Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3393/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
5760/2021 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21 giugno 2021
t r a
- elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) alla via Madonna del Pantano n. 72/A presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello – - che lo C.F._2
rappresenta e difende
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., C.F. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Usai, C.F. ; C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 13 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
Con ricorso del 6 giugno 2019, chiedeva al Tribunale di Napoli di CP_1
“ingiungere al Sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], Vico Molo alle Due Porte n. 20 di pagare immediatamente e senza dilazione, alla notifica dell'emanando decreto,
l'importo di Euro 181.562,50, oltre agli interessi ai sensi del DL 231/2002, spese e competenze della procedura e successive occorrende.”
La domanda monitoria era fondata sull'asserito inadempimento del predetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del 27 settembre 2018 Parte_1
intervenuta tra le parti, in virtù della quale lo stesso era tenuto al pagamento nei confronti di della somma complessiva pari ad € 207.500,00 CP_1 mediante n. 16 rate mensili costanti di importo pari ad € 12.968,75 cadauna,
a far data dal mese di ottobre 2018 , a fronte della cessione in suo favore, da parte della predetta società, di quote della società Guidi s.r.l.
L'ingiungente deduceva che il aveva provveduto solo al Parte_1
pagamento dei ratei di ottobre e novembre, omettendo poi di effettuare i versamenti dovuti alle successive scadenze, risultando quindi debitore nei suoi confronti della somma pari ad € 181.562,50, essendo, a seguito del suo perdurante inadempimento, decaduto dal beneficio della rateizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1186 c.c.
In accoglimento del ricorso, con decreto n. 5558/2019 emesso in data 22 luglio 2019, il Tribunale di Napoli ingiungeva al di pagare, entro 40 Parte_1 giorni dalla notifica del decreto, a “la somma di 181.562,50; gli CP_1
interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,75 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
Con atto di opposizione notificato il 26 settembre 2019, Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, deducendo che:
- la cessione delle quote – nelle statuizioni accessorie – era stata regolata da separata scrittura, in virtù della quale, oltre al pagamento del valore nominale delle quote, egli si era fatto carico - mediante versamenti rateizzati
- dell'estinzione delle debitorie della Guidi S.r.l. consistenti nelle seguenti voci: a) €. 148.595,20 per finanziamento infruttifero da parte della stessa
2 b) €. 7.930,00 per pregressi debiti verso fornitori;
c) €. 25.074,80 CP_1
nei confronti ancora di per la realizzazione della canna fumaria;
CP_1
inoltre, egli avrebbe dovuto eseguire a sua cura e spese i lavori necessari all'ottenimento di n. 2 autorizzazioni commerciali che erano in fase di rilascio dal Comune di Roma per entrambi i locali di via del Parione per poi restituirne una alla – a titolo gratuito – ovvero cederla al soggetto CP_1 indicato dalla e girare a quest'ultima il relativo incasso;
CP_1
- solo dopo aver ultimato i lavori, trasferito a terzi la seconda autorizzazione commerciale ed iniziati i pagamenti egli aveva avuto conoscenza dei vizi e delle passività occultate dalla CP_1
- in particolare, la canna fumaria non era stata realizzata in conformità alla vigente normativa e avrebbe dovuto essere completamente ricostruita, tanto che il proprietario dell'intero fabbricato aveva lamentato la sussistenza di copiose infiltrazioni di fumo nel suo appartamento ed aveva minacciato denunzie per violazioni delle normative in materia di tutela ambientale ed esalazioni;
- egli aveva diffidato la al rifacimento della canna fumaria, che CP_1 richiedeva l'esborso dell'importo di €. 50.000,00, come da perizia di parte depositata, cui avrebbe dovuto aggiungersi il mancato incasso dovuto all'interruzione dell'attività per circa 15 giornate (per un importo di €.
15.000,00);
- alla Guidi S.r.l. erano poi pervenute da parte dello studio dei commercialisti una richiesta di €. 6.475,23 Per_1
(seimilaquattrocentosettantacinque//23) per spese di domiciliazione per periodi antecedenti la cessione di quote, nonché la richiesta di quote condominiali pregresse per complessive €. 2.669,70;
- nelle more, si erano verificate poi altre circostanze che avevano palesato ulteriori debitorie della verso terzi che non erano state CP_1
rappresentate dal legale rappresentante della società in sede di trattativa per la cessione delle quote in suo favore e che non figuravano nella documentazione contrabile della società;
- a fronte di tali sopravvenienze, egli aveva sospeso i pagamenti, diffidando la a formalizzare e palesare tutte le debitorie realmente esistenti CP_1
ed a scalare tali importi dalla somma contrattualizzata, non ottenendo alcun
3 riscontro e convenendo, pertanto, in giudizio la detta società innanzi al
Tribunale di Roma, giudizio rubricato al n.r.g. 26011/2019 innanzi al dott.
Claudio Ruggiero per l'udienza del 03.09.2019.
Si costituiva in giudizio la eccependo: CP_1
- la nullità ex art. 164, quarto comma, c.p.c., non essendo possibile dedurre, neppure in modo astratto, quale tipologia di responsabilità avesse invocato nei propri confronti il (se quella in materia di vendita e i vizi della Parte_1 cosa venduta ex artt. 1490 c.c. e ss. o quella della cessione dell'azienda di cui all'art. 2560 c.c.);
- che il era cessionario delle quote della società Guidi s.r.l. e non Parte_1 dell'azienda (o di un ramo di essa) e, pertanto, inconferente era qualsiasi riferimento alla cessione d'azienda ex art. 2560 c.c.;
- che il valore delle quote era stato determinato, per espressa pattuizione delle parti, dalla possibilità di ottenere delle licenze commerciali di somministrazione per le attività di bar e ristorazione site in Firenze, presupposto che aveva costituito “condicio sine qua non” per l'acquisto delle quote da parte del signor ”; Parte_1
- che non era stata provata la reale entità delle “poste debitorie” della società, né la mancata conoscenza, da parte del de lo stato dei Parte_1
beni e degli assets;
- che la mera lista di presunte poste debitorie afferenti alla conduzione dell'attività d'impresa non avrebbe potuto esimere il dal pagare il Parte_1 prezzo pattuito per l'acquisto delle quote della società;
- che il aveva destinato la canna fumaria all'aspirazione dei fumi Parte_1 derivanti dalla cottura della pizza e brace, modificandone l'originaria destinazione all'aspirazione di vapori e semplici fumi da cucina, non fornendo alcuna prova del mancato funzionamento della stessa o della non conformità della stessa ai requisiti di legge.
