Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG 309/2024
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 309/2024 vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Pancallo;
appellante
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Emanuele Tortorelli;
appellato
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento Parte_1
del compenso professionale, pari ad euro 13.680,00 per attività professionale di consulenza svolta in suo favore.
2. Si costituiva , contestando il conferimento l'incarico Parte_1
professionale, lo svolgimento dello stesso e il quantum richiesto, concludendo per il rigetto della domanda.
3. Con sentenza n. 226/2024, pubblicata il 07.03.2024 il Tribunale di
Matera condannava al pagamento in favore dell'attore della Parte_1
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somma di euro 6.554,55, oltre oneri per la cassa professionale e IVA, nonché delle spese del giudizio.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la citata sentenza, convenendo in giudizio, CP_1
chiedendo di riformare la sentenza di primo grado.
[...]
5. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
in quanto infondato, con conferma della sentenza di prime cure.
6. Il consigliere istruttore, designato per la decisione della sola istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, in data 17 ottobre 2024, rilevato che il difensore dell'appellante deduceva il decesso della stessa, ha dichiarato l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Successivamente il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e decorrente dalla dichiarazione di interruzione, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto nel programma di gestione, il Presidente della Sezione Civile con decreto emesso e comunicato in data 18.03.2025 ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente notificato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co. 3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
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A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
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