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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2025 r.g., promossa da
, nata in [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Bonfiglioli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Martina C.F._2
Montanari del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: “modifica della sentenza di divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
“I difensori si riportano alle conclusioni rassegnate all'udienza del 3 luglio 2025, da intendersi parzialmente modificative della sentenza di divorzio con riferimento alla figlia maggiore
[...]
e quale regolamentazione dell'esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale per quanto riguarda il secondo figlio,
. Per_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il PM esprime un parere contrario sembrando prevalente l'interesse del minore da tutelare con il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori, attualmente in corso”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2025, , Parte_1
premesso che la ricorrente aveva contratto matrimonio con
[...]
che in costanza di matrimonio era nata, nel 2016, la CP_1
figlia , che la coppia aveva divorziato nel Persona_3
2018 e che in seguito, nel corso di un breve riavvicinamento, era nato, nel 2021, il figlio riconosciuto dal convenuto, Per_2
sosteneva che il padre si era sempre “mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli”, disinteressandosi “sia materialmente che moralmente” della loro crescita, della loro educazione e dei loro bisogni primari e chiedeva pertanto che fosse disposto “l'affido esclusivo
2 rafforzato dei minori e alla madre, R_ ON
, con facoltà per quest'ultima di assumere da sola Parte_1
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole”, che fosse attribuito alla madre “la facoltà di agire da sola per l'ottenimento del rilascio/rinnovo dei documenti di identità dei minori, validi anche per l'espatrio”, che i figli fossero collocati “stabilmente presso la madre nella residenza” che le sarebbe stata “assegnata dall Per_5
prima sotto forma di alloggio di emergenza e poi nell'immobile” che la ricorrente avrebbe condotto “in locazione tramite la stessa azienda”, che fosse disposto che il padre, , potesse CP_1
“vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e, se del caso, con l'ausilio dei Servizi Sociali a fine settimana alterni”, comunicando il luogo di dimora dei figli nel periodo di permanenza presso di lui, che fosse posto, anche in via provvisoria ed urgente, a carico di l'obbligo di CP_1
versare a la somma di euro 500,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna” e che il convenuto fosse condannato “al pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dall'interruzione del
3 pagamento del canone di locazione e dal conseguente sfratto, avvenuto nel dicembre 2023, al momento in cui il provvedimento” sarebbe stato “adempiuto”, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva , affermando che la ricorrente CP_1
era a conoscenza “delle condizioni sia personali che economiche dell'ex coniuge”, il quale, dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, nel 2022, non avendo potuto reperire un'altra sistemazione abitativa a Bologna per mancanza di risorse economiche e volendo rimanere vicino ai propri figli, era stato costretto a vivere in auto, continuando tuttavia a pagare il canone di locazione dell'immobile già casa familiare ove erano rimasti la ricorrente ed i figli minori, fino a che non aveva perso il lavoro ed era stato costretto a recarsi all'estero, dove gli era stato offerto un posto di lavoro. Il resistente affermava di aver sempre provveduto a versare alla controparte quanto poteva per contribuire al mantenimento dei propri figli e di aver comunicato alla ricorrente la sua impossibilità di far fronte al pagamento del canone di locazione relativo alla casa familiare. CP_1
sosteneva che attualmente, dopo aver superato un periodo di difficoltà economiche, che avevano reso necessario il suo trasferimento all'estero per trovare un lavoro, abitava a Rimini con la propria madre, svolgeva un'attività lavorativa, versava già da tempo un contributo al mantenimento ordinario dei due figli, partecipava alle spese straordinarie degli stessi e li frequentava
4 regolarmente, avendo concordato con la ricorrente anche la possibilità di portarli con sé a Rimini e farli pernottare presso la propria abitazione, che era anche quella della nonna paterna. Il convenuto asseriva pertanto che, essendo la sua condizione migliorata e stabilizzata ed essendo indubbia “la solidità del legame paterno e l'attaccamento dei figli”, non ricorrevano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, così come non sussisteva la prova del debito relativo alle spese arretrate, avendo il padre sempre provveduto a sostenere i figli minori nei loro bisogni primari, per quanto fosse nelle sue possibilità.
Ciò premesso, il resistente chiedeva che fosse disposto
“l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna”, che fosse regolamentato “il diritto di visita padre/figli con possibilità per il sig. di CP_1
tenere con sé i bambini a weekend alternati con la madre andandoli a prendere a Bologna il venerdì nel tardo pomeriggio e riportandoli la domenica sera, con facoltà di effettuare video chiamate ai bambini nei giorni infrasettimanali” e che fosse disposto che i figli potessero “trascorrere le festività durante l'anno alternativamente con ciascun genitore”. Quanto agi aspetti economici, chiedeva che fosse posto “a carico del CP_1
padre il versamento di un contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili per entrambi i figli, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo
5 l'indice ISTAT”, che fosse disposta la partecipazione dei genitori
“alle spese straordinarie di vita dei figli al 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo applicabile al Tribunale di Bologna”, che fosse disposto che l'assegno unico fosse
“erogato integralmente a favore della sig.ra ” e che Parte_2
fosse respinta “la domanda della ricorrente di condanna del sig. al pagamento delle spese arretrate poiché infondata e CP_1
indimostrata”, con il favore delle spese processuali.
La ricorrente ed il resistente venivano sentiti di persona dal
Presidente di sezione relatore alla prima udienza, nel corso della quale veniva esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione e confronto fra le parti e i loro difensori, portava alla formulazione di conclusioni comuni.
Acquisita la sentenza di divorzio, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalla ricorrente e dal resistente nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere, tenuto conto anche di quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali in data 16 giugno 2025, agli interessi morali e materiali dei due figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
6 Le statuizioni concordate dalla ricorrente e dal resistente possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalla ricorrente e dal resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) in parziale modifica ed integrazione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di OR (sede di Telenesti) (Moldavia) il 7 novembre 2018, quanto alla figlia , e quale R_
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, quanto al figlio dispone quanto segue: Per_2
1) i figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) quanto alle modalità di visita e di permanenza dei figli presso il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00-19,30 fino alla domenica alle ore 19,00-19,30, fatti salvi diversi orari che il convenuto si impegna a comunicare alla ricorrente entro il giovedì sera;
sarà cura della madre accompagnare i figli presso la stazione ferroviaria di Bologna, sia il venerdì che la domenica;
resta salvo l'accordo fra le parti circa la visita e la permanenza dei figli presso il padre anche nel corso della settimana, compatibilmente con le esigenze di impegni scolastici dei minori e con gli impegni lavorativi dei genitori;
quanto alle vacanze
7 estive, i genitori concordano che i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive con il padre e tre consecutive con la madre, da trascorrere anche in Moldavia, organizzando i rispettivi periodi di permanenza con i figli entro il mese di aprile di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno e si precisa che per il
Natale 2025 i figli resteranno con il padre;
per la Pasqua, i genitori alterneranno ogni anno il fine settimana di Pasqua, compreso il giorno di Pasquetta e si precisa che per il predetto fine settimana dell'anno 2026 i bambini resteranno con il padre;
3) il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di euro
400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio;
4) il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori nella misura del 50%, secondo le modalità del protocollo vigente presso questo Tribunale e che le parti dichiarano di conoscere;
5) le parti concordano sull'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 23 settembre 2025.
8 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
9
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2025 r.g., promossa da
, nata in [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Bonfiglioli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato in [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Martina C.F._2
Montanari del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: “modifica della sentenza di divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
“I difensori si riportano alle conclusioni rassegnate all'udienza del 3 luglio 2025, da intendersi parzialmente modificative della sentenza di divorzio con riferimento alla figlia maggiore
[...]
e quale regolamentazione dell'esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale per quanto riguarda il secondo figlio,
. Per_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il PM esprime un parere contrario sembrando prevalente l'interesse del minore da tutelare con il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori, attualmente in corso”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2025, , Parte_1
premesso che la ricorrente aveva contratto matrimonio con
[...]
che in costanza di matrimonio era nata, nel 2016, la CP_1
figlia , che la coppia aveva divorziato nel Persona_3
2018 e che in seguito, nel corso di un breve riavvicinamento, era nato, nel 2021, il figlio riconosciuto dal convenuto, Per_2
sosteneva che il padre si era sempre “mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli”, disinteressandosi “sia materialmente che moralmente” della loro crescita, della loro educazione e dei loro bisogni primari e chiedeva pertanto che fosse disposto “l'affido esclusivo
2 rafforzato dei minori e alla madre, R_ ON
, con facoltà per quest'ultima di assumere da sola Parte_1
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole”, che fosse attribuito alla madre “la facoltà di agire da sola per l'ottenimento del rilascio/rinnovo dei documenti di identità dei minori, validi anche per l'espatrio”, che i figli fossero collocati “stabilmente presso la madre nella residenza” che le sarebbe stata “assegnata dall Per_5
prima sotto forma di alloggio di emergenza e poi nell'immobile” che la ricorrente avrebbe condotto “in locazione tramite la stessa azienda”, che fosse disposto che il padre, , potesse CP_1
“vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e, se del caso, con l'ausilio dei Servizi Sociali a fine settimana alterni”, comunicando il luogo di dimora dei figli nel periodo di permanenza presso di lui, che fosse posto, anche in via provvisoria ed urgente, a carico di l'obbligo di CP_1
versare a la somma di euro 500,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna” e che il convenuto fosse condannato “al pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dall'interruzione del
3 pagamento del canone di locazione e dal conseguente sfratto, avvenuto nel dicembre 2023, al momento in cui il provvedimento” sarebbe stato “adempiuto”, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva , affermando che la ricorrente CP_1
