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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1344/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 23/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FERRARI Parte_1
MORANDI ESTER
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. EUTIZI CINZIA CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro,
n. 1867del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222 del 1984
a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 11.12.2019 o da altra data ritenuta di giustizia, previo accertamento del relativo diritto.
2. Deduceva la ricorrente nell'atto introduttivo di possedere il requisito contributivo richiesto dalla L. n. 222/84, come da estratto contributivo in atti, attestante il possesso da parte della stessa di 156 settimane contributive nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa, requisito invece negato dall' , che aveva respinto la CP_2 domanda in data 4.2.2020.
3. L' , nel costituirsi in giudizio, deduceva invece la mancanza di detto CP_2 requisito, come da estratto contributivo certificativo in atti, potendo la ricorrente vantare alla data della domanda amministrativa n. 116 contributi settimanali;
ciò in ragione della “contrazione” dei contributi rilevanti ai fini del conteggio, non essendo la retribuzione media settimanale percepita dalla ricorrente – che aveva svolto lavoro part-time - nel quinquennio precedente la domanda sufficiente a farle riconoscere l'intero periodo, in quanto inferiore al minimo previsto dall' art. 7 della L. n. 638 del 1983.
4. Il Tribunale ha respinto il ricorso dopo aver espletato consulenza tecnica di ufficio, all'esito della quale il nominato CT (al quale è stato posto il seguente quesito: “Verifichi la posizione contributiva della Sig.ra Parte_1 anche al fine di appurare se, all'atto della domanda amministrativa del
11.12.2019, era maturato il requisito contributivo per l'assegno ex art. 1 della legge n. 222/84 ovvero se l' abbia calcolato correttamente o meno i CP_1 contributi spettanti operando l'abbattimento contributivo ai sensi ai sensi dell'art. 7 Legge 638/83”) ha accertato che al momento della domanda
2 amministrativa la ricorrente non aveva maturato il requisito contributivo per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/84, in quanto il numero di settimane utili ai fini del riconoscimento del suddetto assegno, al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 7 della L. n. 638/83, era pari a 118.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello censurando Parte_1 la CT svolta in primo grado per non avere il consulente considerato che la stessa aveva continuato a lavorare anche dopo la domanda dell'assegno e che aveva, quindi, maturato il requisito contributivo in epoca successiva alla domanda amministrativa, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n. 2699 del
2003 della Suprema Corte;
che, infatti, dall'estratto contributivo prodotto unitamente all'atto di gravame risultano accreditati in proprio favore nell'anno
2020 n. 51 contributi settimanali (43 settimane al netto dell'abbattimento ex art. 7 L. 638/83), con la conseguenza che il requisito contributivo (156 settimane) è sicuramente maturato al 31.12.2020.
5.1 Nel merito ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
n. 16677 del 2017 e ribadito che i lavoratori con orario part-time non debbano vedersi applicare il regime di accredito di contributi settimanali previsto dall'art. 7 del D.L. n. 463/83 (convertito nella L. n. 638/83), costituendo ciò violazione del diritto comunitario e in particolare, della direttiva n. 97/81 (sul divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno).
6. Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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8.L'appello non merita accoglimento.
3 9. Con l'unico motivo di doglianza censura l'appellante la consulenza tecnica svolta in primo grado, lamentando che il nominato CT avrebbe omesso di considerare che la stessa aveva continuato a lavorare dopo la presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/84 e che nel 2020 le erano stati accreditati – come da estratto contributivo prodotto unitamente all'atto di gravame – 51 contributi settimanali
(pari a 43 settimane al netto dell'abbattimento ex art. 7 L. n. 638/83); deduce la di aver diritto alla richiesta prestazione da epoca successiva alla Pt_1 domanda, grazie al versamento di tali ulteriori contributi, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 2699 del 2003.
10. Rileva, al riguardo, il Collegio come è bensì vero che, per come affermato più volte dalla Suprema Corte, il requisito contributivo relativo alle 156 settimane di cui alla legge n. 222 del 1984 può perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al conseguimento dell'assegno di invalidità; ciò, per come precisato dal giudice di legittimità, sempre con concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione (cosiddetto quinquennio mobile) non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto “dilatato” (v. Cass. sent. n. 2699 del 2003, Cass. sent. n. 12237 del
2006 e Cass. sent. n. 11057 del 2014).
11. Pur tuttavia, per come evidenziato dall' nel proprio scritto, trattasi CP_2 di deduzione del tutto nuova svolta dalla signora mai prospettata Pt_1 in primo grado, evidenziando al riguardo il Collegio che ove la stessa avesse voluto far valere tale asserita sopravvenuta maturazione del requisito contributivo alla data del 31.12.2020 avrebbe dovuto allegare - nonché provare - tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado.
4 11.1 Lamenta, invero, l'appellante che il consulente non avrebbe tenuto conto di tale sopravvenuta contribuzione laddove tale circostanza non è stata in alcun modo evidenziata né al CT (che ha dato atto nella perizia di aver inviato la bozza alle parti e di non aver ricevuto alcuna osservazione), né in sede di note di trattazione scritta, successive al deposito della consulenza, per l'udienza del
21.11.2023, ai fini dell'eventuale integrazione dell'elaborato per l'esatto computo della settimane utili al netto dell'abbattimento ex art. 7 L. n. 638/83.
12. Né nel corso del giudizio di primo grado tale circostanza (allegata solo in appello) risulta in alcun modo comprovata e dimostrata, avendo ivi prodotto la ricorrente un estratto contributivo aggiornato all'11.12.2019 (v. all. 6 al ricorso di primo grado).
13. Inammissibile, poi, è il richiamo operato nell'atto di appello alla sent. n.
16677 del 2017 – peraltro relativa alla differente ipotesi dell'anzianità maturata ai fini pensionistici da un lavoratore con part-time verticale ciclico – ed alla direttiva n. 97/81, in quanto mere deduzioni non volte a censurare alcuna statuizione della sentenza di primo grado, in violazione delle previsioni di cui all'art. 434 cpc.
14. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
15. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono le regole della soccombenza, in mancanza di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. di att. cpc ai fini dell'esonero dal relativo pagamento, evidenziando il Collegio che quella prodotta unitamente all'atto di gravame (all. 4) è relativa all'esonero dal pagamento del contributo unificato.
16. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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