Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 473/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 29.06.2024 promossa da:
, (p.iva ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Ferrari, in forza di Pt_2 Parte_3 procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Imperia, Piazza Bianchi n. 5
APPELLANTE
contro
p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., la società , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Basso in forza di procura CP_3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diano Marina (IM), viale Matteotti n. 99
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che sull'area antistante il fabbricato di mq. Parte_1
638, distinta come 'corte urbana' al Catasto Terreni di Imperia, Sezione Diano Marina, al
1
Ardoino 34, distinti al Catasto Fabbricati di Imperia, al Foglio 2, Particella 275 e costituiti dall'edificio condominiale e dall'area antistante detto fabbricato di mq. 464, distinta come
'ente urbano' al Catasto Terreni di Imperia, Sezione Diano Marina, al Foglio 2, Particella
275 (al quale è graffata);
- condannare il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, alla Parte_1 cessazione di ogni molestia e turbativa al pacifico e libero godimento dell'area di cui il
Condominio attoreo è proprietario ed in particolare ordinarsi ai convenuti di astenersi da ogni e qualsiasi atto di molestia, anche volto a impedire la riallocazione dei paletti e del cancello lungo il confine fra le due proprietà condominiali;
- condannare il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa anche con riferimento all'equità nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di Giustizia e che sin da ora si indica nella somma di euro 46 mila o quella diversa maggiore o minore che risulterà di Giustizia ed anche prevedendo ex art. 614 bis c.p.c. una somma di danaro per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'invocato provvedimento;
- respingere l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
“IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello del avverso la sentenza Parte_1
n. 473/2024 del Tribunale di Imperia;
vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio;
IN VIA INCIDENTALE, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal Condominio conchiudente, Voglia riformare i) il punto e capo della sentenza n. 473/2024 Trib. Imperia relativo all'accoglimento della domanda di apposizione dei termini, rigettandola siccome infondata in fatto ed in diritto;
ii) in ogni caso voglia riformare il punto e capo della sentenza
n. 473/2024 relativo alla compensazione totale delle spese di lite e, per l'effetto, condannare parte appellante principale alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
il proponendo domanda di regolamento di confini, di Controparte_4
apposizione dei termini, actio negatoria servitutis, nonché domanda diretta a sentir ordinare la cessazione delle turbative e molestie, di risarcimento del danno e di concessione di
2 misure ex art. 614 bis c.p.c. Affermava il Condominio di essere proprietario e possessore dell'area condominiale che circonda per intero il distinta al Catasto Parte_1
Terreni di Imperia, Comune di Diano Marina, al foglio 2 mappale 501 di mq. 638 e destinata ad accesso carraio ai box posti al piano seminterrato dell'edificio (nella parte antistante il
) e, inoltre, nei corridoi laterali al palazzo e nella zona retrostante, ad area di Parte_1
parcheggio ed al transito per accedere al litorale. Affermava che il frontistante e confinante
, la cui area antistante era distinta al mappale 275, non Controparte_1
aveva alcun diritto sulla corte esterna di sua esclusiva proprietà, appunto mappale 501. Il confine esatto è individuato alla distanza di 3,00 metri dal muro perimetrale sud est del fabbricato come accertato dal tecnico Geom. incaricato dal Pt_4 Persona_1
tecnico del convenuto. Aggiungeva che il confine non era materializzato in loco Parte_1
e che in più occasioni i condòmini del convenuto, abusando della tolleranza Parte_1
dell'attrice, sfruttando la difficoltà di reazione immediata e per ragioni personali di comodità, hanno molestando di fatto il godimento dell'area, occupandola illegittimamente mediante il parcheggio abusivo di veicoli e/o mediante attività di manovra, ostacolando l'accesso ai locali garage seminterrati e precludendo ai condomini del attoreo di utilizzare i Parte_1 posti-auto e di parcheggiare le vetture nell'area di loro proprietà.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire in capo al per difetto della titolarità del Parte_1
diritto di proprietà, e financo del possesso, sul mappale 501, sostenendo essere di proprietà degli eredi del costruttore, nonché il proprio difetto di legittimazione Persona_2
passiva quanto alle domande di negatoria servitutis e risarcitoria. Inoltre, deduceva l'improponibilità/inammissibilità/difetto d'interesse ad agire della domanda di regolamento dei confini e della domanda di apposizione dei termini, in quanto il confine tra i mappali 275
e 501 era indiscusso, certo e pacifico. In via riconvenzionale, eccepiva l'acquisto del diritto di proprietà del mappale 501 per usucapione ultraventennale e/o del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carrabile, per usucapione e/o destinazione del padre di famiglia, gravante sul fondo 501 e in favore delle unità immobiliari facenti parte del
[...]
