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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 27.11.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 37274 /2022
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Aiello Massimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annalisa Messina sito in Roma,
Via Silvestro Gerardi n. 110, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25/11/2022 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo che il tribunale in funzione di G.L. volesse: “Accertare e dichiarare il diritto di al riscatto degli anni di studi universitari, consistenti nel periodo Parte_1 coincidente con il corso legale di laurea in Ingegneria elettronica, e segnatamente dal
01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all' (Direzione di Catania) il 12 febbraio 1989, assunta CP_1 al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. 2100.13/09/2013.0221960) e per CP_1 CP_1
l'effetto, ordinare all' in persona del legale rapp. p.t., di quantificare e CP_1 comunicare ex art. 2 Legge 114/1974 al Ricorrente l'ammontare Parte_1 della riserva matematica di cui all'art. 1 della Legge n. 1338 del 1962 in relazione alla domanda di riscatto formulata il 12 Febbraio 1989, e quindi l'importo da corrispondere, nonché il termine di adempimento;
In via subordinata, condannare l' al risarcimento dei danni subiti in violazione CP_1 dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il Ricorrente dovrà versare all' in caso di rinnovo della domanda di CP_1 riscatto degli anni universitari, o del minore incremento del trattamento pensionistico spettante al Ricorrente in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda di riscatto presentata il 12 Febbraio 1989 ed il minore importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile, o da determinarsi in via equitativa”
Premetteva in fatto che in data 12 Febbraio 1997 aveva presentato presso la Sede CP_1 di Catania domanda in formato cartaceo di riscatto del periodo del corso legale di laurea ex art. 2 novies Legge 114/1974, allegando il certificato della laurea conseguita.
Il ricorrente, posto il silenzio dell'ente, chiedeva chiarimenti alla Direzione Provinciale
Inps di Catania con pec del 03 giugno 2021 (Doc. 2 ricorso introduttivo) specificando che la richiesta risultava protocollata in data 13.09.2013.
Con pec del 07 Giugno 2021 l'Istituto riscontrava il ricorrente riconoscendo l'esistenza di domanda risalente al 1997 senza fornire indicazioni circa l'esito dell'istruttoria.
Successivamente, in data 28.02.2022, il ricorrente inviava una diffida a firma dell'Avv. Maria Tarantino, con la quale invitava l' a fornire risposta sullo stato della CP_1 domanda di riscatto della laurea.
L'ente previdenziale riscontrava con pec del 07.10.2022 (Doc. 6 ricorso introduttivo) rilevando che “…le domande di riscatto giacenti da più di dieci anni devono essere archiviate per intervenuta prescrizione …”.
L' convenuto, sebbene regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva in CP_1 giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e alle note conclusive del 10.01.2024 nelle quali insisteva con conseguente condanna alle spese.
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come affermato dalla S.C. nella sentenza n° 13630/2020: “la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia pensionistica, dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. n. 18238 del 2002 e n. 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti pensionistici, ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del1962, ex articolo 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato”.
L'istituto del riscatto di laurea deve farsi rientrare nell'ambito degli istituti di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria, essendo- peraltro - oneroso per l'istante, e non nell'ambito degli istituti pensionistici stricto sensu, né in quelli dotati di una specialità, quanto alla loro previsione legislativa, idonei a configurare un beneficio pensionistico speciale.
Come già affermato da questo Tribunale in un caso analogo, tesi alla quale si intende dare continuità “Secondo i giudici di legittimità all'istituto del riscatto deve essere invece ritenuto essenziale, ex art. 1457 cc, il termine stabilito per il versamento della somma, con conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata dal soggetto interessato. Nel caso di specie tale tipo di decadenza deve essere però esclusa, essendo pacifico che l' non ha mai CP_2 comunicato alla ricorrente l'ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento di quanto dovuto” (cfr Trib Roma sentenza n° 6613/2020).