era a conoscenza “delle condizioni sia personali che economiche dell'ex coniuge”, il quale, dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, nel 2022, non avendo potuto reperire un'altra sistemazione abitativa a Bologna per mancanza di risorse economiche e volendo rimanere vicino ai propri figli, era stato costretto a vivere in auto, continuando tuttavia a pagare il canone di locazione dell'immobile già casa familiare ove erano rimasti la ricorrente ed i figli minori, fino a che non aveva perso il lavoro ed era stato costretto a recarsi all'estero, dove gli era stato offerto un posto di lavoro. Il resistente affermava di aver sempre provveduto a versare alla controparte quanto poteva per contribuire al mantenimento dei propri figli e di aver comunicato alla ricorrente la sua impossibilità di far fronte al pagamento del canone di locazione relativo alla casa familiare. CP_1
sosteneva che attualmente, dopo aver superato un periodo di difficoltà economiche, che avevano reso necessario il suo trasferimento all'estero per trovare un lavoro, abitava a Rimini con la propria madre, svolgeva un'attività lavorativa, versava già da tempo un contributo al mantenimento ordinario dei due figli, partecipava alle spese straordinarie degli stessi e li frequentava
4 regolarmente, avendo concordato con la ricorrente anche la possibilità di portarli con sé a Rimini e farli pernottare presso la propria abitazione, che era anche quella della nonna paterna. Il convenuto asseriva pertanto che, essendo la sua condizione migliorata e stabilizzata ed essendo indubbia “la solidità del legame paterno e l'attaccamento dei figli”, non ricorrevano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, così come non sussisteva la prova del debito relativo alle spese arretrate, avendo il padre sempre provveduto a sostenere i figli minori nei loro bisogni primari, per quanto fosse nelle sue possibilità.
Ciò premesso, il resistente chiedeva che fosse disposto
“l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna”, che fosse regolamentato “il diritto di visita padre/figli con possibilità per il sig. di CP_1
tenere con sé i bambini a weekend alternati con la madre andandoli a prendere a Bologna il venerdì nel tardo pomeriggio e riportandoli la domenica sera, con facoltà di effettuare video chiamate ai bambini nei giorni infrasettimanali” e che fosse disposto che i figli potessero “trascorrere le festività durante l'anno alternativamente con ciascun genitore”. Quanto agi aspetti economici, chiedeva che fosse posto “a carico del CP_1
padre il versamento di un contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili per entrambi i figli, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo
5 l'indice ISTAT”, che fosse disposta la partecipazione dei genitori
“alle spese straordinarie di vita dei figli al 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo applicabile al Tribunale di Bologna”, che fosse disposto che l'assegno unico fosse
“erogato integralmente a favore della sig.ra ” e che Parte_2
fosse respinta “la domanda della ricorrente di condanna del sig. al pagamento delle spese arretrate poiché infondata e CP_1
indimostrata”, con il favore delle spese processuali.
La ricorrente ed il resistente venivano sentiti di persona dal
Presidente di sezione relatore alla prima udienza, nel corso della quale veniva esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione e confronto fra le parti e i loro difensori, portava alla formulazione di conclusioni comuni.
Acquisita la sentenza di divorzio, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalla ricorrente e dal resistente nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere, tenuto conto anche di quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali in data 16 giugno 2025, agli interessi morali e materiali dei due figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
6 Le statuizioni concordate dalla ricorrente e dal resistente possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalla ricorrente e dal resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) in parziale modifica ed integrazione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di OR (sede di Telenesti) (Moldavia) il 7 novembre 2018, quanto alla figlia , e quale R_
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, quanto al figlio dispone quanto segue: Per_2
1) i figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) quanto alle modalità di visita e di permanenza dei figli presso il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00-19,30 fino alla domenica alle ore 19,00-19,30, fatti salvi diversi orari che il convenuto si impegna a comunicare alla ricorrente entro il giovedì sera;
sarà cura della madre accompagnare i figli presso la stazione ferroviaria di Bologna, sia il venerdì che la domenica;
resta salvo l'accordo fra le parti circa la visita e la permanenza dei figli presso il padre anche nel corso della settimana, compatibilmente con le esigenze di impegni scolastici dei minori e con gli impegni lavorativi dei genitori;
quanto alle vacanze
7 estive, i genitori concordano che i figli trascorreranno almeno due settimane consecutive con il padre e tre consecutive con la madre, da trascorrere anche in Moldavia, organizzando i rispettivi periodi di permanenza con i figli entro il mese di aprile di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno e si precisa che per il
Natale 2025 i figli resteranno con il padre;
per la Pasqua, i genitori alterneranno ogni anno il fine settimana di Pasqua, compreso il giorno di Pasquetta e si precisa che per il predetto fine settimana dell'anno 2026 i bambini resteranno con il padre;
3) il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di euro
400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio;
4) il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori nella misura del 50%, secondo le modalità del protocollo vigente presso questo Tribunale e che le parti dichiarano di conoscere;
5) le parti concordano sull'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 23 settembre 2025.
8 Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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