Art. 2. Iscrizione alle Casse pensioni 1. La disposizione di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 , non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), e' il seguente:
"2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali".
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), e' il seguente:
"2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali".