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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n.1370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 ifesi dal ed ele iati pre difensore sito in Foligno, via Cairoli n.38
-attori opponenti–
CONTRO (c.f. e per essa la procuratrice e mandataria (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp fesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivam o lo P.IVA_2 detto difensore sito in Roma, Viale G. Mazzini n.9
-convenuta opposta-
(p.iva ) e per essa la procuratrice (p.iva ), Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 a dagli ndro Barbaro e Andrea Aloi domic studio dell'Avv. Roberto Quirini, sito in Perugia, Corso Vannucci n.10;
-intervenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 12.12.2024
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i signori e proponevano opposizione nei confronti del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n.44/2023 e nale di Spoleto, R.G.n.2600/2023, richiesto ed ottenuto da deducendo in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per CP_2 tardiva sua not el merito della avversa pretesa, la mancata prova della titolarità del credito, l'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi nel rapporto di c/c, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la nullità e/o comunque la intervenuta decadenza delle fideiussioni poste alla base della domanda. Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice e mandataria contestando CP_1 Controparte_2 le eccezioni dedotte dagli opponenti e ribadendo la fondatezza del credito ingiunto. Nelle more del giudizio pagina 1 di 4 si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. la e per essa la procuratrice quale Controparte_3 CP_4 successiva cessionaria e quindi titolare finale del credito di cui è causa. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata alla data del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, preso atto delle conclusioni delle parti rassegnate attraverso le note scritte depositate telematicamente, questo Tribunale tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
* L'opposizione dei signori e risulta fondata sotto il profilo della carenza di Parte_1 Parte_2 prova adeguata in ordine os dito oggetto di ingiunzione (profilo assorbente rispetto alla eventuale tardività di notifica del decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c.). Al riguardo occorre dare atto in linea generale che l'art.58, comma 2, del D.lgs.n.385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. In altri termini, la pubblicazione dell'avviso dell'atto di cessione va a sostituire la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone ex lege il medesimo effetto di pubblicità. Nel caso di specie il sopra indicato adempimento formale risulta essere stato regolarmente eseguito, come documentalmente comprovato dai vari Avvisi depositati in atti ed in particolare dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.7 del 16.01.2020, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di e di Controparte_5 [...] in favore di ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4, 7.1 del Controparte_6 CP_1
, di un contr ne di crediti pecuniari sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 ed il mese di agosto 2019; dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.147 del 14.12.2023, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di in favore di di tre contratti di cessione di taluni crediti pecuniari tra i CP_1 Controparte_7 quali qu ietà di (comparto 1); dall'Avviso pubblicato in Controparte_5 Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.1 del 02.01.2024, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di in favore di di un contratto di Controparte_7 Controparte_3 cessione di un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari vantati verso debitori classificati da a sofferenza. CP_7 Da tale punto di vista pertanto le diverse operazioni di cessione del credito ivi rappresentate devono ritenersi sicuramente efficaci ed opponibili nei confronti dei debitori ceduti. Ciò tuttavia non è ancora sufficiente ad attestare la piena legittimità dell'iniziativa monitoria di cui è causa sotto il profilo della titolarità sostanziale del credito oggetto di ingiunzione. Sotto tale aspetto infatti è principio condiviso da questo Tribunale quello in base al quale “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass.Civ.n.26127 del 07.10.2024); in altri termini “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.Civ.n.24798 del 05.11.2020; Cass.Civ.n.5857 del 22.02.2022). In materia di cessioni di crediti in blocco da parte di istituti di credito spetta quindi al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o pagina 2 di 4 implicitamente riconosciuta: circostanza -quest'ultima- non ravvisabile nel caso di specie, risultando evidente che il sig. e la sig.ra non hanno mai riconosciuto, né esplicitamente Parte_1 Parte_2 nè implicitamente, ne sostan tà opposta (anzi, al contrario, l'hanno sempre contestata). Ciò posto occorre considerare che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art.58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.Civ.n.4277 