. Infine, contestava la domanda risarcitoria in quanto indeterminata e Controparte_1
generica, nonchè la domanda ex art. 614 bis cpc, e instava per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Assunta la prova orale mediante interpello ed escussione testi, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “ 1) rigetta la domanda attorea di regolamento dei confini e la domanda attorea di negatoria servitutis;
3 2) accoglie la domanda attorea di apposizione di termini con ordine di apposizione, a spese comuni, di segni materiali e tangibili del confine individuato alla distanza di 3 mt dal muro perimetrale sud est del fabbricato come accertato dal tecnico Pt_4 Per_1
[...]
3) compensa le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale rigettava la domanda di regolamento dei confini stante la assenza di incertezza degli stessi, prendendo atto della posizione difensiva del convenuto che aveva riconosciuto che il confine era certo, essendo ubicato esattamente nella posizione indicata dall'attore.
Accoglieva, invece, la domanda di apposizione di termini con ordine di apposizione a spese comuni di segni materiali e tangibili sul confine indicato da parte attrice e riconosciuto come valido dal convenuto.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda di negatoria servitutis per mancata prova della proprietà dell'area in capo al attore, ritenendo non sufficienti gli atti notarili Parte_1 prodotti, la dedotta natura intrinsecamente condominiale del mappale, l'accertamento confinario di cui sopra e fondando il rigetto sul mancato raggiungimento della prova dell'usucapione da parte del attoreo. Dichiarava l'assorbimento delle altre Parte_1
domande attrici di cessazione delle molestie e risarcitorie, e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dalla parte convenuta. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il al fine di Parte_1
ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, a fronte dell'eccezione di usucapione svolta dal convenuto, non ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà dell'area di cui al mappale 501. Afferma che, con la sollevata eccezione di usucapione, il convenuto ha tacitamente riconosciuto la proprietà dell'area in capo all'attore.
Inoltre, il convenuto nel costituirsi, in risposta alla domanda di regolamento confini, ne ha chiesto il rigetto sul presupposto della assenza di incertezza, ammettendo che il confine era quello indicato da parte attrice e quindi riconoscendo, di fatto, la proprietà del mappale 501 in capo all'attore. Conformemente a tale riconoscimento avversario il Tribunale ha poi emesso sentenza di rigetto del regolamento di confini, poiché pacifici, e sentenza di condanna del convenuto all'apposizione dei termini, domande che per loro natura presuppongono l'assenza di contestazione della proprietà.
4 2) Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, a fronte della natura intrinsecamente condominiale dei beni, non ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà in capo all'attore, tenuto conto che l'area oggetto di causa è costituita da un marciapiede condominiale, da una rampa di accesso carraio ai box condominiali seminterrati, da un'area circostante il palazzo usata come parcheggio, rilevando trattarsi quindi di aree funzionali al . Parte_1
3) Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur a fronte del regolamento condominiale che indica i beni in questione come condominiali, non ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà in capo all'attore.
4) Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, senza alcuna motivazione, stabilisce essere irrilevante il richiamo all'accordo confinario del 1981, essendo invece tale elemento, anche da solo, idoneo a dare prova della legittimazione attiva ad agire in “negatoria” dell'appellante, comportando il riconoscimento avversario della proprietà.
5) Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur a fronte di atti notarili con i quali i condòmini del hanno acquistato non solo gli Parte_1
alloggi ma anche le aree circostanti del mappale 501, oggetto di causa, con la sola esclusione del sottotetto, non ha ritenuto raggiunta la prova della proprietà in capo all'attore.
6) Con il sesto motivo, l'appellante lamenta la violazione o errata applicazione dell'articolo
2697 c.c. in relazione all'onere probatorio in carico all'attore in caso di negatoria servitutis relativamente al capo della sentenza con cui è stata rigettata tale domanda per mancata prova della proprietà. La sentenza – afferma - merita la riforma per avere trattato il caso alla stregua di una “actio rivendicatoria” indebitamente onerando l'attore della cd. probatio diabolica e non considerando che la prova della proprietà, ai fini della negatoria, in capo al
, era stata ampiamente raggiunta sulla base di quanto sopra Parte_1
esposto.
7) Con il settimo motivo, l'appellante rileva l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza poiché, da un lato, afferma e tutela la proprietà attrice mediante accoglimento della domanda di apposizione di termini e, dall'altro, afferma invece il mancato raggiungimento della prova della proprietà (la medesima precedentemente tutelata) e su tale presupposto rigetta la domanda di negatoria servitutis. Infatti, la sentenza dichiara che il confine tra le due aree è pacifico, al punto che respinge la domanda di regolamento dei confini proprio in ragione del fatto che il confine non è incerto. L'azione per apposizione dei termini ex art. 951 c.c., per sua natura, postula la non contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà e la non contestazione sulla sua estensione.
5 L'appellante, da ultimo, osserva come dall'accoglimento della domanda negatoria derivi l'accoglimento della domanda di condanna e di ordine ai convenuti della cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà del mappale 501, nonché di quella di risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il 34, contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto in appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta.
Oppone:
-in relazione, al primo motivo di appello, che la sua prima difesa è stata quella di contestare la mancanza di titolarità del diritto di proprietà in capo al , e solo in Parte_1
subordine ha proposto eccezione riconvenzionale di usucapione. Quanto alla dedotta assenza di contestazione dell'incertezza dei confini, se ciò è vero, ciò che è contestato non
è il confine, ma la titolarità del diritto di proprietà; in relazione al secondo motivo, che parte appellante non ha provato di essere né proprietario né possessore del mappale 501; in relazione al terzo, la mancanza della natura contrattuale del regolamento condominiale;
- in relazione al quarto la irrilevanza probatoria del cd. “accertamento confinario” costituito dalla relazione tecnica del geom. del 1981; - in relazione al quinto l'irrilevanza Per_1
probatoria dei rogiti notarili non prevedenti il trasferimento in capo ai condomini del mappale
501 rimasto in proprietà del venditore;
- in relazione al sesto la mancanza Persona_2 di prova dei requisiti della negatoria (in particolare prova del possesso dell'area); - in relazione al settimo che la contraddittorietà rilevata dall'appellante conduce al rigetto della domanda, e non all'accoglimento.
Inoltre, ha proposto a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi.
1) Con il primo, l'appellante incidentale rileva come il rigetto della domanda di negatoria servitutis avrebbe dovuto comportare il rigetto anche della domanda di apposizione dei termini, relativamente alla quale l'appellante non aveva fornito la prova della proprietà del mappale 501, requisito che si pone come condizione essenziale dell'azione di apposizione dei termini ex art. 950 c.c. Il Tribunale, nel rigettare l'actio negatoria servitutis, ha concluso che l'attore non ha dimostrato né di essere proprietario né possessore dell'area, essendo anzi emersa in sede istruttoria una situazione di possesso dell'area in questione in capo a una indistinta collettività di persone dal momento che l'area era accessibile a tutti in quanto spazio aperto. Tuttavia, nel caso di specie, oltre a difettare il primo requisito, manca anche il secondo, ovvero la necessità di eliminare incertezza sulla consistenza dei due fondi finitimi: per stessa prospettazione e ammissione dell'attore, la sentenza appellata statuisce
6 che il confine tra i due fondi risulta certo e noto a tutti, tanto è vero che rigetta la domanda di regolamento dei confini proprio per tale situazione di certezza e conoscenza.