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso è meritevole di accoglimento e va pronunciato in dispositivo l'accertamento del diritto di al riscatto degli anni Parte_1 universitari, di cui alla domanda amministrativa presentata dal ricorrente all' in CP_1 data 12/02/1997 per il periodo dal 01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all (Direzione di Catania) il CP_1
12 febbraio 1997, assunta al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. CP_1
.2100.13/09/2013.0221960). CP_1
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di al riscatto degli anni universitari, di cui alla Parte_1 domanda amministrativa presentata dal ricorrente all' in data 12/02/1997 per il CP_1 periodo coincidente con il corso legale di laurea in Ingegneria elettronica, e segnatamente dal 01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all' (Direzione di Catania) il 12 febbraio 1997, CP_1 assunta al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. .2100.13/09/2013.0221960); CP_1 CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 09/01/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 27.11.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 37274 /2022
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Aiello Massimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annalisa Messina sito in Roma,
Via Silvestro Gerardi n. 110, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25/11/2022 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo che il tribunale in funzione di G.L. volesse: “Accertare e dichiarare il diritto di al riscatto degli anni di studi universitari, consistenti nel periodo Parte_1 coincidente con il corso legale di laurea in Ingegneria elettronica, e segnatamente dal
01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all' (Direzione di Catania) il 12 febbraio 1989, assunta CP_1 al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. 2100.13/09/2013.0221960) e per CP_1 CP_1
l'effetto, ordinare all' in persona del legale rapp. p.t., di quantificare e CP_1 comunicare ex art. 2 Legge 114/1974 al Ricorrente l'ammontare Parte_1 della riserva matematica di cui all'art. 1 della Legge n. 1338 del 1962 in relazione alla domanda di riscatto formulata il 12 Febbraio 1989, e quindi l'importo da corrispondere, nonché il termine di adempimento;
In via subordinata, condannare l' al risarcimento dei danni subiti in violazione CP_1 dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il Ricorrente dovrà versare all' in caso di rinnovo della domanda di CP_1 riscatto degli anni universitari, o del minore incremento del trattamento pensionistico spettante al Ricorrente in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda di riscatto presentata il 12 Febbraio 1989 ed il minore importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile, o da determinarsi in via equitativa”
Premetteva in fatto che in data 12 Febbraio 1997 aveva presentato presso la Sede CP_1 di Catania domanda in formato cartaceo di riscatto del periodo del corso legale di laurea ex art. 2 novies Legge 114/1974, allegando il certificato della laurea conseguita.
Il ricorrente, posto il silenzio dell'ente, chiedeva chiarimenti alla Direzione Provinciale
Inps di Catania con pec del 03 giugno 2021 (Doc. 2 ricorso introduttivo) specificando che la richiesta risultava protocollata in data 13.09.2013.
Con pec del 07 Giugno 2021 l'Istituto riscontrava il ricorrente riconoscendo l'esistenza di domanda risalente al 1997 senza fornire indicazioni circa l'esito dell'istruttoria.
Successivamente, in data 28.02.2022, il ricorrente inviava una diffida a firma dell'Avv. Maria Tarantino, con la quale invitava l' a fornire risposta sullo stato della CP_1 domanda di riscatto della laurea.
L'ente previdenziale riscontrava con pec del 07.10.2022 (Doc. 6 ricorso introduttivo) rilevando che “…le domande di riscatto giacenti da più di dieci anni devono essere archiviate per intervenuta prescrizione …”.
L' convenuto, sebbene regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva in CP_1 giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e alle note conclusive del 10.01.2024 nelle quali insisteva con conseguente condanna alle spese.
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come affermato dalla S.C. nella sentenza n° 13630/2020: “la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia pensionistica, dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. n. 18238 del 2002 e n. 16828 del 2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti pensionistici, ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del1962, ex articolo 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato”.
L'istituto del riscatto di laurea deve farsi rientrare nell'ambito degli istituti di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria, essendo- peraltro - oneroso per l'istante, e non nell'ambito degli istituti pensionistici stricto sensu, né in quelli dotati di una specialità, quanto alla loro previsione legislativa, idonei a configurare un beneficio pensionistico speciale.
Come già affermato da questo Tribunale in un caso analogo, tesi alla quale si intende dare continuità “Secondo i giudici di legittimità all'istituto del riscatto deve essere invece ritenuto essenziale, ex art. 1457 cc, il termine stabilito per il versamento della somma, con conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata dal soggetto interessato. Nel caso di specie tale tipo di decadenza deve essere però esclusa, essendo pacifico che l' non ha mai CP_2 comunicato alla ricorrente l'ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento di quanto dovuto” (cfr Trib Roma sentenza n° 6613/2020).
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso è meritevole di accoglimento e va pronunciato in dispositivo l'accertamento del diritto di al riscatto degli anni Parte_1 universitari, di cui alla domanda amministrativa presentata dal ricorrente all' in CP_1 data 12/02/1997 per il periodo dal 01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all (Direzione di Catania) il CP_1
12 febbraio 1997, assunta al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. CP_1
.2100.13/09/2013.0221960). CP_1
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di al riscatto degli anni universitari, di cui alla Parte_1 domanda amministrativa presentata dal ricorrente all' in data 12/02/1997 per il CP_1 periodo coincidente con il corso legale di laurea in Ingegneria elettronica, e segnatamente dal 01 novembre 1985 al 31 ottobre 1990, così come richiesto con la domanda amministrativa presentata all' (Direzione di Catania) il 12 febbraio 1997, CP_1 assunta al Protocollo in data 13.09.2013 (Prot. .2100.13/09/2013.0221960); CP_1 CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 09/01/2025
Il G.L.
P. Farina