Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 aprile 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Marcianise Parte_1 C.F._1
alla via S. Merola, 33/45 presso lo studio dell'avv. Marco Varletta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_2 C.F._2
Capua Vetere alla Via Galatina, 41 presso lo studio dell'avv. Marica Di Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 3 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati tre figli Per_1
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] il [...]) e (nato a
[...] Per_2 Per_3
il 29 luglio 2015) - regolarmente riconosciuti da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 7 aprile 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) la casa coniugale, di proprietà del SI. , sita in Casapesenna (CE) alla via Don Parte_1
Peppe Diana n. 18, resterà assegnata alla SI.ra e goduta da quest'ultima in uno Parte_2
ai tre figli, con facoltà per il SI. di asportare i beni strettamente personali;
“Il godimento Pt_1
della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'eSIenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio”.
2) Il SI. ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Via Orazio II TRAV Parte_1
n. 12 a Casapesenna (CE);
3) i figli minori , e saranno affidati in via condivisa ad ambo i Persona_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, entrambi i genitori eserciteranno una responsabilità genitoriale comune nel rispetto di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre, gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, ma le questioni di straordinaria amministrazione che riguardano la vita dei figli saranno sempre affrontate in modo condiviso;
4) in ordine all'esercizio della genitorialità e al diritto di visita dei due figli, le parti stabiliscono, onde consentire ai figli di avere un rapporto equilibrato con ambedue i genitori, – nel superiore interesse dei minori -, pertanto, nell'arco di una settimana staranno quattro giorni con il padre, due
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infra settimanali e due pernotti nel weekend e tre giorni con la madre e la settima seguente staranno due giorni con il padre e tre giorni e due pernotti nel weekend con la madre, e così alternando a seguire. In particolare, nell'arco di un mese, i bambini staranno con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
➢ Prima settimana: il lunedì e mercoledì e dal Sabato sera alla Domenica con il padre ed il resto dei giorni con la madre;
➢ Seconda settimana: martedì e giovedì con il padre ed il resto dei giorni con la madre;
➢ Terza settimana: il lunedì e mercoledì e dal sabato sera alla Domenica con il padre ed il resto dei giorni con la madre;
➢ Quarta settimana: martedì e giovedì con il padre ed il resto dei giorni con la madre;
Il calendario di cui sopra è graficamente rappresentato, per una migliore comprensione, nello schema che segue:
I genitori s'impegnano – ciascuno nel proprio tempo di permanenza con i minori – a garantire la propria presenza fisica accanto ai figli per il maggior numero di ore possibile, senza delegarne l'accudimento a nuovi compagni o terze persone, parenti compresi. Per quanto riguarda le festività natalizie, queste saranno trascorse dai minori alternativamente con il padre o con la madre: nell'alternanza di una vigilia e di una festività, pertanto un anno trascorreranno il 24 Dicembre con il padre e il 25 Dicembre con la madre, nonché il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e l'anno seguente tale ordine sarà invertito. Per le festività pasquali, un anno i figli trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre o la Domenica Santa o il Lunedì in
Albis, e così alternando per gli anni a seguire. Per il periodo estivo (mese di Agosto), i figli potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni non consecutivi, da concordarsi congiuntamente;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra le parti entro il 15 Giugno di ogni anno in base al personale piano di ferie. I minori, inoltre, trascorreranno la festa della mamma e del papà
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con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori staranno col genitore festeggiato, mentre i compleanni dei bambini verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia, assieme, organizzando di comune accordo la festa alla quale partecipare tutti, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto (un anno il figlio festeggiato trascorrerà il giorno del suo compleanno con un genitore dalla mattina fino alle ore 18.00 e con l'altro genitore dalle ore 18.00 alla mattina del giorno seguente, e viceversa per l'anno a seguire); Per le festività 8 Dicembre, 25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno e la festa patronale le stesse verranno equamente divise tra i genitori;
5)dichiarare non dovuto alcun contributo al mantenimento della SI.ra attesa Pt_2
l'autosufficienza economica di entrambe le parti;
6)per il mantenimento dei tre figli minori, alla luce del sopra riportato affido il SI. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di Parte_2
euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli euro
500,00 pro capite, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT rinunciando inoltre sempre come propria contribuzione al mantenimento all'assegno unico, previsto in favore di ciascun figlio, che sarà percepito interamente dalla SI.ra , la quale pertanto ne beneficerà nella Parte_2
misura del 100%;
7) le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ambo i genitori al 50% ciascuno;
in particolare, tali spese verranno così ripartite: a) le spese medico-specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche, con necessità del preventivo accordo qualora non siano coperte dal servizio sanitario nazionale;
b) le tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica, mensa scolastica e testi di studio obbligatori sempre relativi alla scuola pubblica, senza il preventivo accordo;
c) con preventivo accordo le spese relative ai corsi di ordinaria pratica sportiva. I rimborsi pro quota al genitore che ha anticipato le spese saranno dovuti entro il mese successivo a decorrere dalla documentata richiesta;
8) Le parti, congiuntamente, stabiliscono che i suddetti patti abbiano efficacia tra loro sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi ad osservarli a partire dalla data della firma del presente documento. Si rilasciano, altresì, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia loro che delle figlie, impegnandosi fin d'ora a prestare ogni consenso richiesto dalle competenti Autorità;
9.) Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
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Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato ad [...] il [...]) e Parte_1 Pt_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate
[...]
e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 7 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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