2) Con il secondo motivo, l'appellante incidentale contesta la disposta dal Tribunale compensazione totale delle spese in quanto ingiusta. Infatti, da un punto di vista qualitativo, la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio non è giustificata poiché non vi è stata reciproca soccombenza dato che il 34 non ha Controparte_1
dispiegato domande rigettate, ma si è solo difeso da una molteplicità di azioni infondate, una sola delle quali accolta. Per tali motivi l'appellante incidentale ritiene che il Tribunale, su questi punti e capi della sentenza, non abbia fatto buon governo del principio della soccombenza e abbia erroneamente interpretato gli artt. 91 e 92 c.p.c. e ne chiede, pertanto, la riforma condannando l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 29.01.2025, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 13.05.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, e sono fondati nei termini che seguono.
Come insegna la Corte Suprema nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni. (Cass. n. 803/2022). Ed ancora (Cass. n. 1905/2023) “Nell'actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999;
Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del
2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999)”.
7 Ad avviso della Corte sia i rogiti notarili prodotti che la natura e le caratteristiche in fatto dell'area in contestazione consentono di affermare la proprietà in capo al Parte_1
dell'area di cui al mappale 501.
[...]
L'appellante ha prodotto in primo grado l'atto notarile N. 9657 del Rep. del 1970 Per_3
(doc. 5) con cui la venditrice ha venduto a il terreno di cui Controparte_5 Persona_2 al mappale 501 in cui questi l'anno successivo ha edificato il fabbricato al ha Pt_1 Pt_1
poi prodotto gli atti notarili n. 14005/1971 (doc. 6) e n. 67480/1972 (doc. 12) da cui Per_3
risulta che ha venduto (con il primo alla medesima e col Persona_2 Controparte_5
secondo a diversi acquirenti) porzioni del fabbricato di nuova costruzione elevato su area a lui pervenuta per atto di compravendita del 7/1/1970 rep. 9657/1970). In tali atti (quello del
1971 e del 1972) si dà atto che “la vendita era comprensiva della proporzionale quota di comproprietà sul suolo, enti, servizi, impianti, spiazzi, aree e cose che per legge uso e destinazione sono da ritenersi comuni all'intero stabile…”. E' poi espressamente previsto che il sottotetto del fabbricato non è condominiale e rimane di proprietà del venditore. In punto di fatto, risulta dalle planimetrie prodotte da parte appellante, non contestate quanto alla conformazione dei luoghi, comunque confermati in sede di interpello dall'amministratore
(udienza 20/9/2023), che l'area mappale 501 di mq. 638 che circonda per CP_3
intero il , raffigurato nel doc. 2 mostratogli è, sin dalla costruzione Parte_1 dell'edificio (1970/1971), destinata ad accesso pedonale al palazzo e ad Parte_1 accesso carraio ai box posti al seminterrato dell'edificio e ad area di parcheggio e transito per accedere al litorale e che l'unico accesso pedonale al avviene Parte_1 per il tramite del mappale 501. Le planimetrie riproducono l'area come comprensiva di una rampa di accesso carraio ai box condominiali, di un marciapiede e di un'area circostante il palazzo usata come parcheggio (cfr. deposizione dei testi), area pacificamente insistente nel mappale 501.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, ad avviso della Corte, gli atti notarili in questione intercorsi fra il proprietario dell'area mappale 501 e del fabbricato costruito su tale area, e quindi anche costruttore, , e i vari acquirenti degli appartamenti e Persona_2 quindi i condomini dell'edificio – atti da cui è possibile risalire alla costruzione del fabbricato negli anni 1970 – 1971 e alla costituzione del condominio-, consentono di affermare che la vendita riguarda anche la quota di comproprietà di tutti gli spiazzi e aree comuni, con la sola esclusione del sottotetto (di cui il venditore si riservava la proprietà). Pertanto, sussistono certamente le presunzioni cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte di Cassazione che consentono di affermare che tra le cose comuni acquistate dai singoli acquirenti delle varie
8 “porzioni di fabbricato” sono comprese, in quota, il marciapiede per accedervi e che chi ha comprato il box seminterrato abbia anche comprato, in quota, anche la rampa carraia di accesso.