del 10.02.2023; Cass.Civ.n.10860 del 22.04.2024; Trib. Milano, n.7725 del 06.10.2023; Corte di Appello Roma, n.6472 del 10.10.2023; Trib. Cassino, n.188 del 06.02.2024). In altri termini “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé- può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass.Civ.n.7866 del 22.03.2024, motivazione). Ebbene innanzitutto nel caso di specie né la società (e per essa né la società CP_1 Controparte_2 succeduta (e per essa la procuratrice hanno ritenuto di produrre in giudizio, Controparte_3 CP_4 nonostant testazioni degli opponenti ti di cessione posti alla base dei vari trasferimenti in blocco dall'esame dei quali si sarebbe potuto ritenere comprovata l'effettiva inclusione del credito ingiunto all'interno delle varie operazioni di trasferimento. Tenuto conto di tale mancata produzione, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.7 del 16.01.2020, viene comunicata la conclusione, da parte di e di Controparte_5 [...] in favore di di un contratto di cessione di crediti derivanti da Controparte_6 CP_1 rse forme tec verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 ed il mese di agosto 2019. Si tratta di una comunicazione generica, riferita ad un arco temporale ampissimo (quasi quarant'anni) e ad una categoria di debitori -“quelli qualificati in sofferenza”- nei cui confronti non mancano oggettive incertezze, priva di specifiche e precise indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti;
una comunicazione alla quale non risulta allegato nemmeno un elenco specifico dei crediti oggetto di cessione e dalla quale quindi non risulta possibile ricondurre con oggettiva certezza il credito azionato tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Sul punto peraltro nessuna rilevanza probatoria può venire riconosciuta al documento n.5 prodotto da essendo costituito tale documento da un mero elenco interminabile di numeri senza alcuna CP_1 sottoscrizione, senza alcun timbro, senza alcuna data, privo di qualsiasi elemento di identificazione;
in altri termini, anche a voler prescindere dalla impossibilità e/o estrema difficoltà di rinvenimento del numero della posizione di cui è causa all'interno di 1309 pagine -ciascuna a sua volta contenente un elevato numero di posizioni-, si tratta di un documento privo di data e di firma, mancante di qualsiasi indispensabile elemento in grado di riferirlo ed attribuirlo con certezza all'operazione di cessione dei crediti in questione, dal quale non può trarsi davvero alcun tipo di indizio probatorio. Ancora più generica risulta poi la comunicazione contenuta nell'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.1 del 02.01.2024, in base al quale veniva rappresentato l'acquisto, da parte di di un portafoglio di crediti Controparte_3 delle cedenti -insieme a Banca Cambiano 1884 s.p.a., Banca Agricola Popolare di Controparte_7
pagina 3 di 4 Banco di Desio e Della Brianza s.p.a.- derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari Controparte_8 vantati verso debitori classificati da a sofferenza. Una comunicazione che non fa riferimento a tutti CP_7
i crediti della cedente ma, divers ad un portafoglio di crediti della cedente riferito a debitori classificati dalla stessa cedente a sofferenza (nulla essendo specificato in ordine al perimetro di tale classificazione), priva di specifiche e precise indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti e ricompresi nel portafoglio ceduto;
una comunicazione priva di qualsiasi indicazione temporale, che non consente di poter comprendere il periodo di riferimento dei vari crediti ceduti, che non consente di individuare i crediti ceduti nemmeno sotto il profilo della loro collocazione temporale. In definitiva, tenuto conto della mancata produzione in atti dei contratti di cessione posti alla base delle operazioni di trasferimento in blocco (nonostante, come detto, gli opponenti risultino avere contestato l'esistenza di detti contratti), considerata la totale irrilevanza probatoria dell'elenco prodotto dalla società come CP_1 suo doc.n.5, ritiene questo Tribunale che la genericità degli Avvisi di cessione pubblicati nelle Gazzette Ufficiali non consente di individuare senza incertezze, sulla base delle sole descrizioni sopra riportate, i rapporti oggetto di cessione;
in altri termini non consente, a fronte di uno specifico e diretto onere probatorio dei cessionari sul punto, di ritenere incluso senza incertezze il credito oggi azionato nelle diverse operazioni di cessione dei crediti che si sono succedute nel tempo. Alla luce quindi di quanto sopra esposto ritiene questo Tribunale che non sia stata fornita, da parte della società opposta ed intervenuta, una prova sufficiente della titolarità sostanziale del credito oggetto di ingiunzione. Ne consegue che sotto tale profilo l'opposizione può trovare legittimo accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli opponenti e Parte_1 nei confronti della parte convenuta opposta e per essa l e Parte_2 CP_1 e della parte intervenuta per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3 [...]
