M, N, P, Q, V, W con la sola teste , Testimone_2 fissando all'uopo l'udienza del 12.11.2024.
All'indicata udienza sentita la teste, le difese delle parti, chiedevano il rinvio, per tentare la conciliazione della lite, attraverso una definizione transattiva della stessa.
Alla successiva udienza del 27.01.2025, le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia ai seguenti patti e condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) il sig. si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento a favore della Parte_1 GL , maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 400,00 Per_2 mensili da versare alla signora entro il giorno 5 di ciascun mese con CP_1 rivalutazione annuale ST;
3) la sig.ra rinuncia all'assegno di CP_1 mantenimento a favore del figlio in quanto le parti convengono che egli è Per_1 economicamente indipendente. 4) il sig. si obbliga al versamento a Parte_1 beneficio della sig.ra di un assegno divorzile di € 300,00 mensili entro il giorno CP_1
3 5 di ciascun mese con rivalutazione annuale ST. 5) le spese straordinarie come disciplinate nel protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 7/3/2018 relative alla GL saranno ripartite tra le parti nella seguente misura: 2/3 a carico del Per_2 sig. e 1/3 a carico della signora così confermando in tal modo le Parte_1 CP_1 statuizioni di cui alla sentenza di separazione. 6) le parti si accordano a che la decorrenza dei contributi economici stabiliti nelle condizioni precedenti sia dal mese di febbraio 2025 e quindi il sig. provvederà ai versamenti per il predetto Parte_1 mese entro il giorno 5/2/2025; 7) le parti convengono di compensare le spese di cui al presente giudizio.”
Il Tribunale quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione orale ed all'esito riservava in decisione al Collegio avendo il PM già formulato le sue conclusioni in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Le spese di giudizio sono compensate secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 01.10.1994 (atto n. 114, parte II, Serie A, reg. Atti
Matrimonio anno 1994), secondo le condizioni sopra riportate;
4 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
5
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 27155 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. BISCARDO SABRINA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio
48/A;
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ZARRELLI ILARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla p.zza San Domenico Maggiore,
9;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., presso il Tribunale di Napoli
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.12.2023, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio a NAPOLI il 01.10.1994, con la resistente e CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli: (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) - entrambi maggiorenni -, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 18.08.2018 era intervenuta separazione in forza di sentenza cron. n. 8820/2021 resa nel procedimento RG 8647/2018 e per la quale era attestato il passaggio in giudicato, concludeva chiedendo: “Emettere ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 898/70 e succ. modifiche, sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e celebrato in Napoli in data Parte_1 CP_1
01/10/1994 atto n. 114 parte 2 serie A anno 1994 – Ufficio 13 con richiesta di trasmissione al Competente Ufficio dello Stato Civile. Nel merito: Revocarsi l'assegno di mantenimento a favore dei figli e , a seguito della variazione dei Per_1 Per_2 presupposti stabiliti in sede di separazione, ciò a decorrere dalla data di deposito del ricorso. In via istruttoria: si chiede: ammettere l'interrogatorio formale di tutte le parti, ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli delle premesse di fatto, da intendersi integralmente riprodotti dal n. 1 a 7 epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione preceduti dalla locuzione “Vero che” Si indicano a testi i sigg.
[...] nata a [...] il [...] e domt.a in Acerra (NA) alla via Piave n.39; Tes_1
nato a [...] il [...] dom.to in Acerra (NA) alla via Piave Controparte_2
n. 39”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2024 si costituiva CP_1 che impugnava e contestava ogni circostanza di fatto e di diritto di cui al ricorso e concludeva chiedendo: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in Napoli il 01/10/94, Parte_1 CP_1
Atto n.114, parte 2, Serie A, Anno 1994-Ufficio 13, con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello Stato Civile.
2. Disporre a carico dell' previa Parte_1 valutazione del suo comportamento e preso atto della circostanza che il predetto dispone di una retribuzione mensile media di importo pari ad € 2.000,00, un assegno di mantenimento a favore dei due figli e , maggiorenni ma Persona_3 Per_2 non economicamente autosufficienti, pari ad € 436,88 mensili ciascuno (somma corrispondente a quella di € 375,00, come stabilito nella sentenza di separazione giudiziale, rivalutata secondo gli indici ST dal mese di ottobre 2019), nonchè tutte
2 le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive).
3. Disporre a carico dell' un assegno divorzile in favore della pari ad € 400,00 mensili Parte_1 CP_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua secondo gli indici ST dalla domanda.
4. In via istruttoria si chiede interrogatorio formale delle parti, inchiesta testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli da II a VI della presente comparsa, epurati da eventuali valutazioni, e si indicano a testimoni: -
, via Bernardo Quaranta, 11 - Napoli;
via Testimone_2 Persona_3
Pazzigno, 1 - Napoli;
, via Pazzigno, 1 - Napoli;
-dr.ssa Claudia Testimone_3
Cuollo, c.so Garibaldi, 185 - Portici (NA).”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e bis 21 cpc e all'udienza del 16.04.2024, venivano sentite le parti presenti personalmente, le quali non aderivano alla proposta conciliativa, confermando la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale, si riservava, rimettendo in termini parte ricorrente per il deposito di quanto previsto dall'art. 473 bis 17 ultimo comma cpc.
Sciolta la riserva il Tribunale, dichiarava inammissibili le richieste di prova orale formulate dalle parti, ad eccezione di quella formulata da parte resistente relativa alle circostanze sub J , K , L, M, N, P, Q, V, W con la sola teste , Testimone_2 fissando all'uopo l'udienza del 12.11.2024.
All'indicata udienza sentita la teste, le difese delle parti, chiedevano il rinvio, per tentare la conciliazione della lite, attraverso una definizione transattiva della stessa.
Alla successiva udienza del 27.01.2025, le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia ai seguenti patti e condizioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
2) il sig. si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento a favore della Parte_1 GL , maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 400,00 Per_2 mensili da versare alla signora entro il giorno 5 di ciascun mese con CP_1 rivalutazione annuale ST;
3) la sig.ra rinuncia all'assegno di CP_1 mantenimento a favore del figlio in quanto le parti convengono che egli è Per_1 economicamente indipendente. 4) il sig. si obbliga al versamento a Parte_1 beneficio della sig.ra di un assegno divorzile di € 300,00 mensili entro il giorno CP_1
3 5 di ciascun mese con rivalutazione annuale ST. 5) le spese straordinarie come disciplinate nel protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 7/3/2018 relative alla GL saranno ripartite tra le parti nella seguente misura: 2/3 a carico del Per_2 sig. e 1/3 a carico della signora così confermando in tal modo le Parte_1 CP_1 statuizioni di cui alla sentenza di separazione. 6) le parti si accordano a che la decorrenza dei contributi economici stabiliti nelle condizioni precedenti sia dal mese di febbraio 2025 e quindi il sig. provvederà ai versamenti per il predetto Parte_1 mese entro il giorno 5/2/2025; 7) le parti convengono di compensare le spese di cui al presente giudizio.”
Il Tribunale quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione orale ed all'esito riservava in decisione al Collegio avendo il PM già formulato le sue conclusioni in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Le spese di giudizio sono compensate secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 01.10.1994 (atto n. 114, parte II, Serie A, reg. Atti
Matrimonio anno 1994), secondo le condizioni sopra riportate;
4 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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