La tesi della parte appellata per cui l'area sarebbe rimasta in capo al costruttore – circostanza che tra l'altro non determina di per sè alcuna legittimazione del
[...]
a vantare pretese sull'area in questione - non risulta suffragata in alcun Controparte_1
modo anche alla luce dei principi in più occasione delineati dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'area esterna di un edificio condominiale, con riguardo alla quale manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del , va Parte_1
ritenuta di presunta natura condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
14/06/2019, n. 16070; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4687; Cass. Sez. 6 - 2, 08/03/2017, n.
5831; Cass. Sez. 2 , 31/08/2017, n. 20612; Cass. Sez. 2 , 04/09/2017, n. 20712). Secondo la giurisprudenza si intende come cortile, agli effetti dell'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, ma anche comprensiva dei vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate degli edifici - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - sebbene non menzionati espressamente nel medesimo art. 1117
c.c. (Cass. Sez. 2, 09/06/2000, n. 7889), risultando irrilevanti le intestazioni catastali.
Ne consegue che mancando ogni espressa riserva di proprietà in capo al costruttore – con eccezione del sottotetto – l'area di cui al mappale 501 in questione non può che ritenersi condominiale e quindi di proprietà comune tra i condomini del . Parte_1
Del resto in tal senso si spiega il fatto che sulla base dell'atto di frazionamento 446/261 del
25/9/1941 il Tecnico Geom. incaricato dal convenuto, - secondo Per_1 Parte_1
l'affermazione attorea in atto introduttivo non contestata tempestivamente dal Parte_1
convenuto - abbia delineato la linea di confine, ponendo il confine a metri tre dal fabbricato del convenuto (: “detta linea di confine è rettilinea e si trova ubicata alla distanza di m. 3,00
(metri tre e centimetri zero) dal muro perimetrale sud est del fabbricato ). Sulla Pt_4
base di tale accertamento il convenuto non ha neppure contestato in questa Parte_1
sede la linea di confine tra i due mappali.
Ne consegue che, mentre va confermata la statuizione del Tribunale di apposizione dei termini, con conseguente rigetto dell'appello incidentale sul punto, va invece accolta la domanda di negatoria, dovendo respingersi le eccezioni riconvenzionali originariamente sollevate dal convenuto e riproposte in questa sede, ossia: 1) l'eccezione di Parte_1
acquisto del diritto di proprietà per usucapione ultraventennale per aver esercitato il
9 possesso corrispondente al diritto di proprietà in modo o pacifico, incontrastato, pieno, e/o
2) in subordine, della servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul mappale 501
(fondo servente) a favore delle unità immobiliari (fondi dominanti) del Condominio per raggiungere il mappale 1399 (area pubblica) attraverso il cancello da sempre posto in loco e da sempre utilizzato per entrare ed uscire dal mappale 501 (opera apparente) sia per aver usucapito il relativo diritto reale, sia per destinazione del padre di famiglia, eccezione basata
– quest'ultima – sul presupposto che i due fondi un tempo appartenevano allo stesso proprietario unico che ha lasciato le cose nello stato di fatto attuale dal quale risulta la servitù.
Osserva la Corte che, premesso che parte appellata non ha articolato alcuna censura alla parte della sentenza in cui il Tribunale (pag. 4 della sentenza) ha escluso il possesso dell'area in capo ai condomini del caseggiato convenuto, ed ha affermato che l'area fosse liberamente accessibile ad una collettività indistinta di persone, la Corte conferma, per quanto possa occorrere, che l'istruttoria testimoniale non ha consentito, in primo luogo, di provare l'acquisto della proprietà dell'area in forza di usucapione, posto che i testi indicati da parte convenuta e – giova ribadire – citati dal Tribunale unitamente alle loro deposizioni
(cfr. testi , , hanno riferito di un utilizzo dell'area a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
parcheggio e passaggio indistinto da parte dei condòmini dei due Condomini in causa in quanto non vi erano parcheggi assegnati e “tutti ci parcheggiavano”, nonché da parte di vicini e frequentatori dei luoghi per raggiungere il mare, circostanza che non consente di delineare tale utilizzo dell'area in termini di possesso pieno, continuativo e soprattutto esclusivo da parte del appellato. Parte_1
Nemmeno, in secondo luogo, ha trovato alcuna conferma la tesi accennata dell'acquisto di una servitù pedonale in forza di usucapione.
Occorre ricordare che è orientamento consolidato della Corte Suprema quello per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configuri come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che
10 dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così Cass. n. 11834 del
2021, Cass. n. 7004 del 2017 e Cass. n. 13238 del 2010). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. n. 2994 del 2004; Cass. n. 1794/2022). Come emerge dalle fotografie prodotte dalla originaria parte attrice, oltre a non ravvisarsi alcun percorso, strada o sentiero che consenta di individuare in termini chiari un tratto destinato al passaggio a favore del appellato, neppure vi è segno di univocità del peso, Parte_1
posto che il passaggio sul mappale 501 è, in ogni caso, al servizio della proprietà della stessa parte appellante, di tal chè non può affermarsi che il passaggio sia al servizio inequivoco del preteso fondo dominante, essendo posta chiaramente al servizio del preteso fondo servente. Non si ravvede, quindi, la sussistenza dell'effettivo e inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio ed il preteso fondo dominante attraverso il fondo servente.
E ciò senza considerare che i testi escussi neppure hanno consentito di affermare l'esistenza di un passaggio per un periodo continuativo di oltre un ventennio (il teste
, la cui sorella abita nel Condominio appellato, ha riferito che vi era un Testimone_5
muro divisorio con un cancello che era sempre aperto;
di esserne a conoscenza in quanto ivi si recava per andare in spiaggia;
di non essere preciso però sul periodo, non riferendo da quando e per quanto tempo tale utilizzo è stato esercitato;
la teste che ha Tes_6 confermato l'esistenza del cancello verso il mare, di averlo sempre visto aperto, e di averlo utilizzato per accedere al mare, ha dichiarato di aver frequentato tali luoghi saltuariamente allorchè si recava a trovare la zia e ciò a far data dal 2000/2002; il teste , che Tes_7
ha visto passare attraverso il cancello e parcheggiare, frequenta i luoghi da dopo il 2000; il teste che abita vicino, ha dichiarato genericamente che tutti passavano dal cancello). Tes_4
Detta eccezione, pertanto, non può essere accolta.
Neppure si ravvisano i presupposti della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, oggetto di altra eccezione riconvenzionale.
Perché operi l'istituto in esame è necessario:
11 a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti o, comunque, lasciati in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atti ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri, nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) esistano opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) manchino disposizioni relative alla servitù.
In presenza di tali condizioni, chi acquista potrà fare un affidamento meritevole di tutela in ordine alla sussistenza di una simile servitù.
Nel caso in esame, se è vero che in origine, come dedotto da parte convenuta, i due mappali
275 sub a e 501 (ex mappale 275 sub b) erano in origine di un unico proprietario sulla base degli atti prodotti da parte convenuta (in particolare allorchè vi era un unico fondo di proprietà della sig.ra e tale unico fondo censito in Catasto Urbano del Comune di Controparte_6
Diano Marina al Foglio 2 mappale 275 di mq. 1534 venne poi frazionato in vista della vendita), non solo non vi è prova certa di quale fosse lo stato dei luoghi nel 1942 all'atto della divisione dei fondi (solo i testi e , nati rispettivamente nel Tes_7 Testimone_8
1943 e nel 1940 hanno genericamente riferito che lo stato dei luoghi è sempre rimasto uguale, per quanto ovviamente a loro memoria, e quindi non possono che riferire per un tempo successivo), ma soprattutto manca, per quanto già detto in relazione all'eccezione di usucapione, il requisito sub c).