Chiedeva, pertanto, al giudice adito:
“- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'asserito credito del Sig. fondato Parte_1
su prova scritta né la questione di pronta soluzione;
- in via principale, di rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, di confermare il predetto decreto ingiuntivo”.
4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
1.“rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
Con atto di appello notificato il 14.7.2021, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Revocare la sentenza n. 5760/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.06.2021 a seguito della procedura N.R.G. 27661/2019, e per l'effetto revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 5558/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli a seguito della procedura N.R.G. 19753/2019;
2) Condannare la al pagamento delle spese legali del giudizio con CP_1 rivalsa di I.V.A.”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare CP_1 inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 5760/2021;
- condannare il Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art 96, ultimo Parte_1
comma c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.
- condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite e dei Parte_1 compensi professionali, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014”.
All'udienza del 13.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è inammissibile.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, attesa la genericità e la palese inconsistenza dei motivi di gravame.
Secondo quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., le doglianze contenute nell'atto di appello devono essere argomentate in modo conferente alla motivazione posta a base del provvedimento impugnato e, a seguito della modifica
5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla controversia in esame, l'atto di impugnazione deve, specificamente, contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, già prima della riforma dell'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che la specificità dei motivi, pur non esigendo particolari formalità, dovesse consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e vagliare, attraverso la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si è proposto gravame (cfr. Cass. SS.UU. 8181/93) e l'indicazione dei capi o i punti nei quali si assume che la sentenza sarebbe ingiusta, nonché la ragione per la quale si sostiene l'erroneità della decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre ritenuto che: “nel giudizio di appello - che non è un “novum iudicium” - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi,
a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.”(Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 924).
Come è noto, poi, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017,
6 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pur chiarendo che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello e pur precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali, hanno comunque sottolineato che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado e che il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile.
Tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze ("affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
Pur se non sia richiesta la necessità di forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n.
27199/2017).
Non è sufficiente, quindi, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1248 del
18/01/2013).
L'atto di impugnazione proposto dall'appellante non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale rileva, testualmente: < non è stata offerta alcuna prova dell'inadeguatezza della canna fumaria in questione (la
7 perizia di parte citata in merito non risulta depositata) né della sussistenza degli altri crediti vantati, essendo stata prodotta una mera missiva di costituzione in mora>>.
A fronte di tale motivazione, con la quale il Tribunale dà atto della assoluta carenza di prova delle domande proposte dal , quest'ultimo pone a Parte_1 sostegno del gravame, nuovamente, l'asserito malfunzionamento della canna fumaria, e la non conformità della stessa alle vigenti normative in materia di esalazioni, dando per scontati tali difetti e sostenendo che il giudice avrebbe errato nel non rilevare che tali vizi (causa delle infiltrazioni ed esalazioni lamentate dal proprietario del fabbricato) sarebbero imputabili alla e non all'utilizzo da lui fattone (attesa la preesistenza dell'attività di CP_1 pizzeria facente parte dell'azienda della società di cui erano state cedute le quote, evincibile dal “regolamento di cessione quote” sottoscritto tra le parti, nella parte finale dell'art. 2, ove risulterebbe specificata l'attività di “ristorante
– bar – pizzeria” del locale).
L'appellante, inoltre, nell'atto di impugnazione reitera nuovamente ed in maniera pedissequa le mere asserzioni difensive già svolte nel primo giudizio, elencando una serie di presunte “poste debitorie” facenti capo alla società (spese per il rifacimento della canna fumaria, quote condominiali pregresse, spese di domiciliazione del commercialista) che legittimerebbero il mancato pagamento del prezzo di acquisto delle quote della società.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha rilevato come l'odierno impugnante abbia omesso totalmente di provare i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero: la mancata conformità ed il non funzionamento della canna fumaria;
le “poste debitorie” (meramente elencate, nuovamente, nel presente grado), nonché le spese asseritamente sostenute o da sostenere per il rifacimento della canna fumaria.
Appare evidente, dunque, l'inconferenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell'atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.
L'atto di appello si rivela infatti del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l'iter logico motivazionale seguito dal primo
8 giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall'appellante.
Per quanto sin qui esposto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Va rigettata, infine, la domanda proposta dalla parte appellata ex art. 96
c.p.c.
Invero, «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che l'appellante abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito, non essendo emersa la consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa di appello, delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta dal difensore, in applicazione di valori tra i minimi ed i medi tariffari vigenti e con applicazione del richiesto aumento ai sensi del comma 1-bis D.M. 55/2014 e succ. mod., contenendo gli atti depositati dal difensore collegamenti ipertestuali volti alla consultazione o fruizione dei documenti allegati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione Civile VII -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 5760/2021 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 281 sexies
c.p.c. in data 21 giugno 2021, ogni ulteriore domanda reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere all'appellata le spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.800,00 per compenso
9 professionale, oltre spese generali al 15%, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CAP come per legge.
Napoli, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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