ogni ccezione disattesa, così p CP_4 lie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo n.44/2023 del 10.01.2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2600/2023 e di cui è causa;
-condanna parte convenuta opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti;
spese di lite che vengono liquidate in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 08.04.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 ifesi dal ed ele iati pre difensore sito in Foligno, via Cairoli n.38
-attori opponenti–
CONTRO (c.f. e per essa la procuratrice e mandataria (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp fesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivam o lo P.IVA_2 detto difensore sito in Roma, Viale G. Mazzini n.9
-convenuta opposta-
(p.iva ) e per essa la procuratrice (p.iva ), Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 a dagli ndro Barbaro e Andrea Aloi domic studio dell'Avv. Roberto Quirini, sito in Perugia, Corso Vannucci n.10;
-intervenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 12.12.2024
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i signori e proponevano opposizione nei confronti del Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n.44/2023 e nale di Spoleto, R.G.n.2600/2023, richiesto ed ottenuto da deducendo in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per CP_2 tardiva sua not el merito della avversa pretesa, la mancata prova della titolarità del credito, l'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi nel rapporto di c/c, la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la nullità e/o comunque la intervenuta decadenza delle fideiussioni poste alla base della domanda. Si costituiva in giudizio e per essa la procuratrice e mandataria contestando CP_1 Controparte_2 le eccezioni dedotte dagli opponenti e ribadendo la fondatezza del credito ingiunto. Nelle more del giudizio pagina 1 di 4 si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. la e per essa la procuratrice quale Controparte_3 CP_4 successiva cessionaria e quindi titolare finale del credito di cui è causa. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata alla data del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, preso atto delle conclusioni delle parti rassegnate attraverso le note scritte depositate telematicamente, questo Tribunale tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di rito.
* L'opposizione dei signori e risulta fondata sotto il profilo della carenza di Parte_1 Parte_2 prova adeguata in ordine os dito oggetto di ingiunzione (profilo assorbente rispetto alla eventuale tardività di notifica del decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c.). Al riguardo occorre dare atto in linea generale che l'art.58, comma 2, del D.lgs.n.385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. In altri termini, la pubblicazione dell'avviso dell'atto di cessione va a sostituire la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone ex lege il medesimo effetto di pubblicità. Nel caso di specie il sopra indicato adempimento formale risulta essere stato regolarmente eseguito, come documentalmente comprovato dai vari Avvisi depositati in atti ed in particolare dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.7 del 16.01.2020, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di e di Controparte_5 [...] in favore di ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4, 7.1 del Controparte_6 CP_1
, di un contr ne di crediti pecuniari sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 ed il mese di agosto 2019; dall'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.147 del 14.12.2023, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di in favore di di tre contratti di cessione di taluni crediti pecuniari tra i CP_1 Controparte_7 quali qu ietà di (comparto 1); dall'Avviso pubblicato in Controparte_5 Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.1 del 02.01.2024, nel quale è espressamente comunicata e rappresentata la conclusione, da parte di in favore di di un contratto di Controparte_7 Controparte_3 cessione di un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari vantati verso debitori classificati da a sofferenza. CP_7 Da tale punto di vista pertanto le diverse operazioni di cessione del credito ivi rappresentate devono ritenersi sicuramente efficaci ed opponibili nei confronti dei debitori ceduti. Ciò tuttavia non è ancora sufficiente ad attestare la piena legittimità dell'iniziativa monitoria di cui è causa sotto il profilo della titolarità sostanziale del credito oggetto di ingiunzione. Sotto tale aspetto infatti è principio condiviso da questo Tribunale quello in base al quale “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass.Civ.n.26127 del 07.10.2024); in altri termini “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.Civ.n.24798 del 05.11.2020; Cass.Civ.n.5857 del 22.02.2022). In materia di cessioni di crediti in blocco da parte di istituti di credito spetta quindi al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o pagina 2 di 4 implicitamente riconosciuta: circostanza -quest'ultima- non ravvisabile nel caso di specie, risultando evidente che il sig. e la sig.ra non hanno mai riconosciuto, né esplicitamente Parte_1 Parte_2 nè implicitamente, ne sostan tà opposta (anzi, al contrario, l'hanno sempre contestata). Ciò posto occorre considerare che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art.58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.Civ.n.4277 del 