Venendo ora alle ulteriori domande della originaria parte attrice non esaminate dal Tribunale stante il rigetto della negatoria, si osserva che l'art. 949, comma II° c.c., stabilisce che, in caso di negatoria, se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Nel caso concreto, non può ritenersi tuttavia la sussistenza di molestie di diritto da parte del appellato nell'aver azionato un'unica azione possessoria, resa in un Parte_1
contesto di situazioni di fatto non del tutto definite, e terminata, oltre tutto, con il parziale accoglimento del ricorso del appellato. Né tale azione si è risolta in una Parte_1
violazione fisica del possesso. Quanto alla molestia di fatto essa è più che altro riferibile a comportamenti di singoli, talvolta condomini talvolta estranei, di tal chè la Corte non ravvisa le ragioni per condannare il convenuto, quale ente di gestione e titolare di parti Parte_1 comuni, alla cessazione di ogni molestia e turbativa al pacifico e libero godimento dell'area e di ordinare “ai convenuti” (secondo quanto emerge dalla domanda svolta, laddove il
12 convenuto è solo il Condominio), soggetti imprecisati e non individuati, di astenersi da ogni e qualsiasi atto di molestia, anche volto a impedire la riallocazione dei paletti e del cancello lungo il confine fra le due proprietà condominiali.
Va conseguentemente respinta anche la domanda di risarcimento del danno connesso alle turbative e molestie ed alle conseguenti invasioni del mapp. 501 che hanno cagionato un concreto pregiudizio all'avente diritto, danno in ogni caso neppure provato, non potendo di certo ritenersi la sussistenza di esso in re ipsa, in assenza della benchè minima allegazione del concreto ed effettivo pregiudizio subito in conseguenza dell'occupazione dell'area di cui
è causa o dell'esercizio della della domanda possessoria.
Va conseguentemente respinta anche la domanda di condanna ex art. 614 c.p.c..
Il secondo motivo di appello incidentale rimane assorbito dal rigetto delle domande, ed è in ogni caso infondato, per quanto si dirà infra in ordine alle spese.
Ne consegue che l'appello principale va accolto in misura parziale nei termini di cui sopra si
è detto.
Venendo alle spese di lite, alla luce del parziale accoglimento dell'appello con rigetto della domanda di ordine di cessazione delle molestie, di risarcimento del danno e di condanna ex art. 614 bis c.p.c. e con rigetto dell'appello incidentale, la Corte ravvisa le ragioni per compensare fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fino alla misura del 50%, con condanna dell'appellato, maggiormente soccombente, al pagamento della residua frazione del 50%.
Esse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014 secondo il valore indeterminabile complessità bassa.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale 34. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 473/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 29.06.2024, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione rigettata, la Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, rigettato l'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
-dichiara che sull'area antistante il fabbricato di mq. 638, distinta Parte_1 come 'corte urbana' al Catasto Terreni di Imperia, Sezione Diano Marina, al Foglio 2,
Particella 501, di proprietà del appellante, non esiste alcun diritto di servitù di Parte_1
passaggio né pedonale a favore dei beni immobili attualmente di proprietà del
[...]
[...]
[...] , siti in Diano Marina IM in Via Generale Ardoino 34, distinti al Catasto Parte_5
Fabbricati di Imperia, al Foglio 2, Particella 275 e costituiti dall'edificio condominiale e dall'area antistante detto fabbricato di mq. 464, distinta come 'ente urbano' al Catasto
Terreni di Imperia, Sezione Diano Marina, al Foglio 2, Particella 275;
-rigetta ogni altra domanda dell'appellante;
-conferma nel resto la sentenza (in particolare quanto all'accoglimento della domanda di apposizione dei termini);
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fino alla misura del 50% e condanna l'appellato ed appellante incidentale al pagamento della Controparte_1
residua frazione delle spese di lite in favore del appellante che, Parte_1 Parte_1
già in tale ridotta frazione, liquida, quanto al primo grado in euro 3.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
e quanto al grado di appello in euro 4.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002
a carico dell'appellante incidentale 34. Controparte_1
Genova, 20/5/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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