10.02.2023; Cass.Civ.n.10860 del 22.04.2024; Trib. Milano, n.7725 del 06.10.2023; Corte di Appello Roma, n.6472 del 10.10.2023; Trib. Cassino, n.188 del 06.02.2024). In altri termini “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé- può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass.Civ.n.7866 del 22.03.2024, motivazione). Ebbene innanzitutto nel caso di specie né la società (e per essa né la società CP_1 Controparte_2 succeduta (e per essa la procuratrice hanno ritenuto di produrre in giudizio, Controparte_3 CP_4 nonostant testazioni degli opponenti ti di cessione posti alla base dei vari trasferimenti in blocco dall'esame dei quali si sarebbe potuto ritenere comprovata l'effettiva inclusione del credito ingiunto all'interno delle varie operazioni di trasferimento. Tenuto conto di tale mancata produzione, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.7 del 16.01.2020, viene comunicata la conclusione, da parte di e di Controparte_5 [...] in favore di di un contratto di cessione di crediti derivanti da Controparte_6 CP_1 rse forme tec verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1983 ed il mese di agosto 2019. Si tratta di una comunicazione generica, riferita ad un arco temporale ampissimo (quasi quarant'anni) e ad una categoria di debitori -“quelli qualificati in sofferenza”- nei cui confronti non mancano oggettive incertezze, priva di specifiche e precise indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti;
una comunicazione alla quale non risulta allegato nemmeno un elenco specifico dei crediti oggetto di cessione e dalla quale quindi non risulta possibile ricondurre con oggettiva certezza il credito azionato tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Sul punto peraltro nessuna rilevanza probatoria può venire riconosciuta al documento n.5 prodotto da essendo costituito tale documento da un mero elenco interminabile di numeri senza alcuna CP_1 sottoscrizione, senza alcun timbro, senza alcuna data, privo di qualsiasi elemento di identificazione;
in altri termini, anche a voler prescindere dalla impossibilità e/o estrema difficoltà di rinvenimento del numero della posizione di cui è causa all'interno di 1309 pagine -ciascuna a sua volta contenente un elevato numero di posizioni-, si tratta di un documento privo di data e di firma, mancante di qualsiasi indispensabile elemento in grado di riferirlo ed attribuirlo con certezza all'operazione di cessione dei crediti in questione, dal quale non può trarsi davvero alcun tipo di indizio probatorio. Ancora più generica risulta poi la comunicazione contenuta nell'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.1 del 02.01.2024, in base al quale veniva rappresentato l'acquisto, da parte di di un portafoglio di crediti Controparte_3 delle cedenti -insieme a Banca Cambiano 1884 s.p.a., Banca Agricola Popolare di Controparte_7
pagina 3 di 4 Banco di Desio e Della Brianza s.p.a.- derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari Controparte_8 vantati verso debitori classificati da a sofferenza. Una comunicazione che non fa riferimento a tutti CP_7
i crediti della cedente ma, divers ad un portafoglio di crediti della cedente riferito a debitori classificati dalla stessa cedente a sofferenza (nulla essendo specificato in ordine al perimetro di tale classificazione), priva di specifiche e precise indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti e ricompresi nel portafoglio ceduto;
una comunicazione priva di qualsiasi indicazione temporale, che non consente di poter comprendere il periodo di riferimento dei vari crediti ceduti, che non consente di individuare i crediti ceduti nemmeno sotto il profilo della loro collocazione temporale. In definitiva, tenuto conto della mancata produzione in atti dei contratti di cessione posti alla base delle operazioni di trasferimento in blocco (nonostante, come detto, gli opponenti risultino avere contestato l'esistenza di detti contratti), considerata la totale irrilevanza probatoria dell'elenco prodotto dalla società come CP_1 suo doc.n.5, ritiene questo Tribunale che la genericità degli Avvisi di cessione pubblicati nelle Gazzette Ufficiali non consente di individuare senza incertezze, sulla base delle sole descrizioni sopra riportate, i rapporti oggetto di cessione;
in altri termini non consente, a fronte di uno specifico e diretto onere probatorio dei cessionari sul punto, di ritenere incluso senza incertezze il credito oggi azionato nelle diverse operazioni di cessione dei crediti che si sono succedute nel tempo. Alla luce quindi di quanto sopra esposto ritiene questo Tribunale che non sia stata fornita, da parte della società opposta ed intervenuta, una prova sufficiente della titolarità sostanziale del credito oggetto di ingiunzione. Ne consegue che sotto tale profilo l'opposizione può trovare legittimo accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli opponenti e Parte_1 nei confronti della parte convenuta opposta e per essa l e Parte_2 CP_1 e della parte intervenuta per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3 [...]
ogni ccezione disattesa, così p CP_4 lie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo n.44/2023 del 10.01.2023 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.2600/2023 e di cui è causa;
-condanna parte convenuta opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti;
spese di lite che vengono liquidate in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 08.04.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4